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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 17932/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/07/2023 del TRIBUNALE di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo declaratoria di inammissibilità del ricorso.

PROCEDIMENTO A [OSCURATO:PERSONA].

Itjt/'\ [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Firenze in composizione monocratica ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 4, commi 2 e 3, legge n. 110 del 1975, - per aver portato, senza giustificato motivo, fuori della propria abitazione due coltelli da cucina, rispettivamente lunghi cm. 29,5 e cm. 30, utilizzabili, per le circostanze di tempo e di luogo, per l'offesa alla persona - e, per l'effetto, lo ha condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di euro 667 di ammenda, oltre che al pagamento delle spese processuali, nel contempo ordinando la confisca e distruzione di quanto in sequestro.

2. Avverso l'indicata sentenza, ricorre [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con un primo motivo la violazione di legge ex art. 606 lett. b) cod. proc. pen., nella parte in cui non ha applicato l'art. 131 bis cod. pen..

Il Tribunale ha omesso di applicare l'invocata esimente pur in presenza di tutti i presupposti oggettivi e soggettivi, e pur avendo riconosciuto sussistente nel caso di specie, l'ipotesi lieve di cui al terzo comma della norma incriminatrice.

Con un secondo motivo il ricorrente ha dedotto ex art. 606 lett. e) cod. proc. pen., la contraddittorietà della motivazione in ordine alla lieve entità del fatto: la sentenza è intrinsecamente contraddittoria avendo il Giudice da un lato qualificato la condotta dell'imputato come di leve entità, omettendo tuttavia di riconoscere la causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale presso questa Corte, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso, proposto sulla base di censure manifestamente infondate ovvero generiche o non consentite, deve essere dichiarato inammissibile con ogni conseguenza di legge.

1.1. Invero, la prima censura, relativa alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p., appare articolata in modo del tutto generico.

La doglianza rinvia sommariamente alla lettera della norma, ai presupposti applicativi dell'istituto e alla giurisprudenza che ne delinea l'operatività.

Sul punto, la difesa non specifica neppure i motivi per i quali il giudice di primo grado avrebbe dovuto applicare la causa di esclusione della punibilità per tenuità del fatto.Il solo richiamo alla circostanza che egli non avesse la materiale possibilità di un immediato ed attuale utilizzo dei coltelli poiché stava transitando in bicicletta è un elemento che non appare rilevante ai fini dell'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen.

La norma, peraltro, rimanda ad un giudizio di fatto complessivo rimesso alla valutazione del giudice, che può essere desunta anche implicitamente dalla motivazione della sentenza (Cass. pen. sez.

I n. 36052/2023).

Dalla descrizione del fatto, porto di due coltelli di 29,5 e 20 cm senza giustificato motivo, non emerge una fattispecie inquadrabile in termini di tenuità dell'offesa.

1.2. Il secondo motivo di ricorso, che deduce la contraddittorietà della motivazione nella parte in cui, pur qualificando il fatto come di lieve entità, ex art. 4, comma 3, legge 110/75, non riconosce la causa di esclusione della punibilità di cui sopra, è manifestatamente infondato.

Ferma restando la genericità anche di tale doglianza, si sottolinea che l'esclusione della causa di non punibilità non impedisce il riconoscimento della circostanza attenuante della lieve entità "perché il fatto di "particolare tenuità" ai fini della declaratoria di non punibilità presenta una minore rilevanza offensiva rispetto a quello di lieve entità che attenua il reato" (Sez.1, n. 51261 del 07/03/2017, Rv. 271262 - 0; Sez.7, n. 50968 del 30/11/2023).

Sez. 1, n. 46342 del 29/09/2023, ha, peraltro, precisato che la valutazione «fondata sull'accertamento di una offensività del fatto apprezzata come di "lieve entità" implica necessariamente l'esclusione del diverso e minore livello di offensività che giustifica l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis per la "particolare tenuità del fatto".».

La sentenza, dunque, è immune da censure sotto tale punto di vista, a fronte di un ricorso del tutto aspecifico sul punto.

2. Alla dichiarazione d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/07/2023 del TRIBUNALE di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo declaratoria di inammissibilità del ricorso. PROCEDIMENTO A [OSCURATO:PERSONA]. Itjt/'\ [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Firenze in composizione monocratica ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 4, commi 2 e 3, legge n. 110 del 1975, - per aver portato, senza giustificato motivo, fuori della propria abitazione due coltelli da cucina, rispettivamente lunghi cm. 29,5 e cm. 30, utilizzabili, per le circostanze di tempo e di luogo, per l'offesa alla persona - e, per l'effetto, lo ha condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di euro 667 di ammenda, oltre che al pagamento delle spese processuali, nel contempo ordinando la confisca e distruzione di quanto in sequestro. 2. Avverso l'indicata sentenza, ricorre [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con un primo motivo la violazione di legge ex art. 606 lett. b) cod. proc. pen., nella parte in cui non ha applicato l'art. 131 bis cod. pen.. Il Tribunale ha omesso di applicare l'invocata esimente pur in presenza di tutti i presupposti oggettivi e soggettivi, e pur avendo riconosciuto sussistente nel caso di specie, l'ipotesi lieve di cui al terzo comma della norma incriminatrice. Con un secondo motivo il ricorrente ha dedotto ex art. 606 lett. e) cod. proc. pen., la contraddittorietà della motivazione in ordine alla lieve entità del fatto: la sentenza è intrinsecamente contraddittoria avendo il Giudice da un lato qualificato la condotta dell'imputato come di leve entità, omettendo tuttavia di riconoscere la causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale presso questa Corte, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, proposto sulla base di censure manifestamente infondate ovvero generiche o non consentite, deve essere dichiarato inammissibile con ogni conseguenza di legge. 1.1. Invero, la prima censura, relativa alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p., appare articolata in modo del tutto generico. La doglianza rinvia sommariamente alla lettera della norma, ai presupposti applicativi dell'istituto e alla giurisprudenza che ne delinea l'operatività. Sul punto, la difesa non specifica neppure i motivi per i quali il giudice di primo grado avrebbe dovuto applicare la causa di esclusione della punibilità per tenuità del fatto.Il solo richiamo alla circostanza che egli non avesse la materiale possibilità di un immediato ed attuale utilizzo dei coltelli poiché stava transitando in bicicletta è un elemento che non appare rilevante ai fini dell'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. La norma, peraltro, rimanda ad un giudizio di fatto complessivo rimesso alla valutazione del giudice, che può essere desunta anche implicitamente dalla motivazione della sentenza (Cass. pen. sez. I n. 36052/2023). Dalla descrizione del fatto, porto di due coltelli di 29,5 e 20 cm senza giustificato motivo, non emerge una fattispecie inquadrabile in termini di tenuità dell'offesa. 1.2. Il secondo motivo di ricorso, che deduce la contraddittorietà della motivazione nella parte in cui, pur qualificando il fatto come di lieve entità, ex art. 4, comma 3, legge 110/75, non riconosce la causa di esclusione della punibilità di cui sopra, è manifestatamente infondato. Ferma restando la genericità anche di tale doglianza, si sottolinea che l'esclusione della causa di non punibilità non impedisce il riconoscimento della circostanza attenuante della lieve entità "perché il fatto di "particolare tenuità" ai fini della declaratoria di non punibilità presenta una minore rilevanza offensiva rispetto a quello di lieve entità che attenua il reato" (Sez.1, n. 51261 del 07/03/2017, Rv. 271262 - 0; Sez.7, n. 50968 del 30/11/2023). Sez. 1, n. 46342 del 29/09/2023, ha, peraltro, precisato che la valutazione «fondata sull'accertamento di una offensività del fatto apprezzata come di "lieve entità" implica necessariamente l'esclusione del diverso e minore livello di offensività che giustifica l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis per la "particolare tenuità del fatto".». La sentenza, dunque, è immune da censure sotto tale punto di vista, a fronte di un ricorso del tutto aspecifico sul punto. 2. Alla dichiarazione d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favor
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