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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 01036/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso la sentenza del 16/06/2020 della [OSCURATO:PERSONA] BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, Luigi GIORDANO, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi.

Udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA]', in sostituzione dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato ai motivi, insistendo per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Brescia, in parziale riforma della decisione del G.U.P. del Tribunale di quella stessa città - che, nel giudizio abbreviato, aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] e il padre, [OSCURATO:PERSONA], colpevoli di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, nelle rispettive qualità, la prima, di titolare della impresa individuale J.V. ( dichiarata fallita il 11 febbraio 2009), e il secondo, di co -gestore di fatto,- ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dalla bancarotta patrimoniale, conseguentemente rideterminando la pena, previa esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 219 L.F., per il residuo reato di bancarotta documentale, confermando, invece, la sentenza di primo grado nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

2. Propongono ricorso per cassazione entrambi gli imputati, per il tramite del medesimo difensore di fiducia, che, con un unico atto, svolge due motivi nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], riservando il terzo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA].

2.1. Con il primo motivo, denuncia erronea applicazione dell'art. 216 L.F., con riguardo all'elemento soggettivo (sub specie di dolo generico) del reato.

Si sostiene che Jenni Venturi_ aveva accettato, per ragioni affettive, l'incarico di amministratore formale della società, di fatto gestita interamente dal padre, già dichiarato fallito in precedenza.

Trattandosi di persona sprovvista di competenze specifiche, l'imputata si era limitata al ruolo di passacarte per conto del padre, avendo al più sottoscritto atti da lei non adottati.

2.2. Violazione dell'art. 114 cod. pen..

Ci si duole del diniego della circostanza attenuante, immotivatamente esclusa in presenza di una attività gestoria assolutamente marginale da parte della [OSCURATO:PERSONA].

2.3. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], viene dedotta violazione dell'art. 62 bis cod. pen. , per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, in ragione delle pregresse dichiarazioni di fallimento annoverate nel certificato penale, senza, tuttavia, prendere in considerazione, ai fini del predetto giudizio, altri elementi positivi, come, in particolare, la condotta di vita successiva ai fatti in esame, risalenti a oltre dieci anni fa, durante i quali il ricorrente non ha dato luogo ad alcun rilievo, e senza considerare che le precedenti dichiarazioni di fallimento hanno già formato oggetto della circostanza aggravante di cui all'art. 219 co. 2 L.F.., per aver commesso più fatti di bancarotta con la recidiva specifica. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono entrambi inammissibilmente proposti. 1.Quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], il primo motivo reitera una doglianza già scrutinata esaurientemente dai giudici di merito, senza confrontarsi con la motivazione della Corte di appello, che ha ben spiegato come alla ricorrente non sia attribuibile un ruolo meramente formale, avendo, invece, svolto anche compiti di natura gestoria.

E a riprova dell'effettivo ruolo, almeno amministrativo, svolto dalla ricorrente, nell'ambito della società fallita, la Corte territoriale ha valorizzato la circostanza che, convocata dalla Guardia di Finanza, [OSCURATO:PERSONA] aveva riconosciuto l'esistenza di discordanze tra il bilancio 2007 e la situazione economica reale, e aveva consegnato una relazione a sua firma, che dava conto di attività da lei compiute per tentare una riconciliazione dei dati contabili con la realtà finanziaria dell'impresa.

1.1. E' da tali elementi che la Corte di appello ha ragionevolmente tratto il convincimento della partecipazione della ricorrente nella tenuta della contabilità aziendale, oltre che da quanto riferito dal commercialista della società, a proposito di una tenuta frammentaria e lacunosa della contabilità, riscontrabile lungo tutta la vita dell'impresa fallita ( valutazione confermata dal curatore); egli ha, inoltre, confermato il coinvolgimento della [OSCURATO:PERSONA]:nella tenuta della contabilità sociale, avendo riferito dei contatti avuti proprio con l'imputata per la gestione delle incombenze contabili.

1.2. La sentenza impugnata ha, dunque, fatto buon uso di consolidati principi di diritto, formatisi con riferimento alla posizione della c.d.

"testa di legno" e agli obblighi di tenuta e conservazione delle scritture, riconducibili a colui che sia investito anche solo formalmente della amministrazione della società fallita, sussistendo il diretto e personale obbligo dell'amministratore di diritto di tenere e conservare le predette scritture.

Si ritiene, infatti, che, in quanto investito di una posizione di garanzia rispetto al bene giuridico penalmente tutelato, l'amministratore formale sia responsabile, a norma dell'art. 40 cpv. cod.pen., a titolo di concorso, per non essere intervenuto a impedire la realizzazione delle fattispecie criminose da parte di altri organi societari, nonostante l'art. 2392 c.c., assunto a principio di ordine generale, gli imponga di attivarsi in presenza di atti pregiudizievoli.

Il contegno omissivo è assunto a concausa dell'evento.

Sotto il profilo soggettivo si riconosce la sussistenza del dolo eventuale tutte le volte in cui l'amministratore pieno jure abbia omesso di intervenire quando, viceversa, adempiendo pienamente ai propri obblighi, avrebbe percepito i segnali della realizzazione del reato ( Sez 5 19/06/2008, rv. 242022).

Pur affermandosi, peraltro, nella giurisprudenza più recente, nel rispetto del principio di colpevolezza di cui all'art. 27 Cost, che la carica di amministratore formale non fonda automaticamente un giudizio di colpevolezza, e anzi la responsabilità va esclusa quando emerga che la concreta gestione da parte dell'amministratore di fatto sia così complessiva e sostitutiva da ridurre l'amministratore legale a un mero atto formale, nominale, non potendosi, cioè, trattare di una responsabilità di posizione, derivante dalla sola assunzione della carica formale, si è, però, precisato che, con riguardo alla bancarotta documentale per sottrazione o per omessa o irregolare tenuta in frode ai creditori delle scritture contabili, ben può ritenersi la responsabilità del soggetto investito solo formalmente dell'amministrazione dell'impresa fallita, atteso il diretto e personale obbligo dell'amministratore di diritto di tenere e conservare le suddette scritture (Sez. 5, n. 19049 del 19/02/2010 , Rv. 247251 Sez. 5 n. 54490 del 26/09/2018, Rv. 274166), purchè sia fornita la dimostrazione della effettiva e concreta consapevolezza del loro stato, tale da impedire la ricostruzione del movimento degli affari. (Sez. 5, n. 28007 del 04/06/2004, Rv. 228713; Sez. 5 n. 642 del 30/10/2013, dep. 2014, rv. 257950;Sez. 3 n. 38780 del 14/05/2015, Rv. 264971; Sez. 5 n. 43977 del 14/07/2017, Rv. 271754; Sez. 5, n. 54490 del 26/09/2018, Rv. 274166).

1.3. Come puntualmente argomentato dalla Corte di appello, [OSCURATO:PERSONA] ha dimostrato, con il suo comportamento, di essere a conoscenza della situazione contabile della società e delle gravi incongruenze della contabilità ufficiale, alle quali cercò di porre, sì rimedio, ma solo a posteriori, ovvero dopo la convocazione da parte della Guardia di Finanza.

Lungi dall'incorrere nella denunciata violazione di legge, la sentenza impugnata fonda l'affermazione di responsabilità su una motivazione logicamente supportata, non residuando spazi per escludere il coinvolginnento della ricorrente nella cattiva gestione contabile della società, essendo emerso l'inequivocabile sua consapevolezza dello stato impreciso, lacunoso e inaffidabile della contabilità sociale, condizione che, peraltro, aveva indotto la precedente commercialista a rinunciare all'incarico. 2.

Parimenti infondato il secondo motivo, che tende a una rivisitazione del merito della decisione, attraverso argomenti meramente contestativi della valutazione, invece, congruamente esposta dalla Corte di appello, attenutasi al consolidato orientamento giurisprudenziale, pertinentemente richiamato, a tenore del quale, per la sussistenza dell'attenuante speciale prevista dall'art. 114 cod. pen., è necessario che la partecipazione del concorrente sia stata "minima" in senso assoluto, e cioè che il concorrente abbia compiuto atti che si pongano in un rapporto causale pressoché trascurabile con la produzione dell'evento ( Sez. 1, n. 1936 del 15/12/1983, Rv. 162936; Sez. 2, n. 12046 del 20/06/1975 Rv. 131690; Sez. 6, n. 22456 del 03/03/2008, Rv. 240364).

La Corte territoriale ha escluso, con giudizio di fatto insindacabile in questa sede, in quanto immune da fratture logiche e da contraddittorietà manifesta, che il contributo causale offerto dalla ricorrente potesse essere considerato di minima importanza, sottolineando sia il ruolo formale ricoperto, e gli obblighi di garanzia a esso connessi, che la consapevolezza della situazione contabile nella quale versava la società. 3.Anche il motivo sviluppato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] non coglie nel segno, giacchè, pure sotto tale profilo, la sentenza impugnata non sconta il vizio denunciato, essendo state negate le circostanze attenuanti generiche, non solo in considerazione dei precedenti specifici, ma, più complessivamente, alla luce della personalità "imprenditoriale" del ricorrente, di cui è stato sottolineato l'avere agito in spregio alle regole della correttezza imprenditoriale, e verso i soggetti economici con cui ha avuto a che fare.

Tanto è sufficiente a sorreggere il diniego in commento, dal momento che, secondo univoco orientamento giurisprudenziale, il giudice di merito può escludere la sussistenza delle circostanze attenuanti generiche con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, non sindacabile in sede di legittimità, purchè non contraddittoria e congruamente motivata, neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Sez. 6, n. 42688 del 24.09.2008, Caridi; conf. sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017 Pettinelli), essendosi limitato a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod.pen., quello che ritiene prevalente, e atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicchè anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato e alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente in tal senso (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 2 - , n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549 - 02).

4. Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge ( art. 616 cod.proc.pen ) la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, 30 settembre 2021 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso la sentenza del 16/06/2020 della [OSCURATO:PERSONA] BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, Luigi GIORDANO, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. Udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA]', in sostituzione dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato ai motivi, insistendo per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Brescia, in parziale riforma della decisione del G.U.P. del Tribunale di quella stessa città - che, nel giudizio abbreviato, aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] e il padre, [OSCURATO:PERSONA], colpevoli di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, nelle rispettive qualità, la prima, di titolare della impresa individuale J.V. ( dichiarata fallita il 11 febbraio 2009), e il secondo, di co -gestore di fatto,- ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dalla bancarotta patrimoniale, conseguentemente rideterminando la pena, previa esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 219 L.F., per il residuo reato di bancarotta documentale, confermando, invece, la sentenza di primo grado nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Propongono ricorso per cassazione entrambi gli imputati, per il tramite del medesimo difensore di fiducia, che, con un unico atto, svolge due motivi nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], riservando il terzo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. Con il primo motivo, denuncia erronea applicazione dell'art. 216 L.F., con riguardo all'elemento soggettivo (sub specie di dolo generico) del reato. Si sostiene che Jenni Venturi_ aveva accettato, per ragioni affettive, l'incarico di amministratore formale della società, di fatto gestita interamente dal padre, già dichiarato fallito in precedenza. Trattandosi di persona sprovvista di competenze specifiche, l'imputata si era limitata al ruolo di passacarte per conto del padre, avendo al più sottoscritto atti da lei non adottati. 2.2. Violazione dell'art. 114 cod. pen.. Ci si duole del diniego della circostanza attenuante, immotivatamente esclusa in presenza di una attività gestoria assolutamente marginale da parte della [OSCURATO:PERSONA]. 2.3. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], viene dedotta violazione dell'art. 62 bis cod. pen. , per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, in ragione delle pregresse dichiarazioni di fallimento annoverate nel certificato penale, senza, tuttavia, prendere in considerazione, ai fini del predetto giudizio, altri elementi positivi, come, in particolare, la condotta di vita successiva ai fatti in esame, risalenti a oltre dieci anni fa, durante i quali il ricorrente non ha dato luogo ad alcun rilievo, e senza considerare che le precedenti dichiarazioni di fallimento hanno già formato oggetto della circostanza aggravante di cui all'art. 219 co. 2 L.F.., per aver commesso più fatti di bancarotta con la recidiva specifica. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono entrambi inammissibilmente proposti. 1.Quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], il primo motivo reitera una doglianza già scrutinata esaurientemente dai giudici di merito, senza confrontarsi con la motivazione della Corte di appello, che ha ben spiegato come alla ricorrente non sia attribuibile un ruolo meramente formale, avendo, invece, svolto anche compiti di natura gestoria. E a riprova dell'effettivo ruolo, almeno amministrativo, svolto dalla ricorrente, nell'ambito della società fallita, la Corte territoriale ha valorizzato la circostanza che, convocata dalla Guardia di Finanza, [OSCURATO:PERSONA] aveva riconosciuto l'esistenza di discordanze tra il bilancio 2007 e la situazione economica reale, e aveva consegnato una relazione a sua firma, che dava conto di attività da lei compiute per tentare una riconciliazione dei dati contabili con la realtà finanziaria dell'impresa. 1.1. E' da tali elementi che la Corte di appello ha ragionevolmente tratto il convincimento della partecipazione della ricorrente nella tenuta della contabilità aziendale, oltre che da quanto riferito dal commercialista della società, a proposito di una tenuta frammentaria e lacunosa della contabilità, riscontrabile lungo tutta la vita dell'impresa fallita ( valutazione confermata dal curatore); egli ha, inoltre, confermato il coinvolgimento della [OSCURATO:PERSONA]:nella tenuta della contabilità sociale, avendo riferito dei contatti avuti proprio con l'imputata per la gestione delle incombenze contabili. 1.2. La sentenza impugnata ha, dunque, fatto buon uso di consolidati principi di diritto, formatisi con riferimento alla posizione della c.d. "testa di legno" e agli obblighi di tenuta e conservazione delle scritture, riconducibili a colui che sia investito anche solo formalmente della amministrazione della società fallita, sussistendo il diretto e personale obbligo dell'amministratore di diritto di tenere e conservare le predette scritture. Si ritiene, infatti, che, in quanto investito di una posizione di garanzia rispetto al bene giuridico penalmente tutelato, l'amministratore formale sia responsabile, a norma dell'art. 40 cpv. cod.pen., a titolo di concorso, per non essere intervenuto a impedire la realizzazione delle fattispecie criminose da parte di altri organi societari, nonostante l'art. 2392 c.c., assunto a principio di ordine generale, gli imponga di attivarsi in presenza di atti pregiudizievoli. Il contegno omissivo è assunto a concausa dell'evento. Sotto il profilo soggettivo si riconosce la sussistenza del dolo eventuale tutte le volte in cui l'amministratore pieno jure abbia omesso di intervenire quando, viceversa, adempiendo pienamente ai propri obblighi, avrebbe percepito i segnali della realizzazione del reato ( Sez 5 19/06/2008, rv. 242022). Pur affermandosi, peraltro, nella giurisprudenza più recente, nel rispetto del principio di colpevolezza di cui all'art. 27 Cost, che la carica di amministratore formale non fonda automaticamente un giudizio di colpevolezza, e anzi la responsabilità va esclusa quando emerga che la concreta gestione da parte dell'amministratore di fatto sia così complessiva e sostitutiva da ridurre l'amministratore legale a un mero atto formale, nominale, non potendosi, cioè, trattare di una responsabilità di posizione, derivante dalla sola assunzione della carica formale, si è, però, precisato che, con riguardo alla bancarotta documentale per sottrazione o per omessa o irregolare tenuta in frode ai creditori delle scritture contabili, ben può ritenersi la responsabilità del soggetto investito solo formalmente dell'amministrazione dell'impresa fallita, atteso il diretto e personale obbligo dell'amministratore di diritto di tenere e conservare le suddette scritture (Sez. 5, n. 19049 del 19/02/2010 , Rv. 247251 Sez. 5 n. 54490 del 26/09/2018, Rv. 274166), purchè sia fornita la dimostrazione della effettiva e concreta consapevolezza del loro stato, tale da impedire la ricostruzione del movimento degli affari. (Sez. 5, n. 28007 del 04/06/2004, Rv. 228713; Sez. 5 n. 642 del 30/10/2013, dep. 2014, rv. 257950;Sez. 3 n. 38780 del 14/05/2015, Rv. 264971; Sez. 5 n. 43977 del 14/07/2017, Rv. 271754; Sez. 5, n. 54490 del 26/09/2018, Rv. 274166). 1.3. Come puntualmente argomentato dalla Corte di appello, [OSCURATO:PERSONA] ha dimostrato, con il suo comportamento, di essere a conoscenza della situazione contabile della società e delle gravi incongruenze della contabilità ufficiale, alle quali cercò di porre, sì rimedio, ma solo a posteriori, ovvero dopo la convocazione da parte della Guardia di Finanza. Lungi dall'incorrere nella denunciata violazione di legge, la sentenza impugnata fonda l'affermazione di responsabilità su una motivazione logicamente supportata, non residuando spazi per escludere il coinvolginnento della ricorrente nella cattiva gestione contabile della società, essendo emerso l'inequivocabile sua consapevolezza dello stato impreciso, lacunoso e inaffidabile della contabilità sociale, condizione che, peraltro, aveva indotto la precedente commercialista a rinunciare all'incarico. 2. Parimenti infondato il secondo motivo, che tende a una rivisitazione del merito della decisione, attraverso argomenti meramente contestativi della valutazione, invece, congruamente esposta dalla Corte di appello, attenutasi al consolidato orientamento giurisprudenziale, pertinentemente richiamato, a tenore del quale, per la sussistenza dell'attenuante speciale prevista dall'art. 114 cod. pen., è necessario che la partecipazione del concorrente sia stata "minima" in senso assoluto, e cioè che il concorrente abbia compiuto atti che si pongano in un rapporto causale pressoché trascurabile con la produzione dell'evento ( Sez. 1, n. 1936 del 15/12/1983, Rv. 162936; Sez. 2, n. 12046 del 20/06/1975 Rv. 131690; Sez. 6, n. 22456 del 03/03/2008, Rv. 240364). La Corte territoriale ha escluso, con giudizio di fatto insindacabile in questa sede, in quanto immune da fratture logiche e da contraddittorietà manifesta, che il contributo causale offerto dalla ricorrente potesse essere considerato di minima importanza, sottolineando sia il ruolo formale ricoperto, e gli obblighi di garanzia a esso connessi, che la consapevolezza della situazione contabile nella quale versava la società. 3.Anche il motivo sviluppato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] non coglie nel segno, giacchè, pure sotto tale profilo, la sentenza impugnata non sconta il vizio denunciato, essendo state negate le circostanze attenuanti generiche, non solo in considerazione dei precedenti specifici, ma, più complessivamente, alla luce della personalità "imprenditoriale" del ricorrente, di cui è stato sottolineato l'avere agito in spregio alle regole della correttezza imprenditoriale, e verso i soggetti economici con cui ha avuto a che fare. Tanto è sufficiente a sorreggere il diniego in commento, dal momento che, secondo univoco orientamento giurisprudenziale, il giudice di merito può escludere la sussistenza delle circostanze attenuanti generiche con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, non sindacabile in sede di legittimità, purchè non contraddittoria e congruamente motivata, neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Sez. 6, n. 42688 del 24.09.2008, Caridi; conf. sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017 Pettinelli), essendosi limitato a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod.pen., quello che ritiene prevalente, e atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicchè anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato e alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente in tal senso (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 2 - , n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549 - 02). 4. Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge ( art. 616 cod.proc.pen ) la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 30 settembre 2021 [OSCURATO:PERSONA]
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