CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 04440/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 1 4014 /20 1 7 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata – enei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (ora AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE)in persona del legale rappresentante pro tempore -intimata - Oggetto:rinvio a n. ruolo– integrazione contraddittorio Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] de l la Toscana n. 20 67 / 0 8 / 2 0 1 6 depositata in data 25 / 11 /20 1 6 , non notificata; Udita la relazione della causa svolt a nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]dal C onsigliere [OSCURATO:PERSONA] ; Lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l’accoglimento d e l ricorso,con conferma della legittimità della cartella impugnata; Rilevatoche: -[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrevano con autonomi atti avverso le cartelle di pagamento notificate alle stesse a seguito della estinzionedel processo nel quale era parte la società [OSCURATO:SOCIETA]., dellaquale erano socie; tale giudizio era relativo ad iva per gli anni 1995 e 1996 e veniva dichiarato estinto in forza della mancata riassunzione delprocesso a seguito di sentenza di questa Corte; - il giudice di primo grado dichiarava inammissibili alcune eccezioni in quanto sollevate solo con la memoria e rigettava nel merito le altre doglianzedelle contribuenti, r espingendo i ricorsi riuniti; - appellavano le contribuenti con separati atti, dai quali si originavano separatigiudizio di appello; - con la pronuncia gravata di fronte a questa Corte – per quanto di interessein questa sede - il giudice di appello ha dichiarato illegittima la cartelladi pagamento emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; - la CTR ha ritenuto che il semplice riferimento alla dichiarazione di estinzione del procedimento non fosse sufficiente nel caso in cui l'intimazione operi nei confronti di altri soggetti terzi rispetto al partecipante al giudizio in questione ancorché possono costoro essere ritenuti a conoscenza della vertenza in forza della presunzione legata allaristretta base societaria; difettando quindi l'esposizione dei motivi delcoinvolgimento del terzo - che si basa sull'applicazione di presunzioni -la motivazione è stata ritenuta viziata; Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 - essa ha ritenuto poi tempestive le eccezioni sollevate dalla contribuentecome memoria essendo emerso solo durante il giudizio il percorso logico seguito dall'ufficio nella nell'avanzare la pretesa di pagamento; ha poi escluso che la contribuente - in possesso solo del 2% della partecipazione societaria nella società estinta - potesse presumersi a conoscenza in dettaglio degli atti riguardanti le vicende societarie,con ciò limitandone la responsabilità e nei limiti del capitale residuoripartito in sede di liquidazione; -ricorre a questa Corte l’Agenzia delle Entrate con atto affidato a quattro motividi impugnazione; -di [OSCURATO:PERSONA] e il Riscossore sono rimasti intimati ; Consideratoche: - preliminarmente si osserva che il ricorso per cassazione non risulta notificatoal Riscossore, che era parte del giudizio di appello; -se da un lato non è tenuto il giudice a disporre d'ufficio l'integrazione del contraddittorio, in quanto non è configurabile nella specie un litisconsorzio necessario (Cass. 26 febbraio 2019, n. 5625; Cass. 24 aprile 2018, n. 10019) , poiché non sussiste litisconsorzio necessario "sostanziale" tra l'Amministrazione finanziaria ed il concessionario alla riscossione, nondimeno sussiste litisconsorzio processuale (Cass. n. 10480/2021); - pertanto, la controversia va rinviata a nuovo ruolo, onerandosi parte ricorrente di provvedere alla in