CassazionedecretoSezione 3Decisione del 17 maggio 2022
Cassazione n. 25824/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 8886/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Procuratore, domiciliata ex lege in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] dei Navigatori 22 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 87/2019 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 11/01/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/05/2022 da [OSCURATO:PERSONA] 1.-La società [OSCURATO:PERSONA] ha effettuato somministrazione di manodopera a favore del gruppo [OSCURATO:SOCIETA], nei cui confronti ha ottenuto dal Tribunale di Milano decreto ingiuntivo n. 41670 del 2014 con cui si è intimato il pagamento di 67.023,64 C per prestazioni di somministrazione di lavoro rese in base al citato accordo. [OSCURATO:SOCIETA] ha proposto opposizione ed ha eccepito che la documentazione prodotta a sostegno dell'avvenuta prestazione lavorativa, o comunque di alcune indennità a quest'ultima legate, era del tutto irrilevante in quanto costituita da fogli presenza prodotti dalla stessa creditrice e non autorizzati dalla somministrata. 2.-Il Tribunale di Milano ha revocato il decreto ingiuntivo ritenendo che la somministrante non aveva provato l'effettivo ammontare delle ore di lavoro dei dipendenti somministrati e retribuiti da [OSCURATO:PERSONA], prova che avrebbe dovuto essere fornita secondo quanto dalle stesse parti previsto in contratto, ed in particolare secondo quanto previsto alla clausola numero 7 con la quale l'utilizzatore si obbligava a consegnare e controfirmare, tramite un determinato referente da essa espressamente autorizzato, il modulo di rilevazione delle presenze fornito dalla somministrante. Il Tribunale, in sostanza, ha ritenuto che la contabilizzazione delle ore lavorate, e dunque da retribuire, non poteva che essere ricostruita nella forma scritta prevista dalle parti, ossia attraverso comunicazioni fatte direttamente dalla somministrante alla utilizzatrice e che quest'ultima avrebbe dovuto approvare. A fronte di tale accordo, invece, la società [OSCURATO:PERSONA], che ha somministrato le prestazioni di lavoro, aveva semplicemente depositato dei fogli presenza unilateralmente predisposti e compilati giornalmente dal lavoratore. Ritenuto il Tribunale che questa unilaterale predisposizione non corrispondeva al tipo di forma cui le parti si erano vincolate per la prova dell'effettiva prestazione di lavoro, ha concluso che neanche le prove orali offerte dalla parte erano idonee a supplire a questa mancanza. 3.-La ricostruzione fatta dal Tribunale in primo grado è stata confermata in secondo grado dalla Corte di appello di Milano, la quale ha ritenuto che i registri depositati dalla somministrante, quale prova delle prestazioni effettuate dai lavoratori, non erano controfirmati dalla utilizzatrice per mezzo di un suo rappresentante autorizzato, come era espressamente previsto in contratto e che comunque non poteva questa carenza essere supplita dalla prova orale in quanto diretta a provare il contenuto di un contratto, quello di somministrazione di manodopera, che, per legge, richiede la forma scritta a pena di nullità. 4.- Avverso tale decisione propone ricorso la [OSCURATO:PERSONA] spa con sei motivi di censura, di cui assume l'infondatezza la [OSCURATO:SOCIETA] che ha notificato controricorso. S-0....x 'ytyk-A. -fy\-Ihr usinAmtAtk' -i ---- 2 [OSCURATO:PERSONA] 5.-Va evidenziato innanzitutto che il ricorso difetta, non solo della ricostruzione del fatto storico, quanto anche di quello processuale, dal momento che nulla riferisce in ordine alla decisione di primo grado ed al suo c:ontenuto. Esso contiene inoltre una richiesta finale di ammissione delle prove testimoniali e di altre documentali che, a parere della ricorrente, dovrebbero essere ammesse da questa Corte. 6.-Ad ogni modo, il primo motivo di ricorso denuncia violazione dell'articolo 112 del codice di procedura civile sebbene non espressamente indicato in rubrica, e si duole del fatto che la Corte di appello ha rilevato d'uff cio la necessità della forma scritta necessaria a provare le prestazioni rese, come richiesta dall'articolo 7 dell'accordo, senza che vi fosse espressa domanda sul punto. Il motivo è inammissibilepkt Kg<Avk- kAn. 4J21-( 4-"11- GG Iciz:uwwts ~Orda. per poter sostenere il vizio di ultra petizione, la ricorrente deve Ilegare in che termini la questione era stata posta sia con l'opposizione a decreto ingiuntivo che in appello, allegazione dalla quale dedurre se quei termini sono stati oltrepassati dal collegio. Invece, la ricorrente si limita a dire che "nulla di tutto ciò era stato eccepito da ECP al riguardo" In sostanza, la ricorrente non dimostra che la questione della modalità con cui le ore di lavoro andavano dimostrate, non era stata posta dalla parte resistente: dimostrazione necessaria a poter affermare che, avendola per contro presa in considerazione, la Corte di Appello è andata ultra petita. Inoltre, il motivo è comunque infondato. Infatti, dalla sentenza impugnata (p. 6 e p. 10) emerge come la questione della interpretazione del contratto, su quel punto, ossia su come andassero dimostrate le ore di lavoro effettuate, era stata posta. 7.-11 secondo motivo denuncia violazione dell'articolo 2725 del codice civile. La ricorrente ritiene errata la tesi dei giudici di merito secondo cui, essendo il contratto di somministrazione uno di quelli per cui è richiesta la forma scritta a pena di nullità, non può farsi ricorso alla prova testimoniale, vietata dall'articolo 2725 c.c. Secondo la ricorrente, il divieto di prova testimoniale non riguarda ovviamente l'esecuzione del contratto, ma la sua esistenza, e proprio l'esecuzione del contratto si voleva provare attraverso le testimonianze. Il motivo è infondato. In astratto, è vero che nei contratti formali è vietata la prova testimoniale che verta sulla esistenza del contratto e sul suo contenuto, ma non quella che verta sulla esecuzione, ossia che miri a dimostrare l'esatto adempimento. E tuttavia, qui la prova testimoniale mirava proprio, per quanto si è detto in precedenza, a provare quale fosse il contenuto del contratto, ossia quali erano le prestazioni da retribuire, se quelle contrattualmente pattuite, oppure quelle ulteriori, il cui accertamento era subordinato alle condizioni stabilite nell'accordo. La pattuizione contenuta negli articoli 7 ed 8 dell'accordo mirava a stabilire l'ambito della controprestazione: a che condizioni fossero da retribuire prestazioni ulteriori. Nel ritenere non soddisfatte quelle condizioni, nel senso che non era stata seguita la procedura di accertamento voluta dalle parti, la corte di merito ha escluso che andassero retribuite, e questo non è accertamento di un momento esecutivo del contratto, ossia accertamento del se una prestazione sia stata o meno adeguatamente eseguita, ma è accertamento di quale sia il contenuto della prestazione, di quale ne sia l'ambito, vale a dire a cosa è tenuta la controparte, non già se abbia o meno corrisposto ciò a cui era tenuta. In altri termini, la prova testimoniale mirava a precisare quale fosse un certo contenuto del contratto, che le parti avevano per iscritto precisato (pago il pattuito, salvo che, a date condizioni non sia dimostrata una diversa prestazione), e che non poteva dunque provarsi diversamente. 8.-Il terzo motivo denuncia violazione dell'articolo 1363 c.c. La tesi della ricorrente è che la corte di merito avrebbe erroneamente interpretato il combinato disposto degli articoli 7 ed 8 dell'accordo, nel senso che avrebbe dovuto ritenere l'espressione contenuta nella prima parte della clausola, ossia che l'utilizzatrice si obbliga a controfirmare il modulo delle presenze, come incompatibile con quella contenuta nella seconda, ossia che, in caso di mancata consegna o controfirma verranno fatturate solo le ore contrattualmente previste. Il motivo è inammissibile. Non indica in alcun modo perché la prima previsione contrattuale sia incompatibile con la seconda, né indica quali criteri di interpretazione del contratto abbia violato il giudice di merito e quali avrebbe dovuto seguire per la corretta soluzione. Né infine risulta chiaro quale quest'ultima sia. 9.- Il quarto motivo denuncia omesso esame di un fatto decisivo. Secondo la ricorrente la corte di merito non avrebbe tratto le dovute conclusioni dalla corretta interpretazione dell'accordo delle parti. Ciò nel senso che, posto che nel contratto era previsto che in mancanza di rilevazione delle effettive presenze sarebbero state retribuite le ore contrattualmente pattuite, avrebbe dovuto trarsi la conseguenza che, per l'appunto, tali ore andavano comunque corrisposte: di conseguenza la Corte d'appello avrebbe dovuto riconoscere la fondatezza dei decreti ingiuntivi che a quelle somme per l'appunto si riferivano. Il motivo è inammissibile. Intanto, si omette di dire se e dove il fatto emergente dalla seconda parte della clausola 7, cioè la debenza di quanto previsto contrattualmente era stato dedotto ed argomentato e ciò in chiara violazione dell'art. 366 n. 6 c.p.c., non bastando all'uopo il generico rinvio alle fatture. Ne consegue l'omesso del "fatto contrattuale" è denunciato senza rispettare i criteri indicati dalle note SS.UU. nn. 8053 e 8054 del 2014. Inoltre, non risulta assolutamente specificato a quale dei crediti in contestazione si riferissero in realtà i decreti ingiuntivi. Il motivo difettai dunque di specificità proprio perché non allega la circostanza che decreti ingiuntivi in questione si riferivano a crediti comunque accertati e come tale dovuti a prescindere dall'incertezza di quelli in contestazione. Ma, come si vedrà con l'ultimo motivo, si tratta di questione altresì infondata. 10.-Con il quinto motivo la ricorrente denuncia violazione dell'articolo 115 del codice di procedura civile: ritiene che la controparte non aveva adeguatamente e specificamente contestato la sottoscrizione apposta dai lavoratori somministrati sui fogli presenza, nel senso che, pur avendola genericamente contestata, non ha accompagnato tale generico ed indistinto disconoscimento con una contestazione più circostanziata relativamente a tali fogli presenza . Ciò avrebbe dovuto portare la Corte a ritenere la generica contestazione alla stregua di una ammissione dei fatti ex articolo 115 cpc . Il motivo è inammissibile per due motivi. Innanzitutto, non è specificato, ai sensi dell'articolo 366 n. 6 c.p.c., da quali elementi si desume la non contestazione. Ed anzi, l'affermazione per cui si tratterebbe di nonv _crlw14„,,t-o, contestazion , è del tutto generica. A InoltreZla Corte d'apiello ha ritenuto non idonee ad accertare il numero di ore da retribuire i moduli predisposti dal somministrante, in quanto non erano controfirmati da un referente della utilizzatrice, così come il contratto tra le parti richiedeva, ma non ha statuito- vedi pagina 12- se le sottoscrizioni dei lavoratori fossero autentiche oppure no. Analogamente, la decisione di primo grado, riportata in quella di appello, ha ritenuto che, a fronte della contestazione della utilizzatrice circa la genuinità dei documenti che erano stati prodotti in copia, la somministrante non aveva prodotto gli originali e non aveva dimostrato che le sottoscrizioni corrispondevano effettivamente ai lavoratori interessati, attraverso l'indicazione dei loro nominativi. Dunque, in primo grado, la questione della riferibilità di quelle sottoscrizioni ai lavoratori era stata posta, ed è stata risolta dal giudice nel senso che non era stata offerta prova di quella riferibilità, a fronte della contestazione fatta dalla somministrante, ma, per contro, non risulta che la questione sia stata poi devoluta al giudice d'appello attraverso specifica censura, tanto è vero che il giudice d'appello non se ne occupa, e piuttosto, decide la causa facendo leva sulla mancata sottoscrizione del prospetto da parte delle utilizzatrice, a prescindere quindi dalla autenticità delle firme dei lavoratori. 11.- Con il sesto motivo la ricorrente denuncia violazione dell'articolo 342 c.p.c. e comunque denuncia nullità della sentenza per aver ritenuto assorbito un motivo d'appello che invece avrebbe dovuto essere deciso.In particolare, osserva la ricorrente, che il motivo d'appello in questione aveva riguardo al rimborso delle indennità di trasporto e di mensa, che erano questioni del tutto autonome rispetto a quella di cui si è discusso ai motivi precedenti .In sostanza, si trattava di oneri corrisposti ai lavoratori somministrati, indipendenti da ogni altro onere retributivo, e che andavano quindi rimborsati alla somministrante: ritiene la ricorrente di avere, con uno specifico motivo di appello, che è stato dichiarato invece erroneamente insufficiente ai sensi dell'articolo 342 c.p.c., per l'appunto fatto valere la questione, e che l'errore del giudice di merito sarebbe consistito nell'aver ritenuto invece tali motivi assorbiti dal rigetto degli altri. Il motivo è infondato. Esso a ben vedere non denuncia solo violazione dell'art. 342 c.p.c., bensì, anche se non lo indica, vizio ai sensi dell'art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c. quanto all'assorbimento. Si denuncia, ossia, una doppia motivazione: quella di assorbimento e quella di mancanza di specificità del motivo. La prima violazione è infondata: quanto si deduce non evidenzia in alcun modo che le prestazioni di cui trattasi fossero indipendenti e non supponessero il riconoscimento da parte della resistente delle prestazioni di somministrazione del lavoro dei lavoratori; quanto si deduce a pag. 16, con l'evocazione della clausola 4, riguarda solo la disciplina contrattuale e non la concreta esecuzione del rapporto. La seconda violazione è infondata anch'essa: quanto dedotto a pag. 17 non evidenzia alcuna specificità del motivo di appello dichiarato aspecifico ed anzi nemmeno evidenzia, per il suo tenore, un motivo di appello, il cui contenuto comunque non viene riprodotto né direttamente né indirettamente in modo chiaro, sicché il rinvio alla pag. 19 dell'atto di aPpello risulta del tutto generico. Il ricorso va pertanto rigettato. rk Aia". La Corte rigetta il ricorSci. CondanntiltOihrrento al td;:delld spese legali nella misura di 7290 , 00 euro, spese generali non risteAi sei dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, la Cortetità'c'he il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a vA-MeAAte- quello\élovuto per il ricorso. Roma 17 maggio 2022 [OSCURATO:PERSONA] P esidente , i Li sE11122-- ft [OSCURATO:PERSONA],, Luisa PASSINETTI ti l 6 GRU" S PRE A DI CASSAZ1ONE U.R.P. CENTRALE Lc ,[OSCURATO:PERSONA]I. • fear>4.tu. b,uz. c [OSCURATO:PERSONA],(AAAIA2A, M 14- 2.83i2-3.) Z.ck /0 5/ - C 07)-(ji1/4r—"',' OAAk., eJAA eitA TA. /1,19 Ant etiCD31A ,ceAtn e - me"). A7U-tAA-R. f2-z, f\A ci