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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 07426/2024

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e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., con sede in Roma, inpersona del legale rappresentante rag. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata edifesa per procura alle liti in calce al ricorso da ll’ Avvocat o [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliata presso lo studi o dell’[OSCURATO:PERSONA] in Roma, viale Tiziano n. 110.

Ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA].; Provincia di [OSCURATO:PERSONA].

Intimate avverso la sentenza n. 31/2021 della Corte di appello diAncona, depositata il 18.

1. 2021.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13.

2. 2024dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]Bertuzzi.

R.G.

N. 18509/2021.Viste le conclusioni scritte del P.M., in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’accoglimento del ricorso. udite le difese svolte dall’[OSCURATO:PERSONA] per la ricorrente.

Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. propose opposizione avversoil verbale di accertamento e contestazione della violazione dell’art. 23, comma 4, cod. della strada, per avere installato, su strada provinciale, insegne e cartelli pubblicitari senza la preventiva autorizzazione della Provincia di [OSCURATO:PERSONA] contro l’avviso di pagamentodel canone annuale, riferito agli anni dal 2007 al 2012, per il rilascio del provvedimento di autorizzazione.

Assunse la società che, essendo i cartelli apposti in prossimità del centro abitato del comune di Fano, la competenza al rilascio della autorizzazione e la legittimazione a pretendere il pagamento dei canoni, ai sensidell’art. 23, comma 4, citato, spettava a detto Comune e non alla Provincia.

Quest’ultima si costituìin giudizio opponendosi alla domanda e, su sua richiesta, il contraddittorio venne esteso alle società ICA e [OSCURATO:SOCIETA], concessionarie del servizio di verifica, accertamento eriscossione.

Con sentenza n. 413 del 2015 il Tribunale di Pesaro rigettò la domanda, rilevando che, ai sensi dell’art. 23 cod. della strada, l’apposizione dei cartelli pubblicitari richiedeva il nulla osta della Provincia e che alla stessa erano dovuti i canoni per l’utilizzazione dello spazio in prossimità della strada, non sovrapponibili a quelli dovuti al Comune per l’imposta sulla pubblicità, di natura tributaria.

Proposto gravame, la Corte di appello di Ancona, con sentenza n. 31 del 18.

1. 2021, accolse in parte le doglianze di [OSCURATO:PERSONA], annullando l’avviso di pagamento del canone e derubricando l’infrazione contestata in quelladi cui al comma 11 dell’art. 23, cod. della strada, con applicazione della sanzione più lieve di euro 1.059,00.

A sostegno di tali conclusioni la Corte territoriale affermò che: trovandosi la strada in centro abitato del Comune di Fiano, l’autorizzazione per l’installazione dei cartelli pubblicitari era di competenza, ai sensi dell’art. 23, R.G.

N. 18509/2021.comma 4, cod. della strada, del Comune, salvo il nulla osta tecnico dell’ente proprietario, cioè della Provincia; gli artt. 8 e 11 del R egolamento provinciale [OSCURATO:PERSONA], in conformità a quanto previsto dall’art. 53 del Regolamento di esecuzione del codice della strada, prevedevanoche quando le opere ricadevano sustrada provinciale in un tratto compreso nel centro abitato la domanda di autorizzazione doveva essere presentata direttamente al Comune, che “ dovrà acquisire il nulla osta della Provincia“; da tali disposizioni discendeva che spettava al Comune e non al soggetto che aveva chiesto l’autorizzazione attivarsi per ottenere il nulla osta tecnico da parte dell’Amministrazione provinciale; la mancanza di esso portava pertanto aderubricare l’illecito in quella previsto dal comma 1 del citato art. 23, che puniva le altre violazionidelle disposizioni poste dall’articolo medesimo e dal regolamento di esecuzione; con riguardo alle somme richieste, come indicato nello stesso avviso di pagamento notificato alla opponente, esse avevano ad oggetto il“ Canone per occupazione o per l’installazione di impianti pubblicitari “; l’art. 63 d.lgs. n. 446 del 1997, richiamato in premessa nell’avviso di pagamento, prevede va che i Comuni e le Province potessero escludere l’applicazione della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e “ prevedere che l’occupazione, sia permanente che temporanea, di strade, aree e relativi spazi sovrastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate a mercati anche att r ezzati, sia assogget t ata, in sostituzione della tassa per l’occupazione di spazi e aree pubbliche, al pagamento di un canone da parte del titolare della concessione, determinato nel medesimo atto di concessione in base a tariffa“; nel caso di specie, stante la competenza del Comune al rilascio della autorizzazione, il “ corrispettivo “ dovuto per essa rimaneva assoggettato alla stessa disciplina dell’autorizzazione ed erapertanto di competenza del Comune; poiché inoltre ai sensi dell’art. 24 del Regolamento provinciale [OSCURATO:PERSONA] “ Il pagamento del canone per l’occupazione di spazi e aree pubbliche assorbe eventuali altri canoni dovuti alla Provincia dal titolare del provvedimento relativo al medesimo impianto pubblicitario “ , d o veva escludersi che enti diversi R.G.

N. 18509/2021.potessero pretendere in modo differenziato i canoni o i canoni e corrispettivi dovuti; nel caso di specie risultava provato l’adempimento da parte della società opponente degli oneri di pubblicità al Comune di Fiano; le somme richieste dalla Provincia non erano pertanto dovute, traducendosi in una ingiustificata duplicazione dell’onere impositivo.

Per la cassazione di questa sentenza, ha proposto ricorsola società unipersonale I.C.A., sulla base di un unico motivo.

La [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA] non hanno svolto attività difensiva.

Avviato per la decisionein camera di consiglio, con ordinanza interlocutoria n. 30379 del 2023 la trattazione del ricorso è stata rimessa alla pubblica udienza. [OSCURATO:PERSONA] la società ricorrente hanno depositato memoria.

Ragioni della decisione 1.L’unico motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 23, comma 4, cod. della strada, dell’art. 53 del relativo Regolamento di esecuzione, dell’art. 63, comma 1, d.lgs. n. 446 del 1997 e degli artt. 24, comma 4, e 25 del Regolamento provinciale di [OSCURATO:PERSONA] peril rilascio di autorizzazioni o concessioni per l’occupazione o l’uso di spazi ed aree pubbliche e per l’installazione di impianti pubblicitari e segnaletici, censurando la statuizione della Corte di appello che ha escluso la debenza del canone in ragione di un asserita duplicazione impositiva.

Si assume che la Corte di appello è caduta in errore laddove non ha considerato che la somma richiesta con l’avviso di pagamento impugnato era costituita dal canone per il rilascio del provvedimento di competenza per gli impianti pubblicitari e segnaletici (CRPCIPS), previsto dall’art. 24, comma 4, del regolamento provinciale di [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’art. 53, comma 7, del Regolamento di esecuzione del codice della strada.

La disposizione del citato regolamento provinciale invero, come risulta dalla sua intitolazione, che menziona entrambi i canoni, distingue nettamente il canone per l’occupazionee l’uso di spazi e aree pubbliche dal canone per il rilascio del provvedimento di competenza per l’installazione di impianti pubblicitari e segnaletici.

In particolare, il primo (COSAP) è previsto dai primi tre commi dell’articolo citato per le occupazioni effettuate sulle aree e gli spazi ricadenti R.G.

N. 18509/2021.nel demanio o nel patrimonio indisponibile ed anche sulle aree private gravate da servitù pubblica di passaggio, mentre il secondo (CRPCIPS) è dovuto per le occupazioni che avvengano al di fuori di esse, ma nelle fasce di rispetto delle strade provinciali.

Attesi i diversi presupposti oggettivi tra i due canoni, doveva essere esclusa la sovrapponibilità tra l’imposta sulla pubblicità, versata al Comune di Fano, che la Corte territoriale ha ritenuto sufficiente ad assolvere ogni debito della opponente nei confronti della Provincia, e il CRPCIPS.

Quest’ultimo, infatti, è un corrispettivo e non un tributo edeve essere versato all’enteproprietario , giusto il disposto dell’art. 25 del Regolamento provinciale menzionato, secondo cui i canoni sono dovuti all’ente proprietario del suolo o della strada.

Né rilevano in contrario le disposizioni richiamate sul tema dalla sentenza impugnata, nella specie l’art. 63 d.lgs. n. 446 del 1997 e l’art. 24, comma 5, del regolamento provinciale.

Non la prima, che prevede la possibilità per i Comuni e le Province di escludere la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) con l’introduzione di un canoneapposito (COSAP), cioè un corrispettivo, attesa la diversità rispetto ad esso del CRPCIPS; non la seconda, per la medesima ragione, in quanto la regola dell’assorbimento di altri eventuali canoni dovuti alla Provincia dal titolare del provvedimento di autorizzazione è dettata soloper la COSAP.

2. Il motivo è fondato, dovendosi condividere le argomentazioni sviluppate nel ricorso ed illustrate nella memoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale.

La Corte di appello, nel richiamare le disposizioni già menzionate di cui all’art. 63 d.lgs. n. 446 del 1997 ed all’art. 24, comma 5, del Regolamento provinciale [OSCURATO:PERSONA], ha ritenutoassolto ogni obbligo di pagamento del canone alla Provincia da parte della società opponente con il versamento in favore del Comune di Fano degli oneri pubblicitari, cioè nella specie, come risulta dall’avviso di accertamento e riscossione riprodotto nella sentenza, dell’imposta sulla pubblicità e diritto di pubbliche affissioni.

Questa conclusione non merita di essere condivisa.

In primo luogo per le ragioni illustrate dalla ricorrente, avendo la Corte stessa dato atto che le somme richieste con l’avviso di pagamento impugnato concernevano il “ Canone per l’occupazione e l’istallazione di impianti R.G.

N. 18509/2021.pubblicitari“, sicché il giudicante avrebbe dovuto accertare se quello richiesto fosse effettivamente il canone per il rilascio del provvedimento di competenza per l’installazione di impianti pubblicitari e segnalatici, menzionato e disciplinato espressamente dall’art. 24, comma 4, del Regolamento provinciale, previsto dall’art. 53, comma 7, del Regolamento di esecuzione del cod. della strada, ovvero il canone per l’occupazione ed uso di spazi ed aree pubblichenelle strade o, comunque, su beni del demanio o del patrimonio indisponibile, di cui si occupano i primi tre commi del citato art. 24.

La distinzione è rilevante, in quanto l’art. 63 del d.lgs. n. 446 del 1997 nel prevedere la possibilità per i Comuni e le Province di escludere l’applicazione della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e di sostituirla con un canone, fa riferimento alle somme dovute per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile, e non anche per il rilascio dell’autorizzazione e l’installazione dell’impianto, che l’art. 24, comma 4, del regolamento provinciale individua specificatamente per gli impianti collocati al di fuori delle aree del demanio e del patrimonio indisponibile, ma comunque lungo le fasce di rispetto delle strade provinciali.

Le situazioni prese in considerazione dall’art. 24 del Regolamento provinciale sono effettivamente diverse : i l COSAP riguarda il corrispettivo per le occupazioni nelle strade o in beni pubblici demaniali o appartenenti al patrimonio indisponibile dell’ente (comma 1) o su cui gravano servitù pubbliche di passaggio (comma 3); il CRPCIPS è previsto per gli impianti pubblicitari posti fuori dalle aree facenti parte del demanio o del patrimonio indisponibile della Provincia, ma collocati lungo le fasce di rispetto delle strade provinciali.

L’art. 63 citato riguarda pertanto la facoltà di sostituire la tassa di occupazione degli spazi ed aree pubbliche con la previsione di un canone, cioè come corrispettivo della concessione.

La previsione dello stesso non esclude tuttavia la debenza del CRPCIPS, nei casi in cui esso sia previsto.

A sua volta, tale obbligo non risulta inciso dalla previsione di cui all’art. 24, comma 5, del Regolamento provinciale, che applica la regola dell’assorbimento unicamente al Cosap.

R.G.

N. 18509/2021.Sotto altro profilo, la sentenza impugnata è censurabile laddove ha ritenuto assolto da parte della società opponente ogni obbligo relativo al rilascio della autorizzazione alla installazione dell’impianto pubblicitario con il versamento degli oneri pubblicitari in favore del Comune di Fano, identificati, mediante riproduzione dell’avviso di accertamento e riscossione, nell’imposta comunale sulla pubblicità e diritto di pubbliche affissioni.

La soluzione non merita di essere condivisa, atteso che l’imposta sulla pubblicità ha natura di tributo e presupposti propri , consistent i nella astratta possibilità del messaggio pubblicitario di aumentare la clientela e quindi la ricchezza, laddove l’art. 24 del Regolamento provinciale prevede un canone annuale quale corrispettivo per lasottrazione dell'area o dello spazio pubblico al sistema della viabilità e per le operazioni di verifica della compatibilità dell’impianto alla sicurezza stradale demandati all’ente territoriale.

Del resto questa Corte ha anche affermato la differenza e cumulabilità dell’imposta sulla pubblicitàcon la TOSAP o ilCOSAP, precisando che la sostituzione dell'imposta comunale sulla pubblicità (ICP), di cui al d.lgs. n. 507 del 1993, con il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP), di cui all'art. 62 del d.lgs. n. 446 del 1997, postula l'imprescindibile emanazione di un apposito regolamento ai sensi del comma 2 del citato art. 62, in difetto del quale vige la regola della cumulabilità ( Cass. n. 19027 del 2023; Cass. n. 11673 del 2017; Cass. n. 13476 del 2012).

In conclusione,il ricorso è accolto e la sentenza cassata con rinvio alla Corte di appello di Ancona, che, in diversa composizione, si atterrà nel decidere ai principi sopra esposti e provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnatae rinvia la causa alla Corte di appello di Ancona, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del presentegiudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13 febbraio 2024.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., con sede in Roma, inpersona del legale rappresentante rag. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata edifesa per procura alle liti in calce al ricorso da ll’ Avvocat o [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliata presso lo studi o dell’[OSCURATO:PERSONA] in Roma, viale Tiziano n. 110. Ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA].; Provincia di [OSCURATO:PERSONA]. Intimate avverso la sentenza n. 31/2021 della Corte di appello diAncona, depositata il 18. 1. 2021. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13. 2. 2024dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]Bertuzzi. R.G. N. 18509/2021.Viste le conclusioni scritte del P.M., in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’accoglimento del ricorso. udite le difese svolte dall’[OSCURATO:PERSONA] per la ricorrente. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. propose opposizione avversoil verbale di accertamento e contestazione della violazione dell’art. 23, comma 4, cod. della strada, per avere installato, su strada provinciale, insegne e cartelli pubblicitari senza la preventiva autorizzazione della Provincia di [OSCURATO:PERSONA] contro l’avviso di pagamentodel canone annuale, riferito agli anni dal 2007 al 2012, per il rilascio del provvedimento di autorizzazione. Assunse la società che, essendo i cartelli apposti in prossimità del centro abitato del comune di Fano, la competenza al rilascio della autorizzazione e la legittimazione a pretendere il pagamento dei canoni, ai sensidell’art. 23, comma 4, citato, spettava a detto Comune e non alla Provincia. Quest’ultima si costituìin giudizio opponendosi alla domanda e, su sua richiesta, il contraddittorio venne esteso alle società ICA e [OSCURATO:SOCIETA], concessionarie del servizio di verifica, accertamento eriscossione. Con sentenza n. 413 del 2015 il Tribunale di Pesaro rigettò la domanda, rilevando che, ai sensi dell’art. 23 cod. della strada, l’apposizione dei cartelli pubblicitari richiedeva il nulla osta della Provincia e che alla stessa erano dovuti i canoni per l’utilizzazione dello spazio in prossimità della strada, non sovrapponibili a quelli dovuti al Comune per l’imposta sulla pubblicità, di natura tributaria. Proposto gravame, la Corte di appello di Ancona, con sentenza n. 31 del 18. 1. 2021, accolse in parte le doglianze di [OSCURATO:PERSONA], annullando l’avviso di pagamento del canone e derubricando l’infrazione contestata in quelladi cui al comma 11 dell’art. 23, cod. della strada, con applicazione della sanzione più lieve di euro 1.059,00. A sostegno di tali conclusioni la Corte territoriale affermò che: trovandosi la strada in centro abitato del Comune di Fiano, l’autorizzazione per l’installazione dei cartelli pubblicitari era di competenza, ai sensi dell’art. 23, R.G. N. 18509/2021.comma 4, cod. della strada, del Comune, salvo il nulla osta tecnico dell’ente proprietario, cioè della Provincia; gli artt. 8 e 11 del R egolamento provinciale [OSCURATO:PERSONA], in conformità a quanto previsto dall’art. 53 del Regolamento di esecuzione del codice della strada, prevedevanoche quando le opere ricadevano sustrada provinciale in un tratto compreso nel centro abitato la domanda di autorizzazione doveva essere presentata direttamente al Comune, che “ dovrà acquisire il nulla osta della Provincia“; da tali disposizioni discendeva che spettava al Comune e non al soggetto che aveva chiesto l’autorizzazione attivarsi per ottenere il nulla osta tecnico da parte dell’Amministrazione provinciale; la mancanza di esso portava pertanto aderubricare l’illecito in quella previsto dal comma 1 del citato art. 23, che puniva le altre violazionidelle disposizioni poste dall’articolo medesimo e dal regolamento di esecuzione; con riguardo alle somme richieste, come indicato nello stesso avviso di pagamento notificato alla opponente, esse avevano ad oggetto il“ Canone per occupazione o per l’installazione di impianti pubblicitari “; l’art. 63 d.lgs. n. 446 del 1997, richiamato in premessa nell’avviso di pagamento, prevede va che i Comuni e le Province potessero escludere l’applicazione della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e “ prevedere che l’occupazione, sia permanente che temporanea, di strade, aree e relativi spazi sovrastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate a mercati anche att r ezzati, sia assogget t ata, in sostituzione della tassa per l’occupazione di spazi e aree pubbliche, al pagamento di un canone da parte del titolare della concessione, determinato nel medesimo atto di concessione in base a tariffa“; nel caso di specie, stante la competenza del Comune al rilascio della autorizzazione, il “ corrispettivo “ dovuto per essa rimaneva assoggettato alla stessa disciplina dell’autorizzazione ed erapertanto di competenza del Comune; poiché inoltre ai sensi dell’art. 24 del Regolamento provinciale [OSCURATO:PERSONA] “ Il pagamento del canone per l’occupazione di spazi e aree pubbliche assorbe eventuali altri canoni dovuti alla Provincia dal titolare del provvedimento relativo al medesimo impianto pubblicitario “ , d o veva escludersi che enti diversi R.G. N. 18509/2021.potessero pretendere in modo differenziato i canoni o i canoni e corrispettivi dovuti; nel caso di specie risultava provato l’adempimento da parte della società opponente degli oneri di pubblicità al Comune di Fiano; le somme richieste dalla Provincia non erano pertanto dovute, traducendosi in una ingiustificata duplicazione dell’onere impositivo. Per la cassazione di questa sentenza, ha proposto ricorsola società unipersonale I.C.A., sulla base di un unico motivo. La [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA] non hanno svolto attività difensiva. Avviato per la decisionein camera di consiglio, con ordinanza interlocutoria n. 30379 del 2023 la trattazione del ricorso è stata rimessa alla pubblica udienza. [OSCURATO:PERSONA] la società ricorrente hanno depositato memoria. Ragioni della decisione 1.L’unico motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 23, comma 4, cod. della strada, dell’art. 53 del relativo Regolamento di esecuzione, dell’art. 63, comma 1, d.lgs. n. 446 del 1997 e degli artt. 24, comma 4, e 25 del Regolamento provinciale di [OSCURATO:PERSONA] peril rilascio di autorizzazioni o concessioni per l’occupazione o l’uso di spazi ed aree pubbliche e per l’installazione di impianti pubblicitari e segnaletici, censurando la statuizione della Corte di appello che ha escluso la debenza del canone in ragione di un asserita duplicazione impositiva. Si assume che la Corte di appello è caduta in errore laddove non ha considerato che la somma richiesta con l’avviso di pagamento impugnato era costituita dal canone per il rilascio del provvedimento di competenza per gli impianti pubblicitari e segnaletici (CRPCIPS), previsto dall’art. 24, comma 4, del regolamento provinciale di [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’art. 53, comma 7, del Regolamento di esecuzione del codice della strada. La disposizione del citato regolamento provinciale invero, come risulta dalla sua intitolazione, che menziona entrambi i canoni, distingue nettamente il canone per l’occupazionee l’uso di spazi e aree pubbliche dal canone per il rilascio del provvedimento di competenza per l’installazione di impianti pubblicitari e segnaletici. In particolare, il primo (COSAP) è previsto dai primi tre commi dell’articolo citato per le occupazioni effettuate sulle aree e gli spazi ricadenti R.G. N. 18509/2021.nel demanio o nel patrimonio indisponibile ed anche sulle aree private gravate da servitù pubblica di passaggio, mentre il secondo (CRPCIPS) è dovuto per le occupazioni che avvengano al di fuori di esse, ma nelle fasce di rispetto delle strade provinciali. Attesi i diversi presupposti oggettivi tra i due canoni, doveva essere esclusa la sovrapponibilità tra l’imposta sulla pubblicità, versata al Comune di Fano, che la Corte territoriale ha ritenuto sufficiente ad assolvere ogni debito della opponente nei confronti della Provincia, e il CRPCIPS. Quest’ultimo, infatti, è un corrispettivo e non un tributo edeve essere versato all’enteproprietario , giusto il disposto dell’art. 25 del Regolamento provinciale menzionato, secondo cui i canoni sono dovuti all’ente proprietario del suolo o della strada. Né rilevano in contrario le disposizioni richiamate sul tema dalla sentenza impugnata, nella specie l’art. 63 d.lgs. n. 446 del 1997 e l’art. 24, comma 5, del regolamento provinciale. Non la prima, che prevede la possibilità per i Comuni e le Province di escludere la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) con l’introduzione di un canoneapposito (COSAP), cioè un corrispettivo, attesa la diversità rispetto ad esso del CRPCIPS; non la seconda, per la medesima ragione, in quanto la regola dell’assorbimento di altri eventuali canoni dovuti alla Provincia dal titolare del provvedimento di autorizzazione è dettata soloper la COSAP. 2. Il motivo è fondato, dovendosi condividere le argomentazioni sviluppate nel ricorso ed illustrate nella memoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale. La Corte di appello, nel richiamare le disposizioni già menzionate di cui all’art. 63 d.lgs. n. 446 del 1997 ed all’art. 24, comma 5, del Regolamento provinciale [OSCURATO:PERSONA], ha ritenutoassolto ogni obbligo di pagamento del canone alla Provincia da parte della società opponente con il versamento in favore del Comune di Fano degli oneri pubblicitari, cioè nella specie, come risulta dall’avviso di accertamento e riscossione riprodotto nella sentenza, dell’imposta sulla pubblicità e diritto di pubbliche affissioni. Questa conclusione non merita di essere condivisa. In primo luogo per le ragioni illustrate dalla ricorrente, avendo la Corte stessa dato atto che le somme richieste con l’avviso di pagamento impugnato concernevano il “ Canone per l’occupazione e l’istallazione di impianti R.G. N. 18509/2021.pubblicitari“, sicché il giudicante avrebbe dovuto accertare se quello richiesto fosse effettivamente il canone per il rilascio del provvedimento di competenza per l’installazione di impianti pubblicitari e segnalatici, menzionato e disciplinato espressamente dall’art. 24, comma 4, del Regolamento provinciale, previsto dall’art. 53, comma 7, del Regolamento di esecuzione del cod. della strada, ovvero il canone per l’occupazione ed uso di spazi ed aree pubblichenelle strade o, comunque, su beni del demanio o del patrimonio indisponibile, di cui si occupano i primi tre commi del citato art. 24. La distinzione è rilevante, in quanto l’art. 63 del d.lgs. n. 446 del 1997 nel prevedere la possibilità per i Comuni e le Province di escludere l’applicazione della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e di sostituirla con un canone, fa riferimento alle somme dovute per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile, e non anche per il rilascio dell’autorizzazione e l’installazione dell’impianto, che l’art. 24, comma 4, del regolamento provinciale individua specificatamente per gli impianti collocati al di fuori delle aree del demanio e del patrimonio indisponibile, ma comunque lungo le fasce di rispetto delle strade provinciali. Le situazioni prese in considerazione dall’art. 24 del Regolamento provinciale sono effettivamente diverse : i l COSAP riguarda il corrispettivo per le occupazioni nelle strade o in beni pubblici demaniali o appartenenti al patrimonio indisponibile dell’ente (comma 1) o su cui gravano servitù pubbliche di passaggio (comma 3); il CRPCIPS è previsto per gli impianti pubblicitari posti fuori dalle aree facenti parte del demanio o del patrimonio indisponibile della Provincia, ma collocati lungo le fasce di rispetto delle strade provinciali. L’art. 63 citato riguarda pertanto la facoltà di sostituire la tassa di occupazione degli spazi ed aree pubbliche con la previsione di un canone, cioè come corrispettivo della concessione. La previsione dello stesso non esclude tuttavia la debenza del CRPCIPS, nei casi in cui esso sia previsto. A sua volta, tale obbligo non risulta inciso dalla previsione di cui all’art. 24, comma 5, del Regolamento provinciale, che applica la regola dell’assorbimento unicamente al Cosap. R.G. N. 18509/2021.Sotto altro profilo, la sentenza impugnata è censurabile laddove ha ritenuto assolto da parte della società opponente ogni obbligo relativo al rilascio della autorizzazione alla installazione dell’impianto pubblicitario con il versamento degli oneri pubblicitari in favore del Comune di Fano, identificati, mediante riproduzione dell’avviso di accertamento e riscossione, nell’imposta comunale sulla pubblicità e diritto di pubbliche affissioni. La soluzione non merita di essere condivisa, atteso che l’imposta sulla pubblicità ha natura di tributo e presupposti propri , consistent i nella astratta possibilità del messaggio pubblicitario di aumentare la clientela e quindi la ricchezza, laddove l’art. 24 del Regolamento provinciale prevede un canone annuale quale corrispettivo per lasottrazione dell'area o dello spazio pubblico al sistema della viabilità e per le operazioni di verifica della compatibilità dell’impianto alla sicurezza stradale demandati all’ente territoriale. Del resto questa Corte ha anche affermato la differenza e cumulabilità dell’imposta sulla pubblicitàcon la TOSAP o ilCOSAP, precisando che la sostituzione dell'imposta comunale sulla pubblicità (ICP), di cui al d.lgs. n. 507 del 1993, con il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP), di cui all'art. 62 del d.lgs. n. 446 del 1997, postula l'imprescindibile emanazione di un apposito regolamento ai sensi del comma 2 del citato art. 62, in difetto del quale vige la regola della cumulabilità ( Cass. n. 19027 del 2023; Cass. n. 11673 del 2017; Cass. n. 13476 del 2012). In conclusione,il ricorso è accolto e la sentenza cassata con rinvio alla Corte di appello di Ancona, che, in diversa composizione, si atterrà nel decidere ai principi sopra esposti e provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio. P.Q.M. Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnatae rinvia la causa alla Corte di appello di Ancona, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del presentegiudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13 febbraio 2024. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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