CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 7 ottobre 1980
Cassazione n. 21245/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 07/10/1980 avverso l'ordinanza del 21/04/2021 del TRIB. LIBERTA' di BOLOGNA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Letta la requisitoria di [OSCURATO:PERSONA], sostituto procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, che ha chiesto di dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Bologna, investito della richiesta di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA], confermava l'ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari, in data 19/3/2021, aveva applicato alla ricorrente la misura della custodia cautelare in carcere per il reato di sequestro di persona a scopo di estorsione, commesso il 7/8/2019, misura poi sostituita con quella degli arresti domiciliari, con ordinanza in data 8/4/2021, emessa dallo stesso decidente. 1.1. Nel merito osservava che gravi indizi di colpevolezza a carico della ricorrente si traevano: - dagli accertamenti eseguiti dalla polizia giudiziaria; - dalle dichiarazioni della stessa indagata e dalle dichiarazioni della persona offesa, [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, il quadro di gravità indiziaria permetteva di concludere per la partecipazione della ricorrente ad un'associazione finalizzata all'esportazione illecita di autovetture rubate verso Paesi africani. Nella specie, in concorso con altri soggetti, allo scopo di profitto, [OSCURATO:PERSONA] aveva preso parte al sequestro di [OSCURATO:PERSONA], contribuendo alla privazione della sua libertà personale per circa dieci ore. La condotta era finalizzata a ottenere la restituzione della vettura [OSCURATO:PERSONA], tg [OSCURATO:TARGA], veicolo oggetto di furto, nella notte compresa tra il 30 e il 31/7/2019, e consegnato a Sisto, perché le portasse a Malaga, da dove la donna si sarebbe attivata per il trasferimento nel continente africano. La condotta era stata già ampiamente sperimentata dal gruppo e, nel caso di specie, la ricorrente contattava Sisto, per farsi dare l'indirizzo, in Italia, della sua abitazione ove sarebbe stato raggiunto da [OSCURATO:PERSONA] (alias Papo). Prelevato da tre partecipi era stato costretto a salire in auto e, raggiunto un luogo appartato, era stato colpito al volto con il calcio della pistola; dietro minaccia era, poi, stata pretesa la restituzione della vettura, medio tempore sequestrata dalla polizia giudiziaria. La condotta si protraeva almeno dal 7/8/2019 fino alle ore 05:00 del mattino seguente, quando la vittima era liberata e dal cimitero di [OSCURATO:PERSONA] (BS) le era stato permesso di fare rientro a Riccione in treno. Ancora, si era contestata la condotta di detenzione di arma comune da sparo, con l'aggravante di aver commesso i fatti per procurarsi il profitto della ricettazione del veicolo. 1.2. Quanto alle esigenze cautelari, si è osservato che esse sussistevano e che giustificavano la restrizione in carcere. Erano inferite: - dall'organico inserimento della donna nella struttura associativa;- dalla stabile dedizione al compimento di quei reati; -dalla effettuazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] della telefonata che aveva dato avvio alla condotta di materiale sequestro di persona a scopo di estorsione nei confronti di Sisto. 2. lariatou Jagne, ha proposto ricorso per cassazione, con il ministero del difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata, per difetto del quadro connesso alle esigenze cautelari. Denunzia violazione di legge, carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, lamentando l'insussistenza del periculum libertatis, per difetto di concretezza e attualità del rischio di recidiva. Il fatto si era verificato il 7/8/2019 e il titolo cautelare era stato emesso un anno e otto mesi dopo. La motivazione del Tribunale, sul punto della concretezza e dell'attualità, era generica, specie alla luce della riforma della legge 47/2015. Non sarebbe bastata una semplice congettura sulla possibilità che si verificasse un'occasione per delinquere e il Tribunale non aveva considerato che la ricorrente si era trasferita, da circa un anno e mezzo, nella zona avellinese, senza dare adito a rilievi di sorta. In questo contesto si era omesso, poi, di considerare che nell'arco temporale in esame non vi erano stati rapporti tra l'indagata e gli altri partecipi. Solo assertiva risultava la prognosi negativa formulata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato. Il quadro connesso alle esigenze cautelari è inferito dallo stabile inserimento in un contesto associativo, finalizzato alla commissione di delitti, dato che rinsalda il rischio di recidiva da parte di [OSCURATO:PERSONA]. La ricorrente, si è osservato, in ragione dell'anzidetto inserimento, per diversi mesi, si è occupata di un'illegale attività di trasferimento verso Paesi africani di veicoli rubati. In questo ambito si è inserita anche la vicenda relativa al sequestro di persona di Sisto, evento che ha ricevuto un contributo significativo attraverso la condotta della donna che in fase di organizzazione ha chiamato la vittima, esponendola all'azione dei rapitori. Ciò ha dimostrato, secondo i giudici di merito, una specifica professionalità e una condotta precisa in questo ambito. Infatti, reperire veicoli in diversi Paesi europei e smistarli in territori di altri continenti attestava, secondo i giudici di merito, l'esistenza di una rete ramificata di contatti di cui la ricorrente era parte. Per evitare e controllare il rischio di recidiva l'unica misura cautelare adeguata era quella in atto, considerandone la proporzionalità rispetto ai fatti e alla pena che potrebbe essere irrogata, all'esito del giudizio.Né il tempo trascorso dalla commissione del fatto è stato stimato di entità tale da far ritenere attenuata o elisa la pericolosità della ricorrente, specie ove si tenga presente che si tratta di delitti commessi da organizzazioni stabilmente operanti e che sfruttano un apparato, anche logistico, in cui anche [OSCURATO:PERSONA] è inserita. D'altro canto, ha spiegato il Tribunale che il periodo di ventitre giorni di detenzione, sofferta al momento della decisione, non poteva aver sortito effetti rilevanti, ai fini di una dissuasione apprezzabile, in funzione della commissione di ulteriori delitti. La giustificazione offerta risulta esaustiva e plausibile e dimostra come siano state ampiamente considerate le obiezioni prospettate dalla difesa dell'indagata. Non è ravvisabile, per conseguenza, alcuno dei vizi della motivazione denunziati con il ricorso (Sez. 2, Sentenza n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628); i motivi, in punto di esigenze cautelari, pertanto, sono inammissibili, in quanto, oltre che generici e tendenti a sottoporre al giudizio di legittimità aspetti attinenti alla ricostruzione del fatto e all'apprezzamento del materiale probatorio, rimesso alla esclusiva competenza del giudice di merito, appaiono manifestamente infondati a fronte della esaustiva motivazione del Tribunale. Nel caso in esame, poi, i giudici del riesame hanno, anche, ineccepibilmente osservato che l'avvenuto trasferimento nell'area irpina e il difetto di contatti con altri aderenti alla struttura operante nel settore, non incide sulle esigenze cautelari che restano, appunto, concrete e attuali. Sicché a fronte della motivazione esaustiva e plausibile, le doglianze riferite alle esigenze cautelari e alla inadeguatezza di misure gradate, sono manifestamente infondate con conseguente dichiarazione d'inammissibilità del ricorso. Consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - per i profili di colpa correlati all'impugnazione (C. cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 4 novembre 2021 Il consigliere relato