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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 21021/2026

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da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/06/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO;OSSERVA Ritenuto che il difensore di [OSCURATO:PERSONA], con il primo motivo, deduce la manifesta illogicità della motivazione, con riferimento all'affermazione della responsabilità penale dell'imputato; Considerato che il motivo è inammissibile, in quanto il ricorrente, pur deducendo formalmente vizi di legittimità della sentenza impugnata, si limita a sollecitare una diversa valutazione delle risultanze istruttorie, non consentita in sede di legittimità; Rilevato che il ricorrente, con il secondo motivo, denuncia la mancanza della motivazione, che sarebbe priva delle indicazioni delle ragioni di fatto e di diritto della decisione impugnata; Considerato che il motivo è inammissibile, in quanto non si confronta specificamente con la motivazione della sentenza impugnata, ne denuncia solo genericamente la carenza, limitandosi a richiamare generali principi di diritto della giurisprudenza di legittimità sulla motivazione della sentenza; Ritenuto che è inammissibile, per difetto di specificità, il motivo di ricorso che si risolve nella mera enunciazione dei principi giurisprudenziali (Sez. 4, n. 38202 del 07/07/2016, Ruci, Rv. 267611); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/06/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO;OSSERVA Ritenuto che il difensore di [OSCURATO:PERSONA], con il primo motivo, deduce la manifesta illogicità della motivazione, con riferimento all'affermazione della responsabilità penale dell'imputato; Considerato che il motivo è inammissibile, in quanto il ricorrente, pur deducendo formalmente vizi di legittimità della sentenza impugnata, si limita a sollecitare una diversa valutazione delle risultanze istruttorie, non consentita in sede di legittimità; Rilevato che il ricorrente, con il secondo motivo, denuncia la mancanza della motivazione, che sarebbe priva delle indicazioni delle ragioni di fatto e di diritto della decisione impugnata; Considerato che il motivo è inammissibile, in quanto non si confronta specificamente con la motivazione della sentenza impugnata, ne denuncia solo genericamente la carenza, limitandosi a richiamare generali principi di diritto della giurisprudenza di legittimità sulla motivazione della sentenza; Ritenuto che è inammissibile, per difetto di specificità, il motivo di ricorso che si risolve nella mera enunciazione dei principi giurisprudenziali (Sez. 4, n. 38202 del 07/07/2016, Ruci, Rv. 267611); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M P.Q.M
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