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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 8 marzo 2022

Cassazione n. 32479/2023

Testo disponibile della fonte

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onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 6490 –2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 44, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 44, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente all'avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti – per la correzione dell’errore materiale occorso nell’ordinanza della Corte di Cassazione n. 7523/2022, depositata in data 8 marzo 2022, contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, v ia Aurelia, 137, presso lo studio dell'avv .

Ric. 2022n. 6490 sez.

S2 -ud. 28-4-2023 - 2 - [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente all'avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso; -resistenti - udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/4/2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che: - nell’ordinanza n. 7523/2022, depositata in data 8 marzo 2022, con cui questa Corte ha respinto il ricorso 12179/2017 proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 161/2017 della Corte d'appello di Milano, pronunciando condanna alle spese del giudizio di legittimità, sono occorsi alcuni errori materiali; -in particolare, in epigrafe e nel corpo del testo, il cognome del controricorrente [OSCURATO:PERSONA] è erroneamente indicato in «Morini»; - alle pagine 2, 4, 5 e 9 la denominazione della società immobiliare [OSCURATO:SOCIETA]. – proprietaria dell’immobile oggetto del preliminare in controversia – è stata indicata erroneamente in «Garofanos.r.l.»; -a pag. 7 il cognome del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] è indicato in «Garelli»; considerato che: - dagli atti processuali (ricorso e controricorso) e da l provvedimento impugnato, richiamati nella decisione, sono inequivocabilmente identificabili i nomi corretti delle parti destinatarie della decisione e della società proprietaria dell’immobile conteso , sicché deve escludersi incertezza implicante nullità nell’individuazione dei soggetti e dell’oggetto dell’ordinanza e risulta invece evidente la natura materiale dell’errore (cfr. Cass. Sez. 6 - 2, n. 16195 del 17/06/2019); Ric. 2022n. 6490 sez.

S2 -ud. 28-4-2023 - 3 - P.Q.M.

La Corte dispone, in correzione degli errori material i occors i nell’ordinanza della Corte di Cassazione n. 7523/2022, depositata in data 8 marzo 2022,che: - in epigrafe e nel corpo del testo, laddove il cognome del controricorrente è stato erroneamente indicato in «Morini», debba intendersi scritto «Orini»; -alle pagine 2, 4, 5 e 9, laddove la denominazione della società immobiliare è stata indicata erroneamente in «Garofanos.r.l.», debba intendersi scritto «Garofalos.r.l.»; - a pag. 7, laddove il cognome del ricorrente è stato erroneamente indicato in «Garelli» debba invece intendersi scritto «Gaeli».

Dispone la conseguente annotazione sull'originale della detta ordinanza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 6490 –2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 44, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 44, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente all'avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti – per la correzione dell’errore materiale occorso nell’ordinanza della Corte di Cassazione n. 7523/2022, depositata in data 8 marzo 2022, contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, v ia Aurelia, 137, presso lo studio dell'avv . Ric. 2022n. 6490 sez. S2 -ud. 28-4-2023 - 2 - [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente all'avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso; -resistenti - udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/4/2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che: - nell’ordinanza n. 7523/2022, depositata in data 8 marzo 2022, con cui questa Corte ha respinto il ricorso 12179/2017 proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 161/2017 della Corte d'appello di Milano, pronunciando condanna alle spese del giudizio di legittimità, sono occorsi alcuni errori materiali; -in particolare, in epigrafe e nel corpo del testo, il cognome del controricorrente [OSCURATO:PERSONA] è erroneamente indicato in «Morini»; - alle pagine 2, 4, 5 e 9 la denominazione della società immobiliare [OSCURATO:SOCIETA]. – proprietaria dell’immobile oggetto del preliminare in controversia – è stata indicata erroneamente in «Garofanos.r.l.»; -a pag. 7 il cognome del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] è indicato in «Garelli»; considerato che: - dagli atti processuali (ricorso e controricorso) e da l provvedimento impugnato, richiamati nella decisione, sono inequivocabilmente identificabili i nomi corretti delle parti destinatarie della decisione e della società proprietaria dell’immobile conteso , sicché deve escludersi incertezza implicante nullità nell’individuazione dei soggetti e dell’oggetto dell’ordinanza e risulta invece evidente la natura materiale dell’errore (cfr. Cass. Sez. 6 - 2, n. 16195 del 17/06/2019); Ric. 2022n. 6490 sez. S2 -ud. 28-4-2023 - 3 - P.Q.M. La Corte dispone, in correzione degli errori material i occors i nell’ordinanza della Corte di Cassazione n. 7523/2022, depositata in data 8 marzo 2022,che: - in epigrafe e nel corpo del testo, laddove il cognome del controricorrente è stato erroneamente indicato in «Morini», debba intendersi scritto «Orini»; -alle pagine 2, 4, 5 e 9, laddove la denominazione della società immobiliare è stata indicata erroneamente in «Garofanos.r.l.», debba intendersi scritto «Garofalos.r.l.»; - a pag. 7, laddove il cognome del ricorrente è stato erroneamente indicato in «Garelli» debba invece intendersi scritto «Gaeli». Dispone la conseguente annotazione sull'originale della detta ordinanza. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione
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