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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 18981/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/12/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione La Corte di appello di Ancona il 7 dicembre 2021, in riforma della sentenza assolutoria del Tribunale di Urbino del 5 febbraio 2019, ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati di omissione di soccorso stradale e "fuga" (art. 1889, commi 1, 6 e 7 del d.

Igs. 30 aprile 1992, n. 285), fatti commessi il 19 maggio 2015, e, in conseguenza, la ha condannata alla pena stimata di giustizia. [OSCURATO:PERSONA], tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza, affidandosi a due motivi con i quali lamenta promiscuamente violazione di legge e vizio motivazionale.

Con il primo motivo, in particolare, censura violazione dell'art. 189 del d.

Igs. n. 285 del 1992 e difetto di motivazione, per avere la Corte di appello pronunziato sentenza di condanna in contrasto con le emergenze istruttorie, che si riferiscono, che in precedenza avevano indotto il Tribunale all'assoluzione, Con il secondo motivo denunzia violazione dell'art. 131-bis cod. pen. e mancanza e, comunque, illogicità della giustificazione quanto al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.

Chiede, dunque, l'annullamento della sentenza impugnata.

Il ricorso è manifestamente infondato in quanto entrambe le doglianze proposte sono costruite in fatto ed inoltre sono volte a prefigurare una rivalutazione e/o una lettura alternativa delle fonti di prova, rivalutazione e lettura che esulano dal novero delle censure deducibili in sede di legittimità, peraltro senza che siano stati evidenziati travisamenti delle emergenze istruttorie.

Con particolare riferimento al mancato riconoscimento della invocata causa di non punibilità, la Corte territoriale, con motivazione non incongrua né illogica (alle pp. 4-6 della sentenza impugnata), ha valorizzato l'invasione dell'opposta corsia, la causazione di incidente stradale, con lesioni al conducente di altra vettura e danni a cose, la mancanza di soccorsi, l'essere l'imputata ri-passata in loco dopo circa mezz'ora, sempre senza fermarsi, ma soltanto dopo che la [OSCURATO:PERSONA] aveva avvertito il padre e il padre chiamato la donna.

Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 15/02/2021

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/12/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione La Corte di appello di Ancona il 7 dicembre 2021, in riforma della sentenza assolutoria del Tribunale di Urbino del 5 febbraio 2019, ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati di omissione di soccorso stradale e "fuga" (art. 1889, commi 1, 6 e 7 del d. Igs. 30 aprile 1992, n. 285), fatti commessi il 19 maggio 2015, e, in conseguenza, la ha condannata alla pena stimata di giustizia. [OSCURATO:PERSONA], tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza, affidandosi a due motivi con i quali lamenta promiscuamente violazione di legge e vizio motivazionale. Con il primo motivo, in particolare, censura violazione dell'art. 189 del d. Igs. n. 285 del 1992 e difetto di motivazione, per avere la Corte di appello pronunziato sentenza di condanna in contrasto con le emergenze istruttorie, che si riferiscono, che in precedenza avevano indotto il Tribunale all'assoluzione, Con il secondo motivo denunzia violazione dell'art. 131-bis cod. pen. e mancanza e, comunque, illogicità della giustificazione quanto al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Chiede, dunque, l'annullamento della sentenza impugnata. Il ricorso è manifestamente infondato in quanto entrambe le doglianze proposte sono costruite in fatto ed inoltre sono volte a prefigurare una rivalutazione e/o una lettura alternativa delle fonti di prova, rivalutazione e lettura che esulano dal novero delle censure deducibili in sede di legittimità, peraltro senza che siano stati evidenziati travisamenti delle emergenze istruttorie. Con particolare riferimento al mancato riconoscimento della invocata causa di non punibilità, la Corte territoriale, con motivazione non incongrua né illogica (alle pp. 4-6 della sentenza impugnata), ha valorizzato l'invasione dell'opposta corsia, la causazione di incidente stradale, con lesioni al conducente di altra vettura e danni a cose, la mancanza di soccorsi, l'essere l'imputata ri-passata in loco dopo circa mezz'ora, sempre senza fermarsi, ma soltanto dopo che la [OSCURATO:PERSONA] aveva avvertito il padre e il padre chiamato la donna. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 15/02/2021
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