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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 febbraio 2023

Cassazione n. 12602/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/01/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 36652/22 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari che ha confermato la sentenza di primo grado che lo aveva condannato per aver concorso nel reato di furto in abitazione aggravato; Rilevato che il primo e unico motivo in cui si articola il ricorso — con il quale si contesta la violazione di legge e la manifesta illogicità della motivazione con riferimento al diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. — non è consentito dalla legge in sede di legittimità, in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con argomenti non manifestamente illogici dalla Corte d'Appello.

Ritenuto, in particolare, che, da una parte, la tesi della Corte di appello circa l'insufficienza della somma non può essere messa in discussione dal ricorrente, trattandosi di valutazione di merito (Sez. 2, n. 46588 del 29/11/2011, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 251222, in motivazione); dall'altra, qualora il rimedio alla lesione patrimoniale si presenti congiuntamente come restituzione e risarcimento, essa è configurabile soltanto quando gli effetti ripristinatori e risarcitori, oltre che effettivi ed integrali, siano entrambi riconducibili alla volontà del colpevole (in quanto l'attenuante in esame ha natura soggettiva), e non in caso di abbandono della refurtiva o di recupero da parte del derubato o di terzi o della Polizia, pur quando l'imputato offra di riparare i danni residui - materiali o morali (Sez. 2, n. 29715 del 21/06/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283684; Sez. 2, n. 46588 del 29/11/2011, [OSCURATO:PERSONA], cit.).

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 22 febbraio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/01/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 36652/22 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari che ha confermato la sentenza di primo grado che lo aveva condannato per aver concorso nel reato di furto in abitazione aggravato; Rilevato che il primo e unico motivo in cui si articola il ricorso — con il quale si contesta la violazione di legge e la manifesta illogicità della motivazione con riferimento al diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. — non è consentito dalla legge in sede di legittimità, in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con argomenti non manifestamente illogici dalla Corte d'Appello. Ritenuto, in particolare, che, da una parte, la tesi della Corte di appello circa l'insufficienza della somma non può essere messa in discussione dal ricorrente, trattandosi di valutazione di merito (Sez. 2, n. 46588 del 29/11/2011, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 251222, in motivazione); dall'altra, qualora il rimedio alla lesione patrimoniale si presenti congiuntamente come restituzione e risarcimento, essa è configurabile soltanto quando gli effetti ripristinatori e risarcitori, oltre che effettivi ed integrali, siano entrambi riconducibili alla volontà del colpevole (in quanto l'attenuante in esame ha natura soggettiva), e non in caso di abbandono della refurtiva o di recupero da parte del derubato o di terzi o della Polizia, pur quando l'imputato offra di riparare i danni residui - materiali o morali (Sez. 2, n. 29715 del 21/06/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283684; Sez. 2, n. 46588 del 29/11/2011, [OSCURATO:PERSONA], cit.). Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 febbraio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]