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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 04105/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/05/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 29867/22 Torre OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui agli artt. 628 co.3 cod. pen., 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e altro); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le doglianze contenute nel primo motivo del ricorso per cassazione non sono proponibili in sede di legittimità in quanto vertenti sul fatto ed incentrate sulla richiesta di valutazione alternativa delle fonti di prova oggetto di esame sviluppato con argomentazioni lineari da parte dei giudici di merito e conformi alla giurisprudenza di legittimità; Considerato che il secondo motivo di ricorso, relativo al negato riconoscimento dell'attenuante ex art. 62 n. 4 cod. pen. risulta a-specifico poiché la lettura del provvedimento impugnato dimostra che le argomentazioni sono connotate da lineare e coerente logicità con cui il ricorrente non si confronta (pag. 6); Considerato che il terzo motivo di ricorso, relativo al vizio di motivazione circa il rigetto del concordato in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen. si palesa totalmente generico, risolvendosi in una mera enunciazione; Ritenuto infine che il quarto motivo di ricorso attinente al trattamento sanzionatorio, non si confronta con la puntuale argomentazione fornita dalla Corte territoriale circa la mancata concessione delle attenuanti generiche (v. pag. 7); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/05/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 29867/22 Torre OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui agli artt. 628 co.3 cod. pen., 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e altro); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le doglianze contenute nel primo motivo del ricorso per cassazione non sono proponibili in sede di legittimità in quanto vertenti sul fatto ed incentrate sulla richiesta di valutazione alternativa delle fonti di prova oggetto di esame sviluppato con argomentazioni lineari da parte dei giudici di merito e conformi alla giurisprudenza di legittimità; Considerato che il secondo motivo di ricorso, relativo al negato riconoscimento dell'attenuante ex art. 62 n. 4 cod. pen. risulta a-specifico poiché la lettura del provvedimento impugnato dimostra che le argomentazioni sono connotate da lineare e coerente logicità con cui il ricorrente non si confronta (pag. 6); Considerato che il terzo motivo di ricorso, relativo al vizio di motivazione circa il rigetto del concordato in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen. si palesa totalmente generico, risolvendosi in una mera enunciazione; Ritenuto infine che il quarto motivo di ricorso attinente al trattamento sanzionatorio, non si confronta con la puntuale argomentazione fornita dalla Corte territoriale circa la mancata concessione delle attenuanti generiche (v. pag. 7); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec