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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 16 febbraio 2023

Cassazione n. 38301/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio per l'eventuale applicazione di altra misura cautelare; ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/20. [OSCURATO:PERSONA]-0

1. Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del riesame, con ordinanza del 16/2/2023 confermava l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli del 6/2/2023, che applicava la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

2. L'indagato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo con cui eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett.

B) e E), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 56 e 640, comma secondo, cod. pen. e la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.

Evidenzia che nel caso di specie si è in presenza di un tentativo di truffa e non di una truffa consumata, atteso che la consegna del denaro è avvenuta sotto il controllo della polizia giudiziaria, allertata dalla persona offesa, con la conseguenza che della fattispecie consumata manca l'ingiusto profitto, sol che si consideri che l'agente non ha conseguito la materiale disponibilità della cosa al di fuori della vigilanza della persona offesa.

Osserva, inoltre, che l'atto di disposizione patrimoniale posto in essere dalla persona offesa non è avvenuto a seguito dell'induzione in errore, ma ad altro fine, vale a dire quello di assicurare gli autori materiali della condotta truffaldina alla giustizia. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato. 1.1 Ed invero, in tema di truffa, la giurisprudenza di legittimità ha avuto più volte modo di affermare che si configura il reto tentato e non consumato qualora la consegna del denaro o del bene sia avvenuta sotto il diretto controllo della polizia giudiziaria, il cui intervento sia stato richiesto dalla persona offesa (cosiddetta "consegna controllata"), atteso che per un verso l'atto di disposizione patrimoniale non avviene a seguito dell'induzione in errore in cui sia incorsa la persona offesa e che per altro verso non si è realizzato il profitto tramite l'acquisizione della disponibilità autonoma e definitiva della cosa (Sezione 2, n. 27114 del 7/7/2020, Calvanese, Rv. 279656 - 02; Sezione).

In altri termini, sussiste il tentativo quando la condotta tipica, univocamente diretta alla realizzazione dell'evento, sia ostacolata da un fatto esterno, che si verifica, come nella specie in tema di truffa, quando vi sia l'allertamento delle forze di polizia da parte della persona offesa a seguire le trattative e ad intervenire per impedire che il delitto si perfezioni o che la realizzazione del profitto si consolidi con l'acquisizione o la possibilità d'uso autonomo del bene oggetto dell'atto di disposizione patrimoniale (Sezione feriale, n. 32522 del 26/8/2010, Cureu, Rv. 248255 - 01).

Del resto, non convince la motivazione del provvedimento impugnato, laddove afferma che ricorre l'ipotesi consumata in quanto il controllo della polizia giudiziaria non è stato costante, tanto che la consegna del denaro non è avvenuta sotto la diretta percezione degli agenti operanti.

In proposito, è sufficiente osservare che la condotta del Casaburi era comunque monitorata, essendo in corso l'operazione di polizia appositamente predisposta, che vedeva coinvolti numerosi agenti, per cui sarebbe stato impossibile per gli indagati sfuggire alle maglie della rete che era stata tesa, in tal modo assicurandosi il possesso definitivo del denaro.

Ed invero, i verbalizzanti entravano nei bagni del centro commerciale immediatamente dopo la consegna del denaro, sorprendendovi il Casaburi.

L'ordinanza impugnata va, dunque, annullata con rinvio al Tribunale di Napoli per l'eventuale applicazione di altra misura cautelare, compatibile con i limiti edittali della pena prevista per il tentativo di truffa aggravata, che non consente l'adozione della misura cautelare della custodia in carcere.

P. Q. M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Napoli.

Dispone l'immediata scarcerazione del ricorrente, se non detenuto per altra causa e manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione al Procuratore generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell'art. 626 cod. proc. pen.

Così deciso in Roma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio per l'eventuale applicazione di altra misura cautelare; ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/20. [OSCURATO:PERSONA]-0 1. Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del riesame, con ordinanza del 16/2/2023 confermava l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli del 6/2/2023, che applicava la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. 2. L'indagato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo con cui eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. B) e E), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 56 e 640, comma secondo, cod. pen. e la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Evidenzia che nel caso di specie si è in presenza di un tentativo di truffa e non di una truffa consumata, atteso che la consegna del denaro è avvenuta sotto il controllo della polizia giudiziaria, allertata dalla persona offesa, con la conseguenza che della fattispecie consumata manca l'ingiusto profitto, sol che si consideri che l'agente non ha conseguito la materiale disponibilità della cosa al di fuori della vigilanza della persona offesa. Osserva, inoltre, che l'atto di disposizione patrimoniale posto in essere dalla persona offesa non è avvenuto a seguito dell'induzione in errore, ma ad altro fine, vale a dire quello di assicurare gli autori materiali della condotta truffaldina alla giustizia. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 1.1 Ed invero, in tema di truffa, la giurisprudenza di legittimità ha avuto più volte modo di affermare che si configura il reto tentato e non consumato qualora la consegna del denaro o del bene sia avvenuta sotto il diretto controllo della polizia giudiziaria, il cui intervento sia stato richiesto dalla persona offesa (cosiddetta "consegna controllata"), atteso che per un verso l'atto di disposizione patrimoniale non avviene a seguito dell'induzione in errore in cui sia incorsa la persona offesa e che per altro verso non si è realizzato il profitto tramite l'acquisizione della disponibilità autonoma e definitiva della cosa (Sezione 2, n. 27114 del 7/7/2020, Calvanese, Rv. 279656 - 02; Sezione). In altri termini, sussiste il tentativo quando la condotta tipica, univocamente diretta alla realizzazione dell'evento, sia ostacolata da un fatto esterno, che si verifica, come nella specie in tema di truffa, quando vi sia l'allertamento delle forze di polizia da parte della persona offesa a seguire le trattative e ad intervenire per impedire che il delitto si perfezioni o che la realizzazione del profitto si consolidi con l'acquisizione o la possibilità d'uso autonomo del bene oggetto dell'atto di disposizione patrimoniale (Sezione feriale, n. 32522 del 26/8/2010, Cureu, Rv. 248255 - 01). Del resto, non convince la motivazione del provvedimento impugnato, laddove afferma che ricorre l'ipotesi consumata in quanto il controllo della polizia giudiziaria non è stato costante, tanto che la consegna del denaro non è avvenuta sotto la diretta percezione degli agenti operanti. In proposito, è sufficiente osservare che la condotta del Casaburi era comunque monitorata, essendo in corso l'operazione di polizia appositamente predisposta, che vedeva coinvolti numerosi agenti, per cui sarebbe stato impossibile per gli indagati sfuggire alle maglie della rete che era stata tesa, in tal modo assicurandosi il possesso definitivo del denaro. Ed invero, i verbalizzanti entravano nei bagni del centro commerciale immediatamente dopo la consegna del denaro, sorprendendovi il Casaburi. L'ordinanza impugnata va, dunque, annullata con rinvio al Tribunale di Napoli per l'eventuale applicazione di altra misura cautelare, compatibile con i limiti edittali della pena prevista per il tentativo di truffa aggravata, che non consente l'adozione della misura cautelare della custodia in carcere. P. Q. M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Napoli. Dispone l'immediata scarcerazione del ricorrente, se non detenuto per altra causa e manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione al Procuratore generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell'art. 626 cod. proc. pen. Così deciso in Roma
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