CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 00102/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/01/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, inerente al mancato riconoscimento della desistenza, è formulato in termini non consentiti in questa sede perché, invero, si risolve non già nell'evidenziare un errore di diritto o una manifesta illogicità che affligge la sentenza impugnata ma nel proporre una diversa ricostruzione dell'episodio senza, peraltro, nemmeno addurre ed allegare l'esistenza di un travisamento; rilevato che, sulla desistenza, infatti, la Corte ha motivato con argomentazioni esaustive in punto di fatto e corrette in punto di diritto con cui, peraltro, il ricorso omette di confrontarsi limitandosi a riproporre una alternativa e difforme ricostruzione dell'episodio; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 21 novembre 20