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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 38094/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] A CREMANO il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminato il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che con esso la difesa ha dedotto la violazione di legge processuale per avere il Giudice dell'esecuzione provveduto nel merito sulla richiesta di revoca della sospensione condizionale nonostante la richiesta di rinvio dell'udienza avanzata dal difensore di fiducia dell'interessato, motivata con un concomitante impegno professionale; ritenuto che la Corte di secondo grado, nel respingere la richiesta formulata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ha correttamente richiamato l'indirizzo giurisprudenziale secondo il quale, in caso di richiesta di differimento per concorrenti impegni professionali, il difensore, oltre a dover prospettare tempestivamente la situazione di impedimento, è tenuto a esplicitare le ragioni per le quali egli non possa farsi sostituire nell'altro procedimento (così Sez. 3, n. 23764 del 22/11/2016, dep. 2017, M., Rv. 270330 - 01): profilo, questo, con il quale il ricorso non si è confrontato, non essendo stata dedotta, sia al momento della richiesta, sia in occasione della presente impugnazione, alcuna specifica ragione che non consentisse la sostituzione; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen. (introdotto dalla legge n. 103 del 2017), con la condanna del ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] A CREMANO il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminato il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che con esso la difesa ha dedotto la violazione di legge processuale per avere il Giudice dell'esecuzione provveduto nel merito sulla richiesta di revoca della sospensione condizionale nonostante la richiesta di rinvio dell'udienza avanzata dal difensore di fiducia dell'interessato, motivata con un concomitante impegno professionale; ritenuto che la Corte di secondo grado, nel respingere la richiesta formulata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ha correttamente richiamato l'indirizzo giurisprudenziale secondo il quale, in caso di richiesta di differimento per concorrenti impegni professionali, il difensore, oltre a dover prospettare tempestivamente la situazione di impedimento, è tenuto a esplicitare le ragioni per le quali egli non possa farsi sostituire nell'altro procedimento (così Sez. 3, n. 23764 del 22/11/2016, dep. 2017, M., Rv. 270330 - 01): profilo, questo, con il quale il ricorso non si è confrontato, non essendo stata dedotta, sia al momento della richiesta, sia in occasione della presente impugnazione, alcuna specifica ragione che non consentisse la sostituzione; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen. (introdotto dalla legge n. 103 del 2017), con la condanna del ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deci
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