CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 3 maggio 2023
Cassazione n. 39667/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (RC) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (RC) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto dei ricorsi; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] rigettava gli appelli proposti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Giudice per le indagini preliminari del locale Tribunale, con la quale era stata rigettata l'istanza volta ad ottenere la revoca della misura cautelare della custodia in carcere disposta con riguardo ai reati di cui agli artt. 73, 74, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 2. Propongono congiunto ricorso per cassazione i due Papalia, deducendo vari motivi in punto di violazione di legge e di vizio di motivazione, nonché sollecitando la proposizione di questioni pregiudiziali ai sensi dell'art. 267, par. 3, TFUE. 3. Con atti depositati il 2/10/2024, i ricorrenti hanno ritualmente dichiarato di rinunciare ai ricorsi, senza indicazioni ulteriori. 4. Le impugnazioni, pertanto, debbono essere dichiarate inammissibili. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 500,00. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma, il 3 ottobre 20