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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 20 ottobre 2022

Cassazione n. 32419/2022

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZA nel procedimento di correzione di errore materiale dell’ordinanza di questa Corte n. 34512/2021, pubblicata il 16.11.2021 nel giudizio tra GRECO avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di sé stesso; -ricorrente - e MINISTERO DELLA GIUSTIZIA -intimato - Udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 20.10.2022, dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che è stata depositata istanza di correzione di errore materiale dell’ordinanza di questa Corte n. 34512/2021, pubblicata il 16.11.2021, nelle parti in cui, è stato individuato, come giudice a quo , il Tribunale di Catania invece della Corte d’Appello di Catania e conseguentemente è stato disposto il rinvio della causa al Tribunale di Catania anziché alla Corte d’Appello di Catania; rilevato che il relatore ha depositato proposta favorevole alla correzione dell’errore materiale; 2 considerato che l’ordinanza è effettivamente affetta da errore materiale in quanto il giudice a quo è la Corte catanese (cfr. ordinanza impugnata) e quindi occorre procedere alle relative correzioni sostituendosi nella citata ordinanza di questa Corte n. 34512/2021, laddove ricorrono, le parole “Tribunale di Catania” con le parole Corte d’Appello di Catania; visto l’art. 391-biscpc; P.Q.M.

La Corte dispone che l’ordinanza di questa Corte n. 34512/2021, pubblicata il 16.11.2021, venga corretta, mediante la sostituzione, laddove ricorrono, delle parole “Tribunale di Catania” con le parole “Corte d’Appello di Catania”.

Dispone che la correzione sia annotata, a cura della cancelleria, sull'originale della predet

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA nel procedimento di correzione di errore materiale dell’ordinanza di questa Corte n. 34512/2021, pubblicata il 16.11.2021 nel giudizio tra GRECO avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di sé stesso; -ricorrente - e MINISTERO DELLA GIUSTIZIA -intimato - Udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 20.10.2022, dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che è stata depositata istanza di correzione di errore materiale dell’ordinanza di questa Corte n. 34512/2021, pubblicata il 16.11.2021, nelle parti in cui, è stato individuato, come giudice a quo , il Tribunale di Catania invece della Corte d’Appello di Catania e conseguentemente è stato disposto il rinvio della causa al Tribunale di Catania anziché alla Corte d’Appello di Catania; rilevato che il relatore ha depositato proposta favorevole alla correzione dell’errore materiale; 2 considerato che l’ordinanza è effettivamente affetta da errore materiale in quanto il giudice a quo è la Corte catanese (cfr. ordinanza impugnata) e quindi occorre procedere alle relative correzioni sostituendosi nella citata ordinanza di questa Corte n. 34512/2021, laddove ricorrono, le parole “Tribunale di Catania” con le parole Corte d’Appello di Catania; visto l’art. 391-biscpc; P.Q.M. La Corte dispone che l’ordinanza di questa Corte n. 34512/2021, pubblicata il 16.11.2021, venga corretta, mediante la sostituzione, laddove ricorrono, delle parole “Tribunale di Catania” con le parole “Corte d’Appello di Catania”. Dispone che la correzione sia annotata, a cura della cancelleria, sull'originale della predet
Sentenza Cassazione n. 32419/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris