CassazionedecretoSezione L
Cassazione n. 16395/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso 19852-2024, proposto da [OSCURATO:PERSONA] A [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in forza di procura conferita in calce al ricorso per cassazione, dall’avvocata [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio della quale, in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 88, è elettivamente domiciliata ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, in forza di procura conferita in calce al controricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il suo indirizzo PEC controricorrente [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 96 del 2024 della Corte d’appello di Genova, depositata il 17 aprile 2024 (RG 185/2023), [OSCURATO:PERSONA] è stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata ai difensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.); la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giorni dalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.; [OSCURATO:PERSONA] il ricorso s’intende, pertanto, rinunciato; questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.(art. 380-bis, secondo comma, secondo periodo, cod. proc. civ.), dichiarando l’estinzione del giudizio e pronunciando sulle spese, che -2 - vanno poste a carico della parte ricorrente, con distrazione a favore del procuratore antistatari o della parte controricorrente, nella misura liquidata in dispositivo, alla stregua del valore della controversia e dell’attività processuale svolta; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio e condanna la parte ricorrente a rifondere alla parte controricorrente le spese del presentegiudizio, che liquida in Euro 2.000,00 per compensi, in Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15% e agli accessori di legge, con distrazione a favore del procuratore antistatario.