CassazionedecretoSezione 7
Cassazione n. 43492/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 29/04/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che sono inammissibili le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto del Tribunale di sorveglianza di Roma con cui veniva dichiarata inammissibile de plano la richiesta della misura alternativa dell'affidamento in prova terapeutico, in quanto mera riproposizione di altra già rigettata. Il difensore richiama il principio secondo cui integra un nuovo elemento di diritto che rende ammissibile la riproposizione in sede esecutiva di istanza già presentata il mutamento giurisprudenziale, purché connotato da caratteristiche di stabilità e di univocità. Rileva che nel caso di specie è intervenuta decisione di questa Corte con cui, nello specifico, veniva annullata un'ordinanza che, ripercorrendo i principi che devono sorreggere ogni decisione in ordine alla concedibilità dell'affidamento in prova, aveva ritenuto preclusivi i precedenti penali, non valutando l'evoluzione della personalità successiva al fatto. Sottolinea di avere, quindi, dedotto come elemento sopravvenuto la produzione delle denunce sporte dal ricorrente nei confronti degli associati a dimostrazione della rescissione di qualunque tipo di legame con gli stessi. Osservato che tali censure sono manifestamente infondate e aspecifiche, in quanto il novum addotto non giustificava la fissazione di udienza per la decisione sull'istanza, risolvendosi essenzialmente nella censura della pregressa decisione già impugnata, come evidenziato con il decreto. In esso, invero, si sottolinea che il progresso trattamentale invocato è stato già ampiamente valutato e che la produzione documentale non inficia la valutazione collegiale, trattandosi di giurisprudenza di presentazione di querele volte a desumere un distacco del detenuto dall'ambiente criminale di provenienza, non attinente ai presupposti per la valutazione dell'istituto di affidamento terapeutico. Rilevato, pertanto, che il ricorso, che col profilo in ultimo menzionato non si confronta, deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24 ottob