CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 febbraio 2026
Cassazione n. 07914/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/03/2025 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG. 27442/25 Ritenuto che i primi due motivi dedotti dal ricorrente sono affetti da genericità assoluta rispetto alla motivazione della Corte di appello di Caltanissetta che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito alla rilevanza penale del fatto non facendo altro che uniformarsi al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui integra il reato di evasione qualsiasi allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari senza autorizzazione, non assumendo alcun rilievo la sua durata, la distanza dello spostamento, ovvero i motivi che inducono il soggetto ad eludere la vigilanza sullo stato custodiale, sulla base della valutazione del carattere mendace della giustificazione fornita dall'imputato, non riscontrata in alcun modo e contradetta dalle altre risultanze; ritenuto che anche i residui motivi sono affetti da genericità rispetto alla motivazione della Corte di appello, che ha congruamente motivato in merito alle ragioni della esclusione delle circostanze attenuanti generiche, tenuto conto dei precedenti, e del comportamento mendace ritenuto un indice di maggiore intensità del dolo e di pericolosità sociale, anche al fine di escludere la causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis c.p.; ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 6 febbraio 2026 [OSCURATO:PERSONA] ere estensor