CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 ottobre 1990
Cassazione n. 37900/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 13/10/1990 avverso l'ordinanza del 29/03/2023 del GIP TRIBUNALE di VICENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto la richiesta, presentata da [OSCURATO:PERSONA], di riconoscimento, in executivis, della continuazione fra reati; rilevato che la ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato il difetto di motivazione dell'ordinanza impugnata, che non ha valutato la prossimità dei luoghi collegati al mutamento di residenza del reo, la carcerazione intermedia, il principio attivo quasi il medesimo indicatore di probabile derivazione dalla medesima fornitura, la comune condizione di precarietà sociale, ritenuto che il motivo si risolve nella prospettazione di un argomentato dissenso rispetto al merito della decisione, fondato sulla diretta valutazione di dati fattuali dei quali non si indica né si allega la fonte conoscitiva, a fronte di motivazione che ha valorizzato la distanza biennale tra i fatti ritenuta dato significativo solamente di una generale propensione allo spaccio di stupefacenti; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 13 luglio 2