CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 5 aprile 2022
Cassazione n. 23101/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA Letta la nota in data 10 dicembre 2021 del presidente di Collegio della Terza Sezione penale, che ha segnalato la necessità di procedere alla correzione dell'errore materiale relativo al dispositivo del ruolo di pubblica udienza del 9 novembre 2021 riguardante il procedimento n. 21764/2021, ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nel senso che, in tale dispositivo, le parole: «Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali», siano sostituite con le parole: «Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali»; vista la richiesta del Procuratore generale presso la Corte di cassazione in data 19 marzo 2022 di disporsi la correzione dell'errore materiale; rilevato che, nella specie, risulta evidente l'errore segnalato, costituito dall'uso del singolare invece che del plurale, posto che, come risulta immediatamente dagli atti, la sentenza della Corte di cassazione ha definito l'intero procedimento n. 21764/2021 e, quindi, deciso i ricorsi di entrambi i ricorrenti, non essendosi proceduto ad alcuna separazione di procedimenti; ritenuto, quindi, che deve procedersi alla correzione dell'errore materiale precedentemente specificato, a norma dell'art. 625-bis, comma 3, cod. proc. pen., provvedendo a sostituire, nel dispositivo del ruolo di pubblica udienza del 9 novembre 2021 relativo al procedimento n. 21764/2021, le parole: «Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali», con le parole: «Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali»; P.Q.M. Dispone correggersi il ruolo della Pubblica Udienza della Terza Sezione penale del 09/11/2021 relativamente al procedimento n. 21764/2021, ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sostituendo le parole del dispositivo: «Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali», con le parole: «Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali». Manda alla cancelleria per l'annotazione della correzione sull'originale dell'atto. Così deciso il [OSCURATO:DATA_NASCITA] Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]