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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 marzo 2024

Cassazione n. 22772/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/07/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di [OSCURATO:PERSONA] ato avviso a~j udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA],4------- - e [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso straordinario proposto avverso la sentenza della Corte di Cassazione in data 12/07/2023, depositata in data 11/09/2023, proposta da [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il ricorso, depositato 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], risulta presentato oltre il termine di 180 giorni dal deposito della sentenza, fissato a pena di inammissibilità in caso di denuncia di errore di fatto, ai sensi dell'art. 625bis commi 2 e 4 cod. proc. pen.; Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 23 maggio 2024 Il Consigliere estensore esiden

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/07/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di [OSCURATO:PERSONA] ato avviso a~j udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA],4------- - e [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso straordinario proposto avverso la sentenza della Corte di Cassazione in data 12/07/2023, depositata in data 11/09/2023, proposta da [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il ricorso, depositato 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], risulta presentato oltre il termine di 180 giorni dal deposito della sentenza, fissato a pena di inammissibilità in caso di denuncia di errore di fatto, ai sensi dell'art. 625bis commi 2 e 4 cod. proc. pen.; Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 maggio 2024 Il Consigliere estensore esiden
Sentenza Cassazione n. 22772/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris