Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 1429/2007
ECLI:EU:T:2007:82
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA]417/04
Regione autonoma Friuli-[OSCURATO:PERSONA]
contro
[OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] europee
«Ricorso di annullamento — Regolamento (CE) n. 1429/2004 — Agricoltura — Organizzazione comune del mercato vitivinicolo — Regime di utilizzazione dei nomi delle varietà di vite o dei loro sinonimi — Limitazione temporale dell’uso — Ricorso proposto da un ente infrastatale — Persone individualmente interessate — Irricevibilità»
Ordinanza del Tribunale (Quarta Sezione) 12 marzo 2007
Massime dell’ordinanza
Ricorso di annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Atti che le riguardano direttamente e individualmente
(Artt. 230, quarto comma, CE e 249, secondo comma, CE; regolamento della [OSCURATO:PERSONA] n. 1429/2004, allegato I, punto 103)
La disposizione che limita al 31 marzo 2007 il diritto di utilizzare il nome «[OSCURATO:PERSONA] friulano» che compare, sotto forma di
nota esplicativa, all’allegato I del regolamento n. 1429/2004, recante modifica del regolamento n. 753/2002 che fissa talune
modalità di applicazione del regolamento n. 1493/1999 per quanto riguarda la designazione, la denominazione, la presentazione
e la protezione di taluni prodotti vitivinicoli, si inserisce nel quadro generale istituito dal predetto regolamento, il quale
riguarda tutti gli operatori e tutti gli enti territoriali della [OSCURATO:PERSONA] europea.
Essa si applica quindi a situazioni determinate obiettivamente e produce effetti giuridici nei confronti di categorie di persone
considerate in maniera astratta e costituisce quindi una misura di portata generale ai sensi dell’art. 249, secondo comma,
CE e dunque un provvedimento di natura normativa.
Un provvedimento di questo tipo potrebbe, nondimeno, riguardare individualmente talune persone.
Ciò non avviene tuttavia nel caso della disposizione di cui trattasi nei confronti di un ente infrastatale quale la Regione
autonoma Friuli-[OSCURATO:PERSONA].
Infatti, in primo luogo, la qualità di produttore invocata dal detto ente non consente di considerarlo individuato in modo
analogo a quanto avverrebbe con il destinatario di una decisione. La portata generale e, di conseguenza, la natura normativa
di un atto non sono poste in discussione dalla possibilità di determinare con maggiore o minor precisione il numero o persino
l’identità dei soggetti di diritto cui esso si applica in un dato momento, fintantoché è pacifico che tale applicazione si
compie in forza di una situazione oggettiva di diritto o di fatto definita dall’atto in relazione con la finalità di quest’ultimo.
Orbene, il divieto di utilizzare il nome «[OSCURATO:PERSONA] friulano» successivamente al 31 marzo 2007 si applica in modo generale e per
un periodo indeterminato a qualsiasi operatore economico interessato, vale a dire i coltivatori di tale varietà di vite, i
produttori e i commercianti del vino in questione.
In secondo luogo, l’interesse generale che una regione, in quanto ente competente per le questioni di indole economica e sociale
nel suo territorio, può avere a ottenere un risultato favorevole alla prosperità economica del suo territorio non è di per
sé sufficiente perché venga considerata interessata ai sensi dell’art. 230, quarto comma, CE.
In terzo luogo, la ripartizione delle competenze legislative e regolamentari all’interno di uno Stato membro ha rilevanza
unicamente ai fini del diritto costituzionale di tale Stato ed è irrilevante al fine di valutare se gli interessi di un ente
territoriale siano eventualmente lesi da un provvedimento di diritto comunitario. Nell’ordinamento comunitario, infatti, è
compito delle autorità dello Stato garantire che sia fatta valere la rappresentanza di un eventuale interesse fondato sulla
difesa della normativa nazionale, quale che sia peraltro la forma costituzionale o l’organizzazione territoriale di tale Stato.
Inoltre, le prerogative legislative e regolamentari che possono competere eventualmente ad un ente di diritto pubblico di
uno Stato membro diverso dallo Stato non sono di per sé idonee a conferirgli un interesse individuale a chiedere l’annullamento
di una qualche disposizione di diritto sostanziale comunitario che non incide sulla portata delle sue competenze, giacché,
in linea di principio, tali prerogative non sono esercitate dalla persona che ne dispone nel proprio interesse.
Infine l’esigenza di una tutela giurisdizionale effettiva non può condurre ad escludere il requisito di un interesse individuale
posto all’art. 230, quarto comma, CE.
(v. punti 44, 47, 51-52, 54-55, 61-63, 67)
ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione)
12 marzo 2007 (
*
)
«Ricorso di annullamento – Regolamento (CE) n. 1429/2004 – Agricoltura – Organizzazione comune del mercato vitivinicolo – Regime di utilizzazione dei nomi delle varietà di vite o dei loro sinonimi – Limitazione temporale dell’uso – Ricorso proposto da un ente infrastatale – Persone individualmente interessate – Irricevibilità»
Nella causa T-417/04,
Regione autonoma Friuli-[OSCURATO:PERSONA],
rappresentata dagli avv.ti E. Bevilacqua e F. Capelli,
ricorrente,
contro
[OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] europee,
rappresentata dal sig. L. Visaggio e dalla sig. ra E. Righini, in qualità di agenti,
convenuta,
sostenuta da
Repubblica di Ungheria,
rappresentata dal sig. G. Péter, in qualità di agente,
avente ad oggetto una domanda di annullamento della disposizione limitante al 31 marzo 2007 il diritto di utilizzare il nome
«[OSCURATO:PERSONA] friulano» che compare, sotto forma di nota esplicativa, al punto 103 dell’allegato I del regolamento (CE) della [OSCURATO:PERSONA]
9 agosto 2004, n. 1429, recante modifica del regolamento (CE) n. 753/2002 che fissa talune modalità di applicazione del regolamento
(CE) del Consiglio n. 1493/1999 per quanto riguarda la designazione, la denominazione, la presentazione e la protezione di
taluni prodotti vitivinicoli (GU L 263, pag. 11),
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (Quarta Sezione),
composto dai sigg. H. Legal, presidente, V. Vadapalas e N. Wahl, giudici,
cancelliere: sig. E. Coulon
ha pronunciato la seguente
Ordinanza
Contesto normativo della controversia
1 Il regolamento (CE) del Consiglio 17 maggio 1999, n. 1493, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo (GU L 179,
pag. 1; in prosieguo: il «regolamento di base»), reso applicabile a partire dal 1° agosto 2000, prevede all’art. 19 che «[g]li
[OSCURATO:PERSONA] membri compilano una classificazione delle varietà di viti per la produzione di vino» e che, nella loro classificazione,
essi «indicano le varietà di viti atte alla produzione di ciascuno dei [vini di qualità prodotti in regioni determinate] prodotti
nel loro territorio».
2 Il regolamento di base, nei suoi artt. 47‑53 e nei suoi allegati VII e VIII, espone la disciplina comunitaria applicabile
alla designazione, denominazione, presentazione e protezione di taluni prodotti vitivinicoli.
3 L’art. 47, n. 1, del regolamento di base prevede quanto segue:
«Le disposizioni sulla designazione, la denominazione e la presentazione di taluni prodotti disciplinati dal presente regolamento
e sulla protezione di talune indicazioni, menzioni e termini sono definite nel presente capo e negli allegati VII e VIII (…)».
4 Ai sensi dell’art. 50 del regolamento di base:
«1. [OSCURATO:PERSONA] membri adottano tutte le misure necessarie per consentire agli interessati di impedire, secondo le condizioni previste
dagli articoli 23 e 24 dell’accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale riguardanti il commercio, l’utilizzazione
nella [OSCURATO:PERSONA] di un’indicazione geografica volta ad identificare i prodotti di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera b),
per prodotti che non sono originari del luogo designato dall’indicazione geografica in questione, anche qualora la vera origine
dei prodotti sia indicata oppure l’indicazione geografica sia utilizzata in una traduzione o sia corredata di menzioni quali
“genere”, “tipo”, “stile”, “imitazione” o simili.
2. Ai fini del presente articolo, per “indicazione geografica” si intende l’indicazione che serve a identificare un prodotto
come originario del territorio di un paese terzo membro dell’Organizzazione mondiale del commercio, oppure di una regione
o di una località di questo territorio, qualora una determinata qualità, rinomanza o altra caratteristica del prodotto possa
essere attribuita essenzialmente a tale origine geografica.
(...)».
5 Ai termini dell’art. 52, n. 1, del regolamento di base:
«1. Se uno Stato membro attribuisce il nome di una regione determinata ad un [vino di qualità prodotto in regioni determinate]
nonché, se del caso, ad un vino destinato ad essere trasformato nel [vino di qualità prodotto in regioni determinate] in questione,
questo nome non può essere utilizzato per la designazione di prodotti del settore vitivinicolo che non provengono da questa
regione e/o ai quali questo nome non è stato attribuito in conformità alle normative comunitaria e nazionale in vigore. (…)
Fatte salve le disposizioni comunitarie riguardanti specificamente taluni tipi di [vini di qualità prodotti in regioni determinate],
gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono consentire, secondo condizioni di produzione da essi fissate, che il nome di una regione determinata
sia connesso con una precisazione relativa alle modalità di preparazione o al tipo di prodotto, ovvero con il nome di una
varietà di vigne od un suo sinonimo (…)».
6 L’allegato VII, punto B, n. 1, del regolamento di base precisa le indicazioni facoltative che possono comparire sull’etichetta
dei vini. Esso prevede quanto segue:
«L’etichettatura dei prodotti ottenuti nella [OSCURATO:PERSONA] può essere completata dalle seguenti indicazioni, in base a condizioni
da determinarsi:
(…)
b) per i vini da tavola con indicazione geografica e per i [vini di qualità prodotti in regioni determinate]:
(…)
– il nome di una o più varietà di vite (…)».
7 L’allegato VII, punto G, n. 3, del regolamento di base così recita:
«Ogni Stato membro è responsabile del controllo e della protezione dei [vini di qualità prodotti in regioni determinate] e
dei vini da tavola con indicazione geografica commercializzati conformemente al presente regolamento».
8 Al regolamento di base è stata data attuazione con il regolamento (CE) della [OSCURATO:PERSONA] 29 aprile 2002, n. 753, che fissa
talune modalità di applicazione del regolamento n. 1493/1999 per quanto riguarda la designazione, la denominazione, la presentazione
e la protezione di taluni prodotti vitivinicoli (GU L 118, pag. 1). Il regolamento n. 753/2002 è applicabile dal 1° agosto 2003.
9 L’art. 19 del regolamento (CE) n. 753/2002, intitolato «Indicazione delle varietà di viti», così dispone:
«1. I nomi delle varietà di vite utilizzate per l’elaborazione di un vino da tavola con indicazione geografica o di un [vino di
qualità prodotto in regioni determinate], o i relativi sinonimi, possono figurare sull’etichetta dei vini in questione a condizione
che:
(…)
c) il nome della varietà o uno dei suoi sinonimi non comprenda un’indicazione geografica utilizzata per designare un [vino di
qualità prodotto in regioni determinate] o un vino da tavola o un vino importato che figuri negli elenchi degli accordi conclusi
tra i paesi terzi e la [OSCURATO:PERSONA], e, se è accompagnato da un altro termine geografico, figuri sull’etichetta senza questo termine
geografico;
(…)
2. In deroga al paragrafo 1, lettera c):
a) il nome di una varietà di vite, o un suo sinonimo, che comprenda un’indicazione geografica può figurare sull’etichetta di
un vino designato con tale indicazione geografica;
b) i nomi delle varietà e i relativi sinonimi elencati nell’allegato II possono essere utilizzati secondo le condizioni nazionali
e comunitarie in applicazione alla data dell’entrata in vigore del presente regolamento (…)».
10 L’allegato II del regolamento (CE) n. 753/2002, intitolato «Nomi delle varietà di viti o dei loro sinonimi comprendenti un’indicazione
geografica che possono figurare sull’etichettatura dei vini conformemente all’articolo 19, paragrafo 2», contiene, segnatamente,
per quanto riguarda l’Italia, la menzione «[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]». Secondo una nota a fondo pagina relativa a tale
menzione: «[i]l nome “[OSCURATO:PERSONA] friulano” e il sinonimo “[OSCURATO:PERSONA] italico” possono essere utilizzati durante un periodo transitorio,
fino al 31 marzo 2007».
11 A seguito dell’adesione all’Unione europea di dieci nuovi [OSCURATO:PERSONA], tra cui la Repubblica d’Ungheria, il 1° maggio 2004, il regolamento
n. 753/2002 è stato modificato dal regolamento della [OSCURATO:PERSONA] 9 agosto 2004, n. 1429, recante modifica del regolamento
n. 753/2002 (GU L 263, pag. 11; in prosieguo: il «regolamento impugnato»). Il regolamento impugnato è in vigore dal 1° maggio 2004.
12 L’art. 19 del citato regolamento n. 753/2002 non ha subito modifiche. Neppure l’allegato II di tale regolamento, menzionato
in precedenza, è stato sostanzialmente modificato per quanto riguarda la menzione «[OSCURATO:PERSONA] friulano, [OSCURATO:PERSONA]».
13 Risulta in effettti dal detto allegato, come modificato dall’allegato I del regolamento impugnato, che, con riferimento all’Italia,
tra le varietà di vite o i loro sinonimi in esso designati compaiono il nome «[OSCURATO:PERSONA] friulano» al punto 103 e il nome «[OSCURATO:PERSONA]» al punto 104. Con riferimento al «[OSCURATO:PERSONA] friulano», un nota bene segnala che «il nome “[OSCURATO:PERSONA] friulano” può essere
utilizzato esclusivamente per dei [vini di qualità prodotti in regioni determinate] originari delle regioni Veneto e Friuli
e durante un periodo transitorio, fino al 31 marzo 2007». Riguardo al [OSCURATO:PERSONA] italico, del pari un nota bene segnala che «il
nome “[OSCURATO:PERSONA] italico” può essere utilizzato esclusivamente per dei [vini di qualità prodotti in regioni determinate] originari
delle regioni Veneto e Friuli e durante un periodo transitorio, fino al 31 marzo 2007».
14 Un’indicazione analoga, accompagnata dalla stessa misura transitoria, compare al punto 105 dell’allegato I, concernente, per
la Francia, il nome della varietà tokay pinot gris con riferimento alla quale un nota bene prevede del pari che «[i]l sinonimo
“[OSCURATO:PERSONA] gris” può essere utilizzato solo per dei [vini di qualità prodotti in regioni determinate] originari dei dipartimenti
del [OSCURATO:PERSONA] e dell’[OSCURATO:PERSONA] e durante un periodo transitorio, fino al 31 marzo 2007».
15 Risulta dall’intero allegato I del regolamento impugnato che una disposizione siffatta, vietante l’uso di taluni nomi di varietà
o dei loro sinonimi successivamente al 31 marzo 2007, è prevista solo con riguardo ai tre nomi menzionati.
Procedimento e conclusioni delle parti
16 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 15 ottobre 2004 la Regione autonoma Friuli-[OSCURATO:PERSONA] ha proposto il ricorso in esame.
17 Con atto separato, depositato presso la cancelleria del Tribunale il 27 gennaio 2005, la [OSCURATO:PERSONA] ha sollevato un’eccezione
di irricevibilità ai sensi dell’art. 114, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale.
18 Con ordinanza 21 febbraio 2005, il presidente della Quarta Sezione del Tribunale ha ammesso l’intervento della Repubblica
di Ungheria a sostegno delle conclusioni della [OSCURATO:PERSONA].
19 La ricorrente ha depositato le proprie osservazioni sull’eccezione di irricevibilità sollevata dalla [OSCURATO:PERSONA] il 30 marzo 2005.
20 La Repubblica di Ungheria ha depositato la sua memoria di intervento il 13 aprile 2005.
21 [OSCURATO:PERSONA] e la ricorrente, rispettivamente, il 24 e il 29 giugno 2005, hanno depositato le loro osservazioni sulla memoria
di intervento della Repubblica di Ungheria.
22 Nel suo atto introduttivo, la Regione autonoma Friuli-[OSCURATO:PERSONA] conclude che il Tribunale voglia:
– dichiarare ricevibile il ricorso;
– annullare la disposizione limitante al 31 marzo 2007 il diritto di utilizzare il nome «[OSCURATO:PERSONA] friulano» che compare, sotto
forma di nota esplicativa, al punto 103 dell’allegato I del regolamento impugnato;
– condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese.
23 Nella sua eccezione di irricevibilità, la [OSCURATO:PERSONA] conclude che il Tribunale voglia:
– dichiarare il ricorso irricevibile;
– condannare la ricorrente alle spese.
24 Nella sua memoria di intervento, la Repubblica di Ungheria conclude che il Tribunale voglia:
– dichiarare il ricorso irricevibile;
– condannare la ricorrente alle spese.
In diritto
25 Ai sensi dell’art. 114, n. 1, del regolamento di procedura, se una parte lo chiede, il Tribunale può statuire sull’irricevibilità
senza impegnare la discussione nel merito. Ai sensi del n. 3 dello stesso articolo, il procedimento prosegue oralmente, salvo
decisione contraria del Tribunale. Il Tribunale ritiene, nel caso di specie, di essere sufficientemente edotto dagli atti
di causa e che non vi sia bisogno di aprire la fase orale.
Argomenti delle parti
26 [OSCURATO:PERSONA] sostiene che la Regione autonoma Friuli-[OSCURATO:PERSONA] non è individualmente interessata dal regolamento impugnato,
ai sensi dell’art. 230, n. 4, CE.
27 A suo parere tale regolamento, e più in particolare il punto 103 dell’allegato I, contiene norme generali e astratte, che
si rivolgono a tutti gli operatori economici che svolgono la loro attività nei settori della produzione e della commercializzazione
dei vini, vale a dire a persone considerate in modo generale e astratto, e presenta quindi un carattere normativo generale.
28 Secondo la [OSCURATO:PERSONA], anche ammesso che sia dimostrato che la ricorrente sia essa stessa un produttore vitivinicolo di «[OSCURATO:PERSONA]
friulano», tale circostanza non sarebbe sufficiente a farla considerare come individualmente interessata dal regolamento impugnato.
Il fatto che un atto normativo possa avere effetti concreti diversi per i vari soggetti di diritto ai quali si applica non
sarebbe infatti tale da distinguerli da tutti gli altri operatori interessati, in quanto l’applicazione di tale atto si effettua
in virtù di una situazione oggettivamente determinata.
29 A parere della [OSCURATO:PERSONA], benché la ricorrente asserisca che la denominazione «[OSCURATO:PERSONA] friulano» avrebbe la funzione di marchio
collettivo, essa non è in grado di rivendicare la titolarità giuridica di tale asserito marchio. La causa conclusasi con la
sentenza della Corte 18 maggio 1994, causa C-309/89, Codorníu/Consiglio ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I-1853), sarebbe quindi priva di pertinenza
per la presente fattispecie. [OSCURATO:PERSONA] sostiene inoltre che il nome «[OSCURATO:PERSONA] friulano» non è un’indicazione geografica,
ma solo il nome di una varietà di vite e che esso non rientra tra i diritti di proprietà industriale e commerciale, a differenza
delle denominazioni d’origine. Non sarebbero applicabili nella fattispecie la Convenzione di Parigi per la protezione della
proprietà industriale del 20 marzo 1883 e neppure l’Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti
al commercio (in prosieguo: l’«Accordo TRIPs»), concluso nell’ambito dell’Organizzazione mondiale del commercio (GU 1994,
L 336, pag. 214).
30 Secondo la convenuta il regolamento impugnato non costituisce un’ingerenza nel libero esercizio della competenza regionale
della ricorrente, in particolare in materia di agricoltura, giacché la competenza in materia di denominazione d’origine dei
vini spetta, in Italia, allo Stato e non alle regioni, come dimostra il fatto che la normativa italiana pertinente, che ha
riprodotto la limitazione temporale dell’uso del nome «[OSCURATO:PERSONA] friulano», è stata adottata con un atto dello Stato. Essa ricorda
inoltre che, nell’ambito dell’organizzazione comune dei mercati agricoli, l’intervento degli [OSCURATO:PERSONA] membri è limitato dalla
normativa comunitaria e che, anche ammesso che la ricorrente possa, secondo il diritto nazionale, disciplinare l’uso del nome
del vitigno di cui trattasi, la sua competenza sarebbe assoggettata al rispetto del diritto comunitario. Inoltre la circostanza
che l’applicazione di un atto comunitario possa incidere sulle condizioni socio-economiche nel territorio di un ente infrastatale
non sarebbe sufficiente a far considerare quest’ultimo individualmente interessato dall’atto considerato.
31 [OSCURATO:PERSONA] afferma infine che è garantita una tutela giurisdizionale effettiva giacché la legittimità del regolamento
controverso può essere indirettamente contestata impugnando gli atti nazionali che ad esso sono collegati, contestazione che
può condurre il giudice nazionale a rivolgersi alla Corte di giustizia con una questione pregiudiziale, come è già avvenuto
per la denominazione «[OSCURATO:PERSONA] friulano».
32 La Repubblica di Ungheria, che sostiene gli argomenti avanzati dalla [OSCURATO:PERSONA] nella sua eccezione di irricevibilità, adduce
inoltre che la disposizione del regolamento impugnato di cui è chiesto l’annullamento compariva già, in forma identica, nel
regolamento n. 753/2002, per il quale il termine per proporre un ricorso di annullamento è scaduto.
33 Inoltre non sarebbe dimostrato l’interesse diretto della ricorrente all’annullamento del regolamento impugnato, in quanto
quest’ultimo riconoscerebbe un diritto ad usare ciascun nome di vitigno agli [OSCURATO:PERSONA] e non alle loro suddivisioni territoriali.
La disposizione contestata non creerebbe quindi diritti o obblighi per le regioni italiane.
34 La mancanza di interesse individuale della ricorrente sarebbe anche dimostrata dal fatto che essa non sarebbe l’unica persona
interessata dalla limitazione temporale controversa, giacché una misura del genere si applica anche ai viticoltori francesi
per quanto riguarda il vitigno tokay pinot gris.
35 La Regione autonoma Friuli-[OSCURATO:PERSONA] sostiene che il suo ricorso è ricevibile.
36 Essa afferma di essere direttamente interessata dalla disposizione impugnata, in quanto quest’ultima è direttamente applicabile,
non lascia alcun margine discrezionale alle autorità incaricate di adottare le misure necessarie alla sua applicazione e riguarda
esplicitamente la denominazione «[OSCURATO:PERSONA] friulano», della quale limita l’uso nel tempo. Orbene, la ricorrente avrebbe un interesse
diretto al mantenimento di tale denominazione, in quanto produttrice di uve della varietà di vite di cui trattasi e poiché
il vino recante la detta denominazione è prodotto con uve interamente raccolte nel suo territorio e rappresenta una parte
rilevante della produzione viticola della regione.
37 La ricorrente sostiene di essere individualmente interessata dalla disposizione contestata in quanto proprietaria di un vigneto
sperimentale e produttrice della varietà di vite «[OSCURATO:PERSONA] friulano», della quale persegue il miglioramento, e che le circostanze
della causa Codorníu potrebbero essere trasposte nella fattispecie. La ricorrente ricorda che gli [OSCURATO:PERSONA] membri sono autorizzati
dal regolamento di base a completare un’indicazione geografica determinata, aggiungendovi il nome di una varietà di vite,
ciò che sarebbe stato fatto in Italia relativamente alla denominazione «[OSCURATO:PERSONA] friulano» e che pertanto il nome della varietà
di vite sarebbe un elemento essenziale di un’indicazione geografica atta a designare un vino. Inoltre, il nome di una varietà
di vite costituirebbe un bene patrimoniale il cui valore economico e commerciale particolare sarebbe riconosciuto dal diritto
internazionale, in particolare dall’accordo TRIPs.
38 La disposizione contestata lederebbe gli interessi economici dei produttori di vino «[OSCURATO:PERSONA] friulano» della regione ricorrente,
interessi che quest’ultima ha il compito statutario di proteggere. Inoltre, tale danno si ripercuoterebbe solo sulla Regione
autonoma Friuli-[OSCURATO:PERSONA], nella quale, ad esclusione di qualsiasi altra regione, tale vitigno sarebbe coltivato. La
ricorrente avrebbe quindi un interesse particolare al mantenimento della denominazione di cui trattasi, che costituirebbe
un patrimonio appartenente al suo territorio tanto su un piano economico quanto sotto un profilo sociale.
39 A parere della ricorrente, inoltre, essa è individualmente interessata nella sua qualità di istituzione autonoma avente competenza
legislativa esclusiva in materia di agricoltura in base alla Costituzione italiana, la quale le riconoscerebbe il diritto,
nelle materie rientranti nella sua competenza, di modificare la normativa nazionale quando lo ritenga pertinente. Essa sostiene
che le regioni, che dal 1963 detenevano una competenza consultiva riguardo all’iscrizione dei vini nell’Albo dei vigneti,
si sono viste attribuire, in base al regolamento (CE) del Consiglio 24 luglio 1989, n. 2389, relativo alle norme generali
per la classificazione delle varietà di viti (GU L 232, pag. 1), la competenza a designare le varietà di viti da coltivare
nel loro territorio.
40 La ricorrente sostiene anche che il Tribunale, nella sua sentenza 15 giugno 1999, causa T‑288/97, Regione autonoma Friuli-[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1871, punti 31 e 41), ha riconosciuto che una tutela giuridica deve essere accordata, in
particolare, ad un ente pubblico avente la personalità giuridica richiesta che sia individualmente e direttamente interessato
da un atto comunitario, allorché quest’ultimo gli impedisce di esercitare le competenze che gli sono proprie come esso intende.
41 La ricorrente ritiene peraltro che si debba tener conto del progetto di Trattato che adotta una Costituzione europea, il quale
prevede di modificare l’art. 230, quarto comma, CE, giacché la nuova versione di tale disposizione non esige più, per ammettere
la ricevibilità dei ricorsi proposti dai ricorrenti avverso atti comunitari che li riguardano direttamente, che essi siano
anche interessati individualmente.
42 Con riferimento all’argomento sollevato dalla Repubblica di Ungheria relativamente alla decadenza dal termine, la ricorrente
osserva che la convenuta, da parte sua, non ha sollevato alcuna eccezione di irricevibilità. Essa sostiene che la limitazione
temporale all’uso del nome «[OSCURATO:PERSONA] friulano», che compariva nel regolamento n. 753/2002, era fondata sull’accordo sui vini
concluso tra la [OSCURATO:PERSONA] e la Repubblica di Ungheria, la cui validità essa aveva contestato nell’ambito del rinvio pregiudiziale
conclusosi con la sentenza della Corte 12 maggio 2005, causa C‑347/03, Regione autonoma Friuli-[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑3785).
Di conseguenza non avrebbe avuto senso contestare il regolamento supra menzionato in quanto si fondava su un accordo internazionale.
La situazione sarebbe stata tuttavia radicalmente modificata a partire dall’adesione dell’interveniente all’Unione europea,
giacché il Trattato di adesione avrebbe annullato gli accordi precedenti e, in mancanza di deroga espressa contenuta in tale
trattato, solo il diritto comune della [OSCURATO:PERSONA] sarebbe applicabile.
Giudizio del Tribunale
43 Ai sensi dell’art. 230, quarto comma, CE, «[q]ualsiasi persona fisica o giuridica può proporre (...) un ricorso (...) contro
le decisioni che, pur apparendo come un regolamento (...), la riguardano direttamente ed individualmente».
Sulla natura della disposizione impugnata
44 Secondo costante giurisprudenza, il criterio distintivo fra un regolamento e una decisione va ricercato nella portata generale
o meno dell’atto di cui trattasi (sentenza della Corte 14 dicembre 1962, cause riunite 16/62 e 17/62, Confédération nationale
des producteurs de fruits et légumes e a./Consiglio, [OSCURATO:PERSONA]. pag. 877, in particolare pag. 893, e sentenza del Tribunale 3 febbraio 2005,
causa T‑139/01, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑409, punto 87). Un atto ha portata generale
se si applica a situazioni determinate obiettivamente e se produce i suoi effetti giuridici nei confronti di categorie di
persone considerate in maniera generale e astratta (sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto
87; v., parimenti, in tal senso, sentenza della Corte 21 novembre 1989, causa C‑244/88, Usines coopératives de déshydratation
du Vexin e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 3811, punto 13).
45 Nella fattispecie, la disposizione del regolamento impugnato di cui la ricorrente chiede l’annullamento, vale a dire la nota
esplicativa contenente una limitazione temporale per l’uso del nome «[OSCURATO:PERSONA] friulano» che compare al punto 103 dell’allegato I
del detto regolamento, prevede che «il nome “[OSCURATO:PERSONA] friulano” può essere utilizzato esclusivamente per dei [vini di qualità
prodotti in regioni determinate] originari delle regioni Veneto e Friuli e durante un periodo transitorio, fino al 31 marzo 2007».
Tale disposizione compare in un allegato intitolato «Nomi delle varietà di viti o dei loro sinonimi comprendenti un’indicazione
geografica che possono figurare sull’etichettatura dei vini conformemente all’articolo 19, paragrafo 2 [del regolamento n. 753/2002]».
Tale allegato comprende due colonne, la prima riportante i nomi delle varietà o i loro sinonimi e la seconda indicante, per
ciascuna denominazione menzionata nella prima colonna, il paese o i paesi che possono utilizzarla. Il detto allegato menziona
122 nomi di varietà di vite o loro sinonimi e contiene una nota esplicativa che enuncia una limitazione del diritto di usare
la denominazione indicata in tre casi. Risulta dall’allegato che la limitazione temporale dell’uso del nome «[OSCURATO:PERSONA] friulano»
riguarda anche, al punto 104, il suo sinonimo, «[OSCURATO:PERSONA] italico», e che un’identica limitazione temporale è prevista al punto 105
per il nome «tokay pinot gris», che interessa la Francia. I 119 nomi o sinonimi diversi dai tre menzionati in precedenza non
sono oggetto di una siffatta limitazione del diritto di usarli.
46 La disposizione impugnata si inserisce quindi in una normativa generale il cui scopo è quello di specificare le norme sull’utilizzazione
dei nomi delle varietà di viti o dei loro sinonimi contenenti un’indicazione geografica, a fini di protezione di taluni prodotti
vitivinicoli in tutta la [OSCURATO:PERSONA] europea. Tale normativa riguarda situazioni obiettivamente definite. Esse sono costituite
dai 122 casi in cui, a titolo di deroga, possono comparire sull’etichetta dei vini nomi di varietà di vite o loro sinonimi.
Nel contesto dell’art. 19, n. 2, lett. b), del regolamento n. 753/2002, l’allegato II del detto regolamento, nel testo risultante
dall’allegato I del regolamento impugnato, prevede tre casi di limitazione temporale imposta all’uso di un nome, tra cui la
disposizione di cui i ricorrenti chiedono l’annullamento.
47 Tale disposizione si applica a tutti i coltivatori, produttori e commercianti – attuali e potenziali – interessati all’uso
del termine che essa menziona. Essa si inserisce nel quadro generale delle disposizioni relative alla designazione, alla denominazione,
alla presentazione e alla protezione di taluni prodotti vitivinicoli istituito dal regolamento impugnato, il quale riguarda
tutti gli operatori e tutti gli enti territoriali della [OSCURATO:PERSONA] europea.
48 La normativa comunitaria ha quindi previsto, in considerazione di situazioni definite obiettivamente, di limitare nel tempo
l’uso di taluni nomi di varietà di vite o di loro sinonimi, e tale disposizione, che comporta effetti giuridici nei confronti
di categorie di persone considerate in modo generale ed astratto, trova applicazione nella fattispecie in tre casi (v., in
questo senso, sentenza della Corte 31 maggio 2001 causa C‑41/99 P, [OSCURATO:PERSONA] e a./Consiglio, [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑4239, punto 25).
49 La Corte ha già ammesso che limitazioni o deroghe di natura temporale (sentenze della Corte 11 luglio 1968, causa 6/68, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, [OSCURATO:PERSONA]. pag. 542, in particolare pag. 550, e 16 aprile 1970, causa 64/69, Compagnie française commerciale
et financière/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 221, punti 12‑15), o di portata territoriale (sentenza 18 gennaio 1979, cause da 103/78
a 109/78, Société des usines de Beauport e a./Consiglio, [OSCURATO:PERSONA]. pag. 17, punti 15‑19), che una norma comporta formano parte
integrante del complesso delle disposizioni che le contengono e partecipano, salvo sviamento di potere, del carattere generale
di queste ultime (sentenza della Corte 29 giugno 1993, causa C‑298/89, Gibraltar/Consiglio, [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑3605, punto 18).
50 Il carattere generale della disposizione contestata è, inoltre, suffragato dal fatto che una misura avente effetti giuridici
identici alla limitazione temporale imposta all’uso del nome «[OSCURATO:PERSONA] friulano» è prevista per un altro nome di varietà di vite,
il «tokay pinot gris», limitazione che colpisce, in modo oggettivamente simile, la regione francese Alsazia (vedi, in questo
senso, sentenza della Corte 10 aprile 2003, causa C‑142/00 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑3483, punti 60‑63).
51 La disposizione impugnata costituisce quindi una misura di portata generale ai sensi dell’art. 249, secondo comma, CE e dunque
un provvedimento di natura normativa.
Sull’interesse individuale della ricorrente
52 Secondo la giurisprudenza, non è escluso che una disposizione avente, per sua natura e portata, un carattere normativo, in
quanto si applica alla totalità degli operatori economici interessati, possa concernere individualmente alcuni di loro. Ciò
si verifica se l’atto di cui trattasi riguarda una persona fisica o giuridica a causa di determinate sue peculiari qualità,
o di una circostanza di fatto che la distingue da chiunque altro e, per questo, la identifica in modo analogo a quello in
cui sarebbe identificato il destinatario di una decisione (v., in tal senso, sentenze della Corte Codorníu/Consiglio, cit.,
punti 19 e 20, e 25 luglio 2002, causa C‑50/00 P, Unión de [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑6677, punto 36 e
giurisprudenza ivi richiamata).
53 Nella fattispecie, la Regione autonoma Friuli-[OSCURATO:PERSONA] adduce, in primo luogo, la sua qualità di proprietaria di un
vigneto sperimentale che produce la varietà di vite «[OSCURATO:PERSONA] friulano» e la pertinenza della giurisprudenza Codorníu, tenuto
conto del valore economico e commerciale della varietà di vite di cui si tratta, la quale avrebbe la funzione di «marchio
collettivo» e sarebbe riconosciuta dal diritto internazionale, in particolare dall’Accordo TRIPs.
54 La qualità di produttore invocata dalla ricorrente non consente di considerarla individuata in modo analogo a quello in cui
sarebbe identificato il destinatario di una decisione. Secondo giurisprudenza costante la portata generale e, di conseguenza,
la natura normativa di un atto non sono poste in discussione dalla possibilità di determinare con maggiore o minor precisione
il numero o persino l’identità dei soggetti di diritto cui esso si applica in un dato momento, fintantoché è pacifico che
tale applicazione si compie in forza di una situazione oggettiva di diritto o di fatto, definita dall’atto in relazione con
la finalità di quest’ultimo (v. sentenze Codorníu/Consiglio, cit., punto 18, e [OSCURATO:PERSONA] e a./Consiglio, cit., punto 9).
55 Orbene, si deve rilevare che il divieto di utilizzare il nome «[OSCURATO:PERSONA] friulano» successivamente al 31 marzo 2007 si applica
in modo generale e per un periodo indeterminato a qualsiasi operatore economico interessato, vale a dire i coltivatori di
tale varietà di vite, i produttori e i commercianti del vino in questione.
56 Inoltre, il fatto che il regolamento influisca sulla situazione giuridica di un singolo non è sufficiente per distinguerlo
(ordinanza del Tribunale 2 aprile 2004, causa T‑231/02, Gonnelli e AIFO/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1051, punto 38).
57 Per di più, se la disposizione dell’allegato I del regolamento impugnato di cui la ricorrente chiede l’annullamento è atta
a causare ai produttori italiani di «[OSCURATO:PERSONA] friulano», nel cui novero comparirebbe la Regione autonoma Friuli-[OSCURATO:PERSONA],
considerevoli conseguenze economiche, una disposizione esattamente identica compare nello stesso allegato per quanto riguarda
il tokay pinot gris, la quale comporta analoghe conseguenze per i produttori francesi interessati, essendo posta in entrambi
i casi una limitazione temporale – accompagnata dalla stessa data limite – al diritto di utilizzare un nome di varietà di
vite (v., in questo senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 77). Di conseguenza, gli effetti considerati
dalla ricorrente lesivi per i produttori italiani non possono individuarla rispetto agli altri operatori economici interessati.
58 In ogni caso, non è sufficiente che taluni operatori siano economicamente colpiti da un atto in misura maggiore rispetto ai
loro concorrenti perché siano considerati individualmente interessati dall’atto medesimo (ordinanza del Tribunale 10 dicembre
2004, causa T-196/03, EFfCI/Parlamento e Consiglio, [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑4263, punto 47).
59 Inoltre, non possono essere trasposte nella fattispecie le circostanze della causa conclusasi con la citata sentenza Codorníu/Consiglio.
In tale causa, al ricorrente era vietato, da una disposizione di portata generale, di utilizzare il marchio denominativo che
aveva registrato e utilizzato tradizionalmente durante un lungo periodo prima dell’adozione del regolamento controverso, cosicché,
tenuto conto del diritto esclusivo risultante dalla registrazione di un marchio, esso si trovava, a seguito dell’adozione
del regolamento considerato, in una situazione completamente diversa rispetto a quella di tutti gli altri operatori economici.
60 Ciò non avviene nella fattispecie. Risulta dal fascicolo, e dalle stesse memorie delle parti, che il nome «[OSCURATO:PERSONA] friulano»
è, ai sensi della normativa comunitaria, come del resto della normativa nazionale, una varietà di vite, contenente un’indicazione
geografica, ma non un’indicazione geografica in quanto tale rientrante tra i diritti di proprietà intellettuale e beneficiante
di una protezione a tale titolo. Per di più, la Corte ha dichiarato, in vigenza delle disposizioni applicabili prima dell’entrata
in vigore del regolamento impugnato, che le denominazioni «[OSCURATO:PERSONA] friulano» e «[OSCURATO:PERSONA] italico» non costituivano un’indicazione
geografica, bensì il nome di un vitigno o di una varietà di vite riconosciuta in Italia come idonea alla produzione di taluni
vini di qualità prodotti in regioni determinate prodotti nel territorio di questo Stato membro, mentre i vini ungheresi denominati
«Tokaj» o «Tokaji» erano designati con un’indicazione geografica (sentenza Regione autonoma Friuli-[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],
cit., punti 92 e 94). Orbene, non è stato dimostrato e neppure asserito che la posizione giuridica del «[OSCURATO:PERSONA] friulano» sia
stata modificata da allora. Se la regione fa valere la tradizione della coltivazione del vitigno «[OSCURATO:PERSONA] friulano» in Italia,
il suo valore sotto il profilo tanto economico quanto sociale, nonché un’asserita funzione di «marchio collettivo», essa non
ha mai dimostrato che la denominazione «[OSCURATO:PERSONA] friulano» rientrasse tra i diritti di proprietà industriale e commerciale e
neppure tra i diritti di proprietà intellettuale. Il rinvio alla causa Codorníu è quindi privo di pertinenza per quanto riguarda
la presente controversia.
61 La Regione autonoma Friuli-[OSCURATO:PERSONA] sostiene, in secondo luogo, di avere quale compito statutario quello di tutelare
gli interessi economici dei produttori di vino «[OSCURATO:PERSONA] friulano» e precisa che il danno che le sarebbe arrecato dalla disposizione
impugnata la riguarderebbe in modo esclusivo in quanto la varietà di vite di cui trattasi è coltivata unicamente nel suo territorio.
A tale proposito, si deve ricordare che l’interesse generale che una regione, in quanto ente competente per le questioni di
indole economica e sociale nel suo territorio, può avere a ottenere un risultato favorevole alla prosperità economica del
suo territorio non è, di per sé, sufficiente perché venga considerata interessata ai sensi dell’art. 230, quarto comma, CE
(sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 69, e ordinanza del presidente del Tribunale 7 luglio 2004, causa
T‑37/04 R, Região autónoma dos Açores/Consiglio, [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑2153, punto 18).
62 La Regione autonoma Friuli-[OSCURATO:PERSONA] afferma, in terzo luogo, che, in quanto ente dotato nel suo territorio della competenza
in materia agricola, essa può, ove lo ritenga pertinente, modificare la normativa nazionale corrispondente e che le compete
del pari, secondo il diritto nazionale, designare i vitigni da coltivare nel suo territorio. È sufficiente osservare, a tal
proposito, che la ripartizione delle competenze legislative e regolamentari all’interno di uno Stato membro riguarda unicamente
il diritto costituzionale di tale Stato ed è irrilevante al fine di valutare se un ente territoriale sia eventualmente interessato
da un provvedimento di diritto comunitario. Nell’ordinamento comunitario, infatti, è compito delle autorità dello Stato garantire
la rappresentazione di un eventuale interesse fondato sulla difesa della normativa nazionale, quale che sia peraltro la forma
costituzionale o l’organizzazione territoriale di tale Stato.
63 Inoltre, le prerogative legislative e regolamentari che possono competere eventualmente ad un ente di diritto pubblico di
uno Stato membro diverso dallo Stato non sono di per sé idonee a conferirgli un interesse individuale a chiedere l’annullamento
di una qualche disposizione di diritto sostanziale comunitario che non incide sulla portata delle sue competenze, giacché,
in linea di principio, tali prerogative non sono esercitate dalla persona che ne dispone nel proprio interesse.
64 Infine e a titolo di completezza, le affermazioni della ricorrente attinenti alla ripartizione delle competenze nell’ordinamento
costituzionale italiano non risultano in ogni caso convincenti, poiché non affrontano la questione specifica della normativa
sulle denominazioni d’origine dei vini. Orbene, la [OSCURATO:PERSONA] fa riferimento, senza essere contraddetta in proposito, ad
una giurisprudenza della Corte Costituzionale italiana secondo cui la competenza in materia di denominazione d’origine dei
vini spetta allo Stato e non alle regioni. In ogni caso, la normativa nazionale sull’uso del nome del vitigno «[OSCURATO:PERSONA] friulano»
è stata adottata con un atto dello Stato, vale a dire il decreto ministeriale 26 settembre 2002, presentato nel fascicolo
dalla convenuta.
65 La regione ricorrente non può pertanto validamente sostenere che la disposizione impugnata la riguarda in quanto pregiudicherebbe
le sue competenze istituzionali.
66 Risulta dalle considerazioni che precedono che la ricorrente non dimostra di essere individualmente interessata dalla disposizione
particolare del regolamento impugnato di cui chiede l’annullamento.
67 Gli argomenti della regione ricorrente relativi all’esigenza di una tutela giurisdizionale effettiva e alla necessità di un’interpretazione
più ampia dell’art. 230, quarto comma, CE non possono rimettere in discussione tale conclusione. La Corte ha infatti dichiarato
che l’esigenza di una tutela giurisdizionale effettiva non può condurre ad escludere il requisito di un interesse individuale
posto all’art. 230, quarto comma, CE (v. sentenza Unión de [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, cit., punto 44, e sentenza della
Corte 1° aprile 2004, causa C‑263/02 P, [OSCURATO:PERSONA]/Jégo-[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑3425, punto 36).
68 Infine, dev’essere dichiarato inoperante l’argomento della ricorrente relativo all’art. III‑365, n. 4, del progetto di Trattato
che adotta una Costituzione per l’Europa, atteso che tale testo normativo non è in vigore.
69 Dall’insieme delle considerazioni che precedono risulta che la Regione autonoma Friuli-[OSCURATO:PERSONA] non può essere considerata
individualmente interessata, ai sensi dell’art. 230, quarto comma, CE, dalla disposizione limitante al 31 marzo 2007 il diritto
di utilizzare il nome «[OSCURATO:PERSONA] friulano» che compare, sotto forma di nota esplicativa, al punto 103 dell’allegato I del regolamento
impugnato e che, conseguentemente, il ricorso dev’essere dichiarato integralmente irricevibile, senza che sia necessario pronunciarsi
sulla fondatezza delle altre censure di irricevibilità mosse dalla Repubblica di Ungheria.
Sulle spese
70 Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese, se ne è stata fatta
domanda. La ricorrente, risultata soccombente, deve essere condannata alle spese conformemente alle conclusioni della [OSCURATO:PERSONA].
71 Ai sensi dell’art. 87, n. 4, dello stesso regolamento, gli [OSCURATO:PERSONA] membri intervenuti nella causa sopportano le proprie spese.
Nella fattispecie la Repubblica di Ungheria, che è intervenuta a sostegno delle conclusioni presentate dalla [OSCURATO:PERSONA],
sopporterà le proprie spese.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Quarta Sezione)
così provvede:
1)
Il ricorso è irricevibile.
2)
La ricorrente sopporterà le proprie spese nonché quelle della [OSCURATO:PERSONA].
3)
La Repubblica di Ungheria sopporterà le proprie spese.
Lussemburgo, 12 marzo 2007
Il cancelliere
Il presidente
E. Coulon
H. Legal
*
Lingua processuale: l'italiano.