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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 4 giugno 2026

Cassazione n. 17932/2026

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n persona del Sindaco p.t., rappresentato e difesodall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] n. 2356/2022 depositata il 06/06/2022.Numero registro generale 1071/2023Numero sezionale 733/2026Numero di raccolta generale 17932/2026Data pubblicazione 04/06/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/01/2026dal [OSCURATO:PERSONA].1.

Con sentenza n. 2356/2022, depositata il 6/06/2022, la CTR dellaLombardia accoglieva l’appello proposto dal Comune di Milano avverso lasentenza n. 5053/2019, con cui la CTP di Milano aveva accolto il ricorsodella [OSCURATO:SOCIETA]. avverso l’avviso di accertamento relativoall’IMU dovuta per l’anno di imposta 2016, concernente immobiliricompresi nel patrimonio del Fondo immobiliare di investimento giàgestito dalla società, avendo la CTP ritenuto che la società di gestione nonpotesse essere soggetto passivo dell’imposta.

Il giudice d’appello,aderendo all’orientamento della giurisprudenza di legittimità ribadito daultimo con ordinanza n. 29888/2020, affermava, invece, che, “essendo ifondi comuni di investimento…privi di un’autonoma soggettività giuridica ecostituendo quindi patrimoni separati della società di gestione delrisparmio, quest’ultima mantiene la titolarità dei beni conferiti nel fondo edeve dunque essere considerato soggetto passivo ai fini dell’IMU dovuta inrelazione ai beni immobili conferiti nel fondo”.

La CTR riteneva pertantoininfluente la circostanza dedotta dalla SGR che, non essendovi risorsesufficienti al pagamento dell’imposta, la stessa non avesse inteso farvifronte con il proprio patrimonio, ponendosi al più un successivo problemadi ristoro, attinente peraltro a dinamiche interne al rapporto tra gliinvestitori e la società.

Del pari irrilevante veniva ritenuta la sostituzionedella odierna ricorrente con altra SGR, in quanto successiva all’insorgenzadell’obbligazione tributaria in capo ad “Accademia”.2.

Avverso la sentenza della CTR, la SGR proponeva ricorso percassazione.3. [OSCURATO:PERSONA] delegato formulava proposta di definizione del giudizio exart. 380-bis c.p.c., ribadendo l’assenza di soggettività giuridica tributariadel Fondo ai fini IMU, al cui pagamento era, pertanto, tenuta la società diNumero registro generale 1071/2023Numero sezionale 733/2026Numero di raccolta generale 17932/2026Data pubblicazione 04/06/2026gestione, legittimata ad agire in rivalsa, nel caso di incapienzatemporanea del patrimonio del Fondo, nei confronti dello stesso, nonrilevando l’avvicendamento della ricorrente con altra società di gestione,in quanto successiva alla maturazione della pretesa fiscale relativa al benedi cui detta società ricorrente era formalmente proprietaria,evidenziandosi nella proposta che la CTR si era pronunciata in conformitàall’orientamento consolidato della Corte e che la ricorrente non avevaofferto elementi utili a determinarne il mutamento.4.

La SGR, “ritenendo opportuna una trattazione più approfondita dellacontroversia”, dichiarava di non rinunciare al ricorso e chiedeva ladecisione del giudizio, ex art. 380-bis, comma 2, c.p.c..5.

Il Comune di Milano resisteva con controricorso.6.

La ricorrente avanzava istanza di trattazione in pubblica udienza delricorso, di cui veniva fissata la trattazione in camera di consiglio ai sensidell’art. 380-bis n. 1 c.p.c..7.

Entrambe le parti depositavano memorie ex art. 380 bis-1 c.p.c..RAGIONI DELLA DECISIONE1.Va preliminarmente disattesa l’istanza del controricorrente diriunione al presente giudizio dei giudizi sub n.r.g. 21589/22 e sub n.r.g.22825/22 tra le medesime parti (comunque trattati alla medesimaudienza, come richiesto in via alternativa), in quanto relativi aimpugnazioni di sentenze diverse e di avvisi di accertamento concernentitributi di annualità diverse.1.1.Va altresì preliminarmente disattesa la istanza di trattazione delricorso in pubblica udienza avanzata dalla ricorrente, considerato che essoripropone questioni già affrontate e risolte sulla scorta di un consolidatoorientamento della giurisprudenza di legittimità, confermato da unaulteriore pronuncia (ordinanza n. 16421/2025) intervenuta nelle moredell’udienza camerale.

Nemmeno giustifica la trattazione in pubblicaudienza la sopravvenuta ordinanza di questa Corte n. 16285/2024, che haNumero registro generale 1071/2023Numero sezionale 733/2026Numero di raccolta generale 17932/2026Data pubblicazione 04/06/2026escluso la soggettività passiva della SGR ai fini IVA in caso di estinzionedel Fondo, stante la dirimente diversità dei presupposti impositivi dei duetributi (come già evidenziato da questa Corte nella citata ordinanza n.16421/2025), rilevando per l’IVA la cessione di beni o la prestazione diservizi e per l’IMU la titolarità del diritto di proprietà o di altro diritto realee del correlato “ius possidendi” su un immobile (v.

Cass., n. 2966/2022,che richiama Cass., n.7800/2019; Cass. n. 19572/2017), in relazione alquale l’intestatario è tenuto al pagamento dell’IMU per il fatto stessodell’iscrizione in catasto (cfr. Cass. n. 11646/2019), coerentemente con lanatura patrimoniale dell’imposta.1.2.Tanto premesso, le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiaritoche il Collegio giudicante ben può escludere, nell'esercizio di unavalutazione discrezionale, la ricorrenza dei presupposti della trattazione inpubblica udienza, in ragione del carattere consolidato dei principi di dirittoda applicare e qualora non si verta in ipotesi di decisioni aventi rilevanzanomofilattica (Cass.

S.U., n. 14437/2018; Cass.

S.U., n. 8093/2020;Cass., n. 28370/22), come nel caso di specie.2.Ciò posto, con unico articolato motivo si deducono la “violazione efalsa applicazione dell’art. 9, co. 1 del d.lgs. 23/2011, dell’art. 36 TUF edell’art. 53 Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c.”, peravere la CTR fatto discendere dall’attività di amministrazione dei beni delfondo, propria della SGR, la titolarità, in capo a quest’ultima,dell’obbligazione tributaria di pagamento dell’IMU relativa agli immobilirientranti nel patrimonio del Fondo.

La ricorrente, segnatamente,rappresenta di non essere proprietaria degli immobili del Fondo, conconseguente insussistenza del presupposto soggettivo dell’IMU ex art. 9del d.lgs. n. 23/2011, limitandosi la SGR, ai sensi dell’art. 36, comma 3TUF, all’amministrazione dei beni e all’esecuzione degli adempimenticonnessi all’attività gestoria, la quale non la rende soggetto passivodell’imposta e non è libera ma vincolata nei fini e nei mezzi, conNumero registro generale 1071/2023Numero sezionale 733/2026Numero di raccolta generale 17932/2026Data pubblicazione 04/06/2026conseguente insussistenza del potere di godere e disporre dei beni, checonnota il diritto di proprietà.

Afferma pertanto la ricorrente che la SGRsarebbe mera titolare formale dei beni immobili mentre proprietarisostanziali sarebbero i quotisti, unici legittimati a percepirne i frutti(richiamando a sostegno di tale assunto la sentenza n. 16605/2010 diquesta Corte), ovvero il Fondo stesso, quale soggetto giuridico ocomunque centro di imputazione di posizioni giuridiche attive o passive(richiamando, a sostegno della mera titolarità formale dei beni del fondoin capo alla SGR, anche la sentenza n. 12062/2019).

Ad escludere lasoggettività passiva IMU della SGR concorrerebbe inoltre l’autonomia delpatrimonio del Fondo da quello dei suoi partecipanti e della SGR, previstadall’art. 36 del TUF e funzionale a sottrarre i beni del Fondo alle pretesedei creditori della società e di quelli degli altri Fondi gestiti dalla stessa,nonché alle pretese dei creditori dei partecipanti al Fondo.

In talecontesto, secondo la ricorrente, “se la SGR potesse essere chiamata arispondere, col proprio personale patrimonio, dei debiti specificamenteimputabili ad uno dei fondi da essa gestiti, si creerebbe un’inevitabilelesione degli interessi facenti capo agli altri fondi, i quali vedrebberoirrimediabilmente compromessa la regolare continuità dell’attività digestione”.

A sostegno dell’attività di mera gestione svolta dalla SGR edell’esclusione in capo a quest’ultima della titolarità di diritti reali su beniricompresi nel patrimonio del Fondo, viene inoltre richiamata la sentenzadel Consiglio di Stato n. 5558/2022, emessa all’esito di un giudizio in cuil’odierna ricorrente aveva chiesto l’estromissione, stante il subentro di unanuova SGR nell’attività gestoria.

A fronte di tale richiesta il Consiglio diStato ha rilevato l’assenza di titolo in capo alla società odierna ricorrenteper partecipare al processo, il cui esito riguardava solo il Fondoimmobiliare dalla stessa gestito (“Gennaker”) ed il suo patrimonio,sostenendo che il Fondo e la SGR esisterebbe un rapporto assimilabile aNumero registro generale 1071/2023Numero sezionale 733/2026Numero di raccolta generale 17932/2026Data pubblicazione 04/06/2026quello di rappresentanza organica tra una società di capitali e la personafisica del suo amministratore.La ricorrente assume, altresì, che, avendo la SGR un mero poteregestorio, il tributo verrebbe ad essere correlato alla capacità contributivadi un diverso soggetto, ossia il Fondo, in violazione dell’art. 53 Cost., inparticolare nel caso di avvicendamento delle SGR e, a fortiori, in caso diliquidazione del Fondo, non potendo in tal caso la SGR più disporre delpatrimonio gestito e nulla spettandole a seguito della liquidazione.L’obbligazione tributaria relativa all’IMU andrebbe quindi imputata al(con conseguente esclusione, in mancanza di una espressa previsione dilegge, della solidarietà tributaria in capo alla SGR, anche qualeresponsabile di imposta, in quanto titolare di meri obblighi formali) e che,diversamente da quanto ritenuto dalla sentenza impugnata, costituirebbeun centro di imputazione di situazioni giuridiche soggettive.

Militerebberoin tal senso i seguenti plurimi elementi, asseritamente deponenti per “lapresenza di un’organizzazione interna al fondo in grado di prenderedecisioni in totale autonomia”, ossia: il parere 608/99 del Consiglio diStato e la Circolare n. 218/t dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], che hanno riconosciuto aifondi immobiliari la titolarità dei beni facenti parte dei fondi medesimi; ilsistema delle trascrizioni nei registri immobiliari e catastali, che“menzionano direttamente il fondo immobiliare, previo richiamo dellarelativa società di gestione”; il sistema delle imposte sui redditi, checonsidera soggetti passivi anche gli organismi di investimento collettivodel risparmio residenti nel territorio dello Stato; la possibilità diindebitamento riconosciuta ai Fondi di investimento dall’art. 12-bis deld.m. 228/1999; la mancata previsione, in base alla normativa secondariain materia contabile emessa dalla Banca d’ Italia, dei beni dei singoli Fondinegli schemi di bilancio della SGR, diversamente che per gli schemi direndicontazione dei Fondi; la ripartizione tra spese imputabili al Fondo eNumero registro generale 1071/2023Numero sezionale 733/2026Numero di raccolta generale 17932/2026Data pubblicazione 04/06/2026spese, de residuo, imputabili alla SGR; la previsione della figura di unesperto indipendente, distinta dalla società di gestione, preposta allaperiodica valutazione dei beni nel portafoglio del fondo; la possibilità,prevista dall’art. 37 del TUF, che i partecipanti dei Fondi chiusi adottinodelibere vincolanti per la SGR, oltre che le delibere relative allasostituzione della stessa, alla richiesta di ammissione a quotazione e allemodifiche delle politiche di gestione.

Infine, la ricorrente evidenzial’impossibilità di configurare una responsabilità tributaria solidale dellaSGR rispetto all’obbligazione tributaria del Fondo, essendo la societàsoggetto diverso da quello che esprime la capacità contributivaassoggettata a tassazione e non rientrando le SGR, in quanto titolari diobblighi meramente formali, nel novero dei sostituti di imposta.

Ciò aconferma del Fondo comune quale unico soggetto passivopatrimonialmente responsabile (ancorchè, secondo quanto aggiunto insede di memoria illustrativa, “per il tramite della SGR che, pro tempore,ne cura la gestione”).2.1.

Il motivo è infondato, confermandosi le condivisibiliargomentazioni svolte nella proposta di definizione accelerata, che applicaprincipi di diritto affermati dalla consolidata giurisprudenza di questaCorte, senza che la ricorrente abbia offerto elementi idonei a giustificare ilmutamento del suddetto orientamento.La fattispecie in esame trae origine dalla notifica da parte del comunedi Milano, direttamente ad “Accademia”, Società di Gestione del RisparmioS.p.a., dell’avviso di pagamento dell’IMU relativa all’annualità 2016,riferita ad immobili inclusi nel patrimonio del Fondo comune diinvestimento chiuso “Gentile da Fabriano”, gestito (secondo quantoincontestatamente rappresentato dalla ricorrente) da “Accademia”, adecorrere dal 17.2.2011 (data del subentro al precedente gestore) sino al27.5.2019, allorquando - nelle more dell’esecuzione del piano dismobilizzo a seguito di liquidazione anticipata deliberata dall’AssembleaNumero registro generale 1071/2023Numero sezionale 733/2026Numero di raccolta generale 17932/2026Data pubblicazione 04/06/2026dei partecipanti al Fondo in data 18.5.2015 – “Accademia” era statasostituita nella gestione del Fondo dalla società di diritto britannicoPetricca Co.

Capital ltd..

Nell’anno di imposta 2016 la SGR era, pertanto,ancora intestataria catastale degli immobili tassati, trattandosi delsoggetto il cui codice fiscale, secondo quanto rappresentato dalla stessaricorrente, era riportato in catasto (“dalla consultazione delle visurecatastali relative agli immobili di cui si discute,…, si ricava l’intestazione inproprietà al Fondo, con apposita indicazione del vincolo di gestione e delcodice fiscale della società ratione temporis investita del potere di gestione(i.e.

Accademia)”.Orbene, le argomentazioni sottese all’articolato motivo di censura dellaricorrente presuppongono il riconoscimento in capo al Fondo comune diinvestimento di una propria soggettività giuridica.Trattasi di vexata quaestio, avente carattere preliminare dal punto divista logico-giuridico, correttamente risolta negativamente nella propostadi definizione accelerata del procedimento, in conformità al consolidatoorientamento di questa Corte che, dalla pronuncia n. 16605/2010 in poi,ha affermato la carenza di soggettività giuridica del Fondo comune diinvestimento (vedi Cass. n. 12062/2019; Cass. n. 2988/2020; Cass. n.7116/2023; Cass. n. 33895/2024; Cass. n. 16421/2025).

Esso -trasposizione nel nostro ordinamento dell’istituto di common law delcontractual investment trust (v.

Cass. n. 7116/2023) – è attualmentedefinito dall’art. 1, comma 1, lett. j), del TUF come " l'Oicr costituito informa di patrimonio autonomo, suddiviso in quote, istituito e gestito da ungestore”.

Ai sensi dell’art. 36 del sopracitato [OSCURATO:PERSONA]: “1.

Il fondocomune di investimento è gestito dalla società di gestione del risparmioche lo ha istituito o dalla società di gestione subentrata nella gestione, inconformità alla legge e al regolamento.

2. Il rapporto di partecipazione alfondo comune di investimento è disciplinato dal regolamento del fondo.

LaBanca d'Italia, sentita la Consob, determina i criteri generali di redazioneNumero registro generale 1071/2023Numero sezionale 733/2026Numero di raccolta generale 17932/2026Data pubblicazione 04/06/2026del regolamento del fondo diverso dal FIA riservato e il suo contenutominimo, a integrazione di quanto previsto dall'articolo 39.

3. [OSCURATO:PERSONA] che haistituito il fondo o la società di gestione che è subentrata nella gestioneagiscono in modo indipendente e nell'interesse dei partecipanti al fondo,assumendo verso questi ultimi gli obblighi e le responsabilità delmandatario.

4. Ciascun fondo comune di investimento, o ciascun compartodi uno stesso fondo, costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti glieffetti dal patrimonio della società di gestione del risparmio e da quello diciascun partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dallamedesima società; delle obbligazioni contratte per conto del fondo, la Sgrrisponde esclusivamente con il patrimonio del fondo medesimo.

Su talepatrimonio non sono ammesse azioni dei creditori della società di gestionedel risparmio o nell'interesse della stessa, né quelle dei creditori deldepositario o del sub depositario o nell'interesse degli stessi.

Le azioni deicreditori dei singoli investitori sono ammesse soltanto sulle quote dipartecipazione dei medesimi.

La società di gestione del risparmio non puòin alcun caso utilizzare, nell'interesse proprio o di terzi, i beni dipertinenza dei fondi gestiti”.Dalla suddetta disciplina emerge che i Fondi di investimentorappresentano dei patrimoni strutturalmente distinti sia da quello dellasocietà di gestione che provvede all'amministrazione del Fondo, sia daquello dei partecipanti, ossia dei sottoscrittori delle quote del Fondo,normalmente depositate presso un istituto bancario.

Tale struttura èfunzionale ad assicurare la esclusiva destinazione del patrimonio del Fondoallo scopo d’investimento finanziario per il quale è stato costituito e,mediante la “segregazione” di tale patrimonio, a garantire gli interessidegli investitori che al Fondo partecipino, evitando loro il rischio di vedereintaccato il patrimonio del Fondo.

In tal caso, come in altre fattispecienormate di patrimoni separati destinati a specifici scopi (ad es. nel casodell’art. 2447-bis c.c.), “la giurisprudenza ha affermato (Cass., Sez. 1, n.Numero registro generale 1071/2023Numero sezionale 733/2026Numero di raccolta generale 17932/2026Data pubblicazione 04/06/202616605 del 15 luglio 2010) che il patrimonio separato (o destinato) varicondotto alla titolarità del soggetto (persona fisica o giuridica) dal qualeesso promana, ancorchè occorra tenerlo distinto dal resto del patrimoniodi quel medesimo soggetto….Ogni attività negoziale o processuale posta inessere nell'interesse del patrimonio separato non può che venire espletatain nome del soggetto che di esso è titolare, pur se con l'obbligo diimputarne gli effetti a quello specifico e distinto patrimonio.” (Cass., n.7116/2023).

Posto che il nostro ordinamento non ammette l’esistenza diun patrimonio privo di titolare, è stato condivisibilmente ritenuto chenessuna delle teorie alternative che sono state prospettate (volte aricondurre il Fondo di investimento ad un patrimonio senza soggetto, aduna proprietà collettiva, ad una proprietà fiduciaria della società digestione, ad una proprietà ad utilizzo limitato con effetti reali, ad unaproprietà funzione, ad una associazione o ad una fondazione atipica o aduna associazione in partecipazione) risulta più convincente della suddettaricostruzione del Fondo comune quale patrimonio separato privo diautonoma soggettività giuridica (v.

Cass., n. 7116/2023; Cass., n.33895/2024; Cass., n. 16605/2010), valorizzando dette teorie solo talunodegli aspetti del complesso ed atipico strumento in esame, che ha unavalenza anzitutto economica.

In particolare, quanto all’assunto, pureprospettato dalla ricorrente, secondo cui il fenomeno sarebbe riconducibileall’istituto della comunione tra i quotisti, comproprietari dei beni deleconomico-pratico del Fondo rispetto a quello della comunione, dellacircostanza che i partecipanti al Fondo sono creditori della SGR e noncomproprietari del Fondo (Cass. n. 10990/2003) e che non possonodisporre della res o amministrarla, né goderne in via diretta (beneficiandosolo della ricchezza creata dall’investimento) o chiedere la liquidazionedella propria quota in natura (Cass., n. 7116/2023; Cass., n.16605/2010).

Quanto all’insufficienza dell’autonomia del patrimonio delNumero registro generale 1071/2023Numero sezionale 733/2026Numero di raccolta generale 17932/2026Data pubblicazione 04/06/2026Consiglio di Stato nel parere n. 108 del 1999), sebbene riconosciuta nelnostro ordinamento ad enti (associazioni non riconosciute, società dipersone) privi di personalità giuridica ma ritenuti centri di imputazione dirapporti giuridici, questa Corte ha già evidenziato che nel caso dei Fondicomuni di investimento tale riconoscimento è da escludere, in quanto, adifferenza dei suddetti enti, ad onta dell’aggettivo “autonomo” con cui ilpatrimonio costituente il Fondo viene qualificato dal sopracitato art. 36 delT.U.F., i Fondi comuni sono privi del potere di significativaautodeterminazione delle proprie scelte, sicchè la predetta qualificazioneconnota solo la condizione di “segregazione” del patrimonio ai fini di cui siè detto.

A riprova dell’assenza di siffatto potere di autodeterminazione incapo al Fondo, è stato evidenziato (Cass, n. 16605/2010, richiamata daCass., n. 7116/2023) che l’eventualità che i suoi partecipanti possanoadottare deliberazioni destinate a vincolare la società di gestione in taluniambiti costituisce, invero, una mera facoltà, non dissimile da quella,riservata agli obbligazionisti e ai partecipanti al capitale di rischio di unas.p.a., di far valere i propri punti di vista e che il funzionamento del Fondoè disciplinato da un regolamento adottato dalla SGR, la quale risponde delproprio operato nei confronti dei quotisti (partecipanti al Fondo), comeprevisto dall’art. 36, comma 5 del TUR, ma non anche nei confronti delinalterata, quale dirimente ragione ostativa al riconoscimento dellasoggettività giuridica del Fondo di investimento, più volte ribadita daquesta Corte, l’assenza di una struttura organizzativa minima, di rilevanzaanche esterna, che obbliga la SGR ad eseguire tutti gli adempimenti fiscaliformali e sostanziali (nell’interesse del Fondo).

L’assenza di tale requisitonon può ritenersi superata o superabile dagli elementi, indicati dallaricorrente, asseritamente deponenti per “la presenza di un’organizzazioneinterna al fondo in grado di prendere decisioni in totale autonomia”, che,Numero registro generale 1071/2023Numero sezionale 733/2026Numero di raccolta generale 17932/2026Data pubblicazione 04/06/2026invece, certamente non valgono a rendere il Fondo in grado di compierecorrelati, effettuabili solo mediante la società di gestione.Tantomeno i suddetti argomenti, più volte affermati da questa Corte,che escludono la soggettività giuridica in capo al Fondo comune, possonoritenersi superati dalla sentenza n 16285/2024 di questa Corte, che, conriferimento al mancato pagamento dell’IVA, ha escluso la responsabilitàdiretta della SGR che ha amministrato un Fondo estinto, ribadendosi ladiversità già sopra evidenziata, dei presupposti impositivi dell’IVA edell’IMU.

Trattasi di pronuncia che, peraltro, comunque afferma che “nonv’è dubbio che la soggettività attiva e passiva, anche tributaria, spetta allaSGR che gestisce il fondo comune”.

La ininfluenza della suddetta sentenzarispetto alla fattispecie concreta in esame risulta, peraltro, giàcondivisibilmente rilevata da questa Corte nella successiva pronuncia16421/2025, laddove evidenzia che “nel caso analizzato per l’I.V.A. (Sez.5, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 16285, cit.), del resto, la liquidazione giudiziale eraconclusa…” e che “in ogni caso, il presupposto dell’IVA e dell’IMU sonoall’evidenza completamente diversi, rilevando – per la prima – la cessionedei beni o la prestazione di un servizio e – per la seconda – la realità delpossesso, vertendosi di imposta di natura patrimoniale”, al cui pagamentola SGR è obbligata anzitutto in quanto formale intestataria degli immobiligravati dall’IMU, presupposto di per sé sufficiente ai fini della soggettivitàpassiva tributaria.

A tal proposito, questa Corte, premesso che “apparedifficile – da un punto di vista letterale - mettere in dubbio che la titolaritàformale dei beni inclusi nel fondo spetti alla società costituente: nonavrebbe, infatti, senso parlare di “separazione” dell’insieme di detti beni,rispetto al residuo patrimonio della Sgr, se detti beni non fossero allamedesima intestati”, ha evidenziato che “il legislatore, per agevolarel’attività gestoria nell’interesse dei partecipanti , parrebbe aver scelto lastrada di attribuire la proprietà dei beni del fondo alla Sgr, ma, nelNumero registro generale 1071/2023Numero sezionale 733/2026Numero di raccolta generale 17932/2026Data pubblicazione 04/06/2026contempo e preso atto di aver attribuito alla Sgr un plus (la proprietà)rispetto alla sostanza economica del rapporto (di mera gestionenell’interesse altrui), abbia introdotto regole volte a limitare il rischio diabuso da parte del gestore e di trasparenza nei confronti dei terzi riguardoalla sua “effettiva” consistenza patrimoniale in rapporto all’adempimentodelle “sue” obbligazioni.

In sostanza, v’è l’attribuzione di una proprietà ad utilizzo limitato con effetti reali, ossia anche sul piano dei poteri deiterzi di sottoporre ad esecuzione forzata i beni” (Cass., n. 33895/2024;Cass., n. 7116/2023).

Pertanto, partendo dalla titolarità formale in capoalla SGR dei beni acquistati nell’interesse del Fondo (v.

Cass. n.12062/2019), non avendo il Fondo una propria soggettività giuridicaimprescindibile per poterlo ritenere titolare di un diritto reale, nè potendoravvisarsi in capo ai quotisti, per le ragioni sopra dette, una comproprietàdei beni del Fondo, i quali, inoltre, rientrano nel patrimonio, sia pur“separato” da quello generale, della società di gestione, questa Corte hariconosciuto la soggettività passiva a fini ICI ed IMU della SGR (Cass. n.29888/2020; 7116/2023, 33895/2024), conclusione che non si ritienesuperata dai rilievi, recessivi, alla luce di quanto sopra evidenziato,avanzati dalla ricorrente.

A tal proposito, va aggiunto, che non apparecondivisibile l’assunto che “se la SGR potesse essere chiamata arispondere, col proprio personale patrimonio, dei debiti specificamenteimputabili ad uno dei fondi da essa gestiti, si creerebbe un’inevitabilelesione degli interessi facenti capo agli altri fondi, i quali vedrebberoirrimediabilmente compromessa la regolare continuità dell’attività digestione”, atteso che si tratterebbe di una mera eventualità, da cuievidentemente non può farsi dipendere la sussistenza o meno di unaobbligazione tributaria, che si radica in capo alla SGR in quanto formaleintestataria dell’immobile nell’anno di imposta a cui si riferisce il debitotributario inerente a tale bene.

Nemmeno l’esclusione della soggettivitàpassiva IMU della SGR appare argomentabile sulla scorta della sentenza n.Numero registro generale 1071/2023Numero sezionale 733/2026Numero di raccolta generale 17932/2026Data pubblicazione 04/06/20265558/2022 del Consiglio di Stato, richiamata dalla ricorrente, che limita lalegittimazione processuale attiva e passiva della società di gestione alperiodo in cui riveste la relativa qualifica, atteso che tale pronuncia sifonda sull’assimilazione del rapporto tra Fondo e SGR ad una forma dirappresentanza organica quale quella intercorrente tra una società dicapitali e il suo amministratore, la quale non è congruente con ilconsolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui ilrestando la possibilità per la ricorrente di rivalersi nei confronti delpatrimonio gestito, anche in fase liquidatoria (peraltro è incontestato che,nel caso di specie, il Piano di smobilizzo preveda l’estinzione dellepassività, tra cui quelle per i tributi, prima del riparto dell’eventualeliquidità residua), la prospettata violazione dell’art. 53 Cost. va senz’altroesclusa alla luce della “riconducibilità” del “patrimonio separato” (di cuifanno parte gli immobili) alla società di gestione nel periodo in cui essa haesplicato l’attività gestoria, nonché della intestazione degli immobili allastessa in tale periodo e della possibilità che dalla loro fruttuosa gestionenell’interesse dei partecipanti al Fondo anche la SGR abbia tratto un utileeconomico, sia pure indiretto.

Alla luce di tali ultime considerazioni,nemmeno è condivisibile l’assunto della ricorrente secondo cui lapersistente soggettività passiva tributaria della SGR in un periodo in cuisia stata già sostituita da altra società di gestione o sia in corso laliquidazione del Fondo violerebbe nel contempo l’art. 53 Cost e l’art. 36del TUF, trattandosi di vicende successive all’insorgenza dell’obbligazionetributaria in capo alla società e considerato altresì che l’impossibilità diaccesso al patrimonio del Fondo o la sua incapienza non sarebberocomunque circostanze opponibili all’[OSCURATO:PERSONA].Infine, non si ritiene che il riconoscimento alla nuova SGR subentrantedella facoltà di intervenire in un giudizio in cui è parte la precedentesocietà di gestione, nel quale è controverso un diritto attinente ad unNumero registro generale 1071/2023Numero sezionale 733/2026Numero di raccolta generale 17932/2026Data pubblicazione 04/06/2026ricorrente nella memoria illustrativa), possa costituire argomento idoneo asuperare le argomentazioni poste a fondamento della responsabilità dellaSGR per il pagamento dell’IMU maturata nel proprio periodo di gestione.3.Il ricorso va pertanto rigettato.Ne consegue la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese delgiudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, nonché la condannaal pagamento di un’ulteriore somma, ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c.,in favore del controricorrente e al versamento di un’ulteriore somma infavore della Cassa delle ammende, ex art. 96, comma 4, c.p.c..

P.Q.Mrigetta il ricorso;condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente,delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in 7.600,00 euro percompensi professionali e in 200,00 euro per esborsi, oltre rimborsoforfettario delle spese generali nella misura del 15% ed altri accessori dilegge, nonché al pagamento della ulteriore somma di 3.800,00 euro, aisensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c.;condanna la ricorrente al versamento della somma di 2.000,00 euro,ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c., alla Cassa delle ammende;ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da partedella ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello versato per il ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27/01/2026.Il PresidenteMilena Balsamo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
n persona del Sindaco p.t., rappresentato e difesodall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] n. 2356/2022 depositata il 06/06/2022.Numero registro generale 1071/2023Numero sezionale 733/2026Numero di raccolta generale 17932/2026Data pubblicazione 04/06/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/01/2026dal [OSCURATO:PERSONA].1. Con sentenza n. 2356/2022, depositata il 6/06/2022, la CTR dellaLombardia accoglieva l’appello proposto dal Comune di Milano avverso lasentenza n. 5053/2019, con cui la CTP di Milano aveva accolto il ricorsodella [OSCURATO:SOCIETA]. avverso l’avviso di accertamento relativoall’IMU dovuta per l’anno di imposta 2016, concernente immobiliricompresi nel patrimonio del Fondo immobiliare di investimento giàgestito dalla società, avendo la CTP ritenuto che la società di gestione nonpotesse essere soggetto passivo dell’imposta. Il giudice d’appello,aderendo all’orientamento della giurisprudenza di legittimità ribadito daultimo con ordinanza n. 29888/2020, affermava, invece, che, “essendo ifondi comuni di investimento…privi di un’autonoma soggettività giuridica ecostituendo quindi patrimoni separati della società di gestione delrisparmio, quest’ultima mantiene la titolarità dei beni conferiti nel fondo edeve dunque essere considerato soggetto passivo ai fini dell’IMU dovuta inrelazione ai beni immobili conferiti nel fondo”. La CTR riteneva pertantoininfluente la circostanza dedotta dalla SGR che, non essendovi risorsesufficienti al pagamento dell’imposta, la stessa non avesse inteso farvifronte con il proprio patrimonio, ponendosi al più un successivo problemadi ristoro, attinente peraltro a dinamiche interne al rapporto tra gliinvestitori e la società. Del pari irrilevante veniva ritenuta la sostituzionedella odierna ricorrente con altra SGR, in quanto successiva all’insorgenzadell’obbligazione tributaria in capo ad “Accademia”.2. Avverso la sentenza della CTR, la SGR proponeva ricorso percassazione.3. [OSCURATO:PERSONA] delegato formulava proposta di definizione del giudizio exart. 380-bis c.p.c., ribadendo l’assenza di soggettività giuridica tributariadel Fondo ai fini IMU, al cui pagamento era, pertanto, tenuta la società diNumero registro generale 1071/2023Numero sezionale 733/2026Numero di raccolta generale 17932/2026Data pubblicazione 04/06/2026gestione, legittimata ad agire in rivalsa, nel caso di incapienzatemporanea del patrimonio del Fondo, nei confronti dello stesso, nonrilevando l’avvicendamento della ricorrente con altra società di gestione,in quanto successiva alla maturazione della pretesa fiscale relativa al benedi cui detta società ricorrente era formalmente proprietaria,evidenziandosi nella proposta che la CTR si era pronunciata in conformitàall’orientamento consolidato della Corte e che la ricorrente non avevaofferto elementi utili a determinarne il mutamento.4. La SGR, “ritenendo opportuna una trattazione più approfondita dellacontroversia”, dichiarava di non rinunciare al ricorso e chiedeva ladecisione del giudizio, ex art. 380-bis, comma 2, c.p.c..5. Il Comune di Milano resisteva con controricorso.6. La ricorrente avanzava istanza di trattazione in pubblica udienza delricorso, di cui veniva fissata la trattazione in camera di consiglio ai sensidell’art. 380-bis n. 1 c.p.c..7. Entrambe le parti depositavano memorie ex art. 380 bis-1 c.p.c..RAGIONI DELLA DECISIONE1.Va preliminarmente disattesa l’istanza del controricorrente diriunione al presente giudizio dei giudizi sub n.r.g. 21589/22 e sub n.r.g.22825/22 tra le medesime parti (comunque trattati alla medesimaudienza, come richiesto in via alternativa), in quanto relativi aimpugnazioni di sentenze diverse e di avvisi di accertamento concernentitributi di annualità diverse.1.1.Va altresì preliminarmente disattesa la istanza di trattazione delricorso in pubblica udienza avanzata dalla ricorrente, considerato che essoripropone questioni già affrontate e risolte sulla scorta di un consolidatoorientamento della giurisprudenza di legittimità, confermato da unaulteriore pronuncia (ordinanza n. 16421/2025) intervenuta nelle moredell’udienza camerale. Nemmeno giustifica la trattazione in pubblicaudienza la sopravvenuta ordinanza di questa Corte n. 16285/2024, che haNumero registro generale 1071/2023Numero sezionale 733/2026Numero di raccolta generale 17932/2026Data pubblicazione 04/06/2026escluso la soggettività passiva della SGR ai fini IVA in caso di estinzionedel Fondo, stante la dirimente diversità dei presupposti impositivi dei duetributi (come già evidenziato da questa Corte nella citata ordinanza n.16421/2025), rilevando per l’IVA la cessione di beni o la prestazione diservizi e per l’IMU la titolarità del diritto di proprietà o di altro diritto realee del correlato “ius possidendi” su un immobile (v. Cass., n. 2966/2022,che richiama Cass., n.7800/2019; Cass. n. 19572/2017), in relazione alquale l’intestatario è tenuto al pagamento dell’IMU per il fatto stessodell’iscrizione in catasto (cfr. Cass. n. 11646/2019), coerentemente con lanatura patrimoniale dell’imposta.1.2.Tanto premesso, le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiaritoche il Collegio giudicante ben può escludere, nell'esercizio di unavalutazione discrezionale, la ricorrenza dei presupposti della trattazione inpubblica udienza, in ragione del carattere consolidato dei principi di dirittoda applicare e qualora non si verta in ipotesi di decisioni aventi rilevanzanomofilattica (Cass. S.U., n. 14437/2018; Cass. S.U., n. 8093/2020;Cass., n. 28370/22), come nel caso di specie.2.Ciò posto, con unico articolato motivo si deducono la “violazione efalsa applicazione dell’art. 9, co. 1 del d.lgs. 23/2011, dell’art. 36 TUF edell’art. 53 Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c.”, peravere la CTR fatto discendere dall’attività di amministrazione dei beni delfondo, propria della SGR, la titolarità, in capo a quest’ultima,dell’obbligazione tributaria di pagamento dell’IMU relativa agli immobilirientranti nel patrimonio del Fondo. La ricorrente, segnatamente,rappresenta di non essere proprietaria degli immobili del Fondo, conconseguente insussistenza del presupposto soggettivo dell’IMU ex art. 9del d.lgs. n. 23/2011, limitandosi la SGR, ai sensi dell’art. 36, comma 3TUF, all’amministrazione dei beni e all’esecuzione degli adempimenticonnessi all’attività gestoria, la quale non la rende soggetto passivodell’imposta e non è libera ma vincolata nei fini e nei mezzi, conNumero registro generale 1071/2023Numero sezionale 733/2026Numero di raccolta generale 17932/2026Data pubblicazione 04/06/2026conseguente insussistenza del potere di godere e disporre dei beni, checonnota il diritto di proprietà. Afferma pertanto la ricorrente che la SGRsarebbe mera titolare formale dei beni immobili mentre proprietarisostanziali sarebbero i quotisti, unici legittimati a percepirne i frutti(richiamando a sostegno di tale assunto la sentenza n. 16605/2010 diquesta Corte), ovvero il Fondo stesso, quale soggetto giuridico ocomunque centro di imputazione di posizioni giuridiche attive o passive(richiamando, a sostegno della mera titolarità formale dei beni del fondoin capo alla SGR, anche la sentenza n. 12062/2019). Ad escludere lasoggettività passiva IMU della SGR concorrerebbe inoltre l’autonomia delpatrimonio del Fondo da quello dei suoi partecipanti e della SGR, previstadall’art. 36 del TUF e funzionale a sottrarre i beni del Fondo alle pretesedei creditori della società e di quelli degli altri Fondi gestiti dalla stessa,nonché alle pretese dei creditori dei partecipanti al Fondo. In talecontesto, secondo la ricorrente, “se la SGR potesse essere chiamata arispondere, col proprio personale patrimonio, dei debiti specificamenteimputabili ad uno dei fondi da essa gestiti, si creerebbe un’inevitabilelesione degli interessi facenti capo agli altri fondi, i quali vedrebberoirrimediabilmente compromessa la regolare continuità dell’attività digestione”. A sostegno dell’attività di mera gestione svolta dalla SGR edell’esclusione in capo a quest’ultima della titolarità di diritti reali su beniricompresi nel patrimonio del Fondo, viene inoltre richiamata la sentenzadel Consiglio di Stato n. 5558/2022, emessa all’esito di un giudizio in cuil’odierna ricorrente aveva chiesto l’estromissione, stante il subentro di unanuova SGR nell’attività gestoria. A fronte di tale richiesta il Consiglio diStato ha rilevato l’assenza di titolo in capo alla società odierna ricorrenteper partecipare al processo, il cui esito riguardava solo il Fondoimmobiliare dalla stessa gestito (“Gennaker”) ed il suo patrimonio,sostenendo che il Fondo e la SGR esisterebbe un rapporto assimilabile aNumero registro generale 1071/2023Numero sezionale 733/2026Numero di raccolta generale 17932/2026Data pubblicazione 04/06/2026quello di rappresentanza organica tra una società di capitali e la personafisica del suo amministratore.La ricorrente assume, altresì, che, avendo la SGR un mero poteregestorio, il tributo verrebbe ad essere correlato alla capacità contributivadi un diverso soggetto, ossia il Fondo, in violazione dell’art. 53 Cost., inparticolare nel caso di avvicendamento delle SGR e, a fortiori, in caso diliquidazione del Fondo, non potendo in tal caso la SGR più disporre delpatrimonio gestito e nulla spettandole a seguito della liquidazione.L’obbligazione tributaria relativa all’IMU andrebbe quindi imputata al(con conseguente esclusione, in mancanza di una espressa previsione dilegge, della solidarietà tributaria in capo alla SGR, anche qualeresponsabile di imposta, in quanto titolare di meri obblighi formali) e che,diversamente da quanto ritenuto dalla sentenza impugnata, costituirebbeun centro di imputazione di situazioni giuridiche soggettive. Militerebberoin tal senso i seguenti plurimi elementi, asseritamente deponenti per “lapresenza di un’organizzazione interna al fondo in grado di prenderedecisioni in totale autonomia”, ossia: il parere 608/99 del Consiglio diStato e la Circolare n. 218/t dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], che hanno riconosciuto aifondi immobiliari la titolarità dei beni facenti parte dei fondi medesimi; ilsistema delle trascrizioni nei registri immobiliari e catastali, che“menzionano direttamente il fondo immobiliare, previo richiamo dellarelativa società di gestione”; il sistema delle imposte sui redditi, checonsidera soggetti passivi anche gli organismi di investimento collettivodel risparmio residenti nel territorio dello Stato; la possibilità diindebitamento riconosciuta ai Fondi di investimento dall’art. 12-bis deld.m. 228/1999; la mancata previsione, in base alla normativa secondariain materia contabile emessa dalla Banca d’ Italia, dei beni dei singoli Fondinegli schemi di bilancio della SGR, diversamente che per gli schemi direndicontazione dei Fondi; la ripartizione tra spese imputabili al Fondo eNumero registro generale 1071/2023Numero sezionale 733/2026Numero di raccolta generale 17932/2026Data pubblicazione 04/06/2026spese, de residuo, imputabili alla SGR; la previsione della figura di unesperto indipendente, distinta dalla società di gestione, preposta allaperiodica valutazione dei beni nel portafoglio del fondo; la possibilità,prevista dall’art. 37 del TUF, che i partecipanti dei Fondi chiusi adottinodelibere vincolanti per la SGR, oltre che le delibere relative allasostituzione della stessa, alla richiesta di ammissione a quotazione e allemodifiche delle politiche di gestione. Infine, la ricorrente evidenzial’impossibilità di configurare una responsabilità tributaria solidale dellaSGR rispetto all’obbligazione tributaria del Fondo, essendo la societàsoggetto diverso da quello che esprime la capacità contributivaassoggettata a tassazione e non rientrando le SGR, in quanto titolari diobblighi meramente formali, nel novero dei sostituti di imposta. Ciò aconferma del Fondo comune quale unico soggetto passivopatrimonialmente responsabile (ancorchè, secondo quanto aggiunto insede di memoria illustrativa, “per il tramite della SGR che, pro tempore,ne cura la gestione”).2.1. Il motivo è infondato, confermandosi le condivisibiliargomentazioni svolte nella proposta di definizione accelerata, che applicaprincipi di diritto affermati dalla consolidata giurisprudenza di questaCorte, senza che la ricorrente abbia offerto elementi idonei a giustificare ilmutamento del suddetto orientamento.La fattispecie in esame trae origine dalla notifica da parte del comunedi Milano, direttamente ad “Accademia”, Società di Gestione del RisparmioS.p.a., dell’avviso di pagamento dell’IMU relativa all’annualità 2016,riferita ad immobili inclusi nel patrimonio del Fondo comune diinvestimento chiuso “Gentile da Fabriano”, gestito (secondo quantoincontestatamente rappresentato dalla ricorrente) da “Accademia”, adecorrere dal 17.2.2011 (data del subentro al precedente gestore) sino al27.5.2019, allorquando - nelle more dell’esecuzione del piano dismobilizzo a seguito di liquidazione anticipata deliberata dall’AssembleaNumero registro generale 1071/2023Numero sezionale 733/2026Numero di raccolta generale 17932/2026Data pubblicazione 04/06/2026dei partecipanti al Fondo in data 18.5.2015 – “Accademia” era statasostituita nella gestione del Fondo dalla società di diritto britannicoPetricca Co. Capital ltd.. Nell’anno di imposta 2016 la SGR era, pertanto,ancora intestataria catastale degli immobili tassati, trattandosi delsoggetto il cui codice fiscale, secondo quanto rappresentato dalla stessaricorrente, era riportato in catasto (“dalla consultazione delle visurecatastali relative agli immobili di cui si discute,…, si ricava l’intestazione inproprietà al Fondo, con apposita indicazione del vincolo di gestione e delcodice fiscale della società ratione temporis investita del potere di gestione(i.e. Accademia)”.Orbene, le argomentazioni sottese all’articolato motivo di censura dellaricorrente presuppongono il riconoscimento in capo al Fondo comune diinvestimento di una propria soggettività giuridica.Trattasi di vexata quaestio, avente carattere preliminare dal punto divista logico-giuridico, correttamente risolta negativamente nella propostadi definizione accelerata del procedimento, in conformità al consolidatoorientamento di questa Corte che, dalla pronuncia n. 16605/2010 in poi,ha affermato la carenza di soggettività giuridica del Fondo comune diinvestimento (vedi Cass. n. 12062/2019; Cass. n. 2988/2020; Cass. n.7116/2023; Cass. n. 33895/2024; Cass. n. 16421/2025). Esso -trasposizione nel nostro ordinamento dell’istituto di common law delcontractual investment trust (v. Cass. n. 7116/2023) – è attualmentedefinito dall’art. 1, comma 1, lett. j), del TUF come " l'Oicr costituito informa di patrimonio autonomo, suddiviso in quote, istituito e gestito da ungestore”. Ai sensi dell’art. 36 del sopracitato [OSCURATO:PERSONA]: “1. Il fondocomune di investimento è gestito dalla società di gestione del risparmioche lo ha istituito o dalla società di gestione subentrata nella gestione, inconformità alla legge e al regolamento. 2. Il rapporto di partecipazione alfondo comune di investimento è disciplinato dal regolamento del fondo. LaBanca d'Italia, sentita la Consob, determina i criteri generali di redazioneNumero registro generale 1071/2023Numero sezionale 733/2026Numero di raccolta generale 17932/2026Data pubblicazione 04/06/2026del regolamento del fondo diverso dal FIA riservato e il suo contenutominimo, a integrazione di quanto previsto dall'articolo 39. 3. [OSCURATO:PERSONA] che haistituito il fondo o la società di gestione che è subentrata nella gestioneagiscono in modo indipendente e nell'interesse dei partecipanti al fondo,assumendo verso questi ultimi gli obblighi e le responsabilità delmandatario. 4. Ciascun fondo comune di investimento, o ciascun compartodi uno stesso fondo, costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti glieffetti dal patrimonio della società di gestione del risparmio e da quello diciascun partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dallamedesima società; delle obbligazioni contratte per conto del fondo, la Sgrrisponde esclusivamente con il patrimonio del fondo medesimo. Su talepatrimonio non sono ammesse azioni dei creditori della società di gestionedel risparmio o nell'interesse della stessa, né quelle dei creditori deldepositario o del sub depositario o nell'interesse degli stessi. Le azioni deicreditori dei singoli investitori sono ammesse soltanto sulle quote dipartecipazione dei medesimi. La società di gestione del risparmio non puòin alcun caso utilizzare, nell'interesse proprio o di terzi, i beni dipertinenza dei fondi gestiti”.Dalla suddetta disciplina emerge che i Fondi di investimentorappresentano dei patrimoni strutturalmente distinti sia da quello dellasocietà di gestione che provvede all'amministrazione del Fondo, sia daquello dei partecipanti, ossia dei sottoscrittori delle quote del Fondo,normalmente depositate presso un istituto bancario. Tale struttura èfunzionale ad assicurare la esclusiva destinazione del patrimonio del Fondoallo scopo d’investimento finanziario per il quale è stato costituito e,mediante la “segregazione” di tale patrimonio, a garantire gli interessidegli investitori che al Fondo partecipino, evitando loro il rischio di vedereintaccato il patrimonio del Fondo. In tal caso, come in altre fattispecienormate di patrimoni separati destinati a specifici scopi (ad es. nel casodell’art. 2447-bis c.c.), “la giurisprudenza ha affermato (Cass., Sez. 1, n.Numero registro generale 1071/2023Numero sezionale 733/2026Numero di raccolta generale 17932/2026Data pubblicazione 04/06/202616605 del 15 luglio 2010) che il patrimonio separato (o destinato) varicondotto alla titolarità del soggetto (persona fisica o giuridica) dal qualeesso promana, ancorchè occorra tenerlo distinto dal resto del patrimoniodi quel medesimo soggetto….Ogni attività negoziale o processuale posta inessere nell'interesse del patrimonio separato non può che venire espletatain nome del soggetto che di esso è titolare, pur se con l'obbligo diimputarne gli effetti a quello specifico e distinto patrimonio.” (Cass., n.7116/2023). Posto che il nostro ordinamento non ammette l’esistenza diun patrimonio privo di titolare, è stato condivisibilmente ritenuto chenessuna delle teorie alternative che sono state prospettate (volte aricondurre il Fondo di investimento ad un patrimonio senza soggetto, aduna proprietà collettiva, ad una proprietà fiduciaria della società digestione, ad una proprietà ad utilizzo limitato con effetti reali, ad unaproprietà funzione, ad una associazione o ad una fondazione atipica o aduna associazione in partecipazione) risulta più convincente della suddettaricostruzione del Fondo comune quale patrimonio separato privo diautonoma soggettività giuridica (v. Cass., n. 7116/2023; Cass., n.33895/2024; Cass., n. 16605/2010), valorizzando dette teorie solo talunodegli aspetti del complesso ed atipico strumento in esame, che ha unavalenza anzitutto economica. In particolare, quanto all’assunto, pureprospettato dalla ricorrente, secondo cui il fenomeno sarebbe riconducibileall’istituto della comunione tra i quotisti, comproprietari dei beni deleconomico-pratico del Fondo rispetto a quello della comunione, dellacircostanza che i partecipanti al Fondo sono creditori della SGR e noncomproprietari del Fondo (Cass. n. 10990/2003) e che non possonodisporre della res o amministrarla, né goderne in via diretta (beneficiandosolo della ricchezza creata dall’investimento) o chiedere la liquidazionedella propria quota in natura (Cass., n. 7116/2023; Cass., n.16605/2010). Quanto all’insufficienza dell’autonomia del patrimonio delNumero registro generale 1071/2023Numero sezionale 733/2026Numero di raccolta generale 17932/2026Data pubblicazione 04/06/2026Consiglio di Stato nel parere n. 108 del 1999), sebbene riconosciuta nelnostro ordinamento ad enti (associazioni non riconosciute, società dipersone) privi di personalità giuridica ma ritenuti centri di imputazione dirapporti giuridici, questa Corte ha già evidenziato che nel caso dei Fondicomuni di investimento tale riconoscimento è da escludere, in quanto, adifferenza dei suddetti enti, ad onta dell’aggettivo “autonomo” con cui ilpatrimonio costituente il Fondo viene qualificato dal sopracitato art. 36 delT.U.F., i Fondi comuni sono privi del potere di significativaautodeterminazione delle proprie scelte, sicchè la predetta qualificazioneconnota solo la condizione di “segregazione” del patrimonio ai fini di cui siè detto. A riprova dell’assenza di siffatto potere di autodeterminazione incapo al Fondo, è stato evidenziato (Cass, n. 16605/2010, richiamata daCass., n. 7116/2023) che l’eventualità che i suoi partecipanti possanoadottare deliberazioni destinate a vincolare la società di gestione in taluniambiti costituisce, invero, una mera facoltà, non dissimile da quella,riservata agli obbligazionisti e ai partecipanti al capitale di rischio di unas.p.a., di far valere i propri punti di vista e che il funzionamento del Fondoè disciplinato da un regolamento adottato dalla SGR, la quale risponde delproprio operato nei confronti dei quotisti (partecipanti al Fondo), comeprevisto dall’art. 36, comma 5 del TUR, ma non anche nei confronti delinalterata, quale dirimente ragione ostativa al riconoscimento dellasoggettività giuridica del Fondo di investimento, più volte ribadita daquesta Corte, l’assenza di una struttura organizzativa minima, di rilevanzaanche esterna, che obbliga la SGR ad eseguire tutti gli adempimenti fiscaliformali e sostanziali (nell’interesse del Fondo). L’assenza di tale requisitonon può ritenersi superata o superabile dagli elementi, indicati dallaricorrente, asseritamente deponenti per “la presenza di un’organizzazioneinterna al fondo in grado di prendere decisioni in totale autonomia”, che,Numero registro generale 1071/2023Numero sezionale 733/2026Numero di raccolta generale 17932/2026Data pubblicazione 04/06/2026invece, certamente non valgono a rendere il Fondo in grado di compierecorrelati, effettuabili solo mediante la società di gestione.Tantomeno i suddetti argomenti, più volte affermati da questa Corte,che escludono la soggettività giuridica in capo al Fondo comune, possonoritenersi superati dalla sentenza n 16285/2024 di questa Corte, che, conriferimento al mancato pagamento dell’IVA, ha escluso la responsabilitàdiretta della SGR che ha amministrato un Fondo estinto, ribadendosi ladiversità già sopra evidenziata, dei presupposti impositivi dell’IVA edell’IMU. Trattasi di pronuncia che, peraltro, comunque afferma che “nonv’è dubbio che la soggettività attiva e passiva, anche tributaria, spetta allaSGR che gestisce il fondo comune”. La ininfluenza della suddetta sentenzarispetto alla fattispecie concreta in esame risulta, peraltro, giàcondivisibilmente rilevata da questa Corte nella successiva pronuncia16421/2025, laddove evidenzia che “nel caso analizzato per l’I.V.A. (Sez.5, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 16285, cit.), del resto, la liquidazione giudiziale eraconclusa…” e che “in ogni caso, il presupposto dell’IVA e dell’IMU sonoall’evidenza completamente diversi, rilevando – per la prima – la cessionedei beni o la prestazione di un servizio e – per la seconda – la realità delpossesso, vertendosi di imposta di natura patrimoniale”, al cui pagamentola SGR è obbligata anzitutto in quanto formale intestataria degli immobiligravati dall’IMU, presupposto di per sé sufficiente ai fini della soggettivitàpassiva tributaria. A tal proposito, questa Corte, premesso che “apparedifficile – da un punto di vista letterale - mettere in dubbio che la titolaritàformale dei beni inclusi nel fondo spetti alla società costituente: nonavrebbe, infatti, senso parlare di “separazione” dell’insieme di detti beni,rispetto al residuo patrimonio della Sgr, se detti beni non fossero allamedesima intestati”, ha evidenziato che “il legislatore, per agevolarel’attività gestoria nell’interesse dei partecipanti , parrebbe aver scelto lastrada di attribuire la proprietà dei beni del fondo alla Sgr, ma, nelNumero registro generale 1071/2023Numero sezionale 733/2026Numero di raccolta generale 17932/2026Data pubblicazione 04/06/2026contempo e preso atto di aver attribuito alla Sgr un plus (la proprietà)rispetto alla sostanza economica del rapporto (di mera gestionenell’interesse altrui), abbia introdotto regole volte a limitare il rischio diabuso da parte del gestore e di trasparenza nei confronti dei terzi riguardoalla sua “effettiva” consistenza patrimoniale in rapporto all’adempimentodelle “sue” obbligazioni. In sostanza, v’è l’attribuzione di una proprietà ad utilizzo limitato con effetti reali, ossia anche sul piano dei poteri deiterzi di sottoporre ad esecuzione forzata i beni” (Cass., n. 33895/2024;Cass., n. 7116/2023). Pertanto, partendo dalla titolarità formale in capoalla SGR dei beni acquistati nell’interesse del Fondo (v. Cass. n.12062/2019), non avendo il Fondo una propria soggettività giuridicaimprescindibile per poterlo ritenere titolare di un diritto reale, nè potendoravvisarsi in capo ai quotisti, per le ragioni sopra dette, una comproprietàdei beni del Fondo, i quali, inoltre, rientrano nel patrimonio, sia pur“separato” da quello generale, della società di gestione, questa Corte hariconosciuto la soggettività passiva a fini ICI ed IMU della SGR (Cass. n.29888/2020; 7116/2023, 33895/2024), conclusione che non si ritienesuperata dai rilievi, recessivi, alla luce di quanto sopra evidenziato,avanzati dalla ricorrente. A tal proposito, va aggiunto, che non apparecondivisibile l’assunto che “se la SGR potesse essere chiamata arispondere, col proprio personale patrimonio, dei debiti specificamenteimputabili ad uno dei fondi da essa gestiti, si creerebbe un’inevitabilelesione degli interessi facenti capo agli altri fondi, i quali vedrebberoirrimediabilmente compromessa la regolare continuità dell’attività digestione”, atteso che si tratterebbe di una mera eventualità, da cuievidentemente non può farsi dipendere la sussistenza o meno di unaobbligazione tributaria, che si radica in capo alla SGR in quanto formaleintestataria dell’immobile nell’anno di imposta a cui si riferisce il debitotributario inerente a tale bene. Nemmeno l’esclusione della soggettivitàpassiva IMU della SGR appare argomentabile sulla scorta della sentenza n.Numero registro generale 1071/2023Numero sezionale 733/2026Numero di raccolta generale 17932/2026Data pubblicazione 04/06/20265558/2022 del Consiglio di Stato, richiamata dalla ricorrente, che limita lalegittimazione processuale attiva e passiva della società di gestione alperiodo in cui riveste la relativa qualifica, atteso che tale pronuncia sifonda sull’assimilazione del rapporto tra Fondo e SGR ad una forma dirappresentanza organica quale quella intercorrente tra una società dicapitali e il suo amministratore, la quale non è congruente con ilconsolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui ilrestando la possibilità per la ricorrente di rivalersi nei confronti delpatrimonio gestito, anche in fase liquidatoria (peraltro è incontestato che,nel caso di specie, il Piano di smobilizzo preveda l’estinzione dellepassività, tra cui quelle per i tributi, prima del riparto dell’eventualeliquidità residua), la prospettata violazione dell’art. 53 Cost. va senz’altroesclusa alla luce della “riconducibilità” del “patrimonio separato” (di cuifanno parte gli immobili) alla società di gestione nel periodo in cui essa haesplicato l’attività gestoria, nonché della intestazione degli immobili allastessa in tale periodo e della possibilità che dalla loro fruttuosa gestionenell’interesse dei partecipanti al Fondo anche la SGR abbia tratto un utileeconomico, sia pure indiretto. Alla luce di tali ultime considerazioni,nemmeno è condivisibile l’assunto della ricorrente secondo cui lapersistente soggettività passiva tributaria della SGR in un periodo in cuisia stata già sostituita da altra società di gestione o sia in corso laliquidazione del Fondo violerebbe nel contempo l’art. 53 Cost e l’art. 36del TUF, trattandosi di vicende successive all’insorgenza dell’obbligazionetributaria in capo alla società e considerato altresì che l’impossibilità diaccesso al patrimonio del Fondo o la sua incapienza non sarebberocomunque circostanze opponibili all’[OSCURATO:PERSONA].Infine, non si ritiene che il riconoscimento alla nuova SGR subentrantedella facoltà di intervenire in un giudizio in cui è parte la precedentesocietà di gestione, nel quale è controverso un diritto attinente ad unNumero registro generale 1071/2023Numero sezionale 733/2026Numero di raccolta generale 17932/2026Data pubblicazione 04/06/2026ricorrente nella memoria illustrativa), possa costituire argomento idoneo asuperare le argomentazioni poste a fondamento della responsabilità dellaSGR per il pagamento dell’IMU maturata nel proprio periodo di gestione.3.Il ricorso va pertanto rigettato.Ne consegue la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese delgiudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, nonché la condannaal pagamento di un’ulteriore somma, ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c.,in favore del controricorrente e al versamento di un’ulteriore somma infavore della Cassa delle ammende, ex art. 96, comma 4, c.p.c.. P.Q.Mrigetta il ricorso;condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente,delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in 7.600,00 euro percompensi professionali e in 200,00 euro per esborsi, oltre rimborsoforfettario delle spese generali nella misura del 15% ed altri accessori dilegge, nonché al pagamento della ulteriore somma di 3.800,00 euro, aisensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c.;condanna la ricorrente al versamento della somma di 2.000,00 euro,ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c., alla Cassa delle ammende;ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da partedella ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello versato per il ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27/01/2026.Il PresidenteMilena Balsamo