CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 aprile 2024
Cassazione n. 15791/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/06/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], Ritenuto che i due motivi di ricorso, che contestano la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità in ordine alla sussistenza del reato di ricettazione di cui all'art. 648 cod. pen. ed alla mancata prova della partecipazione nel reato presupposto, sono generici e manifestamente infondati poiché non si confrontano con la motivazione della Corte che risulta esente da vizi logici e ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag. 3 punto 3.1) della sentenza impugnata) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato; che correttamente la Corte ha rilevato che la dedotta partecipazione dell'imputato alla condotta di contraffazione, invocata per escludere la ricettazione, non è stata neppure allegata dall'imputato e in alcun modo risulta dalle emergenze processuali, ove si consideri che il ricorrente è stato fermato mentre era intento a vendere profumi contraffatti di note marche. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 aprile 2024 [OSCURATO:PERSONA] /Presiden