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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 aprile 2022

Cassazione n. 16074/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/03/2021 del TRIBUNALE di TARANTO/dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Taranto, ex art. 444 cod. proc. pen., per il reato di furto in abitazione; Considerato che la doglianza proposta - che deduce il vizio di motivazione- esula dal novero dei motivi deducibili ex art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro quattromila a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 13/04/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] rorosini Step P DEPOSITAtA [OSCURATO:PERSONA]!.I.F.RIA 2 -AF•R 202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/03/2021 del TRIBUNALE di TARANTO/dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Taranto, ex art. 444 cod. proc. pen., per il reato di furto in abitazione; Considerato che la doglianza proposta - che deduce il vizio di motivazione- esula dal novero dei motivi deducibili ex art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro quattromila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13/04/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] rorosini Step P DEPOSITAtA [OSCURATO:PERSONA]!.I.F.RIA 2 -AF•R 202
Sentenza Cassazione n. 16074/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris