CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 settembre 2025
Cassazione n. 32678/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di VELLETRIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; [OSCURATO:PERSONA], infatti, che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del Tribunale di Velletri che ha disposto lo stralcio, dal fascicolo del dibattimento, delle trascrizioni di alcune conversazioni; Rilevato che l'impugnazione è stata, quindi, proposta avverso ordinanza dibattimentale fuori dall'ipotesi di cui all'art. 586, comma 3 cod. proc. pen.; [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 1'11 settembre 2025.