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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 13 giugno 2022

Cassazione n. 31275/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ROMANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/02/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. 3akaj Xhuljan e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Brescia del 18/02/2021 che ha confermato la pronuncia del Tribunale di Bergamo, con cui ad esito di giudizio abbreviato i ricorrenti sono stati condannati alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione ed euro 600,00 di multa per i reati di cui agli artt. 56, 110, 628, commi 2 e 3, n. 1, cod. pen. 2.

Al riguardo, [OSCURATO:PERSONA] deduce:

2.1. violazione e falsa applicazione degli artt. 189, 213 e 192 cod proc. pen. per errata valutazione del materiale probatorio in atti.

In particolare, la valutazione degli elementi probatori risultava viziata da suggestione con alto grado di probabilità, come desumibile dalla circostanza che in sede di ricognizione fotografica i testi avevano fornito la stessa descrizione dell'imputato utilizzando le medesime parole.

Peraltro, il rigetto del motivo di appello con cui si rilevava l'inattendibilità del mezzo di prova in discorso risultava non sufficientemente motivato, laddove invece l'alto rischio di suggestione cui il riconoscimento fotografico si espone avrebbe reso necessaria una motivazione maggiormente estesa.

2.2. inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 56, 628 cod. pen. nonché violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. per errata valutazione delle prove e vizio di motivazione sul punto.

La Corte territoriale aveva erroneamente escluso la configurabilità dell'istituto della desistenza, ritenendo che i prevenuti avevano arrestato l'azione criminosa non volontariamente ma per l'arrivo dei vicini o delle forze dell'ordine.

Invero, una corretta valutazione del materiale probatorio in atti avrebbe condotto all'applicazione dell'istituto di cui all'art. 56, comma 3, cod. pen., posto che la scelta di desistere dell'imputato risultava maturata liberamente ed in un momento antecedente rispetto alla consumazione del reato.

Peraltro, si censura l'adesione da parte della Corte territoriale all'indirizzo giurisprudenziale che considera preclusa la configurazione della desistenza nella fase del tentativo compiuto, rilevando come l'accoglimento di tale impostazione renderebbe difficilmente applicabile l'istituto in discorso, "in quanto il compimento di qualsiasi atto idoneo escluderebbe di per sé la desistenza volontaria".

Ebbene, stante l'applicabilità al caso di specie dell'esimente della desistenza volontaria, l'imputato dovrebbe essere assolto dall'imputazione di tentata rapina impropria, né potrebbe pronunciarsi sentenza di colpevolezza per violazione di domicilio, in quanto non risulta dal materiale probatorio essere stata usata violenza sulle cose per entrare nell'abitazione (per stessa ammissione della p.o.), ed in quanto, comunque, mancherebbe la condizione di procedibilità della querela.

2.3. inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 597 cod. proc. pen. ed art. 56, comma 4 cod. pen. nonché vizio di motivazione sul punto.

La Corte territoriale, pronunciandosi sul motivo di ricorso afferente alla configurabilità della desistenza volontaria, aveva ritenuto integrato il tentativo punibile ed applicabile l'istituto del recesso attivo di cui all'art. 56, comma 4, cod. pen., e tuttavia aveva omesso di procedere al riconoscimento della diminuente in quanto "non evocato dalla difesa" con l'atto d'appello.

Ebbene, in forza dell'art. 597, comma 5, cod. proc. pen. in materia di poteri officiosi del giudice d'appello ed alla luce della pronuncia delle SS.

UU. (n. 22533 del 2018) della Corte di Cassazione sul punto, i giudici di seconde cure avrebbero dovuto comunque riconoscere il recesso attivo ed operare la conseguente diminuzione di pena.

3. Al riguardo, [OSCURATO:PERSONA] deduce:

3.1. errata qualificazione giuridica del fatto in contestazione in termini di tentata rapina impropria.

Il vizio censurato risultava dall'esclusione da parte della Corte territoriale dell'ipotesi della desistenza volontaria, in quanto ritenuta preclusa dalla realizzazione ad opera dei prevenuti di atti già di per sé integrativi della fattispecie tentata, in tal modo aderendo all'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui il riconoscimento dell'esimente in discorso è configurabile solo nella fase del cd. tentativo incompiuto.

Ebbene, la difesa del ricorrente, rilevando la non uniformità dell'indirizzo giurisprudenziale citato, invoca l'applicazione al caso di specie del principio di diritto affermato dalla Suprema Corte in alcune pronunce di segno opposto, secondo cui la configurabilità della desistenza volontaria non è preclusa dalla realizzazione del tentativo punibile, ma anzi presuppone che l'azione sia penalmente rilevante.

In particolare, la compatibilità dell'istituto della desistenza volontaria con il tentativo trova sostegno nella sentenza della Sez. 6, n. 203 del 20/12/2011, che si pronuncia su un caso analogo a quello oggetto del presente giudizio.

Peraltro, l'applicazione dell'esimente in discorso dovrebbe determinare l'assoluzione del ricorrente dal reato di tentata rapina impropria e la riqualificazione del fatto in violazione di domicilio, rispetto alla quale difetterebbe la querela, sicché dovrebbe pronunciarsi sentenza di proscioglimento per mancanza della condizione di procedibilità.

4. Con requisitoria scritta, depositata in data 13/06/2022, il P.G. presso questa Corte, rilevando la manifesta infondatezza dei motivi dedotti, ha chiesto la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi proposti.

5. In data 09/05/2022 è intervenuta la dichiarazione di rinuncia al mandato dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA].

6. Con memoria difensiva in data 5/06/2022, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], nominato difensore d'ufficio di [OSCURATO:PERSONA], ha presentato motivi aggiunti con cui ha dedotto l'erronea qualificazione giuridica del fatto in termini di rapina impropria, invocato la riqualificazione in tentato furto in abitazione e rilevato l'applicabilità al fatto dell'esimente della desistenza volontaria. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili.

Ricorso di [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo, con cui si deduce la violazione delle norme processuali in materia di valutazione delle prove, è manifestamente infondato in quanto il vizio dedotto risulta palesemente smentito dagli atti processuali richiamati dalla sentenza impugnata e le censure proposte risultano volte a prefigurare una rivalutazione e un'alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità ed avulse dalla individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito.

Invero, la lettura della sentenza impugnata consente di rilevare l'esistenza di un apparato motivazionale che congruamente e logicamente espone e giustifica i criteri di valutazione delle prove adottati dai giudici di merito ai fini della individuazione degli odierni ricorrenti nei due soggetti autori del fatto contestato e, dunque, ai fini dell'affermazione di penale responsabilità.

In particolare, la Corte territoriale, pronunciandosi sul corrispondente motivo di appello, ha escluso che il riconoscimento fotografico effettuato dai testimoni fosse affetto "da alto grado di suggestione" rilevando come gli indici di tale vizio, addotti dalla difesa, e costituiti dalla mancata descrizione da parte dei testi dell'abbigliamento indossato dal prevenuto e della sua età, riguardavano aspetti "sicuramente marginali", inidonei a fondare anche solo il sospetto che il riconoscimento fosse stato indotto.

Peraltro, a conferma della bontà della ricognizione fotografica, i giudici di seconde cure evidenziano come i quattro testimoni oculari avevano fornito descrizioni collimanti, indicando elementi descrittivi "pienamente coincidenti" con la persona del ricorrente e sicuramente rilevanti ai fini della sua individuazione nel soggetto autore del fatto reato (si fa riferimento, in particolare, all'origine, all'altezza, alla corporatura, al tipo di capigliatura).

Inoltre, dalla disamina della pronuncia impugnata si rileva come i giudici di merito hanno ricavato la prova della penale responsabilità dei prevenuti in forza della ritenuta attendibilità dei testi che, sulla scorta delle loro dichiarazioni, identificavano il prevenuto mediante l'esame delle foto sottopostegli.

In tal senso, la Corte territoriale ha valutato le risultanze del riconoscimento avendo riguardo alla credibilità intrinseca ed estrinseca delle dichiarazioni rese, rilevando la sostanziale "genuinità" nonché la "piena sovrapponibilità" delle stesse.

Ebbene, l'operazione valutativa eseguita dalla Corte territoriale, di cui si dà conto nella motivazione della sentenza impugnata, risulta conforme al principio di diritto affermato in materia da questa Corte, secondo cui l'individuazione, personale o fotografica, di un soggetto, compiuta nel corso delle indagini preliminari, rappresenta una specie del più generale concetto di dichiarazione e costituisce una prova atipica, la cui rilevanza dipende dall'attendibilità accordata alla deposizione di chi l'ha compiuto.

Pertanto, la certezza della prova non discende dal riconoscimento come strumento probatorio, ma dall'attendibilità accordata alla deposizione di chi si dica certo dell'individuazione (ex multis, Sez. 6, n. 17103 del 31/10/2018, Rv. 275548).

Stante quanto appena affermato, la pronuncia oggetto di gravame in punto di valutazione del materiale probatorio in atti risulta conforme all'esauriente e complessiva disamina delle deduzioni difensive a tal riguardo sollevate con l'atto appello, con la conseguenza che le corrispondenti censure proposte con il motivo di ricorso si traducono in una mera riproduzione di profili già adeguatamente disattesi con corretti argomenti giudici dalla Corte territoriale, con cui il ricorrente omette di confrontarsi.

2. Il secondo motivo dedotto da Jakaj ed il primo motivo proposto da [OSCURATO:PERSONA], in quanto afferenti alla medesima questione di diritto involgente la qualificazione giuridica dei fatti, possono essere trattati congiuntamente.

Anzitutto, si rende necessario precisare che nel caso di specie ricorre l'ipotesi di cd.

"doppia conforme", in quanto la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima, sia adottando i medesimi criteri di valutazione delle prove, con la conseguenza che le due pronunce possono essere lette congiuntamente, costituendo un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218).

Pertanto, in difetto di denunciati o palesi travisamenti, i profili attinenti alla qualificazione giuridica dei fatti debbono necessariamente essere condotti sulla scorta dell'accertamento svolto dai giudici di merito, altrimenti ridondando in censura ei fatto non scrutinabili in questa sede.

Ebbene, la lettura della sentenza impugnata dimostra l'esistenza di un apparato motivazionale congruo e scevro da vizi logici in punto di qualificazione giuridica del fatto, nonché conforme alla complessiva ed esauriente disamina degli elementi probatori in atti.

In particolare, la Corte territoriale ha ritenuto la tentata rapina impropria sulla scorta delle dichiarazioni rese dalle persone offese e da quelle informate sui fatti nonché dei plurimi riconoscimenti fotografici da queste effettuati, che hanno consentito non solo di individuare nei due imputati i soggetti autori del fatto contestato, ma anche di ricostruire l'iter dell'azione criminosa.

Infatti, i giudici di merito hanno correttamente rilevato come la condotta penalmente rilevante posta in essere dai prevenuti risultava composta da due segmenti fattuali: il primo, consistente nella realizzazione di atti idonei e diretti in modo non equivoco alla sottrazione di beni all'interno dell'abitazione della p.o., che si era arrestato allo stadio del tentativo per cause indipendenti dalla liberà volontà dei soggetti agenti; il secondo, immediatamente successivo al precedente, costituito dalla minaccia rivolta alle persone medio tempore sopraggiunte sul luogo del delitto.

Peraltro, tale ricostruzione consentiva di rilevare la sussistenza di un collegamento spazio temporale e, parimenti, di un nesso funzionale tra le due condotte poste in essere dagli imputati, ed imponeva di operare una valutazione complessiva ed unitaria dell'azione criminosa in termini di reato complesso.

In tal senso, correttamente i giudici di merito hanno sussunto il fatto contestato, così ricostruito, nella fattispecie di tentata rapina impropria ex artt. 56 e 628, comma 2, cod. pen., attesa la natura complessa di tale delitto, configurabile nel caso in cui l'agente, immediatamente dopo aver compiuto atti idonei alla sottrazione della cosa altrui, non portati a compimento per cause indipendenti dalla propria volontà, adoperi violenza o minaccia per assicurarsi l'impunità.

Ebbene, l'accertata realizzazione ad opera degli imputati di condotte "integranti già di per sé dell'ipotesi del furto tentato punibile" ha logicamente condotto i giudici di merito ad escludere la configurabilità della desistenza volontaria ex art. 56, comma 3, cod. pen., in quanto ritenuta preclusa dal compimento di atti idonei e diretti in modo non equivoco ad innescare il processo causale da cui origina l'evento.

In tal senso, la pronuncia impugnata risulta aver correttamente applicato il principio di diritto affermato da questa Corte, che il Collegio condivide, in forza del quale in tema di reati di danno a forma libera, come la rapina, la desistenza volontaria, che presuppone un tentativo incompiuto, non è configurabile una volta che siano posti in essere gli atti da cui origina il meccanismo causale capace di produrre l'evento, rispetto ai quali può operare, se il soggetto agente tiene una condotta attiva che valga a scongiurare l'evento, la diminuente per il cosiddetto recesso attivo (ex multis, Sez. 2, n. 16054 dei 20/03/2018, Rv. 272677).

Dunque, coerentemente i giudici di merito hanno ritenuto non necessario accertare la causa dell'interruzione della condotta di furto ai fini della configurabilità della desistenza sul rilievo che l'introduzione degli imputati nell'abitazione della p.o. e la ricerca della refurtiva, in quanto atti già integrativi dell'ipotesi di tentato furto compiuto, escludono ex se l'applicabilità dell'esimente in discorso.

Stante quanto appena affermato, la pronuncia impugnata non risulta viziata da alcuna delle censure dedotte dai ricorrenti in punto di qualificazione giuridica del fatto, sicché i motivi in esame devono ritenersi manifestamente infondati.

3. Il terzo motivo, afferente alla violazione dell'art. 597 cod. proc. pen. in relazione all'art. 56, comma 4, cod. pen. ed al vizio di motivazione, è manifestamente infondato.

Infatti, la censura dedotta si traduce in una critica ai poteri officiosi, riconosciuti al giudice d'appello dall'art. 597 cod. proc. pen., che risultano legittimamente esercitati e l'asserito difetto di motivazione sul punto è smentito dalla lettura della pronuncia impugnata, che risulta corredata da un apparato argomentativo congruo e scevro da vizi logici sul punto.

In tal senso, si rileva come la Corte territoriale ha ritenuto l'operatività del recesso attivo solo in via eventuale ed in relazione allo stadio causale del reato, che risultava integrato nella forma tentata e rendeva dunque astrattamente configurabile la circostanza attenuante in discorso.

Correttamente, i giudici di seconde cure, pronunciandosi sul motivo di appello con cui si invocava l'applicazione della desistenza volontaria, hanno rilevato come la configurabilità di tale esimente fosse preclusa dall'avvenuta realizzazione di un tentativo di furto "compiuto", rispetto al quale avrebbe potuto operare "eventualmente" la circostanza attenuante del recesso attivo.

Tale punto della pronuncia impugnata risulta pienamente conforme ai principi di diritto affermati in materia da questa Corte secondo cui l'istituto di cui all'art. 56, comma 4, cod. pen., in tema di reati a forma libera, opera solo nella fase del "tentativo compiuto" e richiede il compimento di una condotta attiva idonea ad interrompere il nesso causale prodotto dagli atti diretti in modo non equivoco a commettere il reato, nonché ad evitare la realizzazione dell'evento.Stante quanto appena affermato, correttamente i giudici di seconde cure hanno escluso la configurazione del recesso attivo, posto che il fatto, come ricostruito nelle pronunce di merito, risultava inidoneo ad integrare gli elementi costitutivi della diminuente.

In conclusione, la mancata mitigazione della pena da parte della Corte territoriale deve ritenersi fondata sul mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 56, comma 4, cod. pen., e non integra una violazione dell'art. 597 cod. proc. pen., in quanto fondata su una valutazione discrezionale del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità.

Ricorso di [OSCURATO:PERSONA].

1. L'unico motivo di ricorso, afferente alla errata qualificazione giuridica del fatto, è manifestamente infondato, potendosi al riguardo richiamare quanto argomentato sul punto 2 a proposito del ricorso del coimputato.

All'inammissibilità dei ricorsi consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende così determinata in ragione dei profili di inammiss

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ROMANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/02/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. 3akaj Xhuljan e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Brescia del 18/02/2021 che ha confermato la pronuncia del Tribunale di Bergamo, con cui ad esito di giudizio abbreviato i ricorrenti sono stati condannati alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione ed euro 600,00 di multa per i reati di cui agli artt. 56, 110, 628, commi 2 e 3, n. 1, cod. pen. 2. Al riguardo, [OSCURATO:PERSONA] deduce: 2.1. violazione e falsa applicazione degli artt. 189, 213 e 192 cod proc. pen. per errata valutazione del materiale probatorio in atti. In particolare, la valutazione degli elementi probatori risultava viziata da suggestione con alto grado di probabilità, come desumibile dalla circostanza che in sede di ricognizione fotografica i testi avevano fornito la stessa descrizione dell'imputato utilizzando le medesime parole. Peraltro, il rigetto del motivo di appello con cui si rilevava l'inattendibilità del mezzo di prova in discorso risultava non sufficientemente motivato, laddove invece l'alto rischio di suggestione cui il riconoscimento fotografico si espone avrebbe reso necessaria una motivazione maggiormente estesa. 2.2. inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 56, 628 cod. pen. nonché violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. per errata valutazione delle prove e vizio di motivazione sul punto. La Corte territoriale aveva erroneamente escluso la configurabilità dell'istituto della desistenza, ritenendo che i prevenuti avevano arrestato l'azione criminosa non volontariamente ma per l'arrivo dei vicini o delle forze dell'ordine. Invero, una corretta valutazione del materiale probatorio in atti avrebbe condotto all'applicazione dell'istituto di cui all'art. 56, comma 3, cod. pen., posto che la scelta di desistere dell'imputato risultava maturata liberamente ed in un momento antecedente rispetto alla consumazione del reato. Peraltro, si censura l'adesione da parte della Corte territoriale all'indirizzo giurisprudenziale che considera preclusa la configurazione della desistenza nella fase del tentativo compiuto, rilevando come l'accoglimento di tale impostazione renderebbe difficilmente applicabile l'istituto in discorso, "in quanto il compimento di qualsiasi atto idoneo escluderebbe di per sé la desistenza volontaria". Ebbene, stante l'applicabilità al caso di specie dell'esimente della desistenza volontaria, l'imputato dovrebbe essere assolto dall'imputazione di tentata rapina impropria, né potrebbe pronunciarsi sentenza di colpevolezza per violazione di domicilio, in quanto non risulta dal materiale probatorio essere stata usata violenza sulle cose per entrare nell'abitazione (per stessa ammissione della p.o.), ed in quanto, comunque, mancherebbe la condizione di procedibilità della querela. 2.3. inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 597 cod. proc. pen. ed art. 56, comma 4 cod. pen. nonché vizio di motivazione sul punto. La Corte territoriale, pronunciandosi sul motivo di ricorso afferente alla configurabilità della desistenza volontaria, aveva ritenuto integrato il tentativo punibile ed applicabile l'istituto del recesso attivo di cui all'art. 56, comma 4, cod. pen., e tuttavia aveva omesso di procedere al riconoscimento della diminuente in quanto "non evocato dalla difesa" con l'atto d'appello. Ebbene, in forza dell'art. 597, comma 5, cod. proc. pen. in materia di poteri officiosi del giudice d'appello ed alla luce della pronuncia delle SS. UU. (n. 22533 del 2018) della Corte di Cassazione sul punto, i giudici di seconde cure avrebbero dovuto comunque riconoscere il recesso attivo ed operare la conseguente diminuzione di pena. 3. Al riguardo, [OSCURATO:PERSONA] deduce: 3.1. errata qualificazione giuridica del fatto in contestazione in termini di tentata rapina impropria. Il vizio censurato risultava dall'esclusione da parte della Corte territoriale dell'ipotesi della desistenza volontaria, in quanto ritenuta preclusa dalla realizzazione ad opera dei prevenuti di atti già di per sé integrativi della fattispecie tentata, in tal modo aderendo all'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui il riconoscimento dell'esimente in discorso è configurabile solo nella fase del cd. tentativo incompiuto. Ebbene, la difesa del ricorrente, rilevando la non uniformità dell'indirizzo giurisprudenziale citato, invoca l'applicazione al caso di specie del principio di diritto affermato dalla Suprema Corte in alcune pronunce di segno opposto, secondo cui la configurabilità della desistenza volontaria non è preclusa dalla realizzazione del tentativo punibile, ma anzi presuppone che l'azione sia penalmente rilevante. In particolare, la compatibilità dell'istituto della desistenza volontaria con il tentativo trova sostegno nella sentenza della Sez. 6, n. 203 del 20/12/2011, che si pronuncia su un caso analogo a quello oggetto del presente giudizio. Peraltro, l'applicazione dell'esimente in discorso dovrebbe determinare l'assoluzione del ricorrente dal reato di tentata rapina impropria e la riqualificazione del fatto in violazione di domicilio, rispetto alla quale difetterebbe la querela, sicché dovrebbe pronunciarsi sentenza di proscioglimento per mancanza della condizione di procedibilità. 4. Con requisitoria scritta, depositata in data 13/06/2022, il P.G. presso questa Corte, rilevando la manifesta infondatezza dei motivi dedotti, ha chiesto la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi proposti. 5. In data 09/05/2022 è intervenuta la dichiarazione di rinuncia al mandato dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA]. 6. Con memoria difensiva in data 5/06/2022, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], nominato difensore d'ufficio di [OSCURATO:PERSONA], ha presentato motivi aggiunti con cui ha dedotto l'erronea qualificazione giuridica del fatto in termini di rapina impropria, invocato la riqualificazione in tentato furto in abitazione e rilevato l'applicabilità al fatto dell'esimente della desistenza volontaria. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo, con cui si deduce la violazione delle norme processuali in materia di valutazione delle prove, è manifestamente infondato in quanto il vizio dedotto risulta palesemente smentito dagli atti processuali richiamati dalla sentenza impugnata e le censure proposte risultano volte a prefigurare una rivalutazione e un'alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità ed avulse dalla individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito. Invero, la lettura della sentenza impugnata consente di rilevare l'esistenza di un apparato motivazionale che congruamente e logicamente espone e giustifica i criteri di valutazione delle prove adottati dai giudici di merito ai fini della individuazione degli odierni ricorrenti nei due soggetti autori del fatto contestato e, dunque, ai fini dell'affermazione di penale responsabilità. In particolare, la Corte territoriale, pronunciandosi sul corrispondente motivo di appello, ha escluso che il riconoscimento fotografico effettuato dai testimoni fosse affetto "da alto grado di suggestione" rilevando come gli indici di tale vizio, addotti dalla difesa, e costituiti dalla mancata descrizione da parte dei testi dell'abbigliamento indossato dal prevenuto e della sua età, riguardavano aspetti "sicuramente marginali", inidonei a fondare anche solo il sospetto che il riconoscimento fosse stato indotto. Peraltro, a conferma della bontà della ricognizione fotografica, i giudici di seconde cure evidenziano come i quattro testimoni oculari avevano fornito descrizioni collimanti, indicando elementi descrittivi "pienamente coincidenti" con la persona del ricorrente e sicuramente rilevanti ai fini della sua individuazione nel soggetto autore del fatto reato (si fa riferimento, in particolare, all'origine, all'altezza, alla corporatura, al tipo di capigliatura). Inoltre, dalla disamina della pronuncia impugnata si rileva come i giudici di merito hanno ricavato la prova della penale responsabilità dei prevenuti in forza della ritenuta attendibilità dei testi che, sulla scorta delle loro dichiarazioni, identificavano il prevenuto mediante l'esame delle foto sottopostegli. In tal senso, la Corte territoriale ha valutato le risultanze del riconoscimento avendo riguardo alla credibilità intrinseca ed estrinseca delle dichiarazioni rese, rilevando la sostanziale "genuinità" nonché la "piena sovrapponibilità" delle stesse. Ebbene, l'operazione valutativa eseguita dalla Corte territoriale, di cui si dà conto nella motivazione della sentenza impugnata, risulta conforme al principio di diritto affermato in materia da questa Corte, secondo cui l'individuazione, personale o fotografica, di un soggetto, compiuta nel corso delle indagini preliminari, rappresenta una specie del più generale concetto di dichiarazione e costituisce una prova atipica, la cui rilevanza dipende dall'attendibilità accordata alla deposizione di chi l'ha compiuto. Pertanto, la certezza della prova non discende dal riconoscimento come strumento probatorio, ma dall'attendibilità accordata alla deposizione di chi si dica certo dell'individuazione (ex multis, Sez. 6, n. 17103 del 31/10/2018, Rv. 275548). Stante quanto appena affermato, la pronuncia oggetto di gravame in punto di valutazione del materiale probatorio in atti risulta conforme all'esauriente e complessiva disamina delle deduzioni difensive a tal riguardo sollevate con l'atto appello, con la conseguenza che le corrispondenti censure proposte con il motivo di ricorso si traducono in una mera riproduzione di profili già adeguatamente disattesi con corretti argomenti giudici dalla Corte territoriale, con cui il ricorrente omette di confrontarsi. 2. Il secondo motivo dedotto da Jakaj ed il primo motivo proposto da [OSCURATO:PERSONA], in quanto afferenti alla medesima questione di diritto involgente la qualificazione giuridica dei fatti, possono essere trattati congiuntamente. Anzitutto, si rende necessario precisare che nel caso di specie ricorre l'ipotesi di cd. "doppia conforme", in quanto la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima, sia adottando i medesimi criteri di valutazione delle prove, con la conseguenza che le due pronunce possono essere lette congiuntamente, costituendo un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218). Pertanto, in difetto di denunciati o palesi travisamenti, i profili attinenti alla qualificazione giuridica dei fatti debbono necessariamente essere condotti sulla scorta dell'accertamento svolto dai giudici di merito, altrimenti ridondando in censura ei fatto non scrutinabili in questa sede. Ebbene, la lettura della sentenza impugnata dimostra l'esistenza di un apparato motivazionale congruo e scevro da vizi logici in punto di qualificazione giuridica del fatto, nonché conforme alla complessiva ed esauriente disamina degli elementi probatori in atti. In particolare, la Corte territoriale ha ritenuto la tentata rapina impropria sulla scorta delle dichiarazioni rese dalle persone offese e da quelle informate sui fatti nonché dei plurimi riconoscimenti fotografici da queste effettuati, che hanno consentito non solo di individuare nei due imputati i soggetti autori del fatto contestato, ma anche di ricostruire l'iter dell'azione criminosa. Infatti, i giudici di merito hanno correttamente rilevato come la condotta penalmente rilevante posta in essere dai prevenuti risultava composta da due segmenti fattuali: il primo, consistente nella realizzazione di atti idonei e diretti in modo non equivoco alla sottrazione di beni all'interno dell'abitazione della p.o., che si era arrestato allo stadio del tentativo per cause indipendenti dalla liberà volontà dei soggetti agenti; il secondo, immediatamente successivo al precedente, costituito dalla minaccia rivolta alle persone medio tempore sopraggiunte sul luogo del delitto. Peraltro, tale ricostruzione consentiva di rilevare la sussistenza di un collegamento spazio temporale e, parimenti, di un nesso funzionale tra le due condotte poste in essere dagli imputati, ed imponeva di operare una valutazione complessiva ed unitaria dell'azione criminosa in termini di reato complesso. In tal senso, correttamente i giudici di merito hanno sussunto il fatto contestato, così ricostruito, nella fattispecie di tentata rapina impropria ex artt. 56 e 628, comma 2, cod. pen., attesa la natura complessa di tale delitto, configurabile nel caso in cui l'agente, immediatamente dopo aver compiuto atti idonei alla sottrazione della cosa altrui, non portati a compimento per cause indipendenti dalla propria volontà, adoperi violenza o minaccia per assicurarsi l'impunità. Ebbene, l'accertata realizzazione ad opera degli imputati di condotte "integranti già di per sé dell'ipotesi del furto tentato punibile" ha logicamente condotto i giudici di merito ad escludere la configurabilità della desistenza volontaria ex art. 56, comma 3, cod. pen., in quanto ritenuta preclusa dal compimento di atti idonei e diretti in modo non equivoco ad innescare il processo causale da cui origina l'evento. In tal senso, la pronuncia impugnata risulta aver correttamente applicato il principio di diritto affermato da questa Corte, che il Collegio condivide, in forza del quale in tema di reati di danno a forma libera, come la rapina, la desistenza volontaria, che presuppone un tentativo incompiuto, non è configurabile una volta che siano posti in essere gli atti da cui origina il meccanismo causale capace di produrre l'evento, rispetto ai quali può operare, se il soggetto agente tiene una condotta attiva che valga a scongiurare l'evento, la diminuente per il cosiddetto recesso attivo (ex multis, Sez. 2, n. 16054 dei 20/03/2018, Rv. 272677). Dunque, coerentemente i giudici di merito hanno ritenuto non necessario accertare la causa dell'interruzione della condotta di furto ai fini della configurabilità della desistenza sul rilievo che l'introduzione degli imputati nell'abitazione della p.o. e la ricerca della refurtiva, in quanto atti già integrativi dell'ipotesi di tentato furto compiuto, escludono ex se l'applicabilità dell'esimente in discorso. Stante quanto appena affermato, la pronuncia impugnata non risulta viziata da alcuna delle censure dedotte dai ricorrenti in punto di qualificazione giuridica del fatto, sicché i motivi in esame devono ritenersi manifestamente infondati. 3. Il terzo motivo, afferente alla violazione dell'art. 597 cod. proc. pen. in relazione all'art. 56, comma 4, cod. pen. ed al vizio di motivazione, è manifestamente infondato. Infatti, la censura dedotta si traduce in una critica ai poteri officiosi, riconosciuti al giudice d'appello dall'art. 597 cod. proc. pen., che risultano legittimamente esercitati e l'asserito difetto di motivazione sul punto è smentito dalla lettura della pronuncia impugnata, che risulta corredata da un apparato argomentativo congruo e scevro da vizi logici sul punto. In tal senso, si rileva come la Corte territoriale ha ritenuto l'operatività del recesso attivo solo in via eventuale ed in relazione allo stadio causale del reato, che risultava integrato nella forma tentata e rendeva dunque astrattamente configurabile la circostanza attenuante in discorso. Correttamente, i giudici di seconde cure, pronunciandosi sul motivo di appello con cui si invocava l'applicazione della desistenza volontaria, hanno rilevato come la configurabilità di tale esimente fosse preclusa dall'avvenuta realizzazione di un tentativo di furto "compiuto", rispetto al quale avrebbe potuto operare "eventualmente" la circostanza attenuante del recesso attivo. Tale punto della pronuncia impugnata risulta pienamente conforme ai principi di diritto affermati in materia da questa Corte secondo cui l'istituto di cui all'art. 56, comma 4, cod. pen., in tema di reati a forma libera, opera solo nella fase del "tentativo compiuto" e richiede il compimento di una condotta attiva idonea ad interrompere il nesso causale prodotto dagli atti diretti in modo non equivoco a commettere il reato, nonché ad evitare la realizzazione dell'evento.Stante quanto appena affermato, correttamente i giudici di seconde cure hanno escluso la configurazione del recesso attivo, posto che il fatto, come ricostruito nelle pronunce di merito, risultava inidoneo ad integrare gli elementi costitutivi della diminuente. In conclusione, la mancata mitigazione della pena da parte della Corte territoriale deve ritenersi fondata sul mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 56, comma 4, cod. pen., e non integra una violazione dell'art. 597 cod. proc. pen., in quanto fondata su una valutazione discrezionale del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. 1. L'unico motivo di ricorso, afferente alla errata qualificazione giuridica del fatto, è manifestamente infondato, potendosi al riguardo richiamare quanto argomentato sul punto 2 a proposito del ricorso del coimputato. All'inammissibilità dei ricorsi consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende così determinata in ragione dei profili di inammiss
Sentenza Cassazione n. 31275/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris