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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 24682/2026

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co, nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA].

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con sentenza in data 11 dicembre 2025, la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato la sentenza del 22 febbraio 2022 con la quale il Tribunale di Palmi aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 337 cod. pen. e lo aveva condannato - con la recidiva specifica - alla pena dimesi 7 di reclusione.

La Corte disattendeva, in particolare, il motivo nuovo di gravame avente ad oggetto l'applicazione della pena pecuniaria sostitutiva ex artt. 20-bis cod. pen., invocata in considerazione del decorso del tempo rispetto alla commissione del reato risalente al gennaio 2015, sul rilievo che dal certificato del casellario giudiziale emergevano due precedenti specifici che non consentivano di ritenere l'imputato "meritevole" del beneficio.

Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, denunciando la violazione di legge e la motivazione apparente quanto al diniego della sostituzione ex art. 53 ss.

I. 689 del 1981, che sarebbe stato erroneamente giustificato solo sulla scorta dei precedenti penali, poiché la sussistenza di precedenti condanne non può essere ritenuta ex se ostativa alla sostituzione della pena e non può esaurire la valutazione sul punto.

2. Il ricorso è stato trattato in forma cartolare.

3. Il ricorso è fondato, atteso che la motivazione del diniego della pena sostitutiva non risponde adeguatamente al puntuale scrutinio delle condizioni per l'applicazione, in luogo della pena detentiva breve, delle pene sostitutive di cui agli artt. 53 e segg.

I. 689 del 1981, prescritto dalla riforma c.d.

Cartabia.

Secondo il più recente e coerente orientamento giurisprudenziale di legittimità il giudice di merito non può respingere la richiesta di applicazione della pena sostitutiva in ragione della asserita immeritevolezza, conseguente alla sola sussistenza di precedenti condanne (Sez. 2, n. 8794 del 14/02/2024, Pesce, Rv. 286006).

Egli deve valutare, ai sensi degli artt. 58 e 59

I. cit., se, sulla base della pregnanza dimostrativa desunta dai dati fattuali emersi nel processo, il nuovo modello sanzionatorio, sostitutivo della pena detentiva, sia idoneo - o non - ad assicurare la prevenzione del rischio che il condannato commetta ulteriori reati, svolgendo il relativo giudizio prognostico e dandone conto nel percorso argomentativo che giustifica la soluzione decisoria: una valutazione composita, dunque, e necessariamente ancorata al caso concreto e alla personalità dell'imputato.

Il vaglio dei precedenti penali del prevenuto può bensì condurre a un giudizio negativo, ma a condizione che esso sia oggetto di una specifica e puntuale motivazione che illustri le ragioni concrete per cui il parametro di riferimento abbia un valore determinante circa la inidoneità specialpreventiva della invocata sostituzione della pena detentiva, senza alcun automatismo tra la circostanza di essere pregiudicato e il diniego di accesso alle pene sostitutive.

Ciò posto, la motivazione della Corte territoriale appare apodittica laddove ha fatto esclusivo riferimento alla esistenza di specifici precedenti dell'imputato, ://9.9......_ 'senza evidenziarne l'incidenza negativa rispetto alla prospettiva della sostituzione, considerato che, in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice può respingere la richiesta anche facendo esclusivo riferimento ai soli precedenti penali dell'imputato purché dalla loro valutazione, che deve essere oggetto di specifica, puntuale e concreta motivazione, emergano elementi indiscutibilmente negativi in ordine alla prognosi della finalità rieducativa della pena sostitutiva, quanto al contenimento del rischio di recidiva e all'adempimento delle prescrizioni imposte (Sez. 5, n. 24093 del 13/05/2025, Gambina, Rv. 288210-01).

4. La fondatezza del motivo di ricorso impone l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della medesima Corte di appello, limitatamente alla valutazione di applicabilità della pena sostitutiva.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
co, nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA]. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con sentenza in data 11 dicembre 2025, la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato la sentenza del 22 febbraio 2022 con la quale il Tribunale di Palmi aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 337 cod. pen. e lo aveva condannato - con la recidiva specifica - alla pena dimesi 7 di reclusione. La Corte disattendeva, in particolare, il motivo nuovo di gravame avente ad oggetto l'applicazione della pena pecuniaria sostitutiva ex artt. 20-bis cod. pen., invocata in considerazione del decorso del tempo rispetto alla commissione del reato risalente al gennaio 2015, sul rilievo che dal certificato del casellario giudiziale emergevano due precedenti specifici che non consentivano di ritenere l'imputato "meritevole" del beneficio. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, denunciando la violazione di legge e la motivazione apparente quanto al diniego della sostituzione ex art. 53 ss. I. 689 del 1981, che sarebbe stato erroneamente giustificato solo sulla scorta dei precedenti penali, poiché la sussistenza di precedenti condanne non può essere ritenuta ex se ostativa alla sostituzione della pena e non può esaurire la valutazione sul punto. 2. Il ricorso è stato trattato in forma cartolare. 3. Il ricorso è fondato, atteso che la motivazione del diniego della pena sostitutiva non risponde adeguatamente al puntuale scrutinio delle condizioni per l'applicazione, in luogo della pena detentiva breve, delle pene sostitutive di cui agli artt. 53 e segg. I. 689 del 1981, prescritto dalla riforma c.d. Cartabia. Secondo il più recente e coerente orientamento giurisprudenziale di legittimità il giudice di merito non può respingere la richiesta di applicazione della pena sostitutiva in ragione della asserita immeritevolezza, conseguente alla sola sussistenza di precedenti condanne (Sez. 2, n. 8794 del 14/02/2024, Pesce, Rv. 286006). Egli deve valutare, ai sensi degli artt. 58 e 59 I. cit., se, sulla base della pregnanza dimostrativa desunta dai dati fattuali emersi nel processo, il nuovo modello sanzionatorio, sostitutivo della pena detentiva, sia idoneo - o non - ad assicurare la prevenzione del rischio che il condannato commetta ulteriori reati, svolgendo il relativo giudizio prognostico e dandone conto nel percorso argomentativo che giustifica la soluzione decisoria: una valutazione composita, dunque, e necessariamente ancorata al caso concreto e alla personalità dell'imputato. Il vaglio dei precedenti penali del prevenuto può bensì condurre a un giudizio negativo, ma a condizione che esso sia oggetto di una specifica e puntuale motivazione che illustri le ragioni concrete per cui il parametro di riferimento abbia un valore determinante circa la inidoneità specialpreventiva della invocata sostituzione della pena detentiva, senza alcun automatismo tra la circostanza di essere pregiudicato e il diniego di accesso alle pene sostitutive. Ciò posto, la motivazione della Corte territoriale appare apodittica laddove ha fatto esclusivo riferimento alla esistenza di specifici precedenti dell'imputato, ://9.9......_ 'senza evidenziarne l'incidenza negativa rispetto alla prospettiva della sostituzione, considerato che, in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice può respingere la richiesta anche facendo esclusivo riferimento ai soli precedenti penali dell'imputato purché dalla loro valutazione, che deve essere oggetto di specifica, puntuale e concreta motivazione, emergano elementi indiscutibilmente negativi in ordine alla prognosi della finalità rieducativa della pena sostitutiva, quanto al contenimento del rischio di recidiva e all'adempimento delle prescrizioni imposte (Sez. 5, n. 24093 del 13/05/2025, Gambina, Rv. 288210-01). 4. La fondatezza del motivo di ricorso impone l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della medesima Corte di appello, limitatamente alla valutazione di applicabilità della pena sostitutiva. P.Q.M
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