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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE n. 1168/2018

ECLI:EU:C:2018:793
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62017CC0236

CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]

presentate il 3 ottobre 2018 ( 1 ) Causa C‑236/17 P [OSCURATO:PERSONA] GmbH [OSCURATO:PERSONA] (Changshu) Inc. [OSCURATO:PERSONA] (Luoyang) Inc.

CSI [OSCURATO:PERSONA].

Ltd CSI [OSCURATO:PERSONA] (China) Inc. contro Consiglio dell’Unione europea «Impugnazione – Dumping – Importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese – Dazi definitivi – Regolamento (UE) n. 1168/2012 – Applicazione immediata – Nesso causale – Altri fattori noti – Livello del dazio antidumping» Indice

I. Contesto normativo A. Il regolamento di base B. Il regolamento n. 1168/2012

II. Fatti all’origine della controversia

III. Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata

IV. Procedimento dinanzi alla Corte e conclusioni delle parti

V. Valutazione dei motivi d’impugnazione A. Sul terzo motivo d’impugnazione

1. Argomenti delle parti

2. Valutazione

a) Ricevibilità

b) Sul merito 1) Introduzione 2) Sul primo capo del terzo motivo d’impugnazione 3) Sul secondo capo del terzo motivo d’impugnazione B. Sul quarto motivo d’impugnazione

1. Argomenti delle parti

2. Valutazione

a) Ricevibilità

b) Sul merito 1) Sul primo capo del quarto motivo d’impugnazione

i) Introduzione ii) Il dazio antidumping dovrebbe eliminare solo il pregiudizio attribuito alle importazioni oggetto di dumping e non il pregiudizio attribuito ad altri fattori noti? iii) Il Tribunale ha dichiarato, nella sentenza impugnata, che, nel fissare l’importo del dazio antidumping, le istituzioni sono tenute a tenere conto dei risultati dell’analisi di non imputazione? 2) Sul secondo capo del quarto motivo d’impugnazione

VI. Sulle spese

VII. Conclusioni

1. Con la presente impugnazione, [OSCURATO:PERSONA] GmbH (in prosieguo: «CSE»), [OSCURATO:PERSONA] (Changshu) Inc. [in prosieguo: «CSM (Changsu)»], [OSCURATO:PERSONA] (Luoyang), Inc. [in prosieguo: «CSM (Luoyang)»], CSI [OSCURATO:PERSONA].

Ltd (in prosieguo: «CSI [OSCURATO:PERSONA]») e CSI [OSCURATO:PERSONA] (China), Inc. (in prosieguo: «CSI [OSCURATO:PERSONA]») (in prosieguo, congiuntamente: «[OSCURATO:PERSONA]» o la «ricorrente») ( 2 ) chiedono alla Corte di annullare la sentenza del Tribunale ( 3 ) con cui quest’ultimo ha respinto il ricorso diretto all’annullamento del regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013 del Consiglio (in prosieguo: «il regolamento controverso») ( 4 ).

2. La presente impugnazione solleva, in particolare, una questione di natura procedurale, ossia l’applicazione immediata del regolamento (UE) n. 1168/2012 ( 5 ), che ha modificato l’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (in prosieguo: il «regolamento di base») ( 6 ), nel senso che, se l’inchiesta antidumping riguarda importazioni da un paese non retto da un’economia di mercato e un produttore oggetto dell’inchiesta presenta una richiesta di trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato (in prosieguo: la «richiesta di TEM»), il termine per l’adozione di una decisione su tale richiesta (in prosieguo: la «decisione sulla richiesta di TEM») viene esteso da tre a otto mesi dall’avvio dell’inchiesta.

La presente impugnazione solleva anche una questione di merito, vale a dire se, ove fattori diversi dalle importazioni oggetto di dumping contribuiscano al pregiudizio subito dall’industria dell’Unione, l’importo del dazio antidumping debba essere fissato a un livello tale da eliminare soltanto il pregiudizio attribuito alle importazioni oggetto di dumping.

I. Contesto normativo A. Il regolamento di base

3. L’articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, rubricato «Determinazione del dumping», prevede quanto segue: «a) (…) b) Nel caso di inchieste antidumping relative a importazioni in provenienza dalla Repubblica popolare cinese, dal Vietnam e dal Kazakistan, nonché da qualsiasi paese non retto da un’economia di mercato che sia membro dell’OMC alla data di apertura dell’inchiesta, il valore normale è determinato a norma dei paragrafi da 1 a 6 qualora, in base a richieste debitamente motivate di uno o più produttori oggetto dell’inchiesta e in funzione dei criteri e delle procedure di cui alla lettera c), sia dimostrata la prevalenza di condizioni dell’economia di mercato per il produttore o per i produttori in questione relativamente alla produzione e alla vendita del prodotto simile.

Qualora ciò non sia possibile, si applica il regime di cui alla lettera a). c) La domanda di cui alla lettera b) dev’essere fatta per iscritto e deve contenere prove sufficienti in ordine al fatto che il produttore opera in condizioni di economia di mercato.

Ciò si verifica quando: – le decisioni delle imprese in materia di prezzi, costi e fattori produttivi, inclusi ad esempio le materie prime, le spese per gli impianti tecnologici e la manodopera, la produzione, le vendite e gli investimenti, siano adottate in risposta a tendenze del mercato che rispecchiano condizioni di domanda e di offerta, senza significative interferenze statali, e i costi dei principali mezzi di produzione riflettano nel complesso i valori di mercato; – le imprese dispongano di una serie ben definita di documenti contabili di base soggetti a revisione contabile indipendente e che siano d’applicazione in ogni caso in linea con le norme internazionali in materia di contabilità – i costi di produzione e la situazione finanziaria delle imprese non siano soggette a distorsioni di rilievo derivanti dal precedente sistema ad economia non di mercato relativamente alle svalutazioni anche degli attivi, alle passività di altro genere, al commercio di scambio e ai pagamenti effettuati mediante compensazione dei debiti i – le imprese in questione siano soggette a leggi in materia fallimentare e di proprietà che garantiscano certezza del diritto e stabilità per la loro attività, e – le conversioni del tasso di cambio siano effettuate ai tassi di mercato.

Si procede ad accertare se il produttore soddisfa i criteri di cui alla presente lettera di regola entro sette mesi, ma in ogni caso non oltre otto mesi dall’avvio dell’inchiesta, dopo aver sentito l’industria dell’Unione e dopo aver dato all’industria dell’Unione la possibilità di presentare osservazioni.

Tale accertamento resta valido durante l’inchiesta».

4. L’articolo 3 del regolamento di base, rubricato «Accertamento di un pregiudizio», stabilisce quanto segue: «(…)

6. Deve essere dimostrato, in base a tutti gli elementi di prova, presentati a norma del paragrafo 2, che le importazioni oggetto di dumping causano pregiudizio ai sensi del presente regolamento.

In particolare, occorre dimostrare che il volume e/o i prezzi individuati a norma del paragrafo 3 hanno sull’industria dell’Unione gli effetti contemplati nel paragrafo 5 e che tale incidenza si manifesta in maniera che può essere considerata materiale.

7. Oltre alle importazioni oggetto di dumping, sono esaminati anche i fattori noti che contemporaneamente causano pregiudizio all’industria dell’Unione per evitare che il pregiudizio dovuto a tali fattori sia attribuito alle importazioni oggetto di dumping a norma del paragrafo

6. I fattori che possono essere presi in considerazione a tale proposito comprendono, tra l’altro, il volume e i prezzi delle importazioni non vendute a prezzi di dumping; la contrazione della domanda oppure le variazioni dell’andamento dei consumi; le restrizioni commerciali attuate da produttori di paesi terzi e dell’Unione nonché la concorrenza tra gli stessi;egli sviluppi tecnologici e le prestazioni dell’industria dell’Unione in materia di esportazioni e di produttività (…)».

5. A norma del paragrafo 4 dell’articolo 9 del regolamento di base, rubricato: «Chiusura del procedimento senza l’istituzione di misure; imposizione di dazi definitivi»: «Quando dalla constatazione definitiva dei fatti risulta l’esistenza di dumping e di un conseguente pregiudizio e quando gli interessi dell’Unione esigono un intervento a norma dell’articolo 21, la [OSCURATO:PERSONA], deliberando secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 15, paragrafo 3, istituisce un dazio antidumping definitivo.

Se sono stati istituiti dazi provvisori, la [OSCURATO:PERSONA] avvia tale procedura al più tardi un mese prima della loro scadenza.

L’importo del dazio antidumping non deve superare il margine di dumping accertato ma dovrebbe essere inferiore a tale margine, qualora tale importo inferiore sia sufficiente per eliminare il pregiudizio causato all’industria dell’Unione».

B. Regolamento n. 1168/2012

6. L’articolo 1 del regolamento n. 1168/2012 così dispone: «Il regolamento (CE) n. 1225/2009 è modificato come segue: 1) L’articolo 2, paragrafo 7, è così modificato: a) alla lettera c), penultima frase, le parole “entro tre mesi dall’avvio dell’inchiesta” sono sostituite dalle seguenti: “di regola entro sette mesi, ma in ogni caso non oltre otto mesi dall’avvio dell’inchiesta”; b) è aggiunta la lettera seguente: “d) Se la [OSCURATO:PERSONA] ha svolto un esame limitato a norma dell’articolo 17, l’accertamento di cui alle lettere b) e c) del presente paragrafo è limitato alle parti incluse nell’esame e ai produttori che ricevono un trattamento individuale ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 3.”; (…)».

7. L’articolo 2 del regolamento n. 1168/2012 prescrive: «Il presente regolamento si applica a tutte le nuove inchieste e alle inchieste in corso al 15 dicembre 2012».

II. Fatti all’origine della controversia

8. CSM (Changshu), CSM (Luoyang), CSI [OSCURATO:PERSONA] e CSI [OSCURATO:PERSONA] sono produttori esportatori del prodotto in esame.

CSE importa nell’Unione europea il prodotto in esame, acquistandolo dai suddetti e da altri fornitori.

9. Il 6 settembre 2012 la [OSCURATO:PERSONA] ha avviato un procedimento antidumping relativo alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti chiave originari della Cina ( 7 ).

10. In considerazione del numero potenzialmente elevato di produttori esportatori nel paese in questione coinvolti in tale procedimento, al punto 5.1, lettera a), dell’avviso di apertura si è stabilito di ricorrere al metodo di campionamento, in conformità dell’articolo 17 del regolamento di base.

Il 21 settembre 2012, [OSCURATO:PERSONA] ha fornito alla [OSCURATO:PERSONA] le informazioni necessarie per la selezione, da parte della [OSCURATO:PERSONA], di un campione di produttori-esportatori.

Il campione di produttori esportatori selezionato dalla [OSCURATO:PERSONA] constava di sette gruppi di società ( 8 ). [OSCURATO:PERSONA] non è stata selezionata per detto campione.

11. Il 13 novembre 2012, [OSCURATO:PERSONA] ha presentato una richiesta di TEM ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base.

12. Il 12 dicembre 2012 è stato adottato il regolamento n. 1168/2012 ( 9 ).

13. Il 3 gennaio 2013 la [OSCURATO:PERSONA] ha informato [OSCURATO:PERSONA] che la sua richiesta di TEM non sarebbe stata presa in considerazione.

14. Il 4 giugno 2013 la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato il regolamento n. 513/2013, che ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni del prodotto in esame dalla Cina ( 10 ).

15. Il 2 dicembre 2013 il Consiglio ha adottato il regolamento controverso che ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni del prodotto in esame dalla Cina.

All’articolo 1 del suddetto regolamento, il Consiglio ha istituito un dazio antidumping del 41,3% sulle importazioni fatturate dalle società che avevano collaborato, elencate nell’allegato I di detto regolamento.

CSM (Changshu), CSM (Luoyang), CSI [OSCURATO:PERSONA] e CSI [OSCURATO:PERSONA] figuravano in detto elenco.

L’articolo 3 del regolamento controverso esentava dal dazio istituito dall’articolo 1 le importazioni fatturate dalle società elencate nell’allegato 1 della decisione di esecuzione della [OSCURATO:PERSONA] 2013/707/EU ( 11 ).

16. La decisione 2013/707 è stata adottata dalla [OSCURATO:PERSONA] il 4 dicembre 2013.

Nella suddetta decisione, la [OSCURATO:PERSONA] ha accettato l’impegno modificato proposto dalla Camera di commercio cinese per l’importazione e l’esportazione di macchinari e prodotti elettronici e da un gruppo di produttori esportatori elencati nell’allegato della suddetta decisione.

CSM (Changshu), CSM (Luoyang), CSI [OSCURATO:PERSONA] e CSI [OSCURATO:PERSONA] figuravano in detto elenco. 17.

Il 4 giugno 2015 la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/866, con cui revocava l’accettazione dell’impegno relativamente a CSM (Changshu), CSM (Luoyang), CSI [OSCURATO:PERSONA] e CSI [OSCURATO:PERSONA] ( 12 ).

III. Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata

18. Il 28 febbraio 2014 [OSCURATO:PERSONA] ha proposto un ricorso diretto all’annullamento del regolamento di cui trattasi.

19. Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha rigettato i sei motivi dedotti e respinto il ricorso.

20. In particolare ( 13 ), il Tribunale ha respinto il quinto motivo, vertente su una violazione dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base, secondo cui la decisione su una richiesta di TEM deve essere adottata entro tre mesi dall’avvio dell’inchiesta.

Il regolamento n. 1168/2012, che ha modificato l’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base estendendo il termine da tre a otto mesi, è infatti applicabile a tutte le inchieste in corso al 15 dicembre 2012.

Esso, pertanto, era applicabile alla decisione della [OSCURATO:PERSONA] del 3 gennaio 2013 con cui è stata respinta la richiesta di TEM presentata da [OSCURATO:PERSONA].

L’inosservanza da parte della [OSCURATO:PERSONA] del termine iniziale di tre mesi non ha determinato una situazione definitiva, cosa che avrebbe precluso l’applicazione del regolamento n. 1168/2012.

Detta inosservanza, secondo il Tribunale, non ha neanche reso automaticamente illegittimo il regolamento controverso.

21. Il Tribunale ha respinto anche il sesto motivo, con cui si asseriva che, avendo omesso di effettuare una valutazione distinta del pregiudizio causato dalle importazioni oggetto di dumping e del pregiudizio arrecato da altri fattori noti, le istituzioni avevano violato l’articolo 3 del regolamento di base, e che, di conseguenza, fissando il dazio antidumping a un livello tale da eliminare anche il pregiudizio causato dai suddetti altri fattori, avevano violato l’articolo 9, paragrafo 4, di detto regolamento.

Il Tribunale ha ricordato che, in forza dell’articolo 3, paragrafi 6 e 7, del regolamento di base, il Consiglio e la [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: le «istituzioni») sono tenute, in primo luogo, a esaminare se il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione derivi dalle importazioni oggetto di dumping (analisi di imputazione) e, in secondo luogo, a verificare che fattori noti, diversi dalle importazioni oggetto di dumping, non interrompano il nesso di causalità tra il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione e le importazioni oggetto di dumping (analisi di non imputazione).

Ne discende che, nello stabilire l’importo del dazio antidumping, le istituzioni devono tener conto delle risultanze delle analisi di imputazione e di non imputazione.

In caso contrario si verificherebbe il rischio che il dazio elimini gli effetti pregiudizievoli causati dai fattori diversi dalle importazioni oggetto di dumping.

Nel caso di specie, le istituzioni avevano debitamente valutato gli effetti degli altri fattori noti che hanno contribuito al pregiudizio subito dall’industria dell’Unione.

Esse avevano correttamente ritenuto che tali effetti erano insignificanti e che, di conseguenza, non erano tali da interrompere il nesso di causalità tra il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione e le importazioni oggetto di dumping.

Pertanto, l’importo del dazio antidumping era stato stabilito correttamente.

IV. Procedimento dinanzi alla Corte e conclusioni delle parti

22. Con la presente impugnazione, [OSCURATO:PERSONA] chiede alla Corte di annullare la sentenza impugnata e, o di annullare il regolamento controverso nella parte in cui riguarda la ricorrente o di rinviare la causa dinanzi al Tribunale. [OSCURATO:PERSONA] chiede inoltre alla Corte di condannare il Consiglio a sopportare le spese della ricorrente oltre alle proprie spese, sia in primo grado che nel procedimento d’impugnazione, o, in caso di rinvio al Tribunale, di riservare al Tribunale la definitiva statuizione sulle spese in primo grado e nel procedimento d’impugnazione. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] chiede alla Corte di condannare le altre parti nel procedimento d’impugnazione a sopportare le proprie spese.

23. Il Consiglio ritiene che la Corte dovrebbe respingere l’impugnazione e condannare [OSCURATO:PERSONA] a sopportare le spese del procedimento d’impugnazione e quelle afferenti al procedimento dinanzi al Tribunale.

24. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che la Corte dovrebbe respingere l’impugnazione e condannare [OSCURATO:PERSONA] alle spese.

25. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto un’impugnazione incidentale.

Essa chiede alla Corte di annullare la sentenza impugnata e dichiarare che il ricorso in primo grado è irricevibile o, in subordine, che è privo di oggetto o, in ulteriore subordine, che è infondato e di modificare l’interpretazione del nesso di causalità nell’ambito del sesto motivo nella sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] chiede inoltre alla Corte di condannare [OSCURATO:PERSONA] alle spese.

26. [OSCURATO:PERSONA] chiede alla Corte di respingere l’impugnazione incidentale.

Essa chiede inoltre alla Corte di condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese di [OSCURATO:PERSONA] e alle proprie spese, sia in primo grado che in sede di impugnazione, e di condannare il Consiglio a sopportare le proprie spese.

27. Il Consiglio chiede alla Corte di annullare la sentenza impugnata e dichiarare che il ricorso in primo grado è irricevibile o, in subordine, che è privo di oggetto o, in ulteriore subordine, che è infondato e di modificare l’interpretazione del nesso di causalità nell’ambito del sesto motivo nella sentenza impugnata.

Il Consiglio chiede inoltre alla Corte di condannare [OSCURATO:PERSONA] alle spese.

28. All’udienza, svoltasi il 20 giugno 2018, hanno formulato osservazioni orali [OSCURATO:PERSONA], il Consiglio e la [OSCURATO:PERSONA].

V. Valutazione dei motivi d’impugnazione

29. A sostegno della sua impugnazione [OSCURATO:PERSONA] deduce quattro motivi.

Come richiesto dalla Corte, nelle presenti conclusioni mi limiterò a esaminare il terzo e il quarto motivo d’impugnazione.

30. Con il terzo motivo d’impugnazione, [OSCURATO:PERSONA] fa valere che il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto allorché ha dichiarato che il regolamento n. 1168/2012 era applicabile all’inchiesta in esame e che l’omessa decisione, da parte delle istituzioni, sulla richiesta di TEM non viziava il regolamento controverso.

Con il quarto motivo d’impugnazione, [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto nell’aver consentito alle istituzioni di istituire il dazio antidumping a un livello tale da eliminare non solo il pregiudizio causato dalle importazioni oggetto di dumping, ma anche il pregiudizio causato da altri fattori noti, e nell’invertire indebitamente l’onere della prova per quanto concerne gli effetti di tali altri fattori.

A. Sul terzo motivo d’impugnazione

1. Argomenti delle parti

31. Con il terzo motivo d’impugnazione, [OSCURATO:PERSONA] contesta le conclusioni del Tribunale ai punti da 152 a 154, 157 e da 159 a 170 della sentenza impugnata.

32. Tale motivo si articola in due capi.

33. Con il primo capo del terzo motivo d’impugnazione, [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il Tribunale è incorso in un errore di diritto nel dichiarare l’applicabilità del regolamento n. 1168/2012.

A tale riguardo, [OSCURATO:PERSONA] afferma, in primo luogo, che il regolamento n. 1168/2012 è entrato in vigore il 15 dicembre 2012, ovvero dopo la scadenza, il 12 dicembre 2012, del termine di tre mesi entro cui deve essere adottata una decisione sulla richiesta di TEM ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base nella sua versione iniziale.

In secondo luogo, in linea di principio, le norme sostanziali non si applicano a situazioni consolidatesi anteriormente alla loro entrata in vigore.

La scadenza del termine di tre mesi di cui sopra ha creato una situazione definitiva e, conseguentemente, il regolamento n. 1168/2012, in quanto norma sostanziale, non si applica.

In terzo luogo, l’applicazione del regolamento n. 1168/2012 alle sole inchieste in corso nel caso in cui detto termine di tre mesi non sia scaduto anteriormente al 15 dicembre 2012, non equivale a un’interpretazione contra legem.

Nel caso in cui detta interpretazione dovesse essere considerata contra legem, [OSCURATO:PERSONA] deduce che l’articolo 2 del regolamento n. 1168/2012 è invalido nella parte in cui riguarda la ricorrente, o che esso non può validamente applicarsi alla situazione della ricorrente in quanto viola i principi di certezza del diritto e di non retroattività.

34. Con il secondo capo del terzo motivo d’impugnazione, [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto ritenendo che l’omessa decisione sulla richiesta di TEM non vizi il regolamento controverso.

Dal momento che il regolamento n. 1168/2012 non era applicabile, la [OSCURATO:PERSONA] era tenuta ad adottare una decisione sulla sua richiesta di TEM.

La suddetta omissione ha viziato il regolamento controverso e non può essere oggetto di contestazione da parte di [OSCURATO:PERSONA].

35. Il Consiglio ritiene che il primo capo del terzo motivo d’impugnazione sia irricevibile e, in ogni caso, infondato.

In primo luogo, l’argomento della ricorrente secondo cui il regolamento n. 1168/2012 non trovava applicazione in quanto il termine di tre mesi previsto dall’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base, nella sua versione iniziale, era scaduto prima che il suddetto regolamento entrasse in vigore, è irricevibile, in quanto si limita a reiterare un argomento dedotto dinanzi al Tribunale.

In ogni caso, tale argomento è infondato, dal momento che l’articolo 2 del regolamento n. 1168/2012 stabilisce espressamente che detto regolamento si applica a tutte le inchieste in corso al 15 dicembre 2012, e l’inchiesta antidumping controversa era ancora in corso il 15 dicembre 2012.

In secondo luogo, l’argomento della ricorrente secondo cui la scadenza del periodo di tre mesi di cui sopra ha creato una situazione definitiva è infondato.

Infatti, secondo la giurisprudenza, se la [OSCURATO:PERSONA] avesse adottato una decisione sulla richiesta di TEM entro detto termine, sarebbe stato comunque possibile modificarla in una fase successiva dell’inchiesta.

In terzo luogo, l’argomento della ricorrente relativo all’invalidità dell’articolo 2 del regolamento n. 1168/2012 è irricevibile.

Ciò è dovuto al fatto che la ricorrente non ha sollevato dinanzi al Tribunale un’eccezione di illegittimità relativamente all’articolo 2 di tale regolamento ai sensi dell’articolo 277 TFUE.

36. Per quanto riguarda il secondo capo del terzo motivo d’impugnazione, il Consiglio ne sostiene l’infondatezza.

Una decisione su una richiesta di TEM può essere modificata successivamente alla sua adozione.

La presente impugnazione, inoltre, dimostra chiaramente che l’omessa decisione su una richiesta di TEM può essere contestata.

37. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che il primo capo del terzo motivo d’impugnazione sia irricevibile e, in ogni caso, infondato.

In primo luogo, l’argomento della ricorrente secondo cui il regolamento n. 1168/2012 non trovava applicazione in quanto il termine di tre mesi previsto dall’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base, nella sua versione iniziale, era scaduto prima che il suddetto regolamento entrasse in vigore, è irricevibile, in quanto la ricorrente si limita a riproporre un argomento dedotto dinanzi al Tribunale.

In ogni caso, detto argomento è infondato dal momento che l’articolo 2 del regolamento n. 1168/2012 dispone che il regolamento si applica a tutte le inchieste in corso, indipendentemente dalla scadenza o meno di detto termine di tre mesi prima dell’entrata in vigore di detto regolamento.

In secondo luogo, l’argomento della ricorrente secondo cui la sua situazione è divenuta definitiva alla scadenza del termine di tre mesi è irricevibile, in quanto si limita a reiterare un motivo dedotto dinanzi al Tribunale.

In ogni caso, tale argomento è infondato in quanto alla scadenza di detto termine di tre mesi non si è consolidato alcun diritto.

In terzo luogo, l’argomento della ricorrente relativo all’invalidità dell’articolo 2 del regolamento n. 1168/2012 è irricevibile perché si tratta di un nuovo motivo di diritto, atteso che dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] non ha sollevato un’eccezione di illegittimità relativamente all’articolo 2 del regolamento n. 1168/2012 ai sensi dell’articolo 277 TFUE.

In ogni caso, tale argomento è infondato.

Il regolamento n. 1168/2012, infatti, era immediatamente applicabile dal momento che la scadenza del termine di tre mesi non ha determinato una situazione definitiva.

38. [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il secondo capo del terzo motivo d’impugnazione è infondato.

In primo luogo, l’omessa decisione sulla richiesta di TEM da parte della [OSCURATO:PERSONA] non ha viziato il regolamento controverso, in quanto il regolamento n. 1168/2012 trovava applicazione alla situazione della ricorrente e, pertanto, la [OSCURATO:PERSONA] non era tenuta ad adottare una decisione sulla richiesta di TEM.

In secondo luogo, [OSCURATO:PERSONA] ha potuto contestare l’omessa decisione sulla richiesta di TEM da parte della [OSCURATO:PERSONA] proponendo la presente impugnazione.

39. [OSCURATO:PERSONA] replica ribadendo la ricevibilità del motivo d’impugnazione vertente sull’invalidità dell’articolo 2 del regolamento n. 1168/2012.

Detto motivo, infatti, è stato dedotto precedentemente ed esaminato dal Tribunale ai punti da 154 a 170 della sentenza impugnata.

Secondo una costante giurisprudenza, non rileva che il suddetto motivo non sia stato sollevato formalmente sotto forma di eccezione di illegittimità.

2. Valutazione

40. Con il primo capo del terzo motivo d’impugnazione, [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il Tribunale è incorso in un errore di diritto nel dichiarare l’applicabilità del regolamento n. 1168/2012.

Con il secondo capo del terzo motivo d’impugnazione, [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto ritenendo che l’omessa decisione sul TEM da parte delle istituzioni non abbia viziato il regolamento controverso. a) Ricevibilità

41. Il Consiglio ritiene che il primo capo del terzo motivo d’impugnazione sia parzialmente irricevibile. [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il suddetto primo capo sia interamente irricevibile ( 14 ).

42. In primo luogo, sia il Consiglio che la [OSCURATO:PERSONA] contestano la ricevibilità dell’argomento della ricorrente, secondo cui il regolamento n. 1168/2012 non trova applicazione in quanto il termine di tre mesi previsto dall’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base, nella sua versione iniziale, è scaduto prima dell’entrata in vigore del regolamento n. 1168/2012.

Ciò in quanto, secondo il Consiglio e la [OSCURATO:PERSONA], tale argomento si limita a reiterare quanto dedotto dinanzi al Tribunale.

43. Sono dell’avviso che detta eccezione di irricevibilità debba essere respinta.

Con tale argomento, [OSCURATO:PERSONA] mette in discussione l’applicazione, da parte del Tribunale, della norma transitoria sancita dall’articolo 2 del regolamento n. 1168/2012.

A tal fine, [OSCURATO:PERSONA] ha indicato di ritenere viziato da un errore di diritto soprattutto il punto 152 della sentenza impugnata.

Al punto 152 di detta sentenza, il Tribunale ha dichiarato che il regolamento n. 1168/2012 trovava applicazione, in quanto esso «non prevede alcuna deroga per quanto riguarda le indagini in corso, per le quali il termine per decidere se concedere il TEM in forza dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), secondo comma, del regolamento di base (…) era già scaduto». [OSCURATO:PERSONA], pertanto, non intende ottenere un mero riesame del ricorso presentato dinanzi al Tribunale ( 15 ).

44. In secondo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che l’argomento della ricorrente, secondo cui la sua situazione sarebbe divenuta definitiva alla scadenza del suddetto termine di tre mesi, è irricevibile, in quanto si limita a reiterare un argomento dedotto dinanzi al Tribunale.

45. Anche questa eccezione di irricevibilità deve, a mio parere, essere respinta.

Con tale argomento, [OSCURATO:PERSONA] contesta il richiamo del Tribunale, al punto 157 della sentenza impugnata, alla giurisprudenza relativa all’applicazione immediata delle nuove disposizioni.

Secondo tale giurisprudenza, le norme sostanziali, a differenza di quelle procedurali, non si applicano a situazioni esistenti prima della loro entrata in vigore. [OSCURATO:PERSONA] afferma che l’obbligo, in capo alla [OSCURATO:PERSONA], di adottare una decisione su una richiesta di TEM è una norma sostanziale.

Pertanto, la ricorrente contesta la conclusione del Tribunale, ai punti da 159 a 162 della sentenza impugnata, secondo cui la scadenza del summenzionato termine di tre mesi non ha determinato una situazione definitiva nei suoi confronti. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] non intende ottenere un mero riesame del ricorso presentato dinanzi al Tribunale.

46. In terzo luogo, il Consiglio e la [OSCURATO:PERSONA] contestano la ricevibilità dell’argomento della ricorrente, secondo cui l’articolo 2 del regolamento n. 1168/2012 sarebbe invalido nella parte in cui riguarda [OSCURATO:PERSONA].

La ricorrente non ha sollevato dinanzi al Tribunale un’eccezione di illegittimità relativamente all’articolo 2 del regolamento n. 1168/2012.

Il suddetto argomento, pertanto, è contestato perché nuovo e, in quanto tale, irricevibile.

47. Sono dell’avviso che detta eccezione di irricevibilità debba essere respinta.

48. È vero che [OSCURATO:PERSONA] non ha fatto un riferimento espresso all’articolo 277 TFUE dinanzi al Tribunale ( 16 ).

49. Tuttavia, nel suo ricorso dinanzi al Tribunale, [OSCURATO:PERSONA] ha sostenuto che «l’interpretazione secondo cui il [regolamento n. 1168/2012] sarebbe applicabile alle inchieste in corso in cui le parti interessate hanno un diritto acquisito a che la loro richiesta di TEM sia esaminata entro tre mesi, violerebbe il legittimo affidamento delle parti interessate all’inchiesta».

L’eccezione di illegittimità, dunque, era implicitamente, ma chiaramente, contenuta nel ricorso dinanzi al Tribunale.

Ne consegue che l’eccezione di irricevibilità basata sull’asserita novità dell’eccezione di illegittimità deve essere respinta ( 17 ).

50. Osservo altresì che, ai punti 154 e 167 della sentenza impugnata, il Tribunale ha dichiarato che, «anche se [il quinto motivo, vertente su una violazione dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base] dovesse essere inteso nel senso che le ricorrenti sostengono l’illegittimità del regolamento n. 1168/2012», esso dovrebbe essere respinto in quanto il principio della certezza del diritto riguarda solo situazioni definite prima dell’entrata in vigore della nuova norma, e ciò non riguardava la situazione della ricorrente.

Secondo la giurisprudenza, un ricorrente può utilmente invocare motivi tratti dalla sentenza impugnata volti a censurarne, in diritto, la fondatezza, indipendentemente dal fatto che esso abbia sollevato o meno questi motivi dinanzi al Tribunale ( 18 ).

51. Pertanto, ritengo che il primo capo del terzo motivo d’impugnazione sia ricevibile. b) Sul merito 1) Introduzione

52. In via preliminare, sottolineo che a un produttore proveniente da un paese non retto da un’economia di mercato può essere concesso un trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato («TEM») ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base.

In tal caso, il valore normale è calcolato secondo le norme applicabili ai paesi ad economia di mercato.

Non è calcolato sulla base dei prezzi praticati in un paese terzo simile ad economia di mercato, come avviene, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), di detto regolamento ( 19 ), per i produttori oggetto del medesimo procedimento cui non è stato concesso il TEM.

53. Come indicato al paragrafo 2 supra, il regolamento n. 1168/2012 ha modificato l’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base, nel senso che la decisione su una richiesta di TEM è adottata «di regola entro sette mesi, ma in ogni caso non oltre otto mesi dall’avvio dell’inchiesta».

Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base, nella sua versione iniziale, la decisione sulla richiesta di TEM doveva essere adottata entro tre mesi dall’avvio dell’inchiesta.

54. Inoltre, il regolamento n. 1168/2012 ha limitato l’obbligo delle istituzioni a prendere una decisione sulle richieste di TEM.

Se, in conformità dell’articolo 17 del regolamento di base, la [OSCURATO:PERSONA] ha deciso di limitare la sua inchiesta a campioni rappresentativi di operatori commerciali ( 20 ), in questo caso le istituzioni sono tenute a pronunciarsi solo se la richiesta di TEM è presentata da un produttore incluso nel campione, o da un produttore che abbia ottenuto il calcolo di un margine di dumping individuale, in conformità dell’articolo 17, paragrafo 3, di tale regolamento.

Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base nella sua versione iniziale, l’obbligo delle istituzioni di adottare una decisione sulle richieste di TEM non era limitato in alcun modo.

55. Preciso, inoltre, che il termine di tre mesi stabilito dall’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base nella sua versione iniziale si era rivelato «impossibile da rispettare, in particolare nei casi in cui è effettuato un campionamento» ( 21 ) e, in pratica, non sempre è stato rispettato dalla [OSCURATO:PERSONA] ( 22 ).

Tale situazione ha indotto la [OSCURATO:PERSONA] a proporre, nel 2011, un’estensione di tale termine a sei mesi ( 23 ).

Il termine di tre mesi, tuttavia, è stato prorogato solo a seguito della sentenza della Corte nella causa [OSCURATO:PERSONA] ( 24 ).

In tale sentenza, la Corte ha dichiarato che, in caso di applicazione del campionamento, le istituzioni sono tenute a esaminare tutte le richieste di TEM presentate dagli operatori non inseriti nel campione entro tre mesi dall’apertura dell’inchiesta ( 25 ).

Poiché tale sentenza ha gravato la [OSCURATO:PERSONA] di «oneri amministrativi sproporzionati» ( 26 ), si è ritenuto opportuno estendere a otto mesi il termine per l’adozione di una decisione sulla richiesta di TEM, in modo da contrastare le conseguenze della sentenza [OSCURATO:PERSONA] (per tale motivo, il regolamento n. 1168/2012 è considerato come la «modifica anti-[OSCURATO:PERSONA]») ( 27 ).

56. Nel caso di specie, [OSCURATO:PERSONA] ha presentato una richiesta di TEM il 6 settembre 2012.

Essa è stata informata del fatto che tale richiesta non sarebbe stata esaminata il 3 gennaio 2013, vale a dire dopo i) la scadenza del termine di tre mesi di cui al precedente paragrafo 53, il 6 dicembre 2012, e ii) dopo l’entrata in vigore del regolamento n. 1168/2012, il 15 dicembre 2012. [OSCURATO:PERSONA] non è stata inserita nel campione né le è stato concesso il beneficio di cui all’articolo 17, paragrafo 3, del regolamento di base. 2) Sul primo capo del terzo motivo d’impugnazione

57. Con il primo capo del terzo motivo d’impugnazione, [OSCURATO:PERSONA] afferma che il Tribunale è incorso in un errore di diritto nel ritenere applicabile il regolamento n. 1168/2012.

58. A mio parere, il regolamento n. 1168/2012 si applica all’inchiesta che ha portato all’adozione del regolamento controverso.

59. In primo luogo, l’articolo 2 del regolamento n. 1168/2012 dispone che quest’ultimo si applica a «tutte le (…) inchieste in corso al 15 dicembre 2012» ( 28 ).

60. Un’inchiesta antidumping inizia con la pubblicazione di un avviso di apertura ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 10, del regolamento di base.

Un’inchiesta avviata conformemente all’articolo 5 del medesimo regolamento termina con l’adozione di misure definitive ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 4, di detto regolamento ( 29 ), o con una decisione di chiudere il procedimento senza adottare misure a norma dell’articolo 9, paragrafo 2, dello stesso regolamento ( 30 ).

Di conseguenza, un’inchiesta doveva essere considerata «in corso», nell’accezione dell’articolo 2 del regolamento n. 1168/2012, fino all’adozione di misure definitive o di una decisione ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento di base.

61. Nel caso di specie, l’inchiesta è iniziata il 6 settembre 2012 con la pubblicazione dell’avviso di apertura e si è conclusa con l’adozione del regolamento controverso il 2 dicembre 2013.

Pertanto, essa era ancora «in corso» quando il regolamento n. 1168/2012 è entrato in vigore il 15 dicembre 2012.

62. La questione se un determinato produttore in un paese non retto da economia di mercato operi in condizioni di economia di mercato e se, pertanto, gli debba essere concesso il TEM, rappresenta soltanto una fase dell’inchiesta, la cui finalità è verificare se siano soddisfatte le condizioni per l’imposizione di dazi antidumping, vale a dire se esista dumping e un conseguente pregiudizio e se gli interessi dell’Unione richiedano un intervento.

Una volta adottata una decisione sulla richiesta di TEM, o una volta scaduto il termine entro il quale tale decisione deve essere adottata, l’inchiesta è ancora in corso nei confronti di tutti gli operatori economici oggetto dell’inchiesta, compreso il produttore che ha presentato la richiesta di TEM (dal momento che il valore normale, nonché le altre condizioni per l’istituzione di dazi antidumping, devono ancora essere valutati).

Pertanto, la circostanza che il termine di tre mesi entro cui deve essere adottata una decisione sulla richiesta di TEM ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base, nella sua versione iniziale, sia scaduto il 6 dicembre 2012, ossia prima dell’entrata in vigore del regolamento n. 1168/2012 il 15 dicembre 2012, è irrilevante.

Ciò che conta è che il regolamento n. 1168/2012 è entrato in vigore prima dell’adozione del regolamento controverso.

63. In secondo luogo, l’articolo 2 del regolamento n. 1168/2012 dispone che il regolamento si applica a « tutte le (…) inchieste in corso» ( 31 ).

Esso non opera una distinzione tra le inchieste per le quali il termine di tre mesi per la decisione sulla richiesta di TEM di cui alla versione iniziale dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base era già scaduto e le inchieste per le quali non lo era.

64. In terzo luogo, l’argomento della ricorrente secondo cui il regolamento n. 1168/2012 costituisce una norma sostanziale e, in quanto tale, non si applica a situazioni esistenti prima della sua entrata in vigore, quali quella di [OSCURATO:PERSONA], non può essere accolto.

65. Secondo una giurisprudenza consolidata, in linea generale, il principio della certezza del diritto osta a che il momento iniziale dell’applicazione nel tempo di un atto dell’Unione decorra da una data anteriore a quella della sua pubblicazione.

A tale principio può tuttavia derogarsi in via eccezionale, qualora lo esiga lo scopo da raggiungere e sia debitamente rispettato il legittimo affidamento degli interessati ( 32 ).

Pertanto, sebbene una nuova norma giuridica non si applichi alle situazioni giuridiche sorte e definitivamente acquisite in vigenza della vecchia legge, essa si applica agli effetti futuri delle medesime, nonché alle situazioni giuridiche nuove ( 33 ), a meno che, fatto salvo il principio di irretroattività degli atti giuridici, la nuova norma sia accompagnata da disposizioni particolari che determinano specificamente le proprie condizioni di applicazione nel tempo ( 34 ).

66. Secondo una costante giurisprudenza, inoltre, le norme di procedura si ritengono generalmente applicabili a tutte le controversie pendenti all’atto della loro entrata in vigore ( 35 ), a differenza delle norme sostanziali, che sono solitamente interpretate, onde garantire il rispetto dei principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento, nel senso che non riguardano situazioni maturate anteriormente alla loro entrata in vigore salvo che emerga chiaramente dai loro termini, dalle loro finalità o dalla loro economia che si deve attribuire loro questo effetto ( 36 ).

67. In primo luogo, mi sembra che l’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 1168/2012, che estende da tre a otto mesi il termine entro il quale deve essere adottata una decisione sulla richiesta di TEM, è una norma di procedura.

Tale disposizione, infatti, non ha alcuna incidenza sul diritto dei produttori di chiedere il TEM o sulle condizioni per ottenere detto trattamento.

Pertanto, ritengo che l’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 1168/2012 si applichi alle situazioni giuridiche che non erano divenute definitive al momento dell’entrata in vigore di detto regolamento, il 15 dicembre 2012.

68. Si deve quindi stabilire se, nel caso di specie, la situazione di [OSCURATO:PERSONA] esistesse prima dell’entrata in vigore del regolamento n. 1168/2012 (o se invece fosse una situazione ancora provvisoria il 15 dicembre 2012).

69. Un esempio di una situazione «esistente» al momento dell’entrata in vigore della nuova norma può essere rinvenuta nella sentenza Varec ( 37 ).

In detta sentenza, la Corte ha ritenuto che il diritto dell’offerente a tutelare la riservatezza delle informazioni contenute nell’offerta si fossero «concretizzato» quando tale offerta è stata presentata nell’ambito della procedura di aggiudicazione dell’appalto.

Pertanto, la direttiva 2004/18/CE ( 38 ), entrata in vigore dopo la presentazione di detta offerta d’appalto, non era applicabile ( 39 ).

70. Un esempio di una situazione ancora provvisoria al momento dell’entrata in vigore della nuova norma è dato dalla sentenza della Corte nella causa Pokrzeptowicz‑Meyer ( 40 ).

Un contratto di lavoro a tempo determinato concluso prima della data di entrata in vigore della nuova disciplina, con un termine in scadenza dopo tale data, non poteva essere considerato una situazione esistente.

Infatti, «la stipulazione di un contratto di lavoro a tempo determinato non esaurisce i propri effetti giuridici alla data della firma di quest’ultimo, ma continua al contrario a produrre regolarmente i suoi effetti per tutta la durata di tale contratto» ( 41 ). [OSCURATO:PERSONA], la nuova normativa era applicabile.

71. Un altro esempio di una situazione ancora provvisoria al momento dell’entrata in vigore della nuova norma può essere rinvenuto nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] ( 42 ).

Ai sensi della direttiva 2003/55/CE ( 43 ) e della direttiva 2009/73/CE ( 44 ), che ha abrogato la direttiva 2003/55, nuove importanti infrastrutture per il gas possono, su richiesta, essere esentate dall’obbligo di fornire a terzi un accesso negoziato.

L’esenzione è concessa dall’autorità nazionale competente e notificata da detta autorità alla [OSCURATO:PERSONA], che può chiedere allo Stato membro interessato di modificare o di revocare la decisione di concessione della deroga.

Si è ritenuto che tale decisione non avesse creato una situazione esistente, dal momento che la [OSCURATO:PERSONA] ne poteva chiedere la modifica o la revoca.

Doveva pertanto applicarsi la direttiva 2009/73, entrata in vigore dopo l’adozione e la notifica della decisione di deroga in questione ma prima che la [OSCURATO:PERSONA] ordinasse allo Stato membro interessato di revocare la decisione ( 45 ).

72. Ritengo che la situazione di [OSCURATO:PERSONA] fosse ancora provvisoria al momento dell’entrata in vigore del regolamento n. 1168/2012.

73. Ciò perché nessun diritto si era «concretizzato» ( 46 ) alla scadenza del termine di tre mesi entro il quale doveva essere adottata una decisione sulla richiesta di TEM ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base nella sua versione iniziale.

74. Infatti, secondo la giurisprudenza, l’inosservanza del suddetto termine di tre mesi può comportare unicamente l’annullamento del regolamento adottato in esito al procedimento se sussiste una possibilità che, a causa di tale irregolarità, detto procedimento avrebbe potuto sfociare in un risultato diverso.

Detto regolamento non può essere annullato per il solo motivo che il Consiglio e la [OSCURATO:PERSONA] non si sono pronunciati entro tale termine ( 47 ).

Ne consegue che le istituzioni possono validamente adottare una decisione sulla richiesta di TEM dopo la scadenza del termine di tre mesi di cui all’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base nella sua versione iniziale (se tale ritardo non ha incidenza sull’esito della procedura).

Ne consegue, inoltre, che a [OSCURATO:PERSONA] non è stato concesso automaticamente il TEM alla scadenza del termine di tre mesi a motivo dell’inerzia da parte della [OSCURATO:PERSONA].

75. Inoltre, se la [OSCURATO:PERSONA] avesse adottato una decisione sulla richiesta di TEM entro il termine di tre mesi, tale decisione avrebbe potuto essere modificata in una fase successiva del procedimento, dopo la scadenza di detto termine ( 48 ).

Ne consegue che alla scadenza del termine di tre mesi non si viene a creare nessuna situazione definitiva.

Analogamente, nella causa [OSCURATO:PERSONA] non si era concretizzata una situazione definitiva al momento dell’adozione di una decisione di deroga nazionale a motivo del fatto che tale decisione poteva essere ancora rimessa in discussione dalla [OSCURATO:PERSONA] in una fase successiva del procedimento ( 49 ).

76. Di conseguenza, il Tribunale non è incorso in alcun errore di diritto nel dichiarare, ai punti da 159 a 166 della sentenza impugnata, che la situazione di [OSCURATO:PERSONA] era provvisoria al momento dell’entrata in vigore del regolamento n. 1168/2012.

77. Di conseguenza, conformemente alla giurisprudenza citata al paragrafo 66 supra, la proroga del termine entro il quale deve essere adottata una decisione sulla richiesta di TEM, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 1168/2012, si applicava all’inchiesta che ha portato all’adozione del regolamento controverso.

78. In secondo luogo, l’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1168/2012 precisa che, quando si ricorre al campionamento, le istituzioni sono tenute a pronunciarsi solo se la richiesta di TEM è presentata da produttori inclusi nel campione o da produttori per i quali è stato determinato un margine di dumping individuale ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 3, del regolamento di base.

Le istituzioni non sono tenute a prendere in considerazione le richieste di TEM presentate dai produttori non inclusi nel campione, come la ricorrente, a meno che per essi non sia stato calcolato un margine di dumping individuale ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 3, del regolamento di base ( 50 ).

79. A mio avviso, l’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1168/2012 è una norma sostanziale, in quanto priva i produttori non inseriti nel campione del diritto all’esame della propria richiesta di TEM, a meno che per essi non sia stato calcolato un margine di dumping individuale ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 3, del regolamento di base.

In quanto norma sostanziale, essa, secondo la giurisprudenza menzionata al paragrafo 66 supra, non dovrebbe applicarsi a situazioni che erano ancora provvisorie al momento della sua entrata in vigore, come quella della [OSCURATO:PERSONA] ( 51 ).

Tuttavia, secondo questa stessa giurisprudenza, la disciplina trovava comunque applicazione dal momento che dall’articolo 2 del regolamento n. 1168/2012 si evince chiaramente che «il presente regolamento», vale a dire tutte le disposizioni dello stesso, si applicava «a tutte (…) le inchieste in corso al 15 dicembre 2012».

80. [OSCURATO:PERSONA], l’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1168/2012 si applicava all’inchiesta che ha portato all’adozione del regolamento controverso.

81. Il Tribunale ha correttamente constatato, al punto 166 della sentenza impugnata, che, poiché il 15 dicembre 2012 la situazione di [OSCURATO:PERSONA] era provvisoria, il regolamento n. 1168/2012 trovava applicazione.

82. In quarto luogo, l’eccezione di illegittimità sollevata dalla ricorrente contro l’articolo 2 del regolamento n. 1168/2012 non può essere accolta. [OSCURATO:PERSONA] è dell’avviso che detta disposizione violi i principi di certezza del diritto e di non retroattività.

Tuttavia, secondo la giurisprudenza, il principio della certezza del diritto non osta a che il momento iniziale dell’applicazione nel tempo di un atto dell’Unione decorra in via eccezionale da una data anteriore a quella della sua pubblicazione, a condizione che sia debitamente rispettato il legittimo affidamento degli interessati ( 52 ).

Il principio della tutela del legittimo affidamento non osta, in generale, a che una nuova disciplina si applichi agli effetti futuri di situazioni sorte sotto l’impero della disciplina anteriore ( 53 ) e, nel caso di specie, [OSCURATO:PERSONA] non ha spiegato perché il Tribunale sarebbe incorso in errore nel dichiarare, al punto 168 della sentenza impugnata, che, al momento dell’avvio dell’inchiesta, la ricorrente avrebbe potuto e dovuto prevedere l’adozione del regolamento n. 1168/2012.

Di conseguenza, il Tribunale non è incorso in alcun errore di diritto nel dichiarare, al punto 154 della sentenza impugnata, che il regolamento n. 1168/2012 era legittimo.

83. L’eccezione di illegittimità sollevata dalla ricorrente e il primo capo del terzo motivo d’impugnazione devono, a mio avviso, essere respinti. 3) Sul secondo capo del terzo motivo d’impugnazione

84. Con il secondo capo del terzo motivo d’impugnazione, [OSCURATO:PERSONA] asserisce che il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto dichiarando che l’omessa decisione sulla richiesta di TEM da parte delle istituzioni non ha viziato il regolamento controverso.

85. Sono dell’avviso che il secondo capo del terzo motivo d’impugnazione debba essere respinto.

86. In primo luogo, risulta dal paragrafo 77 supra che le istituzioni non avevano l’obbligo di adottare una decisione entro il termine di tre mesi stabilito dall’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base, nella sua versione iniziale, in quanto era applicabile il termine di otto mesi previsto dal regolamento n. 1168/2012.

Di conseguenza, l’omessa decisione da parte delle istituzioni entro il suddetto termine di tre mesi non può viziare il regolamento controverso.

Il Tribunale non è incorso in un errore di diritto dichiarando, al punto 163 della sentenza impugnata, che l’inosservanza di detto termine da parte delle istituzioni non viziava il regolamento controverso.

87. Inoltre, a mio parere, le istituzioni non erano tenute a prendere una decisione sulla richiesta di TEM presentata da [OSCURATO:PERSONA].

Infatti, come indicato al paragrafo 80 supra, era applicabile l’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1168/2012, che ha modificato l’articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, secondo cui si deve adottare una decisione solo per le richieste di TEM presentate dai produttori inclusi nel campione o dai produttori per i quali è stato determinato un margine di dumping individuale.

Dal momento che [OSCURATO:PERSONA] non è stata inserita nel campione né è stato determinato per essa un margine di dumping individuale, le istituzioni non erano tenute ad adottare una decisione sulla sua richiesta di TEM.

Pertanto, il Tribunale ha correttamente constatato, al punto 170 della sentenza impugnata, che [OSCURATO:PERSONA] non aveva alcun diritto all’esame della sua richiesta di TEM.

Di conseguenza, l’omessa decisione da parte delle istituzioni non poteva viziare il regolamento controverso.

88. In secondo luogo, l’argomento della ricorrente secondo cui quest’ultima non può contestare l’omessa decisione sulla richiesta di TEM da parte della [OSCURATO:PERSONA] non può essere accolta.

La suddetta omissione è stata contestata da [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito del ricorso volto all’annullamento del regolamento controverso ed è stata debitamente esaminata dal Tribunale ai punti da 149 a 170 della sentenza impugnata.

È contestata dinanzi alla Corte e presa in esame nelle presenti conclusioni.

89. [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale non è incorso in alcun errore di diritto nel concludere che l’omessa decisione, da parte delle istituzioni, sulla richiesta di TEM presentata da [OSCURATO:PERSONA] non vizia il regolamento controverso.

90. Concludo che il terzo motivo d’impugnazione deve essere respinto.

B. Sul quarto motivo d’impugnazione

1. Argomenti delle parti

91. Il quarto motivo d’impugnazione si suddivide in due capi.

92. Con il primo capo del suo quarto motivo d’impugnazione, [OSCURATO:PERSONA] afferma che il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto consentendo, ai punti da 205 a 217 della sentenza impugnata, alle istituzioni di istituire il dazio antidumping a un livello tale da eliminare non solo il pregiudizio attribuito alle importazioni oggetto di dumping, ma anche quello imputabile ad altri fattori noti.

A tale riguardo, [OSCURATO:PERSONA] sostiene, in primo luogo, che nel determinare l’importo del dazio antidumping, le istituzioni devono escludere gli effetti di questi altri fattori, anche se essi non interrompono il nesso di causalità tra il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione e le importazioni oggetto di dumping .

In caso contrario, verrebbe concessa all’industria dell’Unione una protezione eccedente quanto necessario.

Pertanto, il Tribunale sarebbe incorso in un errore nel dichiarare che le istituzioni devono escludere gli effetti di tali altri fattori solo se essi interrompono il nesso di causalità.

In secondo luogo, il Tribunale sarebbe incorso in errore nel dichiarare che, nel determinare l’importo del dazio antidumping, le istituzioni non erano tenute a escludere gli effetti di tre altri fattori noti specifici (ovvero l’acquisto del prodotto in esame da parte dei produttori dell’Unione perché fosse rivenduto sul mercato dell’Unione come proprio, le riduzioni in un programma di sostegno da parte degli [OSCURATO:PERSONA] membri e la crisi finanziaria), in quanto i suddetti tre fattori non interrompevano il nesso di causalità.

93. Nel secondo capo del suo quarto motivo d’impugnazione, [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto nel dichiarare, ai punti 202 e 205 della sentenza impugnata, che spettava alla ricorrente quantificare gli effetti dei fattori diversi dalle importazioni oggetto di dumping.

94. Il Consiglio sostiene che il primo capo del quarto motivo d’impugnazione dovrebbe essere respinto in quanto infondato e chiede alla Corte di procedere a una sostituzione della motivazione ai punti da 191 a 193 della sentenza impugnata e dichiarare che l’accertamento di un pregiudizio, a norma dell’articolo 3 del regolamento di base, e il calcolo del margine di pregiudizio ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 4, dello stesso, sono due questioni distinte.

95. In subordine, il Consiglio chiede il rigetto del primo capo del quarto motivo d’impugnazione in quanto parzialmente irricevibile e integralmente infondato.

In primo luogo, il Consiglio afferma che l’argomento della ricorrente, secondo cui il Tribunale avrebbe commesso un errore nel dichiarare che gli effetti degli altri tre fattori noti di cui al paragrafo 92 supra sono trascurabili, è irricevibile in quanto trattasi di una questione di fatto.

In secondo luogo, il Consiglio sostiene che il primo capo del quarto motivo d’impugnazione è infondato, in quanto, contrariamente a quanto afferma [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale non ha dichiarato che le istituzioni sono tenute a istituire il dazio antidumping a un livello tale da eliminare solo il pregiudizio attribuito alle importazioni oggetto di dumping.

Il Tribunale non sarebbe nemmeno incorso in errore nel dichiarare che gli effetti degli altri tre fattori noti di cui sopra sono trascurabili.

96. Il Consiglio sostiene altresì che il secondo capo del quarto motivo d’impugnazione è infondato.

97. [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il primo capo del quarto motivo d’impugnazione è inconferente e, in subordine, infondato.

Esso è inconferente in quanto il Tribunale non ha statuito che, per determinare l’importo del dazio antidumping, le istituzioni sono tenute a effettuare un’analisi di imputazione e un’analisi di non imputazione.

In subordine, se la Corte dovesse ritenere che il Tribunale ha statuito che tali analisi devono essere effettuate per determinare l’importo del dazio antidumping, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto e chiede di procedere alla sostituzione della motivazione al riguardo ( 54 ).

98. [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il secondo capo del quarto motivo d’impugnazione è infondato.

Ciò discende, in particolare, dall’infondatezza del primo capo del motivo d’impugnazione.

2. Valutazione

99. Con il quarto motivo d’impugnazione, [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto nell’aver consentito alle istituzioni di istituire il dazio antidumping a un livello tale da eliminare non solo il pregiudizio attribuito alle importazioni oggetto di dumping, ma anche il pregiudizio attribuito ad altri fattori noti, e nell’invertire indebitamente l’onere della prova. a) Ricevibilità

100. Come indicato al paragrafo 92 supra, [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il Tribunale sarebbe incorso in errore nel dichiarare che, in sede di fissazione dell’importo del dazio antidumping, le istituzioni non erano tenute a escludere gli effetti di altri tre specifici fattori noti, poiché tali fattori non hanno interrotto il nesso di causalità tra il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione e le importazioni oggetto di dumping.

Il Consiglio sostiene che detto argomento è irricevibile in quanto si tratta di una questione di fatto.

101. Sono dell’avviso che detta eccezione di irricevibilità debba essere respinta.

102. La questione se l’effetto di uno specifico fattore noto diverso dalle importazioni oggetto di dumping possa essere considerata «trascurabile», di modo che essa non sia tale da interrompere il nesso di causalità tra il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione e le importazioni oggetto di dumping, è una questione di qualificazione giuridica dei fatti, non una questione di fatto.

In quanto tale, essa può essere soggetta al sindacato della Corte ( 55 ). b) Sul merito 1) Sul primo capo del quarto motivo d’impugnazione i) Introduzione

103. L’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento di base prescrive che il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione debba essere «notevole».

Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, di detto regolamento, al fine di stabilire se l’industria dell’Unione subisca un pregiudizio notevole, è necessario tenere conto, in primo luogo, del volume delle importazioni oggetto di dumping e dei loro effetti sui prezzi all’interno dell’Unione e, in secondo luogo, dell’incidenza di tali importazioni sull’industria dell’Unione.

104. Per quanto attiene all’incidenza delle importazioni oggetto di dumping sull’industria dell’Unione, l’articolo 3, paragrafo 6, del regolamento di base richiede di dimostrare che il volume e/o i prezzi di dette importazioni «hanno sull’industria [dell’Unione] gli effetti (…) e che questa incidenza si manifesta in maniera che può essere considerata materiale».

Si tratta della cosiddetta «analisi di imputazione» ( 56 ).

105. Inoltre, fattori diversi dalle importazioni oggetto di dumping possono contribuire al pregiudizio subito dall’industria dell’Unione.

A titolo di esempio, in base al regolamento controverso, la crisi finanziaria e suoi effetti sull’accesso ai finanziamenti hanno avuto un certo impatto sulla situazione dell’industria dell’energia solare dell’Unione, che è ad alta intensità di capitale. ( 57 ) A termini dell’articolo 3, paragrafo 7, del regolamento di base, oltre alle importazioni oggetto di dumping devono essere esaminati i fattori noti «per evitare che il pregiudizio dovuto a tali fattori sia attribuito alle importazioni oggetto di dumping a norma del paragrafo 6».

Si tratta della cosiddetta «analisi di non imputazione» ( 58 ).

106. Secondo una giurisprudenza consolidata, spetta alle istituzioni verificare se gli effetti di questi altri fattori non siano stati tali da interrompere il nesso di causalità tra le importazioni di cui trattasi, da un lato, e il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione, dall’altro.

Spetta loro verificare altresì che il danno riconducibile a detti altri fattori non venga conteggiato nella determinazione del pregiudizio di cui all’articolo 3, paragrafo 7, del regolamento di base e che, di conseguenza, il dazio antidumping imposto non ecceda quanto necessario ad eliminare il pregiudizio provocato dalle importazioni oggetto di dumping.

Se, però, le istituzioni accertano che, nonostante tali fattori, il danno causato dalle importazioni oggetto di dumping è notevole ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento di base, il nesso di causalità tra tali importazioni e il danno subito dall’industria dell’Unione può, di conseguenza, essere stabilito ( 59 ).

107. Con il primo capo del suo quarto motivo d’impugnazione, [OSCURATO:PERSONA] fa valere che il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto consentendo alle istituzioni, ai punti da 205 a 217 della sentenza impugnata, di istituire il dazio antidumping a un livello tale da eliminare non solo il pregiudizio attribuito alle importazioni oggetto di dumping, ma anche quello imputabile ad altri fattori noti. ii) Il dazio antidumping dovrebbe eliminare solo il pregiudizio attribuito alle importazioni oggetto di dumping e non il pregiudizio attribuito ad altri fattori noti?

108. Ritengo che, nel fissare l’importo del dazio antidumping, le istituzioni non sono tenute a prendere in considerazione i risultati dell’analisi di non imputazione effettuata a norma dell’articolo 3, paragrafo 7, del regolamento di base.

109. Ciò discende innanzi tutto dalla lettera dell’articolo 3, paragrafi 6 e 7, e dell’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base.

110. L’analisi di imputazione e di non imputazione, di cui ai paragrafi 104 e 105 supra, sono effettuate al fine di accertare che il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione è causato dalle importazioni oggetto di dumping, cosa che costituisce una delle condizioni per l’applicazione di un dazio antidumping, insieme all’esistenza di pratiche di dumping, di un pregiudizio e dell’interesse dell’Unione ad intervenire ( 60 ).

Infatti, l’articolo 3, paragrafo 6, del regolamento di base precisa che la dimostrazione «che le importazioni oggetto di dumping causano pregiudizio ai sensi del regolamento» comporta la dimostrazione che il volume e/o i prezzi delle importazioni oggetto di dumping «hanno» effetti sull’industria dell’Unione, ossia che il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione sia imputabile alle importazioni oggetto di dumping.

Per contro, l’articolo 3, paragrafo 7, di detto regolamento richiede di dimostrare che il pregiudizio imputabile a fattori diversi dalle importazioni oggetto di dumping non sia attribuito a «[tali] importazioni» o, per riprendere i termini utilizzati dalla Corte e dal Tribunale, una dimostrazione del fatto che gli effetti di detti altri fattori non siano tali da interrompere il nesso di causalità tra il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione e le importazioni oggetto di dumping ( 61 ).

111. Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 6, del regolamento di base, il nesso di causalità fra il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione e le importazioni oggetto di dumping si considera dimostrato se il pregiudizio ascrivibile alle importazioni in dumping è «materiale».

A tal riguardo, è irrilevante che esista un pregiudizio ascrivibile a fattori diversi dalle importazioni oggetto di dumping, a condizione che il pregiudizio attribuito alle importazioni oggetto di dumping sia materiale ( 62 ).

112. Per quanto riguarda l’importo del dazio antidumping, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 4, ultima frase, del regolamento di base, esso deve essere «sufficiente per eliminare il pregiudizio causato all’industria [dell’Unione]».

Detta frase va letta congiuntamente al riferimento, nella prima frase della medesima disposizione, al «pregiudizio [conseguente al dumping]» ( 63 ).

Di conseguenza, il dazio antidumping deve eliminare il pregiudizio «conseguente» alle importazioni oggetto di dumping nell’accezione dell’articolo 3, paragrafi 6 e 7, del regolamento di base.

Da ciò discende che il dazio antidumping può eliminare il pregiudizio imputabile a fattori diversi dalle importazioni oggetto di dumping nella misura in cui il pregiudizio attribuito a dette importazioni sia notevole, perché, in questo caso, si ritiene che il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione sia «conseguente» alle importazioni oggetto di dumping.

113. Se questa non fosse stata l’intenzione del legislatore dell’Unione, l’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base avrebbe prescritto che il dazio antidumping avrebbe dovuto eliminare il pregiudizio «attribuito» alle importazioni oggetto di dumping, invece di fare riferimento al «conseguente pregiudizio».

Osservo, a tal riguardo, che il termine «attribuito» è utilizzato nell’articolo 3, paragrafo 7, di tale regolamento, mentre non lo è nell’articolo 9, paragrafo 4, dello stesso.

Osservo altresì che quest’ultima disposizione non fa riferimento alla prima.

114. Ciò è confermato dalla giurisprudenza citata al paragrafo 106 supra.

Secondo la giurisprudenza, spetta alle istituzioni verificare che il danno riconducibile ad altri fattori noti non venga conteggiato nella determinazione del danno di cui all’articolo 3, paragrafo 7, del regolamento di base .

Dal momento che, come spiegato supra, detta disposizione riguarda la dimostrazione del nesso di causalità fra il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione e le importazioni oggetto di dumping, ciò vuol dire che, secondo la suddetta giurisprudenza, spetta alle istituzione verificare che il pregiudizio ascrivibile ad altri fattori noti non venga conteggiato nella determinazione del nesso di causalità .

Detta giurisprudenza non prescrive che le istituzioni verifichino che il pregiudizio ascrivibile a questi altri fattori non sia conteggiato nella determinazione del dazio antidumping .

Desidero inoltre sottolineare che la statuizione della Corte e del Tribunale, secondo cui il dazio antidumping non può «andare al di là di quanto necessario per eliminare il pregiudizio causato dalle importazioni oggetto di dumping» è seguita immediatamente dall’affermazione secondo cui è sufficiente, ai fini dell’accertamento del nesso causale, che il pregiudizio attribuito alle importazioni oggetto di dumping sia notevole ( 64 ).

115. In secondo luogo, è vero che, secondo la giurisprudenza, l’obiettivo dell’articolo 3, paragrafo 7, del regolamento di base è assicurare che non sia concessa all’industria dell’Unione una protezione eccedente quanto necessario ( 65 ).

Tuttavia, non ne consegue che il dazio antidumping debba eliminare solo il pregiudizio attribuito alle importazioni oggetto di dumping.

116. Si segnalano, in proposito, le conclusioni presentate dall’avvocato generale Trstenjak nella causa [OSCURATO:PERSONA] ( 66 ).

Detta causa riguardava l’annullamento di un regolamento che istituiva un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di compact disc registrabili originari dell’[OSCURATO:PERSONA] ( 67 ).

Il Consiglio aveva esaminato gli effetti di un altro fattore noto, ovvero il versamento di diritti di concessione – che si asseriva essere eccessivi – da parte dei produttori dell’Unione e constatato che tale fattore non aveva interrotto il nesso di causalità tra il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione e le importazioni oggetto di sovvenzioni.

Infatti, da un lato, detti diritti di concessione non venivano pagati solo dai produttori dell’Unione, ma anche dai produttori esportatori indiani e, dall’altro, perché essi esistevano già prima che le importazioni sovvenzionate fossero divenute significative.

L’avvocato generale Trstenjak ha convenuto con il Consiglio che il nesso di causalità non era stato interrotto a causa dei diritti di concessione.

Tuttavia, a suo avviso, da ciò non conseguiva necessariamente la legittimità del dazio antidumping.

Infatti, nelle parole dell’avvocato generale Trstenjak, «può risultare opportuno, nel calcolo del livello di eliminazione del danno , tenere conto di fattori che, pur non implicando l’interruzione del nesso causale fra le importazioni sovvenzionate e il danno, possono influire sulla misura del suddetto livello» ( 68 ).

117. A sostegno di tale dichiarazione, l’avvocato generale Trstenjak ha fatto riferimento alla regola del «lesser duty», sancita nell’ultima frase dell’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento n. 2026/97 o, per quanto riguarda le misure antidumping, nell’ultima frase dell’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base.

Ai sensi di quest’ultima disposizione ( 69 ), «l’importo del dazio antidumping non deve superare il margine di dumping accertato ma dovrebbe essere inferiore a tale margine, qualora tale importo inferiore sia sufficiente per eliminare il pregiudizio causato all’industria dell’[Unione]».

Pertanto, il margine di pregiudizio è utilizzato per stabilire il tasso di dazio antidumping (compensativo) nei casi in cui il margine di dumping (sovvenzione) sia superiore al margine di pregiudizio.

Secondo l’avvocato generale Trstenjak, dal momento che l’«[o]biettivo della regola del “lesser duty”» è «fare in modo che l’industria [dell’Unione] non riceva una tutela ultronea », nel calcolo del livello del dazio compensativo si può tenere conto di fattori diversi dalle importazioni sovvenzionate, come affermato al precedente paragrafo ( 70 ).

118. Nella sentenza [OSCURATO:PERSONA], tuttavia, l’avvocato generale Trstenjak ha ritenuto che il Consiglio non fosse tenuto a prendere in considerazione gli effetti dei diritti di concessione nel calcolo del livello di eliminazione del danno, in quanto tali diritti erano dovuti non solo dai produttori dell’Unione, ma anche dai produttori esportatori indiani ( 71 ).

119. Nella sentenza [OSCURATO:PERSONA], la Corte ha rilevato, in primo luogo, che il nesso di causalità tra il pregiudizio e le importazioni oggetto di sovvenzioni non era stato interrotto a causa dei diritti di concessione, in quanto detto fattore era presente prima che le importazioni oggetto di sovvenzioni aumentassero in modo significativo e, in secondo luogo, che tali diritti di concessione non avevano alcuna incidenza sul calcolo del livello di sottoquotazione, in quanto si ripercuotevano sia sui prezzi dell’Unione sia sui prezzi all’importazione ( 72 ).

120. Di conseguenza, la Corte non ha fatto riferimento all’obiettivo della regola del «lesser duty» di cui ai paragrafi 116 e 117 supra.

Vero è che la Corte avrebbe potuto limitarsi a constatare che il nesso di causalità non era stato interrotto senza procedere ad accertare se i diritti di concessione asseritamente eccessivi incidevano sul livello di sottoquotazione dei prezzi.

Tuttavia, nella sentenza [OSCURATO:PERSONA], emergeva chiaramente che l’altro fattore noto non aveva alcuna incidenza sul livello di sottoquotazione dei prezzi.

121. Concordo con l’avvocato generale Trstenjak ( 73 ) sul fatto che l’obiettivo della regola del «lesser duty» è fare in modo che l’industria dell’Unione non riceva una tutela ultronea.

Tuttavia, l’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base prescrive solo che il dazio antidumping sia calcolato sulla base del margine di pregiudizio nel caso in cui detto margine sia inferiore al margine di dumping.

L’applicazione della suddetta regola del «lesser duty» garantisce che la tutela ricevuta non sia ultronea.

122. Vorrei inoltre sottolineare che l’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base non prescrive che il dazio antidumping elimini solo il pregiudizio attribuito alle importazioni oggetto di dumping.

Come menzionato al paragrafo 113 supra, la suddetta disposizione prescrive l’eliminazione del pregiudizio conseguente alle importazioni oggetto di dumping, non del pregiudizio attribuito alle importazioni oggetto di dumping.

L’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base, non fa nemmeno riferimento all’articolo 3, paragrafo 7, del medesimo.

123. In terzo luogo, devo sottolineare che la ricorrente non cita nessun caso in cui un dazio antidumping sia stato annullato in quanto eliminava il pregiudizio attribuito a un fattore diverso dalle importazioni oggetto di dumping.

La sentenza [OSCURATO:PERSONA] ( 74 ), che [OSCURATO:PERSONA] ha invocato in primo grado e nell’ambito dell’impugnazione incidentale, non mette in discussione il ragionamento di cui sopra.

124. Nella sentenza [OSCURATO:PERSONA], la Corte ha annullato un regolamento che istituiva un dazio antidumping definitivo per il fatto che il Consiglio, che aveva statuito che fattori diversi dalle importazioni oggetto di dumping avevano contribuito al pregiudizio subito dall’industria dell’Unione, aveva omesso di verificare se l’importo del dazio antidumping istituito fosse «necessario per eliminare il pregiudizio» ( 75 ).

125. Tuttavia, nella sentenza [OSCURATO:PERSONA], il Consiglio aveva fissato un dazio antidumping equivalente al margine di dumping senza verificare se il margine di pregiudizio fosse inferiore al margine di dumping.

Di conseguenza, il regolamento controverso è stato annullato in quanto il Consiglio aveva omesso di verificare se la regola del «lesser duty» trovasse applicazione.

Detto regolamento non è stato annullato perché, nel determinare l’importo del dazio antidumping, il Consiglio non era riuscito a escludere il pregiudizio imputabile ad altri fattori noti.

126. Aggiungo che, nella causa [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale ha respinto il motivo d’impugnazione vertente sul fatto che «le istituzioni dell’Unione non si sono assicurate che il pregiudizio imputabile a fattori diversi dal dumping non fosse preso in considerazione nella determinazione del livello del dazio istituito sulle loro importazioni », dichiarando che dal momento che le istituzioni «hanno esaminato l’incidenza degli altri fattori noti che possono aver causato un pregiudizio all’industria dell’Unione e hanno constatato che nessuno di essi era atto a interrompere il nesso causale stabilito tra le importazioni (…) oggetto di dumping (…) e il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione », esse «hanno (…) soddisfatto le condizioni necessarie» per l’adozione dei provvedimenti di tutela in questione ( 76 ).

127. In quarto luogo, per completezza, osservo che non risulta da nessuna delle relazioni dell’organo di conciliazione (in prosieguo: il «DSB») dell’Organizzazione mondiale del commercio (in prosieguo: l’«OMC»), citate dal Consiglio e dalla [OSCURATO:PERSONA] ( 77 ), che nell’accordo relativo all’applicazione dell’articolo VI dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (in prosieguo: l’«accordo antidumping dell’OMC») o nell’accordo OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative (in prosieguo: l’«accordo sulle sovvenzioni dell’OMC») vi sia l’obbligo di escludere il pregiudizio attribuito a fattori diversi dalle importazioni oggetto di dumping (sovvenzionate) nel determinare l’importo del dazio antidumping (compensativo), né [OSCURATO:PERSONA] ha fornito esempi in tal senso ( 78 ). [OSCURATO:PERSONA], l’interpretazione del DSB sembra corroborare la statuizione di cui al paragrafo 108 supra.

128. Tuttavia, a mio avviso, dette relazioni del DSB non dovrebbero essere invocate per valutare la legittimità del regolamento controverso.

129. Secondo la giurisprudenza, si può controllare la legittimità di un atto dell’Unione alla luce degli accordi OMC solo in due situazioni.

Si tratta, in primo luogo, del caso in cui l’Unione abbia inteso dare esecuzione ad un obbligo particolare assunto nel contesto di tali accordi e, in secondo luogo, del caso in cui la misura dell’Unione di cui trattasi faccia espresso rinvio a precise disposizioni dei medesimi accordi ( 79 ).

Ricordo che, secondo la giurisprudenza, le disposizioni del regolamento di base devono, per quanto possibile, essere interpretate in modo coerente con le disposizioni corrispondenti dell’accordo antidumping ( 80 ).

Tuttavia, ciò deve avere luogo solo nel caso in cui le prime siano espressione della volontà del legislatore dell’Unione di dare attuazione a queste ultime, o quando vi fanno esplicito riferimento ( 81 ).

130. L’articolo 3, paragrafo 7, e l’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base non si riferiscono esplicitamente all’accordo antidumping dell’OMC.

Tuttavia, tenuto conto della loro formulazione analoga, l’articolo 3, paragrafo 7, del regolamento di base potrebbe essere considerato come l’attuazione dell’articolo 3.5 dell’accordo antidumping dell’OMC ( 82 ).

L’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base non può comunque essere considerato come l’espressione della volontà del legislatore dell’Unione di attuare l’articolo 9 dell’accordo antidumping dell’OMC.

Infatti, mentre, in forza di quest’ultima disposizione, la regola del «lesser duty» è solo «auspicabile», essa è obbligatoria ai sensi della prima norma ( 83 ).

131. Concludo che, nel determinare l’importo del dazio antidumping, le istituzioni non sono tenute a prendere in considerazione i risultati dell’analisi di non imputazione effettuata a norma dell’articolo 3, paragrafo 7, del regolamento di base.

Esse non sono tenute a fissare il suddetto dazio a un livello tale da eliminare esclusivamente il pregiudizio attribuito alle importazioni oggetto di dumping e non il pregiudizio attribuito ad altri fattori noti.

132. Passerò ora a esaminare se il Tribunale ha ritenuto che, nel fissare l’importo del dazio antidumping, le istituzioni sono obbligate a tener conto dei risultati dell’analisi di non imputazione effettuata per determinare il nesso causale tra il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione e le importazioni oggetto di dumping. iii) Il Tribunale ha dichiarato, nella sentenza impugnata, che, nel fissare l’importo del dazio antidumping, le istituzioni sono tenute a tenere conto dei risultati dell’analisi di non imputazione?

133. [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto dichiarando, ai punti da 205 a 217 della sentenza impugnata, che gli effetti di altri fattori noti devono essere presi in considerazione nel fissare l’importo del dazio antidumping solo se interrompono il nesso causale tra il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione e le importazioni oggetto di dumping .

Questi altri fattori, secondo la ricorrente, devono essere presi in considerazione indipendentemente dal fatto che essi interrompano il nesso causale.

134. [OSCURATO:PERSONA] sostiene, al contrario, che il Tribunale ha commesso un errore di diritto dichiarando, ai punti da 184 a 195 della sentenza impugnata, che gli effetti di altri fattori noti devono essere presi in considerazione nel fissare l’importo del dazio antidumping e invita la Corte a procedere a una sostituzione della motivazione al riguardo. [OSCURATO:PERSONA] ribadisce detto argomento nel terzo motivo della sua impugnazione incidentale e chiede alla Corte di «modificare nel senso dell’articolo 3 del regolamento di base l’interpretazione del nesso di causalità data dal Tribunale in primo grado nella trattazione del sesto motivo» ( 84 ).

135. Ai punti da 178 a 196 della sentenza impugnata, il Tribunale ha enunciato i principi per determinare il nesso causale fra il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione e le importazioni oggetto di dumping e per fissare il dazio antidumping.

Ai punti da 197 e 218 il Tribunale ha applicato detti principi alla causa in questione.

Esaminerò in primo luogo se, come sostiene la [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale è incorso in un errore di diritto nello stabilire i principi e, in secondo luogo, se, come afferma [OSCURATO:PERSONA], ha commesso un errore di diritto nell’applicare tali principi.

136. Ritengo che, sebbene il Tribunale sia incorso in un errore di diritto nello stabilire i principi per fissare l’importo dei dazi antidumping, non ha tratto dalle suddette constatazioni alcuna conclusione in fatto o in diritto per la presente causa.

Pertanto, occorre respingere il primo capo del quarto motivo d’impugnazione.

137. Sottolineo in primo luogo che, ai punti da 182 a 186 della sentenza impugnata, il Tribunale ha richiamato la giurisprudenza citata al paragrafo 106 supra, secondo cui le istituzioni sono tenute a verificare che il pregiudizio attribuito ad altri fattori noti non sia preso in considerazione nell’accertamento del pregiudizio di cui all’articolo 3, paragrafo 7, del regolamento di base, affinché il dazio antidumping istituito non ecceda quanto necessario ad eliminare il pregiudizio provocato dalle importazioni oggetto di dumping.

Tuttavia, al punto 185 della sentenza impugnata, il Tribunale ha dichiarato che «le istituzioni devono tenere conto dei risultati [relativi all’analisi di non imputazione] nel determinare il livello del dazio antidumping » ( 85 ).

138. Il Tribunale ha poi ricordato la regola del «lesser duty» di cui all’ultima frase dell’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base.

Ha dichiarato, al punto 191 della sentenza impugnata, che «[le] istituzioni devono, [nel] contesto [dell’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base], prendere in considerazione le conclusioni da esse raggiunte per quanto riguarda le analisi di imputazione e di non imputazione».

Altrimenti, come sottolinea il punto 192 della stessa sentenza, le misure antidumping istituite rischierebbero di eccedere quanto necessario alla luce del loro obiettivo, vale a dire eliminare gli effetti pregiudizievoli del dumping.

Il Tribunale ha inoltre affermato, al punto 193 della sentenza impugnata, che ciò era coerente con la prassi decisionale delle istituzioni.

139. A mio parere, il Tribunale è incorso in un errore di diritto nel dichiarare, ai punti 185, 191 e 192 della sentenza impugnata, che le istituzioni sono tenute a prendere in considerazione i risultati delle analisi di imputazione e di non imputazione nel fissare l’importo del dazio antidumping.

Ciò risulta dal paragrafo 131 supra.

140. Sottolineo, inoltre, che l’affermazione del Tribunale, al punto 193 della sentenza impugnata, secondo cui le istituzioni hanno effettivamente tenuto conto dell’esito delle analisi di imputazione e di non imputazione nel fissare l’aliquota nelle tre cause menzionate in detto punto ( 86 ), è errata.

In dette cause, infatti, dai considerando menzionati dal Tribunale risulta che, dal momento che fattori diversi dalle importazioni oggetto di dumping avevano contribuito al pregiudizio subito dall’industria dell’Unione, la [OSCURATO:PERSONA] o il Consiglio avevano deciso di misurare il livello di eliminazione del pregiudizio facendo riferimento alla sottoquotazione dei prezzi e non alle vendite sottocosto ( 87 ).

Non vi è alcuna indicazione, nella decisione o nei regolamenti citati al punto 193 della sentenza impugnata, che il pregiudizio attribuito a questi altri fattori sia stato escluso nel determinare l’importo del dazio antidumping.

È vero invece il contrario, dal momento che si afferma due volte che è difficile determinare con precisione il contributo di tali altri fattori ( 88 ).

141. Tuttavia, sebbene ai punti 185, 191, 192 e 193 della sentenza impugnata, il Tribunale è incorso in un errore di diritto, risulta dalla giurisprudenza consolidata che, se dalla motivazione di una sentenza del Tribunale risulta una violazione del diritto dell’Unione, ma il dispositivo della stessa appare fondato per altri motivi di diritto, l’impugnazione deve essere respinta ( 89 ). [OSCURATO:PERSONA], passerò ad esaminare se il Tribunale sia incorso in un errore di diritto nell’applicare, ai punti 197 a 218 della sentenza impugnata, i principi applicabili alla determinazione dell’importo del dazio antidumping enunciati ai punti 185, 191, 192 e 193 di detta sentenza.

142. In secondo luogo rilevo che, al punto 206 della sentenza impugnata, il Tribunale ha dichiarato che, in ogni caso, le istituzioni non hanno tenuto conto di altri fattori noti al momento dell’accertamento del pregiudizio.

Ai punti da 207 a 215, il Tribunale ha verificato che le istituzioni avessero esaminato gli effetti di altri fattori noti e ha accolto le loro conclusioni, nel senso che questi altri fattori avevano un effetto casuale, tutt’al più marginale (acquisto del prodotto in esame da parte dei produttori dell’Unione a fini di rivendita all’interno dell’Unione come prodotti propri, importazioni da Taiwan, incidenza dei prezzi delle materie prime) ( 90 ), oppure un effetto limitato (tagli delle tariffe di riacquisto) ( 91 ), o una certa incidenza che, tuttavia, non aveva interrotto il nesso causale (crisi finanziaria) ( 92 ).

Ai punti 216 e 217 il Tribunale ha dichiarato che le istituzioni hanno giustamente considerato che l’impatto di detti altri fattori era irrilevante e che, di conseguenza, non aveva interrotto il nesso causale tra il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione e le importazioni oggetto di dumping.

Il Tribunale ha concluso che, di conseguenza, anche la «valutazione [delle istituzioni, effettuata] a termini dell’articolo 9, paragrafo

4. del regolamento [di base]» era corretta.

143. Mi sembra che il Tribunale si sia limitato a verificare se le istituzioni abbiano accertato correttamente che gli altri fattori noti non avessero interrotto il nesso di causalità tra il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione e le importazioni oggetto di dumping.

Avendo concluso che gli accertamenti delle istituzioni erano esatti, il Tribunale non ha proceduto a esaminare se, nel fissare l’importo del dazio antidumping, queste ultime avrebbero dovuto escludere gli effetti di questi altri fattori, sebbene questi ultimi non avessero interrotto il nesso di causalità .

Pertanto, il Tribunale non ha tratto dalle dichiarazioni enunciate ai punti 185 e da 191 a 193 della sentenza impugnata alcuna conseguenza in fatto o in diritto relativamente al caso di specie.

Evidenzio inoltre che, al punto 201 della sentenza impugnata, il Tribunale ha dichiarato che le istituzioni non sono tenute a quantificare gli effetti di altri fattori noti, cosa che rappresenterebbe un presupposto fondamentale se si dovesse tener conto di tali altri fattori per fissare il livello del dazio antidumping.

144. Concludo che, sebbene il Tribunale abbia erroneamente ritenuto che, nel fissare il livello del dazio antidumping, le istituzioni siano obbligate a tenere conto dell’esito delle analisi di imputazione e di non imputazione effettuate ai fini dell’applicazione dell’articolo 3, paragrafi 6 e 7, del regolamento di base, esso ha correttamente statuito che, nel caso di specie, non si doveva tenere conto degli altri fattori noti di cui trattasi per fissare il livello del dazio antidumping.

145. Per ragioni di completezza aggiungo che, per quanto attiene alla questione se gli altri fattori noti di cui trattasi abbiano interrotto il nesso di causalità tra il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione e le importazioni oggetto di dumping, [OSCURATO:PERSONA] non ha asserito che le istituzioni hanno commesso un errore manifesto di valutazione ( 93 ).

146. Ne consegue che il primo capo del quarto motivo d’impugnazione deve essere respinto e la richiesta della [OSCURATO:PERSONA] di sostituzione della motivazione deve essere accolta. 2) Sul secondo capo del quarto motivo d’impugnazione

147. Nel secondo capo del suo quarto motivo d’impugnazione, [OSCURATO:PERSONA] asserisce che il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto nel dichiarare, ai punti 202 e 205 della sentenza impugnata, che spetta alla ricorrente dimostrare gli effetti quantitativi degli altri fattori noti.

148. Sono dell’avviso che il secondo capo del quarto motivo d’impugnazione deve essere respinto.

È inefficace, in quanto dal paragrafo 131 supra risulta che le istituzioni non sono tenute a istituire il dazio antidumping a un livello tale da eliminare esclusivamente il pregiudizio attribuito alle importazioni oggetto di dumping.

149. Concludo che il quarto motivo d’impugnazione dovrebbe essere rigettato e l’impugnazione respinta.

VI. Sulle spese

150. Ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura, quando l’impugnazione è respinta, la Corte statuisce sulle spese.

151. Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura, applicabile al procedimento di impugnazione ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 1, del medesimo regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

Dal momento che il Consiglio ha fatto domanda di condanna alle spese, [OSCURATO:PERSONA] deve essere condannata a pagare le spese del Consiglio.

152. L’articolo 140, paragrafo 1, del regolamento di procedura, anch’esso applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, del medesimo regolamento, stabilisce che le spese sostenute dagli [OSCURATO:PERSONA] membri e dalle istituzioni intervenuti nella causa restano a loro carico.

Nel caso di specie, la [OSCURATO:PERSONA], che aveva la qualità di parte interveniente in primo grado, sopporterà le proprie spese.

VII. Conclusioni

153. Pertanto, ritengo che la Corte dovrebbe: – respingere l’impugnazione; – condannare [OSCURATO:PERSONA] GmbH, [OSCURATO:PERSONA] (Changshu), Inc., [OSCURATO:PERSONA] (Luoyang), Inc., CSI [OSCURATO:PERSONA].

Ltd e CSI [OSCURATO:PERSONA] (China), Inc. a sopportare le spese sostenute dal Consiglio dell’Unione europea; – condannare la [OSCURATO:PERSONA] europea a sopportare le proprie spese. ( 1 ) Lingua originale: l’inglese. ( 2 ) Le cinque ricorrenti sono tutte società del gruppo [OSCURATO:PERSONA]. ( 3 ) Sentenza del 28 febbraio 2017, [OSCURATO:PERSONA] e a./Consiglio ( T‑162/14 , non pubblicata, EU:T:2017:124 ) (in prosieguo: la «sentenza impugnata»). ( 4 ) Regolamento del 2 dicembre 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese ( GU 2013, L 325, pag. 1 ). ( 5 ) Regolamento (UE) n. 1168/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, che modifica il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ( GU 2012, L 344, pag. 1 ). ( 6 ) Regolamento del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ( GU 2009, L 343, pag. 51 ). ( 7 ) Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti chiave (celle e wafer) originari della Repubblica popolare cinese ( GU 2012 C 269, pag. 5 ). ( 8 )

V. considerando 14 del regolamento (UE) n. 513/2013 della [OSCURATO:PERSONA], del 4 giugno 2013, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti essenziali (celle e wafer) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento (UE) n. 182/2013 che dispone la registrazione delle importazioni dei suddetti prodotti originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese ( GU 2013, L 152, pag. 5 ). ( 9 )

V. supra, paragrafi 6 e

7. ( 10 )

V. supra nota

8. ( 11 ) Decisione del 4 dicembre 2013 relativa alla conferma dell’accettazione di un impegno offerto in relazione ai procedimenti antidumping e antisovvenzioni relativi alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese per il periodo di applicazione di misure definitive (2013/707/UE) ( GU L 325, pag. 214 ). ( 12 ) Regolamento del 4 giugno 2015 che revoca l’accettazione dell’impegno per tre produttori esportatori a norma della decisione di esecuzione 2013/707 ( GU 2015, L 139, pag. 30 ). ( 13 ) Come richiesto dalla Corte, mi limiterò a esaminare il terzo e il quarto motivo (v. paragrafo 29 infra), con cui si contesta la valutazione effettuata dal Tribunale del quinto e del sesto motivo dedotto dinanzi a detto giudice.

Pertanto, non effettuerò una sintesi della valutazione dei primi quattro motivi effettuata dal Tribunale. ( 14 ) La ricevibilità del secondo capo del terzo motivo non è contestata. ( 15 ) Sentenze del 19 gennaio 2017, [OSCURATO:PERSONA]/Total e [OSCURATO:PERSONA] ( C‑351/15 P , EU:C:2017:27 , punti da 30 a 34 ), e del 9 novembre 2017, SolarWorld/Consiglio ( C‑204/16 P , EU:C:2017:838 , punti 23 e 24 ). ( 16 ) [OSCURATO:PERSONA] non si riferisce espressamente all’articolo 277 TFUE nemmeno nel suo ricorso di impugnazione dinanzi alla Corte. ( 17 ) Sentenze del 16 febbraio 2017, [OSCURATO:PERSONA]/EUIPO – [OSCURATO:PERSONA] (Termosifoni per radiatori per riscaldamento) ( T‑828/14 e T‑829/14 , EU:T:2017:87 , punto 30 ); del 5 ottobre 2017, Mabrouk/Consiglio ( T‑175/15 , EU:T:2017:694 , punto 126 ), e del 14 dicembre 2017, Campo e a./SEAE ( T‑577/16 , non pubblicata, EU:T:2017:909 , punto 26 ). ( 18 ) Sentenze del 29 novembre 2007, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] ( C‑176/06 P , non pubblicata, EU:C:2007:730 , punto 17 ); del 16 giugno 2016, [OSCURATO:PERSONA] e AlzChem/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑155/14 P , EU:C:2016:446 , punto 55 ), e del 28 febbraio 2018, [OSCURATO:PERSONA]/Xinyi PV [OSCURATO:PERSONA] (Anhui) Holdings ( C‑301/16 P , EU:C:2018:132 , punto 90 ). ( 19 ) Ad un produttore proveniente da un paese non retto da un’economia di mercato può essere concesso anche un trattamento individuale ed essere oggetto di un dazio antidumping individuale, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento di base. ( 20 ) Ai sensi della prima frase dell’articolo 9, paragrafo 6, del regolamento di base, per i produttori che si sono manifestati conformemente all’articolo 17 dello stesso, ma che non sono stati inseriti nel campione non può essere istituito un dazio antidumping superiore alla media ponderata del margine di dumping stabilito fissato per i produttori oggetto di campionamento.

I produttori non inseriti nel campione possono, tuttavia, chiedere il calcolo di un margine antidumping individuale conformemente all’articolo 17, paragrafo 3, dello stesso regolamento; in tal caso si applicano loro dazi antidumping individuali ai sensi dell’ultima frase dell’articolo 9, paragrafo

6. ( 21 )

V. considerando 6 del regolamento n. 1168/2012. ( 22 )

V. Graafsma, F., e Vermulst, E., «The EÙs “Anti-[OSCURATO:PERSONA]”: Back to the Future – Part II», [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] 8 (2013), numero 6, pag.

150. ( 23 )

V. punto 1 della sezione 24 nell’allegato della proposta della [OSCURATO:PERSONA], del 7 marzo 2011, di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica alcuni regolamenti in materia di politica commerciale comune per quanto riguarda le procedure di adozione di determinate misure [COM(2011) 82 definitivo]. ( 24 ) Sentenza del 2 febbraio 2012, [OSCURATO:PERSONA] (HK) e a./Consiglio ( C‑249/10 P , EU:C:2012:53 ). ( 25 ) Sentenza del 2 febbraio 2012, [OSCURATO:PERSONA] (HK) e a./Consiglio ( C‑249/10 P , EU:C:2012:53 , punti 36 e 39 ). ( 26 )

V. considerando 2 del regolamento n. 1168/2012. ( 27 )

V. supra nota

22. ( 28 ) Il corsivo è mio. ( 29 )

V. considerando 18 del regolamento di base, secondo cui «(…) [q]ualora debbano essere istituite misure, è necessario stabilire le modalità di chiusura dell’inchiesta (…)» e articolo 8, paragrafo 5, di detto regolamento, secondo cui «[i]n caso di accettazione degli impegni, previa consultazione, e in assenza di obiezioni nel comitato consultivo, l’inchiesta è chiusa » (il corsivo è mio). ( 30 ) L’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento di base sancisce che «[q]ualora, previa consultazione, non si ritengano necessarie misure di difesa e se il comitato consultivo non solleva obiezioni, l’inchiesta o il procedimento sono chiusi » (il corsivo è mio). ( 31 ) Il corsivo è mio. ( 32 ) Sentenza del 22 dicembre 2010, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑120/08 , EU:C:2010:798 , punto 40 ). ( 33 ) Sentenze del 10 luglio 1986, Licata/CES ( 270/84 , EU:C:1986:304 , punto 31 ), e del 6 luglio 2010, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑428/08 , EU:C:2014:402 , punto 66 ). ( 34 ) Sentenze del 29 gennaio 2002, Pokrzeptowicz-Meyer ( C‑162/00 , EU:C:2002:57 , punti 49 e 50 ); del 7 novembre 2013, [OSCURATO:PERSONA] e a. ( C‑72/12 , EU:C:2013:712 , punto 22 ), e del 26 marzo 2015, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑596/13 P , EU:C:2015:203 , punto 32 ). ( 35 ) Sentenze del 14 febbraio 2008, Varec ( C‑450/06 , EU:C:2008:91 , punto 27 ); dell’8 luglio 2010, [OSCURATO:PERSONA]/Italia ( C‑334/08 , EU:C:2010:414 , punto 60 ); del 29 marzo 2011, ThyssenKrupp Nirosta/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑352/09 P , EU:C:2011:191 , punto 88 ); dell’11 dicembre 2012, [OSCURATO:PERSONA]/Spagna ( C‑610/10 , EU:C:2012:781 , punto 45 ), e del 21 settembre 2017, Feralpi/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑85/15 P , EU:C:2017:709 , punto 27 . ( 36 ) Sentenze del 29 gennaio 2002, Pokrzeptowicz‑Meyer ( C‑162/00 , EU:C:2002:57 , punto 49 ); dell’11 dicembre 2008, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑334/07 P , EU:C:2008:709 , punto 44 ); del 16 dicembre 2010, [OSCURATO:PERSONA] en Milieu e a. ( C‑266/09 , EU:C:2010:779 , punto 32 ); del 14 febbraio 2012, [OSCURATO:PERSONA] e a. ( C‑17/10 , EU:C:2012:72 , punto 51 ); del 26 marzo 2015, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑596/13 P , EU:C:2015:203 , punto 33 ), e del 6 ottobre 2015, [OSCURATO:PERSONA]/Andersen ( C‑303/13 P , EU:C:2015:647 , punto 50 . ( 37 ) Sentenza del 14 febbraio 2008 ( C‑450/06 , EU:C:2008:91 ). ( 38 ) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi ( GU 2004, L 134, pag. 114 ). ( 39 ) Sentenza del 14 febbraio 2008, Varec ( C‑450/06 , EU:C:2008:91 , punto 29 ).

V. anche conclusioni dell’avvocato generale Sharpston nella causa Varec ( C‑450/06 , EU:C:2007:643 , paragrafo 31 ). ( 40 ) Sentenza del 29 gennaio 2002 ( C‑162/00 , EU:C:2002:57 ). ( 41 ) Sentenza del 29 gennaio 2002, Pokrzeptowicz‑Meyer ( C‑162/00 , EU:C:2002:57 , punto 52 ). ( 42 ) Sentenza del 26 marzo 2015, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑596/13 P , EU:C:2015:203 ). ( 43 ) Direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE ( GU 2003, L 176, pag. 57 ). ( 44 ) Direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55 ( GU 2009, L 211, pag. 94 ). ( 45 ) Sentenza del 26 marzo 2015, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑596/13 P , EU:C:2015:203 , punti da 43 a 45 ).

V. anche conclusioni presentate dall’avvocato generale Kokott nella causa [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑596/13 P , EU:C:2014:2438 , paragrafo 70 ). ( 46 )

V. paragrafo 69 supra e sentenza del 16 dicembre 2010, [OSCURATO:PERSONA] en Milieu e a. ( C‑266/09 , EU:C:2010:779 , punto 34 ). ( 47 ) Sentenza del 4 febbraio 2016, C & J [OSCURATO:PERSONA] ( C‑659/13 e C‑34/10 , EU:C:2016:74 , punti 140 e 141 ). ( 48 ) Sentenze del 1o ottobre 2009, [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio ( C‑141/08 P , EU:C:2009:598 , punti da 110 a 112 ); dell’8 novembre 2011, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio ( T‑274/07 , non pubblicata, EU:T:2011:639 , punto 39 ), e dell’11 settembre 2014, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio ( T‑443/11 , EU:T:2014:774 , punto 74 ). ( 49 )

V. supra, paragrafo

71. ( 50 ) A mio avviso, [OSCURATO:PERSONA] contesta l’applicazione immediata non solo della proroga del termine entro il quale deve essere adottata una decisione sulla richiesta di TEM, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 1168/2012, ma anche dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), di detto regolamento, che esenta le istituzioni dall’obbligo di adottare una decisione sulle richieste di TEM presentate dai produttori non inclusi nel campione.

Nel suo ricorso d’impugnazione [OSCURATO:PERSONA] afferma infatti che «l’obbligo della [OSCURATO:PERSONA] di adottare una decisione su una richiesta di TEM è una norma sostanziale e non una norma di ordine procedurale» e che tale obbligo non può, in quanto norma sostanziale, applicarsi a situazioni esistenti prima della sua entrata in vigore. [OSCURATO:PERSONA] fa espressamente riferimento, a tale proposito, alla lettera d) dell’articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base (v. paragrafo 6 supra).

Osservo altresì che, nel suo ricorso dinanzi al Tribunale, [OSCURATO:PERSONA] ha affermato che le istituzioni hanno violato l’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base «per avere omesso di

i) esaminare la richiesta di TEM presentata dalla [[OSCURATO:PERSONA] ] e di ii) adottare una decisione sulla richiesta di TEM entro tre mesi dall’avvio dell’inchiesta» (il corsivo è mio). ( 51 )

V. supra, paragrafo

72. ( 52 )

V. sentenza del 22 dicembre 2010, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑120/08 , EU:C:2010:798 , punto 40 , e giurisprudenza citata ai paragrafi 65 e 66 supra).

Come ha osservato l’avvocato generale Kokott, non si dibatte qui tanto dell’efficacia retroattiva, quanto piuttosto dell’applicazione immediata delle nuove disposizioni (conclusioni presentate dall’avvocato generale Kokott nella causa [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑596/13 P , EU:C:2014:2438 , paragrafi 36 e 43 ). ( 53 ) Sentenza del 29 gennaio 2002, Pokrzeptowicz‑Meyer ( C‑162/00 , EU:C:2002:57 , punto 55 ). ( 54 ) [OSCURATO:PERSONA] ribadisce detto argomento nel terzo motivo della sua impugnazione incidentale e chiede alla Corte di «modificare nel senso dell’articolo 3 del regolamento di base l’interpretazione del nesso di causalità data dal Tribunale in primo grado nella trattazione del sesto motivo». ( 55 ) Sentenza del 1o ottobre 2014, Consiglio/Alumina ( C‑393/13 P , EU:C:2014:2245 , punti da 15 a 19 ). ( 56 ) Sentenze del 6 settembre 2013, [OSCURATO:PERSONA] e VVF/Consiglio ( T‑6/12 , EU:T:2013:408 , punto 62 ); del 18 novembre 2014, Photo USA [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio ( T‑394/13 , non pubblicata, EU:T:2014:964 , punti 65 e 66 ), e dell’11 luglio 2017, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio ( T‑67/14 , non pubblicata, EU:T:2017:481 , punto 40 ). ( 57 )

V. considerando da 301 a 306 del regolamento controverso e considerando 211 e 212 del regolamento n. 513/2013. ( 58 ) Sentenze del 25 ottobre 2011, CHEMK e KF/Consiglio ( T‑190/08 , EU:T:2011:618 , punto 172 ), e dell’11 settembre 2014, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio ( T‑443/11 , EU:T:2014:774 , punto 311 ).

V. anche la giurisprudenza citata supra alla nota

56. ( 59 ) Sentenze del 3 settembre 2009, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio ( C‑535/06 P , EU:C:2009:498 , punti 88 , 90 e 91 ); del 19 dicembre 2013, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Marketing/Consiglio ( C‑10/12 P , non pubblicata, EU:C:2013:865 , punti 24 e 25 ); del 16 aprile 2015, TMK Europe ( C‑143/14 , EU:C:2015:236 , punti 36 e 37 ); del 4 febbraio 2016, C & J [OSCURATO:PERSONA] ( C‑659/13 e C‑34/14 , EU:C:2016:74 , punto 169 ); del 12 dicembre 2014, [OSCURATO:PERSONA] (Suzhou) e [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio ( T‑643/11 , EU:T:2014:1076 , punto 107 ); dell’11 luglio 2017, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio ( T‑67/14 , non pubblicata, EU:T:2017:481 , punti 40 e 41 ), e del 23 aprile 2018, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑675/15 , non pubblicata, EU:T:2018:209 , punto 109 ). ( 60 )

V. articolo 1, paragrafo 1, e articolo 21 del regolamento di base. ( 61 )

V. giurisprudenza citata al paragrafo 106 supra. ( 62 ) Secondo la giurisprudenza citata al paragrafo 106 supra, sussiste infatti un nesso di causalità se, nonostante altri fattori, il pregiudizio imputabile alle importazioni oggetto di dumping è materiale. ( 63 ) La prima frase dell’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base prescrive che può essere istituito un dazio antidumping definitivo «[q]uando dalla constatazione definitiva dei fatti risulta l’esistenza di dumping e di un conseguente pregiudizio» (il corsivo è mio). ( 64 ) Sentenze del 3 settembre 2009, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio ( C‑535/06 P , EU:C:2009:498 , punti 88 , 90 e 91 ); del 19 dicembre 2013, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Marketing/Consiglio ( C‑10/12 P , non pubblicata, EU:C:2013:865 , punti 24 e 25 ); del 16 aprile 2015, TMK Europe ( C‑143/14 , EU:C:2015:236 , punti 36 e 37 ); e dell’11 luglio 2017, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio ( T‑67/14 , non pubblicata, EU:T:2017:481 , punti 62 e 63 ). ( 65 ) Sentenze del 19 dicembre 2013, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Marketing/Consiglio ( C‑10/12 P , non pubblicata, EU:C:2013:865 , punto 39 ), e dell’11 luglio 2017, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio ( T‑67/14 , non pubblicata, EU:T:2017:481 , punto 62 ). ( 66 ) Conclusioni presentate dall’avvocato generale Trstenjak nella causa [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio ( C‑535/06 P , EU:C:2008:532 ). ( 67 ) È irrilevante che tale causa riguardi l’istituzione di dazi compensativi e non di dazi antidumping.

Infatti, l’articolo 8, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 2026/97 del Consiglio, del 6 ottobre 1997, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ( GU 1997, L 288, pag. 1 ), applicabile nella causa [OSCURATO:PERSONA], è identico all’articolo 3, paragrafo 7, del regolamento di base.

Per quanto riguarda l’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento n. 2026/97, v. nota 69 infra. ( 68 ) Conclusioni presentate dall’avvocato generale Trstenjak nella causa [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio ( C‑535/06 P , EU:C:2008:532 , paragrafo 171 ) (il corsivo è mio). ( 69 ) In questa sede si fa riferimento all’ultima frase dell’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base, benché nella causa [OSCURATO:PERSONA] fosse applicabile il regolamento n. 2026/97.

Ciò è dovuto al fatto che il caso di specie verte su misure antidumping e non su dazi compensativi.

L’ultima frase dell’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento n. 2026/97 stabilisce quanto segue: «[l]’importo del dazio compensativo non deve superare l’importo delle sovvenzioni compensabili di cui hanno beneficiato gli esportatori, accertato a norma del presente regolamento, e dovrebbe essere inferiore a tale importo, qualora un dazio inferiore sia sufficiente per eliminare il pregiudizio causato all’industria comunitaria». ( 70 ) Conclusioni presentate dall’avvocato generale Trstenjak nella causa [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio ( C‑535/06 P , EU:C:2008:532 , paragrafo 171 ). ( 71 ) Conclusioni presentate dall’avvocato generale Trstenjak nella causa [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio ( C‑535/06 P , EU:C:2008:532 , paragrafo 176 ). ( 72 ) Sentenza del 3 settembre 2009, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio ( C‑535/06 P , EU:C:2009:498 , punti 92 e 93 ). ( 73 )

V. supra, paragrafo

117. ( 74 ) Sentenza del 23 maggio 1985, [OSCURATO:PERSONA] e a/Consiglio ( 53/83 , EU:C:1985:227 ). ( 75 ) Sentenza del 23 maggio 1985, [OSCURATO:PERSONA] e a./Consiglio ( 53/83 , EU:C:1985:227 , punto 19 ). ( 76 ) Sentenza dell’11 settembre 2014, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio ( T‑443/11 , EU:T:2014:774 , punti 313 e 318 ) (il corsivo è mio).

Al punto 318 di detta sentenza, la Corte ha dichiarato quanto segue: «le istituzioni dell’Unione (…) hanno esaminato l’incidenza degli altri fattori noti che possono aver causato un pregiudizio all’industria dell’Unione e hanno constatato che nessuno di essi era atto a interrompere il nesso causale stabilito tra le importazioni dalla Cina, oggetto di dumping, e il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione (…).

Le istituzioni dell’Unione hanno quindi soddisfatto le condizioni necessarie per l’adozione dei provvedimenti in questione» (il corsivo è mio). ( 77 ) Il Consiglio e la [OSCURATO:PERSONA] hanno fatto riferimento alle relazioni del DSB relative a: i) causa «Comunità europee – Dazi antidumping su accessori per tubi in ghisa malleabile dal Brasile (WT/DS219/AB/R)», punti da 180 a 195; ii) causa «Unione europea – Misure antidumping su alcune calzature provenienti dalla Cina (WT/DS405/R)», punti da 7.487 a 7.489; e iii) causa «Unione europea – Misure compensative su alcuni tipi di polietilentereftalato dal Pakistan (WT/DS4886/R)», punti da 7.133 a

7.140. Mi sembra che le conclusioni del DSB ai succitati punti riguardino il nesso causale tra il dumping (o le sovvenzioni) e il pregiudizio nell’accezione dell’articolo 3.5 dell’accordo antidumping dell’OMC (o dell’articolo 15.5 dell’accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative dell’OMC) e non la determinazione dell’importo del dazio antidumping (o del dazio compensativo). ( 78 ) Nella sua comparsa di risposta all’impugnazione incidentale, [OSCURATO:PERSONA] fa riferimento alla relazione del DSB relativa alla causa «[OSCURATO:PERSONA] – Misure di salvaguardia sui tubi saldati al carbonio per condotte originari della Corea (WT/DS202/AB/R)».

Al punto 252 di detta relazione, il DSB ha stabilito che «solo una quota adeguata del pregiudizio complessivo [deve essere] attribuita all’aumento delle importazioni», e questo «determina in che misura è possibile applicare la misura di salvaguardia».

Sottolineo, tuttavia, che detta causa riguarda le misure di salvaguardia e non già le misure antidumping, e che non nel regolamento di base non vi sono disposizione analoghe all’articolo 5.1 dell’accordo OMC sulle misure di salvaguardia, a norma del quale «[i] membri applicheranno le misure di salvaguardia solo nella misura necessaria ad impedire un grave pregiudizio o a porvi rimedio e a facilitare l’adeguamento».

Per quanto riguarda il punto 257 di detta relazione, invocato da [OSCURATO:PERSONA], ribadisco che quest’ultima non ha fornito un esempio di una relazione del DSB in materia di misure antidumping contenente una constatazione analoga. ( 79 ) Sentenze del 16 luglio 2015, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑21/14 P , EU:C:2015:494 , punti 40 e 41 ), e del 4 febbraio 2016, C & J [OSCURATO:PERSONA] ( C‑659/13 e C‑34/14 , EU:C:2016:74 , punto 87 ). ( 80 ) Sentenza del 19 dicembre 2013, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Marketing Consiglio ( C‑10/12 P , non pubblicata, EU:C:2013:865 , punto 54 ). ( 81 ) V., in tal senso, sentenza del 27 settembre 2007, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑351/04 , EU:C:2007:547 , punto 35 ). ( 82 ) L’articolo 3.5 dell’accordo antidumping dell’OMC dispone quanto segue: «le [autorità] dovranno esaminare, oltre alle importazioni oggetto di dumping, anche eventuali altri fattori noti che a loro volta arrecano pregiudizio all’industria nazionale; il danno causato da questi ultimi non deve essere imputato alle importazioni non vendute a prezzi di dumping, una contrazione della domanda, mutamenti nell’andamento dei consumi, pratiche restrittive degli scambi messe in atto da produttori nazionali e stranieri e concorrenza fra gli stessi, sviluppi tecnologici nonché le prestazioni dell’industria nazionale in materia di esportazioni e produttività».

V. anche sentenza del 19 dicembre 2013, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Marketing/Consiglio ( C‑10/12 P , non pubblicata, EU:C:2013:865 , punto 54 ). ( 83 )

V. Rovegno, L. e Vandenbussche, H., «Anti-dumping practices in the EU: a comparative analysis of rules and application in the contest of WTO», in Gaines, S. [OSCURATO:PERSONA], B., e [OSCURATO:PERSONA], K. (a cura di), [OSCURATO:PERSONA] in the EU and the WTO: a legal comparison , [OSCURATO:PERSONA], 2012, pag.

440. Rovegno e Vandenbussche osservano che «contrariamente a paesi che fanno uso di misure antidumping, come gli [OSCURATO:PERSONA] e il Canada, i dazi antidumping dell’Unione europea non devono necessariamente corrispondere all’intero margine di dumping laddove un dazio inferiore sia sufficiente a eliminare il pregiudizio notevole arrecato all’industria nazionale. (…) [Fra il 1989 e il 2009], quasi ogni anno i livelli medi dei dazi antidumping nell’Unione [erano] considerevolmente inferiori a quelli degli [OSCURATO:PERSONA].

Rispetto al Canada si [attestavano] circa agli stessi livelli all’inizio del periodo preso in considerazione, ma [erano] inferiori anche verso la fine di detto periodo» (pag. 445). ( 84 ) La questione della ricevibilità della richiesta della [OSCURATO:PERSONA] di sostituzione della motivazione non è affrontata nelle presenti conclusioni, in quanto essa dovrebbe, a mio avviso, essere trattata insieme alla richiesta di sostituzione della motivazione sollevata nell’impugnazione incidentale, e le presenti conclusioni si limitano ad esaminare due motivi (v. paragrafo 29 supra).

Tuttavia, a fini di completezza, osservo che la richiesta di sostituzione della motivazione proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] nella sua comparsa di risposta all’impugnazione, è, a mio avviso, ricevibile.

Ciò perché può essere considerata una difesa avverso il quarto motivo della ricorrente (sentenza del 9 novembre 2017, TV2/Danmark/[OSCURATO:PERSONA], C‑649/15 P , EU:C:2017:835 , punto 61 ). ( 85 ) Il corsivo è mio. ( 86 ) Decisione 91/392/CEE della [OSCURATO:PERSONA], del 21 giugno 1991, recante accettazione degli impegni offerti nell’ambito del procedimento antidumping relativo alle importazioni di tubi di amianto cemento originari della Turchia e chiusura della relativa inchiesta ( GU 1991, L 209, pag. 37 ); regolamento (CE) n. 2376/94 della [OSCURATO:PERSONA], del 27 settembre 1994, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di apparecchi riceventi per la televisione a colori originari della Malaysia, della Repubblica popolare cinese, della Repubblica di Corea, di Singapore e della Thailandia ( GU 1994, L 255, pag. 50 ); regolamento (CE) n. 710/95 del Consiglio, del 27 marzo 1995, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di apparecchi riceventi per la televisione a colori originari della Malaysia, della Repubblica popolare cinese, della Repubblica di Corea, di Singapore e della Thailandia e che decide la riscossione definitiva del dazio provvisorio ( GU 1995, L73, pag. 3 ); e regolamento (CE) n. 1331/2007 del Consiglio, del 13 novembre 2007, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di diciandiammide originarie della Repubblica popolare cinese ( GU 2007, L 296, pag. 1 ). ( 87 )

V. considerando 28 e 29 della decisione 91/392; considerando 141 del regolamento n. 2376/94; considerando 49 del regolamento n. 710/95; e considerando da 128 a 132 del regolamento n. 1331/2007. ( 88 ) Ai sensi del considerando 28 della decisione 91/392, «l’interpretazione e, soprattutto, la quantificazione [dell’]effetto [delle importazioni oggetto di dumping] è imprecisa, data la coesistenza di altri fattori».

Al considerando 128, punto (i), del regolamento n. 1331/2007, si dichiara che «[è] (…) impossibile determinare con precisione il contributo [delle importazioni oggetto di dumping e degli altri fattori noti]». ( 89 ) Sentenza del 29 marzo 2011, ThyssenKrupp Nirosta/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑352/09 P , EU:C:2011:191 , punto 136 ). ( 90 )

V. punti 207, 211 e 213 della sentenza impugnata. ( 91 )

V. punto 212 della sentenza impugnata. ( 92 )

V. punto 214 della sentenza impugnata. ( 93 ) Sentenze del 19 dicembre 2013, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Marketing/Consiglio ( C‑10/12 P , non pubblicata, EU:C:2013:865 , punto 22 ); del 16 aprile 2015, TMK Europe ( C‑143/14 , EU:C:2015:236 , punto 34 ); del 10 settembre 2015, Bricmate ( C‑569/13 , EU:C:2015:572 , punto 46 ), e del 2 giugno 2016, Photo USA [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio ( C‑31/15 P , non pubblicata, EU:C:2016:390 , punto 63 ).

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62017CC0236 CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA] presentate il 3 ottobre 2018 ( 1 ) Causa C‑236/17 P [OSCURATO:PERSONA] GmbH [OSCURATO:PERSONA] (Changshu) Inc. [OSCURATO:PERSONA] (Luoyang) Inc. CSI [OSCURATO:PERSONA]. Ltd CSI [OSCURATO:PERSONA] (China) Inc. contro Consiglio dell’Unione europea «Impugnazione – Dumping – Importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese – Dazi definitivi – Regolamento (UE) n. 1168/2012 – Applicazione immediata – Nesso causale – Altri fattori noti – Livello del dazio antidumping» Indice I. Contesto normativo A. Il regolamento di base B. Il regolamento n. 1168/2012 II. Fatti all’origine della controversia III. Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata IV. Procedimento dinanzi alla Corte e conclusioni delle parti V. Valutazione dei motivi d’impugnazione A. Sul terzo motivo d’impugnazione 1. Argomenti delle parti 2. Valutazione a) Ricevibilità b) Sul merito 1) Introduzione 2) Sul primo capo del terzo motivo d’impugnazione 3) Sul secondo capo del terzo motivo d’impugnazione B. Sul quarto motivo d’impugnazione 1. Argomenti delle parti 2. Valutazione a) Ricevibilità b) Sul merito 1) Sul primo capo del quarto motivo d’impugnazione i) Introduzione ii) Il dazio antidumping dovrebbe eliminare solo il pregiudizio attribuito alle importazioni oggetto di dumping e non il pregiudizio attribuito ad altri fattori noti? iii) Il Tribunale ha dichiarato, nella sentenza impugnata, che, nel fissare l’importo del dazio antidumping, le istituzioni sono tenute a tenere conto dei risultati dell’analisi di non imputazione? 2) Sul secondo capo del quarto motivo d’impugnazione VI. Sulle spese VII. Conclusioni 1. Con la presente impugnazione, [OSCURATO:PERSONA] GmbH (in prosieguo: «CSE»), [OSCURATO:PERSONA] (Changshu) Inc. [in prosieguo: «CSM (Changsu)»], [OSCURATO:PERSONA] (Luoyang), Inc. [in prosieguo: «CSM (Luoyang)»], CSI [OSCURATO:PERSONA]. Ltd (in prosieguo: «CSI [OSCURATO:PERSONA]») e CSI [OSCURATO:PERSONA] (China), Inc. (in prosieguo: «CSI [OSCURATO:PERSONA]») (in prosieguo, congiuntamente: «[OSCURATO:PERSONA]» o la «ricorrente») ( 2 ) chiedono alla Corte di annullare la sentenza del Tribunale ( 3 ) con cui quest’ultimo ha respinto il ricorso diretto all’annullamento del regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013 del Consiglio (in prosieguo: «il regolamento controverso») ( 4 ). 2. La presente impugnazione solleva, in particolare, una questione di natura procedurale, ossia l’applicazione immediata del regolamento (UE) n. 1168/2012 ( 5 ), che ha modificato l’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (in prosieguo: il «regolamento di base») ( 6 ), nel senso che, se l’inchiesta antidumping riguarda importazioni da un paese non retto da un’economia di mercato e un produttore oggetto dell’inchiesta presenta una richiesta di trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato (in prosieguo: la «richiesta di TEM»), il termine per l’adozione di una decisione su tale richiesta (in prosieguo: la «decisione sulla richiesta di TEM») viene esteso da tre a otto mesi dall’avvio dell’inchiesta. La presente impugnazione solleva anche una questione di merito, vale a dire se, ove fattori diversi dalle importazioni oggetto di dumping contribuiscano al pregiudizio subito dall’industria dell’Unione, l’importo del dazio antidumping debba essere fissato a un livello tale da eliminare soltanto il pregiudizio attribuito alle importazioni oggetto di dumping. I. Contesto normativo A. Il regolamento di base 3. L’articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, rubricato «Determinazione del dumping», prevede quanto segue: «a) (…) b) Nel caso di inchieste antidumping relative a importazioni in provenienza dalla Repubblica popolare cinese, dal Vietnam e dal Kazakistan, nonché da qualsiasi paese non retto da un’economia di mercato che sia membro dell’OMC alla data di apertura dell’inchiesta, il valore normale è determinato a norma dei paragrafi da 1 a 6 qualora, in base a richieste debitamente motivate di uno o più produttori oggetto dell’inchiesta e in funzione dei criteri e delle procedure di cui alla lettera c), sia dimostrata la prevalenza di condizioni dell’economia di mercato per il produttore o per i produttori in questione relativamente alla produzione e alla vendita del prodotto simile. Qualora ciò non sia possibile, si applica il regime di cui alla lettera a). c) La domanda di cui alla lettera b) dev’essere fatta per iscritto e deve contenere prove sufficienti in ordine al fatto che il produttore opera in condizioni di economia di mercato. Ciò si verifica quando: – le decisioni delle imprese in materia di prezzi, costi e fattori produttivi, inclusi ad esempio le materie prime, le spese per gli impianti tecnologici e la manodopera, la produzione, le vendite e gli investimenti, siano adottate in risposta a tendenze del mercato che rispecchiano condizioni di domanda e di offerta, senza significative interferenze statali, e i costi dei principali mezzi di produzione riflettano nel complesso i valori di mercato; – le imprese dispongano di una serie ben definita di documenti contabili di base soggetti a revisione contabile indipendente e che siano d’applicazione in ogni caso in linea con le norme internazionali in materia di contabilità – i costi di produzione e la situazione finanziaria delle imprese non siano soggette a distorsioni di rilievo derivanti dal precedente sistema ad economia non di mercato relativamente alle svalutazioni anche degli attivi, alle passività di altro genere, al commercio di scambio e ai pagamenti effettuati mediante compensazione dei debiti i – le imprese in questione siano soggette a leggi in materia fallimentare e di proprietà che garantiscano certezza del diritto e stabilità per la loro attività, e – le conversioni del tasso di cambio siano effettuate ai tassi di mercato. Si procede ad accertare se il produttore soddisfa i criteri di cui alla presente lettera di regola entro sette mesi, ma in ogni caso non oltre otto mesi dall’avvio dell’inchiesta, dopo aver sentito l’industria dell’Unione e dopo aver dato all’industria dell’Unione la possibilità di presentare osservazioni. Tale accertamento resta valido durante l’inchiesta». 4. L’articolo 3 del regolamento di base, rubricato «Accertamento di un pregiudizio», stabilisce quanto segue: «(…) 6.   Deve essere dimostrato, in base a tutti gli elementi di prova, presentati a norma del paragrafo 2, che le importazioni oggetto di dumping causano pregiudizio ai sensi del presente regolamento. In particolare, occorre dimostrare che il volume e/o i prezzi individuati a norma del paragrafo 3 hanno sull’industria dell’Unione gli effetti contemplati nel paragrafo 5 e che tale incidenza si manifesta in maniera che può essere considerata materiale. 7.   Oltre alle importazioni oggetto di dumping, sono esaminati anche i fattori noti che contemporaneamente causano pregiudizio all’industria dell’Unione per evitare che il pregiudizio dovuto a tali fattori sia attribuito alle importazioni oggetto di dumping a norma del paragrafo 6. I fattori che possono essere presi in considerazione a tale proposito comprendono, tra l’altro, il volume e i prezzi delle importazioni non vendute a prezzi di dumping; la contrazione della domanda oppure le variazioni dell’andamento dei consumi; le restrizioni commerciali attuate da produttori di paesi terzi e dell’Unione nonché la concorrenza tra gli stessi;egli sviluppi tecnologici e le prestazioni dell’industria dell’Unione in materia di esportazioni e di produttività (…)». 5. A norma del paragrafo 4 dell’articolo 9 del regolamento di base, rubricato: «Chiusura del procedimento senza l’istituzione di misure; imposizione di dazi definitivi»: «Quando dalla constatazione definitiva dei fatti risulta l’esistenza di dumping e di un conseguente pregiudizio e quando gli interessi dell’Unione esigono un intervento a norma dell’articolo 21, la [OSCURATO:PERSONA], deliberando secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 15, paragrafo 3, istituisce un dazio antidumping definitivo. Se sono stati istituiti dazi provvisori, la [OSCURATO:PERSONA] avvia tale procedura al più tardi un mese prima della loro scadenza. L’importo del dazio antidumping non deve superare il margine di dumping accertato ma dovrebbe essere inferiore a tale margine, qualora tale importo inferiore sia sufficiente per eliminare il pregiudizio causato all’industria dell’Unione». B. Regolamento n. 1168/2012 6. L’articolo 1 del regolamento n. 1168/2012 così dispone: «Il regolamento (CE) n. 1225/2009 è modificato come segue: 1) L’articolo 2, paragrafo 7, è così modificato: a) alla lettera c), penultima frase, le parole “entro tre mesi dall’avvio dell’inchiesta” sono sostituite dalle seguenti: “di regola entro sette mesi, ma in ogni caso non oltre otto mesi dall’avvio dell’inchiesta”; b) è aggiunta la lettera seguente: “d) Se la [OSCURATO:PERSONA] ha svolto un esame limitato a norma dell’articolo 17, l’accertamento di cui alle lettere b) e c) del presente paragrafo è limitato alle parti incluse nell’esame e ai produttori che ricevono un trattamento individuale ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 3.”; (…)». 7. L’articolo 2 del regolamento n. 1168/2012 prescrive: «Il presente regolamento si applica a tutte le nuove inchieste e alle inchieste in corso al 15 dicembre 2012». II. Fatti all’origine della controversia 8. CSM (Changshu), CSM (Luoyang), CSI [OSCURATO:PERSONA] e CSI [OSCURATO:PERSONA] sono produttori esportatori del prodotto in esame. CSE importa nell’Unione europea il prodotto in esame, acquistandolo dai suddetti e da altri fornitori. 9. Il 6 settembre 2012 la [OSCURATO:PERSONA] ha avviato un procedimento antidumping relativo alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti chiave originari della Cina ( 7 ). 10. In considerazione del numero potenzialmente elevato di produttori esportatori nel paese in questione coinvolti in tale procedimento, al punto 5.1, lettera a), dell’avviso di apertura si è stabilito di ricorrere al metodo di campionamento, in conformità dell’articolo 17 del regolamento di base. Il 21 settembre 2012, [OSCURATO:PERSONA] ha fornito alla [OSCURATO:PERSONA] le informazioni necessarie per la selezione, da parte della [OSCURATO:PERSONA], di un campione di produttori-esportatori. Il campione di produttori esportatori selezionato dalla [OSCURATO:PERSONA] constava di sette gruppi di società ( 8 ). [OSCURATO:PERSONA] non è stata selezionata per detto campione. 11. Il 13 novembre 2012, [OSCURATO:PERSONA] ha presentato una richiesta di TEM ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base. 12. Il 12 dicembre 2012 è stato adottato il regolamento n. 1168/2012 ( 9 ). 13. Il 3 gennaio 2013 la [OSCURATO:PERSONA] ha informato [OSCURATO:PERSONA] che la sua richiesta di TEM non sarebbe stata presa in considerazione. 14. Il 4 giugno 2013 la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato il regolamento n. 513/2013, che ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni del prodotto in esame dalla Cina ( 10 ). 15. Il 2 dicembre 2013 il Consiglio ha adottato il regolamento controverso che ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni del prodotto in esame dalla Cina. All’articolo 1 del suddetto regolamento, il Consiglio ha istituito un dazio antidumping del 41,3% sulle importazioni fatturate dalle società che avevano collaborato, elencate nell’allegato I di detto regolamento. CSM (Changshu), CSM (Luoyang), CSI [OSCURATO:PERSONA] e CSI [OSCURATO:PERSONA] figuravano in detto elenco. L’articolo 3 del regolamento controverso esentava dal dazio istituito dall’articolo 1 le importazioni fatturate dalle società elencate nell’allegato 1 della decisione di esecuzione della [OSCURATO:PERSONA] 2013/707/EU ( 11 ). 16. La decisione 2013/707 è stata adottata dalla [OSCURATO:PERSONA] il 4 dicembre 2013. Nella suddetta decisione, la [OSCURATO:PERSONA] ha accettato l’impegno modificato proposto dalla Camera di commercio cinese per l’importazione e l’esportazione di macchinari e prodotti elettronici e da un gruppo di produttori esportatori elencati nell’allegato della suddetta decisione. CSM (Changshu), CSM (Luoyang), CSI [OSCURATO:PERSONA] e CSI [OSCURATO:PERSONA] figuravano in detto elenco. 17. Il 4 giugno 2015 la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/866, con cui revocava l’accettazione dell’impegno relativamente a CSM (Changshu), CSM (Luoyang), CSI [OSCURATO:PERSONA] e CSI [OSCURATO:PERSONA] ( 12 ). III. Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata 18. Il 28 febbraio 2014 [OSCURATO:PERSONA] ha proposto un ricorso diretto all’annullamento del regolamento di cui trattasi. 19. Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha rigettato i sei motivi dedotti e respinto il ricorso. 20. In particolare ( 13 ), il Tribunale ha respinto il quinto motivo, vertente su una violazione dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base, secondo cui la decisione su una richiesta di TEM deve essere adottata entro tre mesi dall’avvio dell’inchiesta. Il regolamento n. 1168/2012, che ha modificato l’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base estendendo il termine da tre a otto mesi, è infatti applicabile a tutte le inchieste in corso al 15 dicembre 2012. Esso, pertanto, era applicabile alla decisione della [OSCURATO:PERSONA] del 3 gennaio 2013 con cui è stata respinta la richiesta di TEM presentata da [OSCURATO:PERSONA]. L’inosservanza da parte della [OSCURATO:PERSONA] del termine iniziale di tre mesi non ha determinato una situazione definitiva, cosa che avrebbe precluso l’applicazione del regolamento n. 1168/2012. Detta inosservanza, secondo il Tribunale, non ha neanche reso automaticamente illegittimo il regolamento controverso. 21. Il Tribunale ha respinto anche il sesto motivo, con cui si asseriva che, avendo omesso di effettuare una valutazione distinta del pregiudizio causato dalle importazioni oggetto di dumping e del pregiudizio arrecato da altri fattori noti, le istituzioni avevano violato l’articolo 3 del regolamento di base, e che, di conseguenza, fissando il dazio antidumping a un livello tale da eliminare anche il pregiudizio causato dai suddetti altri fattori, avevano violato l’articolo 9, paragrafo 4, di detto regolamento. Il Tribunale ha ricordato che, in forza dell’articolo 3, paragrafi 6 e 7, del regolamento di base, il Consiglio e la [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: le «istituzioni») sono tenute, in primo luogo, a esaminare se il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione derivi dalle importazioni oggetto di dumping (analisi di imputazione) e, in secondo luogo, a verificare che fattori noti, diversi dalle importazioni oggetto di dumping, non interrompano il nesso di causalità tra il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione e le importazioni oggetto di dumping (analisi di non imputazione). Ne discende che, nello stabilire l’importo del dazio antidumping, le istituzioni devono tener conto delle risultanze delle analisi di imputazione e di non imputazione. In caso contrario si verificherebbe il rischio che il dazio elimini gli effetti pregiudizievoli causati dai fattori diversi dalle importazioni oggetto di dumping. Nel caso di specie, le istituzioni avevano debitamente valutato gli effetti degli altri fattori noti che hanno contribuito al pregiudizio subito dall’industria dell’Unione. Esse avevano correttamente ritenuto che tali effetti erano insignificanti e che, di conseguenza, non erano tali da interrompere il nesso di causalità tra il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione e le importazioni oggetto di dumping. Pertanto, l’importo del dazio antidumping era stato stabilito correttamente. IV. Procedimento dinanzi alla Corte e conclusioni delle parti 22. Con la presente impugnazione, [OSCURATO:PERSONA] chiede alla Corte di annullare la sentenza impugnata e, o di annullare il regolamento controverso nella parte in cui riguarda la ricorrente o di rinviare la causa dinanzi al Tribunale. [OSCURATO:PERSONA] chiede inoltre alla Corte di condannare il Consiglio a sopportare le spese della ricorrente oltre alle proprie spese, sia in primo grado che nel procedimento d’impugnazione, o, in caso di rinvio al Tribunale, di riservare al Tribunale la definitiva statuizione sulle spese in primo grado e nel procedimento d’impugnazione. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] chiede alla Corte di condannare le altre parti nel procedimento d’impugnazione a sopportare le proprie spese. 23. Il Consiglio ritiene che la Corte dovrebbe respingere l’impugnazione e condannare [OSCURATO:PERSONA] a sopportare le spese del procedimento d’impugnazione e quelle afferenti al procedimento dinanzi al Tribunale. 24. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che la Corte dovrebbe respingere l’impugnazione e condannare [OSCURATO:PERSONA] alle spese. 25. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto un’impugnazione incidentale. Essa chiede alla Corte di annullare la sentenza impugnata e dichiarare che il ricorso in primo grado è irricevibile o, in subordine, che è privo di oggetto o, in ulteriore subordine, che è infondato e di modificare l’interpretazione del nesso di causalità nell’ambito del sesto motivo nella sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] chiede inoltre alla Corte di condannare [OSCURATO:PERSONA] alle spese. 26. [OSCURATO:PERSONA] chiede alla Corte di respingere l’impugnazione incidentale. Essa chiede inoltre alla Corte di condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese di [OSCURATO:PERSONA] e alle proprie spese, sia in primo grado che in sede di impugnazione, e di condannare il Consiglio a sopportare le proprie spese. 27. Il Consiglio chiede alla Corte di annullare la sentenza impugnata e dichiarare che il ricorso in primo grado è irricevibile o, in subordine, che è privo di oggetto o, in ulteriore subordine, che è infondato e di modificare l’interpretazione del nesso di causalità nell’ambito del sesto motivo nella sentenza impugnata. Il Consiglio chiede inoltre alla Corte di condannare [OSCURATO:PERSONA] alle spese. 28. All’udienza, svoltasi il 20 giugno 2018, hanno formulato osservazioni orali [OSCURATO:PERSONA], il Consiglio e la [OSCURATO:PERSONA]. V. Valutazione dei motivi d’impugnazione 29. A sostegno della sua impugnazione [OSCURATO:PERSONA] deduce quattro motivi. Come richiesto dalla Corte, nelle presenti conclusioni mi limiterò a esaminare il terzo e il quarto motivo d’impugnazione. 30. Con il terzo motivo d’impugnazione, [OSCURATO:PERSONA] fa valere che il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto allorché ha dichiarato che il regolamento n. 1168/2012 era applicabile all’inchiesta in esame e che l’omessa decisione, da parte delle istituzioni, sulla richiesta di TEM non viziava il regolamento controverso. Con il quarto motivo d’impugnazione, [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto nell’aver consentito alle istituzioni di istituire il dazio antidumping a un livello tale da eliminare non solo il pregiudizio causato dalle importazioni oggetto di dumping, ma anche il pregiudizio causato da altri fattori noti, e nell’invertire indebitamente l’onere della prova per quanto concerne gli effetti di tali altri fattori. A. Sul terzo motivo d’impugnazione 1. Argomenti delle parti 31. Con il terzo motivo d’impugnazione, [OSCURATO:PERSONA] contesta le conclusioni del Tribunale ai punti da 152 a 154, 157 e da 159 a 170 della sentenza impugnata. 32. Tale motivo si articola in due capi. 33. Con il primo capo del terzo motivo d’impugnazione, [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il Tribunale è incorso in un errore di diritto nel dichiarare l’applicabilità del regolamento n. 1168/2012. A tale riguardo, [OSCURATO:PERSONA] afferma, in primo luogo, che il regolamento n. 1168/2012 è entrato in vigore il 15 dicembre 2012, ovvero dopo la scadenza, il 12 dicembre 2012, del termine di tre mesi entro cui deve essere adottata una decisione sulla richiesta di TEM ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base nella sua versione iniziale. In secondo luogo, in linea di principio, le norme sostanziali non si applicano a situazioni consolidatesi anteriormente alla loro entrata in vigore. La scadenza del termine di tre mesi di cui sopra ha creato una situazione definitiva e, conseguentemente, il regolamento n. 1168/2012, in quanto norma sostanziale, non si applica. In terzo luogo, l’applicazione del regolamento n. 1168/2012 alle sole inchieste in corso nel caso in cui detto termine di tre mesi non sia scaduto anteriormente al 15 dicembre 2012, non equivale a un’interpretazione contra legem. Nel caso in cui detta interpretazione dovesse essere considerata contra legem, [OSCURATO:PERSONA] deduce che l’articolo 2 del regolamento n. 1168/2012 è invalido nella parte in cui riguarda la ricorrente, o che esso non può validamente applicarsi alla situazione della ricorrente in quanto viola i principi di certezza del diritto e di non retroattività. 34. Con il secondo capo del terzo motivo d’impugnazione, [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto ritenendo che l’omessa decisione sulla richiesta di TEM non vizi il regolamento controverso. Dal momento che il regolamento n. 1168/2012 non era applicabile, la [OSCURATO:PERSONA] era tenuta ad adottare una decisione sulla sua richiesta di TEM. La suddetta omissione ha viziato il regolamento controverso e non può essere oggetto di contestazione da parte di [OSCURATO:PERSONA]. 35. Il Consiglio ritiene che il primo capo del terzo motivo d’impugnazione sia irricevibile e, in ogni caso, infondato. In primo luogo, l’argomento della ricorrente secondo cui il regolamento n. 1168/2012 non trovava applicazione in quanto il termine di tre mesi previsto dall’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base, nella sua versione iniziale, era scaduto prima che il suddetto regolamento entrasse in vigore, è irricevibile, in quanto si limita a reiterare un argomento dedotto dinanzi al Tribunale. In ogni caso, tale argomento è infondato, dal momento che l’articolo 2 del regolamento n. 1168/2012 stabilisce espressamente che detto regolamento si applica a tutte le inchieste in corso al 15 dicembre 2012, e l’inchiesta antidumping controversa era ancora in corso il 15 dicembre 2012. In secondo luogo, l’argomento della ricorrente secondo cui la scadenza del periodo di tre mesi di cui sopra ha creato una situazione definitiva è infondato. Infatti, secondo la giurisprudenza, se la [OSCURATO:PERSONA] avesse adottato una decisione sulla richiesta di TEM entro detto termine, sarebbe stato comunque possibile modificarla in una fase successiva dell’inchiesta. In terzo luogo, l’argomento della ricorrente relativo all’invalidità dell’articolo 2 del regolamento n. 1168/2012 è irricevibile. Ciò è dovuto al fatto che la ricorrente non ha sollevato dinanzi al Tribunale un’eccezione di illegittimità relativamente all’articolo 2 di tale regolamento ai sensi dell’articolo 277 TFUE. 36. Per quanto riguarda il secondo capo del terzo motivo d’impugnazione, il Consiglio ne sostiene l’infondatezza. Una decisione su una richiesta di TEM può essere modificata successivamente alla sua adozione. La presente impugnazione, inoltre, dimostra chiaramente che l’omessa decisione su una richiesta di TEM può essere contestata. 37. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che il primo capo del terzo motivo d’impugnazione sia irricevibile e, in ogni caso, infondato. In primo luogo, l’argomento della ricorrente secondo cui il regolamento n. 1168/2012 non trovava applicazione in quanto il termine di tre mesi previsto dall’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base, nella sua versione iniziale, era scaduto prima che il suddetto regolamento entrasse in vigore, è irricevibile, in quanto la ricorrente si limita a riproporre un argomento dedotto dinanzi al Tribunale. In ogni caso, detto argomento è infondato dal momento che l’articolo 2 del regolamento n. 1168/2012 dispone che il regolamento si applica a tutte le inchieste in corso, indipendentemente dalla scadenza o meno di detto termine di tre mesi prima dell’entrata in vigore di detto regolamento. In secondo luogo, l’argomento della ricorrente secondo cui la sua situazione è divenuta definitiva alla scadenza del termine di tre mesi è irricevibile, in quanto si limita a reiterare un motivo dedotto dinanzi al Tribunale. In ogni caso, tale argomento è infondato in quanto alla scadenza di detto termine di tre mesi non si è consolidato alcun diritto. In terzo luogo, l’argomento della ricorrente relativo all’invalidità dell’articolo 2 del regolamento n. 1168/2012 è irricevibile perché si tratta di un nuovo motivo di diritto, atteso che dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] non ha sollevato un’eccezione di illegittimità relativamente all’articolo 2 del regolamento n. 1168/2012 ai sensi dell’articolo 277 TFUE. In ogni caso, tale argomento è infondato. Il regolamento n. 1168/2012, infatti, era immediatamente applicabile dal momento che la scadenza del termine di tre mesi non ha determinato una situazione definitiva. 38. [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il secondo capo del terzo motivo d’impugnazione è infondato. In primo luogo, l’omessa decisione sulla richiesta di TEM da parte della [OSCURATO:PERSONA] non ha viziato il regolamento controverso, in quanto il regolamento n. 1168/2012 trovava applicazione alla situazione della ricorrente e, pertanto, la [OSCURATO:PERSONA] non era tenuta ad adottare una decisione sulla richiesta di TEM. In secondo luogo, [OSCURATO:PERSONA] ha potuto contestare l’omessa decisione sulla richiesta di TEM da parte della [OSCURATO:PERSONA] proponendo la presente impugnazione. 39. [OSCURATO:PERSONA] replica ribadendo la ricevibilità del motivo d’impugnazione vertente sull’invalidità dell’articolo 2 del regolamento n. 1168/2012. Detto motivo, infatti, è stato dedotto precedentemente ed esaminato dal Tribunale ai punti da 154 a 170 della sentenza impugnata. Secondo una costante giurisprudenza, non rileva che il suddetto motivo non sia stato sollevato formalmente sotto forma di eccezione di illegittimità. 2. Valutazione 40. Con il primo capo del terzo motivo d’impugnazione, [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il Tribunale è incorso in un errore di diritto nel dichiarare l’applicabilità del regolamento n. 1168/2012. Con il secondo capo del terzo motivo d’impugnazione, [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto ritenendo che l’omessa decisione sul TEM da parte delle istituzioni non abbia viziato il regolamento controverso. a) Ricevibilità 41. Il Consiglio ritiene che il primo capo del terzo motivo d’impugnazione sia parzialmente irricevibile. [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il suddetto primo capo sia interamente irricevibile ( 14 ). 42. In primo luogo, sia il Consiglio che la [OSCURATO:PERSONA] contestano la ricevibilità dell’argomento della ricorrente, secondo cui il regolamento n. 1168/2012 non trova applicazione in quanto il termine di tre mesi previsto dall’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base, nella sua versione iniziale, è scaduto prima dell’entrata in vigore del regolamento n. 1168/2012. Ciò in quanto, secondo il Consiglio e la [OSCURATO:PERSONA], tale argomento si limita a reiterare quanto dedotto dinanzi al Tribunale. 43. Sono dell’avviso che detta eccezione di irricevibilità debba essere respinta. Con tale argomento, [OSCURATO:PERSONA] mette in discussione l’applicazione, da parte del Tribunale, della norma transitoria sancita dall’articolo 2 del regolamento n. 1168/2012. A tal fine, [OSCURATO:PERSONA] ha indicato di ritenere viziato da un errore di diritto soprattutto il punto 152 della sentenza impugnata. Al punto 152 di detta sentenza, il Tribunale ha dichiarato che il regolamento n. 1168/2012 trovava applicazione, in quanto esso «non prevede alcuna deroga per quanto riguarda le indagini in corso, per le quali il termine per decidere se concedere il TEM in forza dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), secondo comma, del regolamento di base (…) era già scaduto». [OSCURATO:PERSONA], pertanto, non intende ottenere un mero riesame del ricorso presentato dinanzi al Tribunale ( 15 ). 44. In secondo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che l’argomento della ricorrente, secondo cui la sua situazione sarebbe divenuta definitiva alla scadenza del suddetto termine di tre mesi, è irricevibile, in quanto si limita a reiterare un argomento dedotto dinanzi al Tribunale. 45. Anche questa eccezione di irricevibilità deve, a mio parere, essere respinta. Con tale argomento, [OSCURATO:PERSONA] contesta il richiamo del Tribunale, al punto 157 della sentenza impugnata, alla giurisprudenza relativa all’applicazione immediata delle nuove disposizioni. Secondo tale giurisprudenza, le norme sostanziali, a differenza di quelle procedurali, non si applicano a situazioni esistenti prima della loro entrata in vigore. [OSCURATO:PERSONA] afferma che l’obbligo, in capo alla [OSCURATO:PERSONA], di adottare una decisione su una richiesta di TEM è una norma sostanziale. Pertanto, la ricorrente contesta la conclusione del Tribunale, ai punti da 159 a 162 della sentenza impugnata, secondo cui la scadenza del summenzionato termine di tre mesi non ha determinato una situazione definitiva nei suoi confronti. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] non intende ottenere un mero riesame del ricorso presentato dinanzi al Tribunale. 46. In terzo luogo, il Consiglio e la [OSCURATO:PERSONA] contestano la ricevibilità dell’argomento della ricorrente, secondo cui l’articolo 2 del regolamento n. 1168/2012 sarebbe invalido nella parte in cui riguarda [OSCURATO:PERSONA]. La ricorrente non ha sollevato dinanzi al Tribunale un’eccezione di illegittimità relativamente all’articolo 2 del regolamento n. 1168/2012. Il suddetto argomento, pertanto, è contestato perché nuovo e, in quanto tale, irricevibile. 47. Sono dell’avviso che detta eccezione di irricevibilità debba essere respinta. 48. È vero che [OSCURATO:PERSONA] non ha fatto un riferimento espresso all’articolo 277 TFUE dinanzi al Tribunale ( 16 ). 49. Tuttavia, nel suo ricorso dinanzi al Tribunale, [OSCURATO:PERSONA] ha sostenuto che «l’interpretazione secondo cui il [regolamento n. 1168/2012] sarebbe applicabile alle inchieste in corso in cui le parti interessate hanno un diritto acquisito a che la loro richiesta di TEM sia esaminata entro tre mesi, violerebbe il legittimo affidamento delle parti interessate all’inchiesta». L’eccezione di illegittimità, dunque, era implicitamente, ma chiaramente, contenuta nel ricorso dinanzi al Tribunale. Ne consegue che l’eccezione di irricevibilità basata sull’asserita novità dell’eccezione di illegittimità deve essere respinta ( 17 ). 50. Osservo altresì che, ai punti 154 e 167 della sentenza impugnata, il Tribunale ha dichiarato che, «anche se [il quinto motivo, vertente su una violazione dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base] dovesse essere inteso nel senso che le ricorrenti sostengono l’illegittimità del regolamento n. 1168/2012», esso dovrebbe essere respinto in quanto il principio della certezza del diritto riguarda solo situazioni definite prima dell’entrata in vigore della nuova norma, e ciò non riguardava la situazione della ricorrente. Secondo la giurisprudenza, un ricorrente può utilmente invocare motivi tratti dalla sentenza impugnata volti a censurarne, in diritto, la fondatezza, indipendentemente dal fatto che esso abbia sollevato o meno questi motivi dinanzi al Tribunale ( 18 ). 51. Pertanto, ritengo che il primo capo del terzo motivo d’impugnazione sia ricevibile. b) Sul merito 1) Introduzione 52. In via preliminare, sottolineo che a un produttore proveniente da un paese non retto da un’economia di mercato può essere concesso un trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato («TEM») ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base. In tal caso, il valore normale è calcolato secondo le norme applicabili ai paesi ad economia di mercato. Non è calcolato sulla base dei prezzi praticati in un paese terzo simile ad economia di mercato, come avviene, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), di detto regolamento ( 19 ), per i produttori oggetto del medesimo procedimento cui non è stato concesso il TEM. 53. Come indicato al paragrafo 2 supra, il regolamento n. 1168/2012 ha modificato l’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base, nel senso che la decisione su una richiesta di TEM è adottata «di regola entro sette mesi, ma in ogni caso non oltre otto mesi dall’avvio dell’inchiesta». Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base, nella sua versione iniziale, la decisione sulla richiesta di TEM doveva essere adottata entro tre mesi dall’avvio dell’inchiesta. 54. Inoltre, il regolamento n. 1168/2012 ha limitato l’obbligo delle istituzioni a prendere una decisione sulle richieste di TEM. Se, in conformità dell’articolo 17 del regolamento di base, la [OSCURATO:PERSONA] ha deciso di limitare la sua inchiesta a campioni rappresentativi di operatori commerciali ( 20 ), in questo caso le istituzioni sono tenute a pronunciarsi solo se la richiesta di TEM è presentata da un produttore incluso nel campione, o da un produttore che abbia ottenuto il calcolo di un margine di dumping individuale, in conformità dell’articolo 17, paragrafo 3, di tale regolamento. Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base nella sua versione iniziale, l’obbligo delle istituzioni di adottare una decisione sulle richieste di TEM non era limitato in alcun modo. 55. Preciso, inoltre, che il termine di tre mesi stabilito dall’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base nella sua versione iniziale si era rivelato «impossibile da rispettare, in particolare nei casi in cui è effettuato un campionamento» ( 21 ) e, in pratica, non sempre è stato rispettato dalla [OSCURATO:PERSONA] ( 22 ). Tale situazione ha indotto la [OSCURATO:PERSONA] a proporre, nel 2011, un’estensione di tale termine a sei mesi ( 23 ). Il termine di tre mesi, tuttavia, è stato prorogato solo a seguito della sentenza della Corte nella causa [OSCURATO:PERSONA] ( 24 ). In tale sentenza, la Corte ha dichiarato che, in caso di applicazione del campionamento, le istituzioni sono tenute a esaminare tutte le richieste di TEM presentate dagli operatori non inseriti nel campione entro tre mesi dall’apertura dell’inchiesta ( 25 ). Poiché tale sentenza ha gravato la [OSCURATO:PERSONA] di «oneri amministrativi sproporzionati» ( 26 ), si è ritenuto opportuno estendere a otto mesi il termine per l’adozione di una decisione sulla richiesta di TEM, in modo da contrastare le conseguenze della sentenza [OSCURATO:PERSONA] (per tale motivo, il regolamento n. 1168/2012 è considerato come la «modifica anti-[OSCURATO:PERSONA]») ( 27 ). 56. Nel caso di specie, [OSCURATO:PERSONA] ha presentato una richiesta di TEM il 6 settembre 2012. Essa è stata informata del fatto che tale richiesta non sarebbe stata esaminata il 3 gennaio 2013, vale a dire dopo i) la scadenza del termine di tre mesi di cui al precedente paragrafo 53, il 6 dicembre 2012, e ii) dopo l’entrata in vigore del regolamento n. 1168/2012, il 15 dicembre 2012. [OSCURATO:PERSONA] non è stata inserita nel campione né le è stato concesso il beneficio di cui all’articolo 17, paragrafo 3, del regolamento di base. 2) Sul primo capo del terzo motivo d’impugnazione 57. Con il primo capo del terzo motivo d’impugnazione, [OSCURATO:PERSONA] afferma che il Tribunale è incorso in un errore di diritto nel ritenere applicabile il regolamento n. 1168/2012. 58. A mio parere, il regolamento n. 1168/2012 si applica all’inchiesta che ha portato all’adozione del regolamento controverso. 59. In primo luogo, l’articolo 2 del regolamento n. 1168/2012 dispone che quest’ultimo si applica a «tutte le (…) inchieste in corso al 15 dicembre 2012» ( 28 ). 60. Un’inchiesta antidumping inizia con la pubblicazione di un avviso di apertura ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 10, del regolamento di base. Un’inchiesta avviata conformemente all’articolo 5 del medesimo regolamento termina con l’adozione di misure definitive ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 4, di detto regolamento ( 29 ), o con una decisione di chiudere il procedimento senza adottare misure a norma dell’articolo 9, paragrafo 2, dello stesso regolamento ( 30 ). Di conseguenza, un’inchiesta doveva essere considerata «in corso», nell’accezione dell’articolo 2 del regolamento n. 1168/2012, fino all’adozione di misure definitive o di una decisione ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento di base. 61. Nel caso di specie, l’inchiesta è iniziata il 6 settembre 2012 con la pubblicazione dell’avviso di apertura e si è conclusa con l’adozione del regolamento controverso il 2 dicembre 2013. Pertanto, essa era ancora «in corso» quando il regolamento n. 1168/2012 è entrato in vigore il 15 dicembre 2012. 62. La questione se un determinato produttore in un paese non retto da economia di mercato operi in condizioni di economia di mercato e se, pertanto, gli debba essere concesso il TEM, rappresenta soltanto una fase dell’inchiesta, la cui finalità è verificare se siano soddisfatte le condizioni per l’imposizione di dazi antidumping, vale a dire se esista dumping e un conseguente pregiudizio e se gli interessi dell’Unione richiedano un intervento. Una volta adottata una decisione sulla richiesta di TEM, o una volta scaduto il termine entro il quale tale decisione deve essere adottata, l’inchiesta è ancora in corso nei confronti di tutti gli operatori economici oggetto dell’inchiesta, compreso il produttore che ha presentato la richiesta di TEM (dal momento che il valore normale, nonché le altre condizioni per l’istituzione di dazi antidumping, devono ancora essere valutati). Pertanto, la circostanza che il termine di tre mesi entro cui deve essere adottata una decisione sulla richiesta di TEM ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base, nella sua versione iniziale, sia scaduto il 6 dicembre 2012, ossia prima dell’entrata in vigore del regolamento n. 1168/2012 il 15 dicembre 2012, è irrilevante. Ciò che conta è che il regolamento n. 1168/2012 è entrato in vigore prima dell’adozione del regolamento controverso. 63. In secondo luogo, l’articolo 2 del regolamento n. 1168/2012 dispone che il regolamento si applica a « tutte le (…) inchieste in corso» ( 31 ). Esso non opera una distinzione tra le inchieste per le quali il termine di tre mesi per la decisione sulla richiesta di TEM di cui alla versione iniziale dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base era già scaduto e le inchieste per le quali non lo era. 64. In terzo luogo, l’argomento della ricorrente secondo cui il regolamento n. 1168/2012 costituisce una norma sostanziale e, in quanto tale, non si applica a situazioni esistenti prima della sua entrata in vigore, quali quella di [OSCURATO:PERSONA], non può essere accolto. 65. Secondo una giurisprudenza consolidata, in linea generale, il principio della certezza del diritto osta a che il momento iniziale dell’applicazione nel tempo di un atto dell’Unione decorra da una data anteriore a quella della sua pubblicazione. A tale principio può tuttavia derogarsi in via eccezionale, qualora lo esiga lo scopo da raggiungere e sia debitamente rispettato il legittimo affidamento degli interessati ( 32 ). Pertanto, sebbene una nuova norma giuridica non si applichi alle situazioni giuridiche sorte e definitivamente acquisite in vigenza della vecchia legge, essa si applica agli effetti futuri delle medesime, nonché alle situazioni giuridiche nuove ( 33 ), a meno che, fatto salvo il principio di irretroattività degli atti giuridici, la nuova norma sia accompagnata da disposizioni particolari che determinano specificamente le proprie condizioni di applicazione nel tempo ( 34 ). 66. Secondo una costante giurisprudenza, inoltre, le norme di procedura si ritengono generalmente applicabili a tutte le controversie pendenti all’atto della loro entrata in vigore ( 35 ), a differenza delle norme sostanziali, che sono solitamente interpretate, onde garantire il rispetto dei principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento, nel senso che non riguardano situazioni maturate anteriormente alla loro entrata in vigore salvo che emerga chiaramente dai loro termini, dalle loro finalità o dalla loro economia che si deve attribuire loro questo effetto ( 36 ). 67. In primo luogo, mi sembra che l’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 1168/2012, che estende da tre a otto mesi il termine entro il quale deve essere adottata una decisione sulla richiesta di TEM, è una norma di procedura. Tale disposizione, infatti, non ha alcuna incidenza sul diritto dei produttori di chiedere il TEM o sulle condizioni per ottenere detto trattamento. Pertanto, ritengo che l’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 1168/2012 si applichi alle situazioni giuridiche che non erano divenute definitive al momento dell’entrata in vigore di detto regolamento, il 15 dicembre 2012. 68. Si deve quindi stabilire se, nel caso di specie, la situazione di [OSCURATO:PERSONA] esistesse prima dell’entrata in vigore del regolamento n. 1168/2012 (o se invece fosse una situazione ancora provvisoria il 15 dicembre 2012). 69. Un esempio di una situazione «esistente» al momento dell’entrata in vigore della nuova norma può essere rinvenuta nella sentenza Varec ( 37 ). In detta sentenza, la Corte ha ritenuto che il diritto dell’offerente a tutelare la riservatezza delle informazioni contenute nell’offerta si fossero «concretizzato» quando tale offerta è stata presentata nell’ambito della procedura di aggiudicazione dell’appalto. Pertanto, la direttiva 2004/18/CE ( 38 ), entrata in vigore dopo la presentazione di detta offerta d’appalto, non era applicabile ( 39 ). 70. Un esempio di una situazione ancora provvisoria al momento dell’entrata in vigore della nuova norma è dato dalla sentenza della Corte nella causa Pokrzeptowicz‑Meyer ( 40 ). Un contratto di lavoro a tempo determinato concluso prima della data di entrata in vigore della nuova disciplina, con un termine in scadenza dopo tale data, non poteva essere considerato una situazione esistente. Infatti, «la stipulazione di un contratto di lavoro a tempo determinato non esaurisce i propri effetti giuridici alla data della firma di quest’ultimo, ma continua al contrario a produrre regolarmente i suoi effetti per tutta la durata di tale contratto» ( 41 ). [OSCURATO:PERSONA], la nuova normativa era applicabile. 71. Un altro esempio di una situazione ancora provvisoria al momento dell’entrata in vigore della nuova norma può essere rinvenuto nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] ( 42 ). Ai sensi della direttiva 2003/55/CE ( 43 ) e della direttiva 2009/73/CE ( 44 ), che ha abrogato la direttiva 2003/55, nuove importanti infrastrutture per il gas possono, su richiesta, essere esentate dall’obbligo di fornire a terzi un accesso negoziato. L’esenzione è concessa dall’autorità nazionale competente e notificata da detta autorità alla [OSCURATO:PERSONA], che può chiedere allo Stato membro interessato di modificare o di revocare la decisione di concessione della deroga. Si è ritenuto che tale decisione non avesse creato una situazione esistente, dal momento che la [OSCURATO:PERSONA] ne poteva chiedere la modifica o la revoca. Doveva pertanto applicarsi la direttiva 2009/73, entrata in vigore dopo l’adozione e la notifica della decisione di deroga in questione ma prima che la [OSCURATO:PERSONA] ordinasse allo Stato membro interessato di revocare la decisione ( 45 ). 72. Ritengo che la situazione di [OSCURATO:PERSONA] fosse ancora provvisoria al momento dell’entrata in vigore del regolamento n. 1168/2012. 73. Ciò perché nessun diritto si era «concretizzato» ( 46 ) alla scadenza del termine di tre mesi entro il quale doveva essere adottata una decisione sulla richiesta di TEM ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base nella sua versione iniziale. 74. Infatti, secondo la giurisprudenza, l’inosservanza del suddetto termine di tre mesi può comportare unicamente l’annullamento del regolamento adottato in esito al procedimento se sussiste una possibilità che, a causa di tale irregolarità, detto procedimento avrebbe potuto sfociare in un risultato diverso. Detto regolamento non può essere annullato per il solo motivo che il Consiglio e la [OSCURATO:PERSONA] non si sono pronunciati entro tale termine ( 47 ). Ne consegue che le istituzioni possono validamente adottare una decisione sulla richiesta di TEM dopo la scadenza del termine di tre mesi di cui all’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base nella sua versione iniziale (se tale ritardo non ha incidenza sull’esito della procedura). Ne consegue, inoltre, che a [OSCURATO:PERSONA] non è stato concesso automaticamente il TEM alla scadenza del termine di tre mesi a motivo dell’inerzia da parte della [OSCURATO:PERSONA]. 75. Inoltre, se la [OSCURATO:PERSONA] avesse adottato una decisione sulla richiesta di TEM entro il termine di tre mesi, tale decisione avrebbe potuto essere modificata in una fase successiva del procedimento, dopo la scadenza di detto termine ( 48 ). Ne consegue che alla scadenza del termine di tre mesi non si viene a creare nessuna situazione definitiva. Analogamente, nella causa [OSCURATO:PERSONA] non si era concretizzata una situazione definitiva al momento dell’adozione di una decisione di deroga nazionale a motivo del fatto che tale decisione poteva essere ancora rimessa in discussione dalla [OSCURATO:PERSONA] in una fase successiva del procedimento ( 49 ). 76. Di conseguenza, il Tribunale non è incorso in alcun errore di diritto nel dichiarare, ai punti da 159 a 166 della sentenza impugnata, che la situazione di [OSCURATO:PERSONA] era provvisoria al momento dell’entrata in vigore del regolamento n. 1168/2012. 77. Di conseguenza, conformemente alla giurisprudenza citata al paragrafo 66 supra, la proroga del termine entro il quale deve essere adottata una decisione sulla richiesta di TEM, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 1168/2012, si applicava all’inchiesta che ha portato all’adozione del regolamento controverso. 78. In secondo luogo, l’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1168/2012 precisa che, quando si ricorre al campionamento, le istituzioni sono tenute a pronunciarsi solo se la richiesta di TEM è presentata da produttori inclusi nel campione o da produttori per i quali è stato determinato un margine di dumping individuale ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 3, del regolamento di base. Le istituzioni non sono tenute a prendere in considerazione le richieste di TEM presentate dai produttori non inclusi nel campione, come la ricorrente, a meno che per essi non sia stato calcolato un margine di dumping individuale ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 3, del regolamento di base ( 50 ). 79. A mio avviso, l’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1168/2012 è una norma sostanziale, in quanto priva i produttori non inseriti nel campione del diritto all’esame della propria richiesta di TEM, a meno che per essi non sia stato calcolato un margine di dumping individuale ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 3, del regolamento di base. In quanto norma sostanziale, essa, secondo la giurisprudenza menzionata al paragrafo 66 supra, non dovrebbe applicarsi a situazioni che erano ancora provvisorie al momento della sua entrata in vigore, come quella della [OSCURATO:PERSONA] ( 51 ). Tuttavia, secondo questa stessa giurisprudenza, la disciplina trovava comunque applicazione dal momento che dall’articolo 2 del regolamento n. 1168/2012 si evince chiaramente che «il presente regolamento», vale a dire tutte le disposizioni dello stesso, si applicava «a tutte (…) le inchieste in corso al 15 dicembre 2012». 80. [OSCURATO:PERSONA], l’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1168/2012 si applicava all’inchiesta che ha portato all’adozione del regolamento controverso. 81. Il Tribunale ha correttamente constatato, al punto 166 della sentenza impugnata, che, poiché il 15 dicembre 2012 la situazione di [OSCURATO:PERSONA] era provvisoria, il regolamento n. 1168/2012 trovava applicazione. 82. In quarto luogo, l’eccezione di illegittimità sollevata dalla ricorrente contro l’articolo 2 del regolamento n. 1168/2012 non può essere accolta. [OSCURATO:PERSONA] è dell’avviso che detta disposizione violi i principi di certezza del diritto e di non retroattività. Tuttavia, secondo la giurisprudenza, il principio della certezza del diritto non osta a che il momento iniziale dell’applicazione nel tempo di un atto dell’Unione decorra in via eccezionale da una data anteriore a quella della sua pubblicazione, a condizione che sia debitamente rispettato il legittimo affidamento degli interessati ( 52 ). Il principio della tutela del legittimo affidamento non osta, in generale, a che una nuova disciplina si applichi agli effetti futuri di situazioni sorte sotto l’impero della disciplina anteriore ( 53 ) e, nel caso di specie, [OSCURATO:PERSONA] non ha spiegato perché il Tribunale sarebbe incorso in errore nel dichiarare, al punto 168 della sentenza impugnata, che, al momento dell’avvio dell’inchiesta, la ricorrente avrebbe potuto e dovuto prevedere l’adozione del regolamento n. 1168/2012. Di conseguenza, il Tribunale non è incorso in alcun errore di diritto nel dichiarare, al punto 154 della sentenza impugnata, che il regolamento n. 1168/2012 era legittimo. 83. L’eccezione di illegittimità sollevata dalla ricorrente e il primo capo del terzo motivo d’impugnazione devono, a mio avviso, essere respinti. 3) Sul secondo capo del terzo motivo d’impugnazione 84. Con il secondo capo del terzo motivo d’impugnazione, [OSCURATO:PERSONA] asserisce che il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto dichiarando che l’omessa decisione sulla richiesta di TEM da parte delle istituzioni non ha viziato il regolamento controverso. 85. Sono dell’avviso che il secondo capo del terzo motivo d’impugnazione debba essere respinto. 86. In primo luogo, risulta dal paragrafo 77 supra che le istituzioni non avevano l’obbligo di adottare una decisione entro il termine di tre mesi stabilito dall’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base, nella sua versione iniziale, in quanto era applicabile il termine di otto mesi previsto dal regolamento n. 1168/2012. Di conseguenza, l’omessa decisione da parte delle istituzioni entro il suddetto termine di tre mesi non può viziare il regolamento controverso. Il Tribunale non è incorso in un errore di diritto dichiarando, al punto 163 della sentenza impugnata, che l’inosservanza di detto termine da parte delle istituzioni non viziava il regolamento controverso. 87. Inoltre, a mio parere, le istituzioni non erano tenute a prendere una decisione sulla richiesta di TEM presentata da [OSCURATO:PERSONA]. Infatti, come indicato al paragrafo 80 supra, era applicabile l’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1168/2012, che ha modificato l’articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, secondo cui si deve adottare una decisione solo per le richieste di TEM presentate dai produttori inclusi nel campione o dai produttori per i quali è stato determinato un margine di dumping individuale. Dal momento che [OSCURATO:PERSONA] non è stata inserita nel campione né è stato determinato per essa un margine di dumping individuale, le istituzioni non erano tenute ad adottare una decisione sulla sua richiesta di TEM. Pertanto, il Tribunale ha correttamente constatato, al punto 170 della sentenza impugnata, che [OSCURATO:PERSONA] non aveva alcun diritto all’esame della sua richiesta di TEM. Di conseguenza, l’omessa decisione da parte delle istituzioni non poteva viziare il regolamento controverso. 88. In secondo luogo, l’argomento della ricorrente secondo cui quest’ultima non può contestare l’omessa decisione sulla richiesta di TEM da parte della [OSCURATO:PERSONA] non può essere accolta. La suddetta omissione è stata contestata da [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito del ricorso volto all’annullamento del regolamento controverso ed è stata debitamente esaminata dal Tribunale ai punti da 149 a 170 della sentenza impugnata. È contestata dinanzi alla Corte e presa in esame nelle presenti conclusioni. 89. [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale non è incorso in alcun errore di diritto nel concludere che l’omessa decisione, da parte delle istituzioni, sulla richiesta di TEM presentata da [OSCURATO:PERSONA] non vizia il regolamento controverso. 90. Concludo che il terzo motivo d’impugnazione deve essere respinto. B. Sul quarto motivo d’impugnazione 1. Argomenti delle parti 91. Il quarto motivo d’impugnazione si suddivide in due capi. 92. Con il primo capo del suo quarto motivo d’impugnazione, [OSCURATO:PERSONA] afferma che il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto consentendo, ai punti da 205 a 217 della sentenza impugnata, alle istituzioni di istituire il dazio antidumping a un livello tale da eliminare non solo il pregiudizio attribuito alle importazioni oggetto di dumping, ma anche quello imputabile ad altri fattori noti. A tale riguardo, [OSCURATO:PERSONA] sostiene, in primo luogo, che nel determinare l’importo del dazio antidumping, le istituzioni devono escludere gli effetti di questi altri fattori, anche se essi non interrompono il nesso di causalità tra il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione e le importazioni oggetto di dumping . In caso contrario, verrebbe concessa all’industria dell’Unione una protezione eccedente quanto necessario. Pertanto, il Tribunale sarebbe incorso in un errore nel dichiarare che le istituzioni devono escludere gli effetti di tali altri fattori solo se essi interrompono il nesso di causalità. In secondo luogo, il Tribunale sarebbe incorso in errore nel dichiarare che, nel determinare l’importo del dazio antidumping, le istituzioni non erano tenute a escludere gli effetti di tre altri fattori noti specifici (ovvero l’acquisto del prodotto in esame da parte dei produttori dell’Unione perché fosse rivenduto sul mercato dell’Unione come proprio, le riduzioni in un programma di sostegno da parte degli [OSCURATO:PERSONA] membri e la crisi finanziaria), in quanto i suddetti tre fattori non interrompevano il nesso di causalità. 93. Nel secondo capo del suo quarto motivo d’impugnazione, [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto nel dichiarare, ai punti 202 e 205 della sentenza impugnata, che spettava alla ricorrente quantificare gli effetti dei fattori diversi dalle importazioni oggetto di dumping. 94. Il Consiglio sostiene che il primo capo del quarto motivo d’impugnazione dovrebbe essere respinto in quanto infondato e chiede alla Corte di procedere a una sostituzione della motivazione ai punti da 191 a 193 della sentenza impugnata e dichiarare che l’accertamento di un pregiudizio, a norma dell’articolo 3 del regolamento di base, e il calcolo del margine di pregiudizio ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 4, dello stesso, sono due questioni distinte. 95. In subordine, il Consiglio chiede il rigetto del primo capo del quarto motivo d’impugnazione in quanto parzialmente irricevibile e integralmente infondato. In primo luogo, il Consiglio afferma che l’argomento della ricorrente, secondo cui il Tribunale avrebbe commesso un errore nel dichiarare che gli effetti degli altri tre fattori noti di cui al paragrafo 92 supra sono trascurabili, è irricevibile in quanto trattasi di una questione di fatto. In secondo luogo, il Consiglio sostiene che il primo capo del quarto motivo d’impugnazione è infondato, in quanto, contrariamente a quanto afferma [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale non ha dichiarato che le istituzioni sono tenute a istituire il dazio antidumping a un livello tale da eliminare solo il pregiudizio attribuito alle importazioni oggetto di dumping. Il Tribunale non sarebbe nemmeno incorso in errore nel dichiarare che gli effetti degli altri tre fattori noti di cui sopra sono trascurabili. 96. Il Consiglio sostiene altresì che il secondo capo del quarto motivo d’impugnazione è infondato. 97. [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il primo capo del quarto motivo d’impugnazione è inconferente e, in subordine, infondato. Esso è inconferente in quanto il Tribunale non ha statuito che, per determinare l’importo del dazio antidumping, le istituzioni sono tenute a effettuare un’analisi di imputazione e un’analisi di non imputazione. In subordine, se la Corte dovesse ritenere che il Tribunale ha statuito che tali analisi devono essere effettuate per determinare l’importo del dazio antidumping, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto e chiede di procedere alla sostituzione della motivazione al riguardo ( 54 ). 98. [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il secondo capo del quarto motivo d’impugnazione è infondato. Ciò discende, in particolare, dall’infondatezza del primo capo del motivo d’impugnazione. 2. Valutazione 99. Con il quarto motivo d’impugnazione, [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto nell’aver consentito alle istituzioni di istituire il dazio antidumping a un livello tale da eliminare non solo il pregiudizio attribuito alle importazioni oggetto di dumping, ma anche il pregiudizio attribuito ad altri fattori noti, e nell’invertire indebitamente l’onere della prova. a) Ricevibilità 100. Come indicato al paragrafo 92 supra, [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il Tribunale sarebbe incorso in errore nel dichiarare che, in sede di fissazione dell’importo del dazio antidumping, le istituzioni non erano tenute a escludere gli effetti di altri tre specifici fattori noti, poiché tali fattori non hanno interrotto il nesso di causalità tra il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione e le importazioni oggetto di dumping. Il Consiglio sostiene che detto argomento è irricevibile in quanto si tratta di una questione di fatto. 101. Sono dell’avviso che detta eccezione di irricevibilità debba essere respinta. 102. La questione se l’effetto di uno specifico fattore noto diverso dalle importazioni oggetto di dumping possa essere considerata «trascurabile», di modo che essa non sia tale da interrompere il nesso di causalità tra il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione e le importazioni oggetto di dumping, è una questione di qualificazione giuridica dei fatti, non una questione di fatto. In quanto tale, essa può essere soggetta al sindacato della Corte ( 55 ). b) Sul merito 1) Sul primo capo del quarto motivo d’impugnazione i) Introduzione 103. L’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento di base prescrive che il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione debba essere «notevole». Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, di detto regolamento, al fine di stabilire se l’industria dell’Unione subisca un pregiudizio notevole, è necessario tenere conto, in primo luogo, del volume delle importazioni oggetto di dumping e dei loro effetti sui prezzi all’interno dell’Unione e, in secondo luogo, dell’incidenza di tali importazioni sull’industria dell’Unione. 104. Per quanto attiene all’incidenza delle importazioni oggetto di dumping sull’industria dell’Unione, l’articolo 3, paragrafo 6, del regolamento di base richiede di dimostrare che il volume e/o i prezzi di dette importazioni «hanno sull’industria [dell’Unione] gli effetti (…) e che questa incidenza si manifesta in maniera che può essere considerata materiale». Si tratta della cosiddetta «analisi di imputazione» ( 56 ). 105. Inoltre, fattori diversi dalle importazioni oggetto di dumping possono contribuire al pregiudizio subito dall’industria dell’Unione. A titolo di esempio, in base al regolamento controverso, la crisi finanziaria e suoi effetti sull’accesso ai finanziamenti hanno avuto un certo impatto sulla situazione dell’industria dell’energia solare dell’Unione, che è ad alta intensità di capitale. ( 57 ) A termini dell’articolo 3, paragrafo 7, del regolamento di base, oltre alle importazioni oggetto di dumping devono essere esaminati i fattori noti «per evitare che il pregiudizio dovuto a tali fattori sia attribuito alle importazioni oggetto di dumping a norma del paragrafo 6». Si tratta della cosiddetta «analisi di non imputazione» ( 58 ). 106. Secondo una giurisprudenza consolidata, spetta alle istituzioni verificare se gli effetti di questi altri fattori non siano stati tali da interrompere il nesso di causalità tra le importazioni di cui trattasi, da un lato, e il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione, dall’altro. Spetta loro verificare altresì che il danno riconducibile a detti altri fattori non venga conteggiato nella determinazione del pregiudizio di cui all’articolo 3, paragrafo 7, del regolamento di base e che, di conseguenza, il dazio antidumping imposto non ecceda quanto necessario ad eliminare il pregiudizio provocato dalle importazioni oggetto di dumping. Se, però, le istituzioni accertano che, nonostante tali fattori, il danno causato dalle importazioni oggetto di dumping è notevole ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento di base, il nesso di causalità tra tali importazioni e il danno subito dall’industria dell’Unione può, di conseguenza, essere stabilito ( 59 ). 107. Con il primo capo del suo quarto motivo d’impugnazione, [OSCURATO:PERSONA] fa valere che il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto consentendo alle istituzioni, ai punti da 205 a 217 della sentenza impugnata, di istituire il dazio antidumping a un livello tale da eliminare non solo il pregiudizio attribuito alle importazioni oggetto di dumping, ma anche quello imputabile ad altri fattori noti. ii) Il dazio antidumping dovrebbe eliminare solo il pregiudizio attribuito alle importazioni oggetto di dumping e non il pregiudizio attribuito ad altri fattori noti? 108. Ritengo che, nel fissare l’importo del dazio antidumping, le istituzioni non sono tenute a prendere in considerazione i risultati dell’analisi di non imputazione effettuata a norma dell’articolo 3, paragrafo 7, del regolamento di base. 109. Ciò discende innanzi tutto dalla lettera dell’articolo 3, paragrafi 6 e 7, e dell’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base. 110. L’analisi di imputazione e di non imputazione, di cui ai paragrafi 104 e 105 supra, sono effettuate al fine di accertare che il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione è causato dalle importazioni oggetto di dumping, cosa che costituisce una delle condizioni per l’applicazione di un dazio antidumping, insieme all’esistenza di pratiche di dumping, di un pregiudizio e dell’interesse dell’Unione ad intervenire ( 60 ). Infatti, l’articolo 3, paragrafo 6, del regolamento di base precisa che la dimostrazione «che le importazioni oggetto di dumping causano pregiudizio ai sensi del regolamento» comporta la dimostrazione che il volume e/o i prezzi delle importazioni oggetto di dumping «hanno» effetti sull’industria dell’Unione, ossia che il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione sia imputabile alle importazioni oggetto di dumping. Per contro, l’articolo 3, paragrafo 7, di detto regolamento richiede di dimostrare che il pregiudizio imputabile a fattori diversi dalle importazioni oggetto di dumping non sia attribuito a «[tali] importazioni» o, per riprendere i termini utilizzati dalla Corte e dal Tribunale, una dimostrazione del fatto che gli effetti di detti altri fattori non siano tali da interrompere il nesso di causalità tra il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione e le importazioni oggetto di dumping ( 61 ). 111. Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 6, del regolamento di base, il nesso di causalità fra il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione e le importazioni oggetto di dumping si considera dimostrato se il pregiudizio ascrivibile alle importazioni in dumping è «materiale». A tal riguardo, è irrilevante che esista un pregiudizio ascrivibile a fattori diversi dalle importazioni oggetto di dumping, a condizione che il pregiudizio attribuito alle importazioni oggetto di dumping sia materiale ( 62 ). 112. Per quanto riguarda l’importo del dazio antidumping, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 4, ultima frase, del regolamento di base, esso deve essere «sufficiente per eliminare il pregiudizio causato all’industria [dell’Unione]». Detta frase va letta congiuntamente al riferimento, nella prima frase della medesima disposizione, al «pregiudizio [conseguente al dumping]» ( 63 ). Di conseguenza, il dazio antidumping deve eliminare il pregiudizio «conseguente» alle importazioni oggetto di dumping nell’accezione dell’articolo 3, paragrafi 6 e 7, del regolamento di base. Da ciò discende che il dazio antidumping può eliminare il pregiudizio imputabile a fattori diversi dalle importazioni oggetto di dumping nella misura in cui il pregiudizio attribuito a dette importazioni sia notevole, perché, in questo caso, si ritiene che il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione sia «conseguente» alle importazioni oggetto di dumping. 113. Se questa non fosse stata l’intenzione del legislatore dell’Unione, l’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base avrebbe prescritto che il dazio antidumping avrebbe dovuto eliminare il pregiudizio «attribuito» alle importazioni oggetto di dumping, invece di fare riferimento al «conseguente pregiudizio». Osservo, a tal riguardo, che il termine «attribuito» è utilizzato nell’articolo 3, paragrafo 7, di tale regolamento, mentre non lo è nell’articolo 9, paragrafo 4, dello stesso. Osservo altresì che quest’ultima disposizione non fa riferimento alla prima. 114. Ciò è confermato dalla giurisprudenza citata al paragrafo 106 supra. Secondo la giurisprudenza, spetta alle istituzioni verificare che il danno riconducibile ad altri fattori noti non venga conteggiato nella determinazione del danno di cui all’articolo 3, paragrafo 7, del regolamento di base . Dal momento che, come spiegato supra, detta disposizione riguarda la dimostrazione del nesso di causalità fra il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione e le importazioni oggetto di dumping, ciò vuol dire che, secondo la suddetta giurisprudenza, spetta alle istituzione verificare che il pregiudizio ascrivibile ad altri fattori noti non venga conteggiato nella determinazione del nesso di causalità . Detta giurisprudenza non prescrive che le istituzioni verifichino che il pregiudizio ascrivibile a questi altri fattori non sia conteggiato nella determinazione del dazio antidumping . Desidero inoltre sottolineare che la statuizione della Corte e del Tribunale, secondo cui il dazio antidumping non può «andare al di là di quanto necessario per eliminare il pregiudizio causato dalle importazioni oggetto di dumping» è seguita immediatamente dall’affermazione secondo cui è sufficiente, ai fini dell’accertamento del nesso causale, che il pregiudizio attribuito alle importazioni oggetto di dumping sia notevole ( 64 ). 115. In secondo luogo, è vero che, secondo la giurisprudenza, l’obiettivo dell’articolo 3, paragrafo 7, del regolamento di base è assicurare che non sia concessa all’industria dell’Unione una protezione eccedente quanto necessario ( 65 ). Tuttavia, non ne consegue che il dazio antidumping debba eliminare solo il pregiudizio attribuito alle importazioni oggetto di dumping. 116. Si segnalano, in proposito, le conclusioni presentate dall’avvocato generale Trstenjak nella causa [OSCURATO:PERSONA] ( 66 ). Detta causa riguardava l’annullamento di un regolamento che istituiva un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di compact disc registrabili originari dell’[OSCURATO:PERSONA] ( 67 ). Il Consiglio aveva esaminato gli effetti di un altro fattore noto, ovvero il versamento di diritti di concessione – che si asseriva essere eccessivi – da parte dei produttori dell’Unione e constatato che tale fattore non aveva interrotto il nesso di causalità tra il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione e le importazioni oggetto di sovvenzioni. Infatti, da un lato, detti diritti di concessione non venivano pagati solo dai produttori dell’Unione, ma anche dai produttori esportatori indiani e, dall’altro, perché essi esistevano già prima che le importazioni sovvenzionate fossero divenute significative. L’avvocato generale Trstenjak ha convenuto con il Consiglio che il nesso di causalità non era stato interrotto a causa dei diritti di concessione. Tuttavia, a suo avviso, da ciò non conseguiva necessariamente la legittimità del dazio antidumping. Infatti, nelle parole dell’avvocato generale Trstenjak, «può risultare opportuno, nel calcolo del livello di eliminazione del danno , tenere conto di fattori che, pur non implicando l’interruzione del nesso causale fra le importazioni sovvenzionate e il danno, possono influire sulla misura del suddetto livello» ( 68 ). 117. A sostegno di tale dichiarazione, l’avvocato generale Trstenjak ha fatto riferimento alla regola del «lesser duty», sancita nell’ultima frase dell’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento n. 2026/97 o, per quanto riguarda le misure antidumping, nell’ultima frase dell’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base. Ai sensi di quest’ultima disposizione ( 69 ), «l’importo del dazio antidumping non deve superare il margine di dumping accertato ma dovrebbe essere inferiore a tale margine, qualora tale importo inferiore sia sufficiente per eliminare il pregiudizio causato all’industria dell’[Unione]». Pertanto, il margine di pregiudizio è utilizzato per stabilire il tasso di dazio antidumping (compensativo) nei casi in cui il margine di dumping (sovvenzione) sia superiore al margine di pregiudizio. Secondo l’avvocato generale Trstenjak, dal momento che l’«[o]biettivo della regola del “lesser duty”» è «fare in modo che l’industria [dell’Unione] non riceva una tutela ultronea », nel calcolo del livello del dazio compensativo si può tenere conto di fattori diversi dalle importazioni sovvenzionate, come affermato al precedente paragrafo ( 70 ). 118. Nella sentenza [OSCURATO:PERSONA], tuttavia, l’avvocato generale Trstenjak ha ritenuto che il Consiglio non fosse tenuto a prendere in considerazione gli effetti dei diritti di concessione nel calcolo del livello di eliminazione del danno, in quanto tali diritti erano dovuti non solo dai produttori dell’Unione, ma anche dai produttori esportatori indiani ( 71 ). 119. Nella sentenza [OSCURATO:PERSONA], la Corte ha rilevato, in primo luogo, che il nesso di causalità tra il pregiudizio e le importazioni oggetto di sovvenzioni non era stato interrotto a causa dei diritti di concessione, in quanto detto fattore era presente prima che le importazioni oggetto di sovvenzioni aumentassero in modo significativo e, in secondo luogo, che tali diritti di concessione non avevano alcuna incidenza sul calcolo del livello di sottoquotazione, in quanto si ripercuotevano sia sui prezzi dell’Unione sia sui prezzi all’importazione ( 72 ). 120. Di conseguenza, la Corte non ha fatto riferimento all’obiettivo della regola del «lesser duty» di cui ai paragrafi 116 e 117 supra. Vero è che la Corte avrebbe potuto limitarsi a constatare che il nesso di causalità non era stato interrotto senza procedere ad accertare se i diritti di concessione asseritamente eccessivi incidevano sul livello di sottoquotazione dei prezzi. Tuttavia, nella sentenza [OSCURATO:PERSONA], emergeva chiaramente che l’altro fattore noto non aveva alcuna incidenza sul livello di sottoquotazione dei prezzi. 121. Concordo con l’avvocato generale Trstenjak ( 73 ) sul fatto che l’obiettivo della regola del «lesser duty» è fare in modo che l’industria dell’Unione non riceva una tutela ultronea. Tuttavia, l’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base prescrive solo che il dazio antidumping sia calcolato sulla base del margine di pregiudizio nel caso in cui detto margine sia inferiore al margine di dumping. L’applicazione della suddetta regola del «lesser duty» garantisce che la tutela ricevuta non sia ultronea. 122. Vorrei inoltre sottolineare che l’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base non prescrive che il dazio antidumping elimini solo il pregiudizio attribuito alle importazioni oggetto di dumping. Come menzionato al paragrafo 113 supra, la suddetta disposizione prescrive l’eliminazione del pregiudizio conseguente alle importazioni oggetto di dumping, non del pregiudizio attribuito alle importazioni oggetto di dumping. L’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base, non fa nemmeno riferimento all’articolo 3, paragrafo 7, del medesimo. 123. In terzo luogo, devo sottolineare che la ricorrente non cita nessun caso in cui un dazio antidumping sia stato annullato in quanto eliminava il pregiudizio attribuito a un fattore diverso dalle importazioni oggetto di dumping. La sentenza [OSCURATO:PERSONA] ( 74 ), che [OSCURATO:PERSONA] ha invocato in primo grado e nell’ambito dell’impugnazione incidentale, non mette in discussione il ragionamento di cui sopra. 124. Nella sentenza [OSCURATO:PERSONA], la Corte ha annullato un regolamento che istituiva un dazio antidumping definitivo per il fatto che il Consiglio, che aveva statuito che fattori diversi dalle importazioni oggetto di dumping avevano contribuito al pregiudizio subito dall’industria dell’Unione, aveva omesso di verificare se l’importo del dazio antidumping istituito fosse «necessario per eliminare il pregiudizio» ( 75 ). 125. Tuttavia, nella sentenza [OSCURATO:PERSONA], il Consiglio aveva fissato un dazio antidumping equivalente al margine di dumping senza verificare se il margine di pregiudizio fosse inferiore al margine di dumping. Di conseguenza, il regolamento controverso è stato annullato in quanto il Consiglio aveva omesso di verificare se la regola del «lesser duty» trovasse applicazione. Detto regolamento non è stato annullato perché, nel determinare l’importo del dazio antidumping, il Consiglio non era riuscito a escludere il pregiudizio imputabile ad altri fattori noti. 126. Aggiungo che, nella causa [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale ha respinto il motivo d’impugnazione vertente sul fatto che «le istituzioni dell’Unione non si sono assicurate che il pregiudizio imputabile a fattori diversi dal dumping non fosse preso in considerazione nella determinazione del livello del dazio istituito sulle loro importazioni », dichiarando che dal momento che le istituzioni «hanno esaminato l’incidenza degli altri fattori noti che possono aver causato un pregiudizio all’industria dell’Unione e hanno constatato che nessuno di essi era atto a interrompere il nesso causale stabilito tra le importazioni (…) oggetto di dumping (…) e il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione », esse «hanno (…) soddisfatto le condizioni necessarie» per l’adozione dei provvedimenti di tutela in questione ( 76 ). 127. In quarto luogo, per completezza, osservo che non risulta da nessuna delle relazioni dell’organo di conciliazione (in prosieguo: il «DSB») dell’Organizzazione mondiale del commercio (in prosieguo: l’«OMC»), citate dal Consiglio e dalla [OSCURATO:PERSONA] ( 77 ), che nell’accordo relativo all’applicazione dell’articolo VI dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (in prosieguo: l’«accordo antidumping dell’OMC») o nell’accordo OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative (in prosieguo: l’«accordo sulle sovvenzioni dell’OMC») vi sia l’obbligo di escludere il pregiudizio attribuito a fattori diversi dalle importazioni oggetto di dumping (sovvenzionate) nel determinare l’importo del dazio antidumping (compensativo), né [OSCURATO:PERSONA] ha fornito esempi in tal senso ( 78 ). [OSCURATO:PERSONA], l’interpretazione del DSB sembra corroborare la statuizione di cui al paragrafo 108 supra. 128. Tuttavia, a mio avviso, dette relazioni del DSB non dovrebbero essere invocate per valutare la legittimità del regolamento controverso. 129. Secondo la giurisprudenza, si può controllare la legittimità di un atto dell’Unione alla luce degli accordi OMC solo in due situazioni. Si tratta, in primo luogo, del caso in cui l’Unione abbia inteso dare esecuzione ad un obbligo particolare assunto nel contesto di tali accordi e, in secondo luogo, del caso in cui la misura dell’Unione di cui trattasi faccia espresso rinvio a precise disposizioni dei medesimi accordi ( 79 ). Ricordo che, secondo la giurisprudenza, le disposizioni del regolamento di base devono, per quanto possibile, essere interpretate in modo coerente con le disposizioni corrispondenti dell’accordo antidumping ( 80 ). Tuttavia, ciò deve avere luogo solo nel caso in cui le prime siano espressione della volontà del legislatore dell’Unione di dare attuazione a queste ultime, o quando vi fanno esplicito riferimento ( 81 ). 130. L’articolo 3, paragrafo 7, e l’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base non si riferiscono esplicitamente all’accordo antidumping dell’OMC. Tuttavia, tenuto conto della loro formulazione analoga, l’articolo 3, paragrafo 7, del regolamento di base potrebbe essere considerato come l’attuazione dell’articolo 3.5 dell’accordo antidumping dell’OMC ( 82 ). L’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base non può comunque essere considerato come l’espressione della volontà del legislatore dell’Unione di attuare l’articolo 9 dell’accordo antidumping dell’OMC. Infatti, mentre, in forza di quest’ultima disposizione, la regola del «lesser duty» è solo «auspicabile», essa è obbligatoria ai sensi della prima norma ( 83 ). 131. Concludo che, nel determinare l’importo del dazio antidumping, le istituzioni non sono tenute a prendere in considerazione i risultati dell’analisi di non imputazione effettuata a norma dell’articolo 3, paragrafo 7, del regolamento di base. Esse non sono tenute a fissare il suddetto dazio a un livello tale da eliminare esclusivamente il pregiudizio attribuito alle importazioni oggetto di dumping e non il pregiudizio attribuito ad altri fattori noti. 132. Passerò ora a esaminare se il Tribunale ha ritenuto che, nel fissare l’importo del dazio antidumping, le istituzioni sono obbligate a tener conto dei risultati dell’analisi di non imputazione effettuata per determinare il nesso causale tra il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione e le importazioni oggetto di dumping. iii) Il Tribunale ha dichiarato, nella sentenza impugnata, che, nel fissare l’importo del dazio antidumping, le istituzioni sono tenute a tenere conto dei risultati dell’analisi di non imputazione? 133. [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto dichiarando, ai punti da 205 a 217 della sentenza impugnata, che gli effetti di altri fattori noti devono essere presi in considerazione nel fissare l’importo del dazio antidumping solo se interrompono il nesso causale tra il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione e le importazioni oggetto di dumping . Questi altri fattori, secondo la ricorrente, devono essere presi in considerazione indipendentemente dal fatto che essi interrompano il nesso causale. 134. [OSCURATO:PERSONA] sostiene, al contrario, che il Tribunale ha commesso un errore di diritto dichiarando, ai punti da 184 a 195 della sentenza impugnata, che gli effetti di altri fattori noti devono essere presi in considerazione nel fissare l’importo del dazio antidumping e invita la Corte a procedere a una sostituzione della motivazione al riguardo. [OSCURATO:PERSONA] ribadisce detto argomento nel terzo motivo della sua impugnazione incidentale e chiede alla Corte di «modificare nel senso dell’articolo 3 del regolamento di base l’interpretazione del nesso di causalità data dal Tribunale in primo grado nella trattazione del sesto motivo» ( 84 ). 135. Ai punti da 178 a 196 della sentenza impugnata, il Tribunale ha enunciato i principi per determinare il nesso causale fra il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione e le importazioni oggetto di dumping e per fissare il dazio antidumping. Ai punti da 197 e 218 il Tribunale ha applicato detti principi alla causa in questione. Esaminerò in primo luogo se, come sostiene la [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale è incorso in un errore di diritto nello stabilire i principi e, in secondo luogo, se, come afferma [OSCURATO:PERSONA], ha commesso un errore di diritto nell’applicare tali principi. 136. Ritengo che, sebbene il Tribunale sia incorso in un errore di diritto nello stabilire i principi per fissare l’importo dei dazi antidumping, non ha tratto dalle suddette constatazioni alcuna conclusione in fatto o in diritto per la presente causa. Pertanto, occorre respingere il primo capo del quarto motivo d’impugnazione. 137. Sottolineo in primo luogo che, ai punti da 182 a 186 della sentenza impugnata, il Tribunale ha richiamato la giurisprudenza citata al paragrafo 106 supra, secondo cui le istituzioni sono tenute a verificare che il pregiudizio attribuito ad altri fattori noti non sia preso in considerazione nell’accertamento del pregiudizio di cui all’articolo 3, paragrafo 7, del regolamento di base, affinché il dazio antidumping istituito non ecceda quanto necessario ad eliminare il pregiudizio provocato dalle importazioni oggetto di dumping. Tuttavia, al punto 185 della sentenza impugnata, il Tribunale ha dichiarato che «le istituzioni devono tenere conto dei risultati [relativi all’analisi di non imputazione] nel determinare il livello del dazio antidumping » ( 85 ). 138. Il Tribunale ha poi ricordato la regola del «lesser duty» di cui all’ultima frase dell’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base. Ha dichiarato, al punto 191 della sentenza impugnata, che «[le] istituzioni devono, [nel] contesto [dell’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base], prendere in considerazione le conclusioni da esse raggiunte per quanto riguarda le analisi di imputazione e di non imputazione». Altrimenti, come sottolinea il punto 192 della stessa sentenza, le misure antidumping istituite rischierebbero di eccedere quanto necessario alla luce del loro obiettivo, vale a dire eliminare gli effetti pregiudizievoli del dumping. Il Tribunale ha inoltre affermato, al punto 193 della sentenza impugnata, che ciò era coerente con la prassi decisionale delle istituzioni. 139. A mio parere, il Tribunale è incorso in un errore di diritto nel dichiarare, ai punti 185, 191 e 192 della sentenza impugnata, che le istituzioni sono tenute a prendere in considerazione i risultati delle analisi di imputazione e di non imputazione nel fissare l’importo del dazio antidumping. Ciò risulta dal paragrafo 131 supra. 140. Sottolineo, inoltre, che l’affermazione del Tribunale, al punto 193 della sentenza impugnata, secondo cui le istituzioni hanno effettivamente tenuto conto dell’esito delle analisi di imputazione e di non imputazione nel fissare l’aliquota nelle tre cause menzionate in detto punto ( 86 ), è errata. In dette cause, infatti, dai considerando menzionati dal Tribunale risulta che, dal momento che fattori diversi dalle importazioni oggetto di dumping avevano contribuito al pregiudizio subito dall’industria dell’Unione, la [OSCURATO:PERSONA] o il Consiglio avevano deciso di misurare il livello di eliminazione del pregiudizio facendo riferimento alla sottoquotazione dei prezzi e non alle vendite sottocosto ( 87 ). Non vi è alcuna indicazione, nella decisione o nei regolamenti citati al punto 193 della sentenza impugnata, che il pregiudizio attribuito a questi altri fattori sia stato escluso nel determinare l’importo del dazio antidumping. È vero invece il contrario, dal momento che si afferma due volte che è difficile determinare con precisione il contributo di tali altri fattori ( 88 ). 141. Tuttavia, sebbene ai punti 185, 191, 192 e 193 della sentenza impugnata, il Tribunale è incorso in un errore di diritto, risulta dalla giurisprudenza consolidata che, se dalla motivazione di una sentenza del Tribunale risulta una violazione del diritto dell’Unione, ma il dispositivo della stessa appare fondato per altri motivi di diritto, l’impugnazione deve essere respinta ( 89 ). [OSCURATO:PERSONA], passerò ad esaminare se il Tribunale sia incorso in un errore di diritto nell’applicare, ai punti 197 a 218 della sentenza impugnata, i principi applicabili alla determinazione dell’importo del dazio antidumping enunciati ai punti 185, 191, 192 e 193 di detta sentenza. 142. In secondo luogo rilevo che, al punto 206 della sentenza impugnata, il Tribunale ha dichiarato che, in ogni caso, le istituzioni non hanno tenuto conto di altri fattori noti al momento dell’accertamento del pregiudizio. Ai punti da 207 a 215, il Tribunale ha verificato che le istituzioni avessero esaminato gli effetti di altri fattori noti e ha accolto le loro conclusioni, nel senso che questi altri fattori avevano un effetto casuale, tutt’al più marginale (acquisto del prodotto in esame da parte dei produttori dell’Unione a fini di rivendita all’interno dell’Unione come prodotti propri, importazioni da Taiwan, incidenza dei prezzi delle materie prime) ( 90 ), oppure un effetto limitato (tagli delle tariffe di riacquisto) ( 91 ), o una certa incidenza che, tuttavia, non aveva interrotto il nesso causale (crisi finanziaria) ( 92 ). Ai punti 216 e 217 il Tribunale ha dichiarato che le istituzioni hanno giustamente considerato che l’impatto di detti altri fattori era irrilevante e che, di conseguenza, non aveva interrotto il nesso causale tra il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione e le importazioni oggetto di dumping. Il Tribunale ha concluso che, di conseguenza, anche la «valutazione [delle istituzioni, effettuata] a termini dell’articolo 9, paragrafo 4. del regolamento [di base]» era corretta. 143. Mi sembra che il Tribunale si sia limitato a verificare se le istituzioni abbiano accertato correttamente che gli altri fattori noti non avessero interrotto il nesso di causalità tra il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione e le importazioni oggetto di dumping. Avendo concluso che gli accertamenti delle istituzioni erano esatti, il Tribunale non ha proceduto a esaminare se, nel fissare l’importo del dazio antidumping, queste ultime avrebbero dovuto escludere gli effetti di questi altri fattori, sebbene questi ultimi non avessero interrotto il nesso di causalità . Pertanto, il Tribunale non ha tratto dalle dichiarazioni enunciate ai punti 185 e da 191 a 193 della sentenza impugnata alcuna conseguenza in fatto o in diritto relativamente al caso di specie. Evidenzio inoltre che, al punto 201 della sentenza impugnata, il Tribunale ha dichiarato che le istituzioni non sono tenute a quantificare gli effetti di altri fattori noti, cosa che rappresenterebbe un presupposto fondamentale se si dovesse tener conto di tali altri fattori per fissare il livello del dazio antidumping. 144. Concludo che, sebbene il Tribunale abbia erroneamente ritenuto che, nel fissare il livello del dazio antidumping, le istituzioni siano obbligate a tenere conto dell’esito delle analisi di imputazione e di non imputazione effettuate ai fini dell’applicazione dell’articolo 3, paragrafi 6 e 7, del regolamento di base, esso ha correttamente statuito che, nel caso di specie, non si doveva tenere conto degli altri fattori noti di cui trattasi per fissare il livello del dazio antidumping. 145. Per ragioni di completezza aggiungo che, per quanto attiene alla questione se gli altri fattori noti di cui trattasi abbiano interrotto il nesso di causalità tra il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione e le importazioni oggetto di dumping, [OSCURATO:PERSONA] non ha asserito che le istituzioni hanno commesso un errore manifesto di valutazione ( 93 ). 146. Ne consegue che il primo capo del quarto motivo d’impugnazione deve essere respinto e la richiesta della [OSCURATO:PERSONA] di sostituzione della motivazione deve essere accolta. 2) Sul secondo capo del quarto motivo d’impugnazione 147. Nel secondo capo del suo quarto motivo d’impugnazione, [OSCURATO:PERSONA] asserisce che il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto nel dichiarare, ai punti 202 e 205 della sentenza impugnata, che spetta alla ricorrente dimostrare gli effetti quantitativi degli altri fattori noti. 148. Sono dell’avviso che il secondo capo del quarto motivo d’impugnazione deve essere respinto. È inefficace, in quanto dal paragrafo 131 supra risulta che le istituzioni non sono tenute a istituire il dazio antidumping a un livello tale da eliminare esclusivamente il pregiudizio attribuito alle importazioni oggetto di dumping. 149. Concludo che il quarto motivo d’impugnazione dovrebbe essere rigettato e l’impugnazione respinta. VI. Sulle spese 150. Ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura, quando l’impugnazione è respinta, la Corte statuisce sulle spese. 151. Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura, applicabile al procedimento di impugnazione ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 1, del medesimo regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Dal momento che il Consiglio ha fatto domanda di condanna alle spese, [OSCURATO:PERSONA] deve essere condannata a pagare le spese del Consiglio. 152. L’articolo 140, paragrafo 1, del regolamento di procedura, anch’esso applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, del medesimo regolamento, stabilisce che le spese sostenute dagli [OSCURATO:PERSONA] membri e dalle istituzioni intervenuti nella causa restano a loro carico. Nel caso di specie, la [OSCURATO:PERSONA], che aveva la qualità di parte interveniente in primo grado, sopporterà le proprie spese. VII. Conclusioni 153. Pertanto, ritengo che la Corte dovrebbe: – respingere l’impugnazione; – condannare [OSCURATO:PERSONA] GmbH, [OSCURATO:PERSONA] (Changshu), Inc., [OSCURATO:PERSONA] (Luoyang), Inc., CSI [OSCURATO:PERSONA]. Ltd e CSI [OSCURATO:PERSONA] (China), Inc. a sopportare le spese sostenute dal Consiglio dell’Unione europea; – condannare la [OSCURATO:PERSONA] europea a sopportare le proprie spese. ( 1 ) Lingua originale: l’inglese. ( 2 ) Le cinque ricorrenti sono tutte società del gruppo [OSCURATO:PERSONA]. ( 3 ) Sentenza del 28 febbraio 2017, [OSCURATO:PERSONA] e a./Consiglio ( T‑162/14 , non pubblicata, EU:T:2017:124 ) (in prosieguo: la «sentenza impugnata»). ( 4 ) Regolamento del 2 dicembre 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese ( GU 2013, L 325, pag. 1 ). ( 5 ) Regolamento (UE) n. 1168/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, che modifica il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ( GU 2012, L 344, pag. 1 ). ( 6 ) Regolamento del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ( GU 2009, L 343, pag. 51 ). ( 7 ) Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti chiave (celle e wafer) originari della Repubblica popolare cinese ( GU 2012 C 269, pag. 5 ). ( 8 ) V. considerando 14 del regolamento (UE) n. 513/2013 della [OSCURATO:PERSONA], del 4 giugno 2013, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti essenziali (celle e wafer) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento (UE) n. 182/2013 che dispone la registrazione delle importazioni dei suddetti prodotti originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese ( GU 2013, L 152, pag. 5 ). ( 9 ) V. supra, paragrafi 6 e 7. ( 10 ) V. supra nota 8. ( 11 ) Decisione del 4 dicembre 2013 relativa alla conferma dell’accettazione di un impegno offerto in relazione ai procedimenti antidumping e antisovvenzioni relativi alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese per il periodo di applicazione di misure definitive (2013/707/UE) ( GU L 325, pag. 214 ). ( 12 ) Regolamento del 4 giugno 2015 che revoca l’accettazione dell’impegno per tre produttori esportatori a norma della decisione di esecuzione 2013/707 ( GU 2015, L 139, pag. 30 ). ( 13 ) Come richiesto dalla Corte, mi limiterò a esaminare il terzo e il quarto motivo (v. paragrafo 29 infra), con cui si contesta la valutazione effettuata dal Tribunale del quinto e del sesto motivo dedotto dinanzi a detto giudice. Pertanto, non effettuerò una sintesi della valutazione dei primi quattro motivi effettuata dal Tribunale. ( 14 ) La ricevibilità del secondo capo del terzo motivo non è contestata. ( 15 ) Sentenze del 19 gennaio 2017, [OSCURATO:PERSONA]/Total e [OSCURATO:PERSONA] ( C‑351/15 P , EU:C:2017:27 , punti da 30 a 34 ), e del 9 novembre 2017, SolarWorld/Consiglio ( C‑204/16 P , EU:C:2017:838 , punti 23 e 24 ). ( 16 ) [OSCURATO:PERSONA] non si riferisce espressamente all’articolo 277 TFUE nemmeno nel suo ricorso di impugnazione dinanzi alla Corte. ( 17 ) Sentenze del 16 febbraio 2017, [OSCURATO:PERSONA]/EUIPO – [OSCURATO:PERSONA] (Termosifoni per radiatori per riscaldamento) ( T‑828/14 e T‑829/14 , EU:T:2017:87 , punto 30 ); del 5 ottobre 2017, Mabrouk/Consiglio ( T‑175/15 , EU:T:2017:694 , punto 126 ), e del 14 dicembre 2017, Campo e a./SEAE ( T‑577/16 , non pubblicata, EU:T:2017:909 , punto 26 ). ( 18 ) Sentenze del 29 novembre 2007, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] ( C‑176/06 P , non pubblicata, EU:C:2007:730 , punto 17 ); del 16 giugno 2016, [OSCURATO:PERSONA] e AlzChem/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑155/14 P , EU:C:2016:446 , punto 55 ), e del 28 febbraio 2018, [OSCURATO:PERSONA]/Xinyi PV [OSCURATO:PERSONA] (Anhui) Holdings ( C‑301/16 P , EU:C:2018:132 , punto 90 ). ( 19 ) Ad un produttore proveniente da un paese non retto da un’economia di mercato può essere concesso anche un trattamento individuale ed essere oggetto di un dazio antidumping individuale, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento di base. ( 20 ) Ai sensi della prima frase dell’articolo 9, paragrafo 6, del regolamento di base, per i produttori che si sono manifestati conformemente all’articolo 17 dello stesso, ma che non sono stati inseriti nel campione non può essere istituito un dazio antidumping superiore alla media ponderata del margine di dumping stabilito fissato per i produttori oggetto di campionamento. I produttori non inseriti nel campione possono, tuttavia, chiedere il calcolo di un margine antidumping individuale conformemente all’articolo 17, paragrafo 3, dello stesso regolamento; in tal caso si applicano loro dazi antidumping individuali ai sensi dell’ultima frase dell’articolo 9, paragrafo 6. ( 21 ) V. considerando 6 del regolamento n. 1168/2012. ( 22 ) V. Graafsma, F., e Vermulst, E., «The EÙs “Anti-[OSCURATO:PERSONA]”: Back to the Future – Part II», [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] 8 (2013), numero 6, pag. 150. ( 23 ) V. punto 1 della sezione 24 nell’allegato della proposta della [OSCURATO:PERSONA], del 7 marzo 2011, di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica alcuni regolamenti in materia di politica commerciale comune per quanto riguarda le procedure di adozione di determinate misure [COM(2011) 82 definitivo]. ( 24 ) Sentenza del 2 febbraio 2012, [OSCURATO:PERSONA] (HK) e a./Consiglio ( C‑249/10 P , EU:C:2012:53 ). ( 25 ) Sentenza del 2 febbraio 2012, [OSCURATO:PERSONA] (HK) e a./Consiglio ( C‑249/10 P , EU:C:2012:53 , punti 36 e 39 ). ( 26 ) V. considerando 2 del regolamento n. 1168/2012. ( 27 ) V. supra nota 22. ( 28 ) Il corsivo è mio. ( 29 ) V. considerando 18 del regolamento di base, secondo cui «(…) [q]ualora debbano essere istituite misure, è necessario stabilire le modalità di chiusura dell’inchiesta (…)» e articolo 8, paragrafo 5, di detto regolamento, secondo cui «[i]n caso di accettazione degli impegni, previa consultazione, e in assenza di obiezioni nel comitato consultivo, l’inchiesta è chiusa » (il corsivo è mio). ( 30 ) L’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento di base sancisce che «[q]ualora, previa consultazione, non si ritengano necessarie misure di difesa e se il comitato consultivo non solleva obiezioni, l’inchiesta o il procedimento sono chiusi » (il corsivo è mio). ( 31 ) Il corsivo è mio. ( 32 ) Sentenza del 22 dicembre 2010, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑120/08 , EU:C:2010:798 , punto 40 ). ( 33 ) Sentenze del 10 luglio 1986, Licata/CES ( 270/84 , EU:C:1986:304 , punto 31 ), e del 6 luglio 2010, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑428/08 , EU:C:2014:402 , punto 66 ). ( 34 ) Sentenze del 29 gennaio 2002, Pokrzeptowicz-Meyer ( C‑162/00 , EU:C:2002:57 , punti 49 e 50 ); del 7 novembre 2013, [OSCURATO:PERSONA] e a. ( C‑72/12 , EU:C:2013:712 , punto 22 ), e del 26 marzo 2015, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑596/13 P , EU:C:2015:203 , punto 32 ). ( 35 ) Sentenze del 14 febbraio 2008, Varec ( C‑450/06 , EU:C:2008:91 , punto 27 ); dell’8 luglio 2010, [OSCURATO:PERSONA]/Italia ( C‑334/08 , EU:C:2010:414 , punto 60 ); del 29 marzo 2011, ThyssenKrupp Nirosta/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑352/09 P , EU:C:2011:191 , punto 88 ); dell’11 dicembre 2012, [OSCURATO:PERSONA]/Spagna ( C‑610/10 , EU:C:2012:781 , punto 45 ), e del 21 settembre 2017, Feralpi/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑85/15 P , EU:C:2017:709 , punto 27 . ( 36 ) Sentenze del 29 gennaio 2002, Pokrzeptowicz‑Meyer ( C‑162/00 , EU:C:2002:57 , punto 49 ); dell’11 dicembre 2008, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑334/07 P , EU:C:2008:709 , punto 44 ); del 16 dicembre 2010, [OSCURATO:PERSONA] en Milieu e a. ( C‑266/09 , EU:C:2010:779 , punto 32 ); del 14 febbraio 2012, [OSCURATO:PERSONA] e a. ( C‑17/10 , EU:C:2012:72 , punto 51 ); del 26 marzo 2015, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑596/13 P , EU:C:2015:203 , punto 33 ), e del 6 ottobre 2015, [OSCURATO:PERSONA]/Andersen ( C‑303/13 P , EU:C:2015:647 , punto 50 . ( 37 ) Sentenza del 14 febbraio 2008 ( C‑450/06 , EU:C:2008:91 ). ( 38 ) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi ( GU 2004, L 134, pag. 114 ). ( 39 ) Sentenza del 14 febbraio 2008, Varec ( C‑450/06 , EU:C:2008:91 , punto 29 ). V. anche conclusioni dell’avvocato generale Sharpston nella causa Varec ( C‑450/06 , EU:C:2007:643 , paragrafo 31 ). ( 40 ) Sentenza del 29 gennaio 2002 ( C‑162/00 , EU:C:2002:57 ). ( 41 ) Sentenza del 29 gennaio 2002, Pokrzeptowicz‑Meyer ( C‑162/00 , EU:C:2002:57 , punto 52 ). ( 42 ) Sentenza del 26 marzo 2015, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑596/13 P , EU:C:2015:203 ). ( 43 ) Direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE ( GU 2003, L 176, pag. 57 ). ( 44 ) Direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55 ( GU 2009, L 211, pag. 94 ). ( 45 ) Sentenza del 26 marzo 2015, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑596/13 P , EU:C:2015:203 , punti da 43 a 45 ). V. anche conclusioni presentate dall’avvocato generale Kokott nella causa [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑596/13 P , EU:C:2014:2438 , paragrafo 70 ). ( 46 ) V. paragrafo 69 supra e sentenza del 16 dicembre 2010, [OSCURATO:PERSONA] en Milieu e a. ( C‑266/09 , EU:C:2010:779 , punto 34 ). ( 47 ) Sentenza del 4 febbraio 2016, C & J [OSCURATO:PERSONA] ( C‑659/13 e C‑34/10 , EU:C:2016:74 , punti 140 e 141 ). ( 48 ) Sentenze del 1o ottobre 2009, [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio ( C‑141/08 P , EU:C:2009:598 , punti da 110 a 112 ); dell’8 novembre 2011, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio ( T‑274/07 , non pubblicata, EU:T:2011:639 , punto 39 ), e dell’11 settembre 2014, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio ( T‑443/11 , EU:T:2014:774 , punto 74 ). ( 49 ) V. supra, paragrafo 71. ( 50 ) A mio avviso, [OSCURATO:PERSONA] contesta l’applicazione immediata non solo della proroga del termine entro il quale deve essere adottata una decisione sulla richiesta di TEM, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 1168/2012, ma anche dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), di detto regolamento, che esenta le istituzioni dall’obbligo di adottare una decisione sulle richieste di TEM presentate dai produttori non inclusi nel campione. Nel suo ricorso d’impugnazione [OSCURATO:PERSONA] afferma infatti che «l’obbligo della [OSCURATO:PERSONA] di adottare una decisione su una richiesta di TEM è una norma sostanziale e non una norma di ordine procedurale» e che tale obbligo non può, in quanto norma sostanziale, applicarsi a situazioni esistenti prima della sua entrata in vigore. [OSCURATO:PERSONA] fa espressamente riferimento, a tale proposito, alla lettera d) dell’articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base (v. paragrafo 6 supra). Osservo altresì che, nel suo ricorso dinanzi al Tribunale, [OSCURATO:PERSONA] ha affermato che le istituzioni hanno violato l’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base «per avere omesso di i) esaminare la richiesta di TEM presentata dalla [[OSCURATO:PERSONA] ] e di ii) adottare una decisione sulla richiesta di TEM entro tre mesi dall’avvio dell’inchiesta» (il corsivo è mio). ( 51 ) V. supra, paragrafo 72. ( 52 ) V. sentenza del 22 dicembre 2010, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑120/08 , EU:C:2010:798 , punto 40 , e giurisprudenza citata ai paragrafi 65 e 66 supra). Come ha osservato l’avvocato generale Kokott, non si dibatte qui tanto dell’efficacia retroattiva, quanto piuttosto dell’applicazione immediata delle nuove disposizioni (conclusioni presentate dall’avvocato generale Kokott nella causa [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑596/13 P , EU:C:2014:2438 , paragrafi 36 e 43 ). ( 53 ) Sentenza del 29 gennaio 2002, Pokrzeptowicz‑Meyer ( C‑162/00 , EU:C:2002:57 , punto 55 ). ( 54 ) [OSCURATO:PERSONA] ribadisce detto argomento nel terzo motivo della sua impugnazione incidentale e chiede alla Corte di «modificare nel senso dell’articolo 3 del regolamento di base l’interpretazione del nesso di causalità data dal Tribunale in primo grado nella trattazione del sesto motivo». ( 55 ) Sentenza del 1o ottobre 2014, Consiglio/Alumina ( C‑393/13 P , EU:C:2014:2245 , punti da 15 a 19 ). ( 56 ) Sentenze del 6 settembre 2013, [OSCURATO:PERSONA] e VVF/Consiglio ( T‑6/12 , EU:T:2013:408 , punto 62 ); del 18 novembre 2014, Photo USA [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio ( T‑394/13 , non pubblicata, EU:T:2014:964 , punti 65 e 66 ), e dell’11 luglio 2017, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio ( T‑67/14 , non pubblicata, EU:T:2017:481 , punto 40 ). ( 57 ) V. considerando da 301 a 306 del regolamento controverso e considerando 211 e 212 del regolamento n. 513/2013. ( 58 ) Sentenze del 25 ottobre 2011, CHEMK e KF/Consiglio ( T‑190/08 , EU:T:2011:618 , punto 172 ), e dell’11 settembre 2014, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio ( T‑443/11 , EU:T:2014:774 , punto 311 ). V. anche la giurisprudenza citata supra alla nota 56. ( 59 ) Sentenze del 3 settembre 2009, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio ( C‑535/06 P , EU:C:2009:498 , punti 88 , 90 e 91 ); del 19 dicembre 2013, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Marketing/Consiglio ( C‑10/12 P , non pubblicata, EU:C:2013:865 , punti 24 e 25 ); del 16 aprile 2015, TMK Europe ( C‑143/14 , EU:C:2015:236 , punti 36 e 37 ); del 4 febbraio 2016, C & J [OSCURATO:PERSONA] ( C‑659/13 e C‑34/14 , EU:C:2016:74 , punto 169 ); del 12 dicembre 2014, [OSCURATO:PERSONA] (Suzhou) e [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio ( T‑643/11 , EU:T:2014:1076 , punto 107 ); dell’11 luglio 2017, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio ( T‑67/14 , non pubblicata, EU:T:2017:481 , punti 40 e 41 ), e del 23 aprile 2018, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑675/15 , non pubblicata, EU:T:2018:209 , punto 109 ). ( 60 ) V. articolo 1, paragrafo 1, e articolo 21 del regolamento di base. ( 61 ) V. giurisprudenza citata al paragrafo 106 supra. ( 62 ) Secondo la giurisprudenza citata al paragrafo 106 supra, sussiste infatti un nesso di causalità se, nonostante altri fattori, il pregiudizio imputabile alle importazioni oggetto di dumping è materiale. ( 63 ) La prima frase dell’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base prescrive che può essere istituito un dazio antidumping definitivo «[q]uando dalla constatazione definitiva dei fatti risulta l’esistenza di dumping e di un conseguente pregiudizio» (il corsivo è mio). ( 64 ) Sentenze del 3 settembre 2009, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio ( C‑535/06 P , EU:C:2009:498 , punti 88 , 90 e 91 ); del 19 dicembre 2013, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Marketing/Consiglio ( C‑10/12 P , non pubblicata, EU:C:2013:865 , punti 24 e 25 ); del 16 aprile 2015, TMK Europe ( C‑143/14 , EU:C:2015:236 , punti 36 e 37 ); e dell’11 luglio 2017, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio ( T‑67/14 , non pubblicata, EU:T:2017:481 , punti 62 e 63 ). ( 65 ) Sentenze del 19 dicembre 2013, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Marketing/Consiglio ( C‑10/12 P , non pubblicata, EU:C:2013:865 , punto 39 ), e dell’11 luglio 2017, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio ( T‑67/14 , non pubblicata, EU:T:2017:481 , punto 62 ). ( 66 ) Conclusioni presentate dall’avvocato generale Trstenjak nella causa [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio ( C‑535/06 P , EU:C:2008:532 ). ( 67 ) È irrilevante che tale causa riguardi l’istituzione di dazi compensativi e non di dazi antidumping. Infatti, l’articolo 8, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 2026/97 del Consiglio, del 6 ottobre 1997, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ( GU 1997, L 288, pag. 1 ), applicabile nella causa [OSCURATO:PERSONA], è identico all’articolo 3, paragrafo 7, del regolamento di base. Per quanto riguarda l’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento n. 2026/97, v. nota 69 infra. ( 68 ) Conclusioni presentate dall’avvocato generale Trstenjak nella causa [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio ( C‑535/06 P , EU:C:2008:532 , paragrafo 171 ) (il corsivo è mio). ( 69 ) In questa sede si fa riferimento all’ultima frase dell’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base, benché nella causa [OSCURATO:PERSONA] fosse applicabile il regolamento n. 2026/97. Ciò è dovuto al fatto che il caso di specie verte su misure antidumping e non su dazi compensativi. L’ultima frase dell’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento n. 2026/97 stabilisce quanto segue: «[l]’importo del dazio compensativo non deve superare l’importo delle sovvenzioni compensabili di cui hanno beneficiato gli esportatori, accertato a norma del presente regolamento, e dovrebbe essere inferiore a tale importo, qualora un dazio inferiore sia sufficiente per eliminare il pregiudizio causato all’industria comunitaria». ( 70 ) Conclusioni presentate dall’avvocato generale Trstenjak nella causa [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio ( C‑535/06 P , EU:C:2008:532 , paragrafo 171 ). ( 71 ) Conclusioni presentate dall’avvocato generale Trstenjak nella causa [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio ( C‑535/06 P , EU:C:2008:532 , paragrafo 176 ). ( 72 ) Sentenza del 3 settembre 2009, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio ( C‑535/06 P , EU:C:2009:498 , punti 92 e 93 ). ( 73 ) V. supra, paragrafo 117. ( 74 ) Sentenza del 23 maggio 1985, [OSCURATO:PERSONA] e a/Consiglio ( 53/83 , EU:C:1985:227 ). ( 75 ) Sentenza del 23 maggio 1985, [OSCURATO:PERSONA] e a./Consiglio ( 53/83 , EU:C:1985:227 , punto 19 ). ( 76 ) Sentenza dell’11 settembre 2014, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio ( T‑443/11 , EU:T:2014:774 , punti 313 e 318 ) (il corsivo è mio). Al punto 318 di detta sentenza, la Corte ha dichiarato quanto segue: «le istituzioni dell’Unione (…) hanno esaminato l’incidenza degli altri fattori noti che possono aver causato un pregiudizio all’industria dell’Unione e hanno constatato che nessuno di essi era atto a interrompere il nesso causale stabilito tra le importazioni dalla Cina, oggetto di dumping, e il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione (…). Le istituzioni dell’Unione hanno quindi soddisfatto le condizioni necessarie per l’adozione dei provvedimenti in questione» (il corsivo è mio). ( 77 ) Il Consiglio e la [OSCURATO:PERSONA] hanno fatto riferimento alle relazioni del DSB relative a: i) causa «Comunità europee – Dazi antidumping su accessori per tubi in ghisa malleabile dal Brasile (WT/DS219/AB/R)», punti da 180 a 195; ii) causa «Unione europea – Misure antidumping su alcune calzature provenienti dalla Cina (WT/DS405/R)», punti da 7.487 a 7.489; e iii) causa «Unione europea – Misure compensative su alcuni tipi di polietilentereftalato dal Pakistan (WT/DS4886/R)», punti da 7.133 a 7.140. Mi sembra che le conclusioni del DSB ai succitati punti riguardino il nesso causale tra il dumping (o le sovvenzioni) e il pregiudizio nell’accezione dell’articolo 3.5 dell’accordo antidumping dell’OMC (o dell’articolo 15.5 dell’accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative dell’OMC) e non la determinazione dell’importo del dazio antidumping (o del dazio compensativo). ( 78 ) Nella sua comparsa di risposta all’impugnazione incidentale, [OSCURATO:PERSONA] fa riferimento alla relazione del DSB relativa alla causa «[OSCURATO:PERSONA] – Misure di salvaguardia sui tubi saldati al carbonio per condotte originari della Corea (WT/DS202/AB/R)». Al punto 252 di detta relazione, il DSB ha stabilito che «solo una quota adeguata del pregiudizio complessivo [deve essere] attribuita all’aumento delle importazioni», e questo «determina in che misura è possibile applicare la misura di salvaguardia». Sottolineo, tuttavia, che detta causa riguarda le misure di salvaguardia e non già le misure antidumping, e che non nel regolamento di base non vi sono disposizione analoghe all’articolo 5.1 dell’accordo OMC sulle misure di salvaguardia, a norma del quale «[i] membri applicheranno le misure di salvaguardia solo nella misura necessaria ad impedire un grave pregiudizio o a porvi rimedio e a facilitare l’adeguamento». Per quanto riguarda il punto 257 di detta relazione, invocato da [OSCURATO:PERSONA], ribadisco che quest’ultima non ha fornito un esempio di una relazione del DSB in materia di misure antidumping contenente una constatazione analoga. ( 79 ) Sentenze del 16 luglio 2015, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑21/14 P , EU:C:2015:494 , punti 40 e 41 ), e del 4 febbraio 2016, C & J [OSCURATO:PERSONA] ( C‑659/13 e C‑34/14 , EU:C:2016:74 , punto 87 ). ( 80 ) Sentenza del 19 dicembre 2013, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Marketing Consiglio ( C‑10/12 P , non pubblicata, EU:C:2013:865 , punto 54 ). ( 81 ) V., in tal senso, sentenza del 27 settembre 2007, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑351/04 , EU:C:2007:547 , punto 35 ). ( 82 ) L’articolo 3.5 dell’accordo antidumping dell’OMC dispone quanto segue: «le [autorità] dovranno esaminare, oltre alle importazioni oggetto di dumping, anche eventuali altri fattori noti che a loro volta arrecano pregiudizio all’industria nazionale; il danno causato da questi ultimi non deve essere imputato alle importazioni non vendute a prezzi di dumping, una contrazione della domanda, mutamenti nell’andamento dei consumi, pratiche restrittive degli scambi messe in atto da produttori nazionali e stranieri e concorrenza fra gli stessi, sviluppi tecnologici nonché le prestazioni dell’industria nazionale in materia di esportazioni e produttività». V. anche sentenza del 19 dicembre 2013, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Marketing/Consiglio ( C‑10/12 P , non pubblicata, EU:C:2013:865 , punto 54 ). ( 83 ) V. Rovegno, L. e Vandenbussche, H., «Anti-dumping practices in the EU: a comparative analysis of rules and application in the contest of WTO», in Gaines, S. [OSCURATO:PERSONA], B., e [OSCURATO:PERSONA], K. (a cura di), [OSCURATO:PERSONA] in the EU and the WTO: a legal comparison , [OSCURATO:PERSONA], 2012, pag. 440. Rovegno e Vandenbussche osservano che «contrariamente a paesi che fanno uso di misure antidumping, come gli [OSCURATO:PERSONA] e il Canada, i dazi antidumping dell’Unione europea non devono necessariamente corrispondere all’intero margine di dumping laddove un dazio inferiore sia sufficiente a eliminare il pregiudizio notevole arrecato all’industria nazionale. (…) [Fra il 1989 e il 2009], quasi ogni anno i livelli medi dei dazi antidumping nell’Unione [erano] considerevolmente inferiori a quelli degli [OSCURATO:PERSONA]. Rispetto al Canada si [attestavano] circa agli stessi livelli all’inizio del periodo preso in considerazione, ma [erano] inferiori anche verso la fine di detto periodo» (pag. 445). ( 84 ) La questione della ricevibilità della richiesta della [OSCURATO:PERSONA] di sostituzione della motivazione non è affrontata nelle presenti conclusioni, in quanto essa dovrebbe, a mio avviso, essere trattata insieme alla richiesta di sostituzione della motivazione sollevata nell’impugnazione incidentale, e le presenti conclusioni si limitano ad esaminare due motivi (v. paragrafo 29 supra). Tuttavia, a fini di completezza, osservo che la richiesta di sostituzione della motivazione proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] nella sua comparsa di risposta all’impugnazione, è, a mio avviso, ricevibile. Ciò perché può essere considerata una difesa avverso il quarto motivo della ricorrente (sentenza del 9 novembre 2017, TV2/Danmark/[OSCURATO:PERSONA], C‑649/15 P , EU:C:2017:835 , punto 61 ). ( 85 ) Il corsivo è mio. ( 86 ) Decisione 91/392/CEE della [OSCURATO:PERSONA], del 21 giugno 1991, recante accettazione degli impegni offerti nell’ambito del procedimento antidumping relativo alle importazioni di tubi di amianto cemento originari della Turchia e chiusura della relativa inchiesta ( GU 1991, L 209, pag. 37 ); regolamento (CE) n. 2376/94 della [OSCURATO:PERSONA], del 27 settembre 1994, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di apparecchi riceventi per la televisione a colori originari della Malaysia, della Repubblica popolare cinese, della Repubblica di Corea, di Singapore e della Thailandia ( GU 1994, L 255, pag. 50 ); regolamento (CE) n. 710/95 del Consiglio, del 27 marzo 1995, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di apparecchi riceventi per la televisione a colori originari della Malaysia, della Repubblica popolare cinese, della Repubblica di Corea, di Singapore e della Thailandia e che decide la riscossione definitiva del dazio provvisorio ( GU 1995, L73, pag. 3 ); e regolamento (CE) n. 1331/2007 del Consiglio, del 13 novembre 2007, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di diciandiammide originarie della Repubblica popolare cinese ( GU 2007, L 296, pag. 1 ). ( 87 ) V. considerando 28 e 29 della decisione 91/392; considerando 141 del regolamento n. 2376/94; considerando 49 del regolamento n. 710/95; e considerando da 128 a 132 del regolamento n. 1331/2007. ( 88 ) Ai sensi del considerando 28 della decisione 91/392, «l’interpretazione e, soprattutto, la quantificazione [dell’]effetto [delle importazioni oggetto di dumping] è imprecisa, data la coesistenza di altri fattori». Al considerando 128, punto (i), del regolamento n. 1331/2007, si dichiara che «[è] (…) impossibile determinare con precisione il contributo [delle importazioni oggetto di dumping e degli altri fattori noti]». ( 89 ) Sentenza del 29 marzo 2011, ThyssenKrupp Nirosta/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑352/09 P , EU:C:2011:191 , punto 136 ). ( 90 ) V. punti 207, 211 e 213 della sentenza impugnata. ( 91 ) V. punto 212 della sentenza impugnata. ( 92 ) V. punto 214 della sentenza impugnata. ( 93 ) Sentenze del 19 dicembre 2013, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Marketing/Consiglio ( C‑10/12 P , non pubblicata, EU:C:2013:865 , punto 22 ); del 16 aprile 2015, TMK Europe ( C‑143/14 , EU:C:2015:236 , punto 34 ); del 10 settembre 2015, Bricmate ( C‑569/13 , EU:C:2015:572 , punto 46 ), e del 2 giugno 2016, Photo USA [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio ( C‑31/15 P , non pubblicata, EU:C:2016:390 , punto 63 ).
Sentenza Corte di giustizia UE n. 1168/2018 — Fons Iuris — Fons Iuris