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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 maggio 2025

Cassazione n. 20753/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di PALERMOda, 4av, o aliVparti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza del 03 febbraio 2025, con la quale la Corte di appello di Palermo, quale giudice dell'esecuzione, ha dichiarato la propria incompetenza sulla richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di determinazione della pena complessivamente inflitta in relazione a ciascuno dei reati oggetto della sentenza emessa dalla Corte di appello di Palermo in data 04/07/2022; Ritenuto che l'ordinamento non prevede altro strumento a disposizione delle parti che vogliano dolersi di una pronuncia di incompetenza che ritengano erronea, se non la proposizione della relativa eccezione al giudice indicato quale competente al fine di sollecitarlo a sollevare conflitto negativo di competenza; che l'art. 568, comma 2, cod. proc. pen. esclude espressamente dal novero delle decisioni ricorribili per cassazione quelle sulla competenza che possono dare luogo a conflitto di competenza ai sensi dell'art. 28 cod. proc. pen.; che, come affermato da Sez. 5, n. 7401 del 14/12/2023, dep. 2024, Rv. 285981 - 01, «in tema di impugnazioni, l'inammissibilità del ricorso per cassazione avverso il provvedimento negativo di competenza va dichiarata con procedura "de plano", ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., anche quando ne venga formalmente denunciata l'abnormità»; Per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso- il 08 maggio 2025 Il li e estensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di PALERMOda, 4av, o aliVparti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza del 03 febbraio 2025, con la quale la Corte di appello di Palermo, quale giudice dell'esecuzione, ha dichiarato la propria incompetenza sulla richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di determinazione della pena complessivamente inflitta in relazione a ciascuno dei reati oggetto della sentenza emessa dalla Corte di appello di Palermo in data 04/07/2022; Ritenuto che l'ordinamento non prevede altro strumento a disposizione delle parti che vogliano dolersi di una pronuncia di incompetenza che ritengano erronea, se non la proposizione della relativa eccezione al giudice indicato quale competente al fine di sollecitarlo a sollevare conflitto negativo di competenza; che l'art. 568, comma 2, cod. proc. pen. esclude espressamente dal novero delle decisioni ricorribili per cassazione quelle sulla competenza che possono dare luogo a conflitto di competenza ai sensi dell'art. 28 cod. proc. pen.; che, come affermato da Sez. 5, n. 7401 del 14/12/2023, dep. 2024, Rv. 285981 - 01, «in tema di impugnazioni, l'inammissibilità del ricorso per cassazione avverso il provvedimento negativo di competenza va dichiarata con procedura "de plano", ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., anche quando ne venga formalmente denunciata l'abnormità»; Per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso- il 08 maggio 2025 Il li e estensore Il
Sentenza Cassazione n. 20753/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris