Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 3Decisione del 14 giugno 2022

Cassazione n. 27460/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da 030 UYI, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 5/10/2021 della Corte di appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza dei [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Milano riformava in punto di pena la pronuncia emessa il 16/4/2021 dal locale Tribunale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con riguardo al delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.PR. 9 ottobre 1990, n. 309.

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, deducendo - con unico motivo - l'inosservanza o erronea applicazione dell'art. 601, comma 5, cod. proc. pen., con conseguente nullità ex art. 178, lett. c), cod. proc. pen.

L'imputato, dopo un primo difensore di fiducia (Avv. [OSCURATO:PERSONA]) ed un secondo di ufficio (Avv. [OSCURATO:PERSONA]), avrebbe nominato l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], e sotto il patrocinio di questo legale di fiducia si sarebbe concluso il giudizio di primo grado.

Proposto appello dallo stesso, il relativo decreto di citazione sarebbe stato però notificato all'Avv. [OSCURATO:PERSONA], appartenente al medesimo foro di Milano ma persona del tutto diversa dal difensore fiduciario; allo stesso differente difensore (espressamente indicato nell'intestazione della sentenza di appello) sarebbero state poi notificate le conclusioni del Procuratore generale, ai sensi dell'art. 23, d.l. 9 novembre 2020, n. 149.

La decisione di secondo grado, quindi, sarebbe affetta da nullità insanabile. [OSCURATO:PERSONA]

3. L'impugnazione risulta fondata.

4. Come accertato da questa Corte, e documentato dallo stesso ricorrente, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] è stato nominato legale fiduciario con atto depositato presso il Tribunale di Milano - via PEC - il 15/12/2020.

Lo stesso Avvocato ha poi presenziato a numerose udienze, come da verbali in atti, e quindi ha proposto appello, come da comunicazione del Tribunale del 1°/6/2021.

Il decreto di citazione in appello, tuttavia, è stato notificato via PEC all'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (diversa persona fisica), in data 16/7/2021, ed allo stesso legale è stato notificato il dispositivo della sentenza di appello - con PEC del 5/10/2021 - emessa a seguito di giudizio camerale ai sensi dell'art. 23, d.l. n. 149 del 2020.

5. Ne consegue l'annullamento della sentenza di secondo grado, in quanto l'omessa citazione del difensore di fiducia per il giudizio di appello integra una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c) e 179, comma 1, cod. proc. pen.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, disponendosi la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Milano per l'ulteriore corso.

Così deciso in Roma, il 14 giugno 2022 Il (sgliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da 030 UYI, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 5/10/2021 della Corte di appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza dei [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Milano riformava in punto di pena la pronuncia emessa il 16/4/2021 dal locale Tribunale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con riguardo al delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.PR. 9 ottobre 1990, n. 309. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, deducendo - con unico motivo - l'inosservanza o erronea applicazione dell'art. 601, comma 5, cod. proc. pen., con conseguente nullità ex art. 178, lett. c), cod. proc. pen. L'imputato, dopo un primo difensore di fiducia (Avv. [OSCURATO:PERSONA]) ed un secondo di ufficio (Avv. [OSCURATO:PERSONA]), avrebbe nominato l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], e sotto il patrocinio di questo legale di fiducia si sarebbe concluso il giudizio di primo grado. Proposto appello dallo stesso, il relativo decreto di citazione sarebbe stato però notificato all'Avv. [OSCURATO:PERSONA], appartenente al medesimo foro di Milano ma persona del tutto diversa dal difensore fiduciario; allo stesso differente difensore (espressamente indicato nell'intestazione della sentenza di appello) sarebbero state poi notificate le conclusioni del Procuratore generale, ai sensi dell'art. 23, d.l. 9 novembre 2020, n. 149. La decisione di secondo grado, quindi, sarebbe affetta da nullità insanabile. [OSCURATO:PERSONA] 3. L'impugnazione risulta fondata. 4. Come accertato da questa Corte, e documentato dallo stesso ricorrente, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] è stato nominato legale fiduciario con atto depositato presso il Tribunale di Milano - via PEC - il 15/12/2020. Lo stesso Avvocato ha poi presenziato a numerose udienze, come da verbali in atti, e quindi ha proposto appello, come da comunicazione del Tribunale del 1°/6/2021. Il decreto di citazione in appello, tuttavia, è stato notificato via PEC all'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (diversa persona fisica), in data 16/7/2021, ed allo stesso legale è stato notificato il dispositivo della sentenza di appello - con PEC del 5/10/2021 - emessa a seguito di giudizio camerale ai sensi dell'art. 23, d.l. n. 149 del 2020. 5. Ne consegue l'annullamento della sentenza di secondo grado, in quanto l'omessa citazione del difensore di fiducia per il giudizio di appello integra una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c) e 179, comma 1, cod. proc. pen. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, disponendosi la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Milano per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma, il 14 giugno 2022 Il (sgliere
Decreto Cassazione n. 27460/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris