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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 dicembre 2025

Cassazione n. 41002/2025

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iato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]ario [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/05/2025 della Corte d'appello di Roma dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avvero la sentenza della Corte di appello di Roma del 15 maggio 2025 con la quale è stata confermata la pronuncia del Tribunale di Frosinone del 18 settembre 2024 di condanna in ordine al reato di cui all’art 187, co. 8,d.lgs 30 aprile 1992 n. 285, commesso in Arnara il 5 settembre 2022.

Rilevato che il ricorso,affidato a due motivi con cui si deduce la vi olazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla affermazione della penale responsabilitàe con riferimento al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen.è inammissibile.

In particolare, il primo motivo è volto a prefigurare larivalutazione e la lettura alternativa delle fonti di prova estranea al sindacato di legittimità.

La Corte, ribadito l’argomento secondo cui, il ricorrente si trovava alla guida del mezzo per avere, i verbalizzanti materialmente assistito allo scambio di posto tra guidatore e passeggero,nel momento in cui hanno fermato l’autocarro alla guida del quale l’[OSCURATO:PERSONA] si trovavae che procedeva in autostrada con andamento irregolare, ha richiamato in maniera pertinente, quanto alla indicazione degli indici sintomatici dello stato di alterazione in cui versava il ricorrentee ha fatto corretta applicazione dei principi sanciti da questa Corte in subiecta materia.Di contro il ricorrente, con il ricorso, in maniera assertiva, ribadisce che all’atto del controllo non si trovava alla guida del mezzo e che,proprio per tale ragione, ha rifiutato di sottoposti ai controlli.

Parimenti inammissibile il secondo motivo poiché non si confronta con gli argomenti spesi a sostegno del rigetto della richiesta di riconoscere all’[OSCURATO:PERSONA] la causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen.

La Corte ha posto l’accento sulla circostanza che l’autocarro condotto dal ricorrente procedeva con andamento “ondeggiante” da un lato all’altro della carreggiata, in autostrada, dove i veicoli marciano ad alta velocità e dove le condizioni di sicurezza sono prioritarie e che, come confermato dai verbalizzanti, all’atto del controllo il conducente si è scambiato di posto al fine di sottrarsi all’accertamento temendo che fossero riscontrate le sue condizioni alterate, come constatato dagli operanti.

A quanto detto la Corte territoriale ha rilevato, altresì, che non depone nel senso della particolare tenuità del fatto «neanche il comportamento elusivo e non collaborante dallo stesso tenuto».

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Deciso il 2 dicembre 2025 LaConsigliera est. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]ario [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/05/2025 della Corte d'appello di Roma dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avvero la sentenza della Corte di appello di Roma del 15 maggio 2025 con la quale è stata confermata la pronuncia del Tribunale di Frosinone del 18 settembre 2024 di condanna in ordine al reato di cui all’art 187, co. 8,d.lgs 30 aprile 1992 n. 285, commesso in Arnara il 5 settembre 2022. Rilevato che il ricorso,affidato a due motivi con cui si deduce la vi olazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla affermazione della penale responsabilitàe con riferimento al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen.è inammissibile. In particolare, il primo motivo è volto a prefigurare larivalutazione e la lettura alternativa delle fonti di prova estranea al sindacato di legittimità. La Corte, ribadito l’argomento secondo cui, il ricorrente si trovava alla guida del mezzo per avere, i verbalizzanti materialmente assistito allo scambio di posto tra guidatore e passeggero,nel momento in cui hanno fermato l’autocarro alla guida del quale l’[OSCURATO:PERSONA] si trovavae che procedeva in autostrada con andamento irregolare, ha richiamato in maniera pertinente, quanto alla indicazione degli indici sintomatici dello stato di alterazione in cui versava il ricorrentee ha fatto corretta applicazione dei principi sanciti da questa Corte in subiecta materia.Di contro il ricorrente, con il ricorso, in maniera assertiva, ribadisce che all’atto del controllo non si trovava alla guida del mezzo e che,proprio per tale ragione, ha rifiutato di sottoposti ai controlli. Parimenti inammissibile il secondo motivo poiché non si confronta con gli argomenti spesi a sostegno del rigetto della richiesta di riconoscere all’[OSCURATO:PERSONA] la causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen. La Corte ha posto l’accento sulla circostanza che l’autocarro condotto dal ricorrente procedeva con andamento “ondeggiante” da un lato all’altro della carreggiata, in autostrada, dove i veicoli marciano ad alta velocità e dove le condizioni di sicurezza sono prioritarie e che, come confermato dai verbalizzanti, all’atto del controllo il conducente si è scambiato di posto al fine di sottrarsi all’accertamento temendo che fossero riscontrate le sue condizioni alterate, come constatato dagli operanti. A quanto detto la Corte territoriale ha rilevato, altresì, che non depone nel senso della particolare tenuità del fatto «neanche il comportamento elusivo e non collaborante dallo stesso tenuto». Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Deciso il 2 dicembre 2025 LaConsigliera est. [OSCURATO:PERSONA]
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