CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 gennaio 2023
Cassazione n. 10177/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SC)RVEGLIANZA di L'AQUILA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO 1. Rilevato che con l'ordinanza impugnata il Tribunale di sorveglianza di L'Aquila ha respinto il reclamo, proposto da [OSCURATO:PERSONA], avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza del 3 gennaio 2022, di trattenimento di una missiva in arrivo indirizzata alla predetta. 2. Considerato che il ricorso proposto a mezzo del difensore, avv. C. Serra, ha devoluto un motivo (vizio di motivazione, ex art. 606 lett. e) cod. proc. pen.) manifestamente infondato, perché non emergente dal provvedimento impugnato. 3.Ritenuto, infatti, che il Tribunale di sorveglianza con ragionamento esauriente, non manifestamente illogico, ha evidenziato che la lettera di cui si discute contiene un passaggio, contenente locazione di tipo esortativo, che rinvia a meta-discorso del quale solo mittente, del pari detenuto, e destinataria sono al corrente e che la missiva contiene peraltro, un chiaro sollecito ad adoperarsi per finalità non precisate. 4.Reputata detta motivazione assolutamente logica e congrua e, dunque, non sindacabile in questa sede anche perché conforme alla giurisprudenza di questa Corte secondo cui necessita, ai fini di giustificare il provvedimento di trattenimento, l'indicazione dei passaggi della missiva che si reputano pericolosi e allarmanti,come avvenuto nella specie. 5.Considerato che deriva, da quanto sin qui rilevato, l'inammissibilità del ricorso, cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 gennaio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]