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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 gennaio 2022

Cassazione n. 07749/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 0524DRC) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/04/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; RG. 34675/2021 [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza in data 29 aprile 2021 la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza in data 10 luglio 2020 del Tribunale di Torino che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.

2. L'imputato lamenta il vizio di motivazione in merito al trattamento sanzionatorio.

Osserva che aveva un solo precedente per reati di minima offensività penale e contesta la decisione nella parte in cui era stata ritenuta la gravità del fatto, laddove lo stupefacente detenuto, per quantità e qualità, non era significativo. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso è manifestamente infondato, perché consiste in generiche censure già vagliate e disattese con adeguata motivazione giuridica dai Giudici di merito.

L'imputato era stato sorpreso dagli operanti alle ore 1,25 del 21 maggio 2015 mentre si avvicinava a un taxi che si era accostato, era stato visto prendere quanto gli era stato sporto dal finestrino del conducente, estrarre un oggetto dalla propria bocca e passarlo al taxista che si allontanava.

Raggiunto dagli agenti, era stato trovato in possesso della somma di euro

75. In carcere aveva espulso sette involucri termosaldati contenenti 4,4 grammi lordi di stupefacente, pari, secondo la consulenza tecnica, a 2,974 grammi di cocaina con 1254 milligrammi di principio attivo, corrispondenti a 8,4 dosi medie singole.

In primo grado il Tribunale è partito da una pena base di anni 1 di reclusione ed euro 3000 di multa.

Tale pena è stata confermata dalla Corte territoriale con motivazione ineccepibile, perché i Giudici hanno valorizzato il tipo di stupefacente, la quantità di dosi, i precedenti penali nonché il fatto di aver commesso un fatto analogo, successivamente a questo.

Sul tema va ribadito il consolidato principio di diritto, secondo cui la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Cass., Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243 - 01).

RG 34675/2021 Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso il 14 gennaio 2022 Il Consigliere estensore I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 0524DRC) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/04/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; RG. 34675/2021 [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza in data 29 aprile 2021 la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza in data 10 luglio 2020 del Tribunale di Torino che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. 2. L'imputato lamenta il vizio di motivazione in merito al trattamento sanzionatorio. Osserva che aveva un solo precedente per reati di minima offensività penale e contesta la decisione nella parte in cui era stata ritenuta la gravità del fatto, laddove lo stupefacente detenuto, per quantità e qualità, non era significativo. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è manifestamente infondato, perché consiste in generiche censure già vagliate e disattese con adeguata motivazione giuridica dai Giudici di merito. L'imputato era stato sorpreso dagli operanti alle ore 1,25 del 21 maggio 2015 mentre si avvicinava a un taxi che si era accostato, era stato visto prendere quanto gli era stato sporto dal finestrino del conducente, estrarre un oggetto dalla propria bocca e passarlo al taxista che si allontanava. Raggiunto dagli agenti, era stato trovato in possesso della somma di euro 75. In carcere aveva espulso sette involucri termosaldati contenenti 4,4 grammi lordi di stupefacente, pari, secondo la consulenza tecnica, a 2,974 grammi di cocaina con 1254 milligrammi di principio attivo, corrispondenti a 8,4 dosi medie singole. In primo grado il Tribunale è partito da una pena base di anni 1 di reclusione ed euro 3000 di multa. Tale pena è stata confermata dalla Corte territoriale con motivazione ineccepibile, perché i Giudici hanno valorizzato il tipo di stupefacente, la quantità di dosi, i precedenti penali nonché il fatto di aver commesso un fatto analogo, successivamente a questo. Sul tema va ribadito il consolidato principio di diritto, secondo cui la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Cass., Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243 - 01). RG 34675/2021 Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso il 14 gennaio 2022 Il Consigliere estensore I
Sentenza Cassazione n. 07749/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris