CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 8 marzo 2022
Cassazione n. 32479/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 6490 –2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 44, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 44, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente all'avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti – per la correzione dell’errore materiale occorso nell’ordinanza della Corte di Cassazione n. 7523/2022, depositata in data 8 marzo 2022, contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, v ia Aurelia, 137, presso lo studio dell'avv . Ric. 2022n. 6490 sez. S2 -ud. 28-4-2023 - 2 - [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente all'avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso; -resistenti - udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/4/2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che: - nell’ordinanza n. 7523/2022, depositata in data 8 marzo 2022, con cui questa Corte ha respinto il ricorso 12179/2017 proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 161/2017 della Corte d'appello di Milano, pronunciando condanna alle spese del giudizio di legittimità, sono occorsi alcuni errori materiali; -in particolare, in epigrafe e nel corpo del testo, il cognome del controricorrente [OSCURATO:PERSONA] è erroneamente indicato in «Morini»; - alle pagine 2, 4, 5 e 9 la denominazione della società immobiliare [OSCURATO:SOCIETA]. – proprietaria dell’immobile oggetto del preliminare in controversia – è stata indicata erroneamente in «Garofanos.r.l.»; -a pag. 7 il cognome del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] è indicato in «Garelli»; considerato che: - dagli atti processuali (ricorso e controricorso) e da l provvedimento impugnato, richiamati nella decisione, sono inequivocabilmente identificabili i nomi corretti delle parti destinatarie della decisione e della società proprietaria dell’immobile conteso , sicché deve escludersi incertezza implicante nullità nell’individuazione dei soggetti e dell’oggetto dell’ordinanza e risulta invece evidente la natura materiale dell’errore (cfr. Cass. Sez. 6 - 2, n. 16195 del 17/06/2019); Ric. 2022n. 6490 sez. S2 -ud. 28-4-2023 - 3 - P.Q.M. La Corte dispone, in correzione degli errori material i occors i nell’ordinanza della Corte di Cassazione n. 7523/2022, depositata in data 8 marzo 2022,che: - in epigrafe e nel corpo del testo, laddove il cognome del controricorrente è stato erroneamente indicato in «Morini», debba intendersi scritto «Orini»; -alle pagine 2, 4, 5 e 9, laddove la denominazione della società immobiliare è stata indicata erroneamente in «Garofanos.r.l.», debba intendersi scritto «Garofalos.r.l.»; - a pag. 7, laddove il cognome del ricorrente è stato erroneamente indicato in «Garelli» debba invece intendersi scritto «Gaeli». Dispone la conseguente annotazione sull'originale della detta ordinanza. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione