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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 24 marzo 1987

Cassazione n. 25635/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 13/10/2021 del GIP TRIBUNALE di CALTANISSETTAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]: "Rigetto del ricorso"; L'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha concluso con memoria per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Caltanisetta con provvedimento del 13 ottobre 2021 ha rigettato l'istanza di autorizzazione ad un colloquio dei genitori di [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) e del suocero ([OSCURATO:PERSONA]) con [OSCURATO:PERSONA] (agli arresti domiciliari).

2. Ricorre in cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. 2.

1. Violazione di legge (art. 284 cod. proc. pen. e 2 costituzione); mancanza assoluta della motivazione.

Il provvedimento di rigetto risulta immotivato, richiama il parere del P.M.; anche il parere del P.M. risulta apodittico ed immotivato.

Il rigetto dei colloqui rappresenta un inasprimento del regime di detenzione domiciliare, senza alcuna necessità per le esigenze cautelari o le indagini.

L'art. 284 cod. proc. pen. prevede il divieto dei colloqui "quando è necessario".

Ha chiesto quindi l'annullamento del provvedimento impugnato. 2.

2. La Procura Generale della Corte di Cassazione, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto il rigetto del ricorso. 2.

3. La ricorrente ha depositato memoria di replica, nella quale rileva che il ricorso è stato presentato per violazione di legge (art. 125 e 284 cod. proc. pen.) e, comunque, la motivazione risulta solo apparente.

Ha concluso pertanto per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso risulta fondato.

Lo stesso è stato proposto ex art. 111 della costituzione in quanto i provvedimenti che decidono sulle istanze di colloquio di detenuti, potendosi risolvere in un inasprimento delle misure cautelari sono ricorribili in cassazione ("I provvedimenti che decidono sulle istanze di colloquio dei detenuti, potendosi risolvere in un inasprimento del grado di afflittività delle misure cautelari, sono ricorribili in Cassazione, ex art. 111, comma settimo, Cost." Sez. 6, Sentenza n. 3729 del 24/11/2015 Cc., dep. 27/01/2016, Rv. 265927 - 01; vedi anche Sez. 2, Sentenza n. 23760 del 06/05/2015 Cc., dep. 04/06/2015, Rv. 264388 e Sez. 1, Sentenza n. 47326 del 29/11/2011 Cc., dep. 20/12/2011, Rv. 251419).

Il provvedimento impugnato non contiene motivazione adeguata, in quanto si è richiamato al parere del P.M., che a sua volta si limita apoditticamente a rilevare che "permangono le esigenze cautelari non tutelabili ove si autorizzassero colloqui in questa fase".

L'art. 284, secondo comma, cod. proc. pen. prevede che: "Quando è necessario, il giudice impone limiti o divieti alla facoltà dell'imputato di comunicare con persone diverse da quelle che con lui coabitano o che lo assistono".

La norma, quindi, richiede una necessità del divieto in considerazione delle esigenze cautelari da salvaguardare in relazione alle necessità (anche di sopravvivenza e di relazioni) della persona detenuta in custodia cautelare.

Il divieto alla facoltà di comunicare dell'imputato con persone diverse da quelle con lui coabitano, pertanto, non può applicarsi con motivazione apodittica ed assertiva, ma deve valutare le specifiche esigenze cautelari da salvaguardare, indicandole in modo esaustivo in relazione alle esigenze del detenuto.

Analisi questa che manca completamente nel provvedimento impugnato.

Del resto, i richiedenti il colloquio sono parenti della ricorrente (genitori e suocero), non estranei.

Risulta, pertanto, violata la disposizione dell'art. 284 cod. proc. pen. (violazione di legge).

E, inoltre, la motivazione meramente apparente o assente si deve sempre inquadrare nel vizio di violazione di legge (vedi Sez. 6 - , Sentenza n. 21525 del 18/06/2020 Cc., dep. 20/07/2020, Rv. 279284).

Il provvedimento deve, quindi, annullarsi con rinvio al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Caltanisetta.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al G.I.P.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 13/10/2021 del GIP TRIBUNALE di CALTANISSETTAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]: "Rigetto del ricorso"; L'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha concluso con memoria per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Caltanisetta con provvedimento del 13 ottobre 2021 ha rigettato l'istanza di autorizzazione ad un colloquio dei genitori di [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) e del suocero ([OSCURATO:PERSONA]) con [OSCURATO:PERSONA] (agli arresti domiciliari). 2. Ricorre in cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. 2. 1. Violazione di legge (art. 284 cod. proc. pen. e 2 costituzione); mancanza assoluta della motivazione. Il provvedimento di rigetto risulta immotivato, richiama il parere del P.M.; anche il parere del P.M. risulta apodittico ed immotivato. Il rigetto dei colloqui rappresenta un inasprimento del regime di detenzione domiciliare, senza alcuna necessità per le esigenze cautelari o le indagini. L'art. 284 cod. proc. pen. prevede il divieto dei colloqui "quando è necessario". Ha chiesto quindi l'annullamento del provvedimento impugnato. 2. 2. La Procura Generale della Corte di Cassazione, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto il rigetto del ricorso. 2. 3. La ricorrente ha depositato memoria di replica, nella quale rileva che il ricorso è stato presentato per violazione di legge (art. 125 e 284 cod. proc. pen.) e, comunque, la motivazione risulta solo apparente. Ha concluso pertanto per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso risulta fondato. Lo stesso è stato proposto ex art. 111 della costituzione in quanto i provvedimenti che decidono sulle istanze di colloquio di detenuti, potendosi risolvere in un inasprimento delle misure cautelari sono ricorribili in cassazione ("I provvedimenti che decidono sulle istanze di colloquio dei detenuti, potendosi risolvere in un inasprimento del grado di afflittività delle misure cautelari, sono ricorribili in Cassazione, ex art. 111, comma settimo, Cost." Sez. 6, Sentenza n. 3729 del 24/11/2015 Cc., dep. 27/01/2016, Rv. 265927 - 01; vedi anche Sez. 2, Sentenza n. 23760 del 06/05/2015 Cc., dep. 04/06/2015, Rv. 264388 e Sez. 1, Sentenza n. 47326 del 29/11/2011 Cc., dep. 20/12/2011, Rv. 251419). Il provvedimento impugnato non contiene motivazione adeguata, in quanto si è richiamato al parere del P.M., che a sua volta si limita apoditticamente a rilevare che "permangono le esigenze cautelari non tutelabili ove si autorizzassero colloqui in questa fase". L'art. 284, secondo comma, cod. proc. pen. prevede che: "Quando è necessario, il giudice impone limiti o divieti alla facoltà dell'imputato di comunicare con persone diverse da quelle che con lui coabitano o che lo assistono". La norma, quindi, richiede una necessità del divieto in considerazione delle esigenze cautelari da salvaguardare in relazione alle necessità (anche di sopravvivenza e di relazioni) della persona detenuta in custodia cautelare. Il divieto alla facoltà di comunicare dell'imputato con persone diverse da quelle con lui coabitano, pertanto, non può applicarsi con motivazione apodittica ed assertiva, ma deve valutare le specifiche esigenze cautelari da salvaguardare, indicandole in modo esaustivo in relazione alle esigenze del detenuto. Analisi questa che manca completamente nel provvedimento impugnato. Del resto, i richiedenti il colloquio sono parenti della ricorrente (genitori e suocero), non estranei. Risulta, pertanto, violata la disposizione dell'art. 284 cod. proc. pen. (violazione di legge). E, inoltre, la motivazione meramente apparente o assente si deve sempre inquadrare nel vizio di violazione di legge (vedi Sez. 6 - , Sentenza n. 21525 del 18/06/2020 Cc., dep. 20/07/2020, Rv. 279284). Il provvedimento deve, quindi, annullarsi con rinvio al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Caltanisetta. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al G.I.P.
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