CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 30 maggio 2023
Cassazione n. 26347/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.838/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 212, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO(ADS80224030587) che la rappresenta e difende ; -controricorrente- avverso SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] n. 13987/2019depositata il 23/05/2019 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. A seguito di verifiche dell'Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] e dei Monopoli con riguardo ai servizi di sdoganamento nell'ambito dei trasporti internazionali relativi all’importazione di partite di lamiere e nastri di alluminio dal Venezuela, svolti dalla [OSCURATO:SOCIETA] per conto dell’importatoreBontempi srl, era emerso che l'impronta dei timbri apposti sui modelli, apparentemente predisposti dall'esportatore e dalle autorità venezuelane allo scopo di certificare l'origine preferenziale delle merci ai fini agevolativi del dazio, non risultava conformeallo specimen trasmesso dall'autorità doganale del Venezuela alla Commissione Europea, in violazione dell'art. 81 Reg. CEE n.2454/93 ([OSCURATO:PERSONA] di Attuazione, DAC); inoltre, i certificati risultavano redatti sul diverso modello Form AA, anziché su quello Form A, in violazione dell'art.17 DAC. 2. Venivano emessi inviti di pagamento basati su processi verbali di revisione relativi alle bollette contro i quali la [OSCURATO:SOCIETA] ricorreva avanti alla [OSCURATO:PERSONA] (CTP) di Livorno lamentando, tra l'altro, la nullità degli atti per mancata sottoscrizione, l'omessa ed insufficiente motivazione, l'errato riparto dell'onere della prova e la violazione degli artt.2 lett. a), 10 e 12 comma 7 dello Statuto del contribuente, la violazione e falsa applicazione degli artt. 201 e 220 Reg. CEE n.2913/92 ([OSCURATO:PERSONA], CDC) oltre che del principio di buona fede, l'inammissibilità dell'irrogazione di sanzioni con separati atti. 3. La CTP rigettava i ricorsicon n. 21 distinte sentenze , nn.107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126 e 127/06/2009 , e c ontro ciascuna decisione la contribuente proponeva separato appello, rendendo nota l'avvenuta emissione dei certificati di origine da parte delle autorità venezuelane, successivamente alla pubblicazione della sentenza di primo grado. Ciascun appello lamentava l'infondatezza della pretesa tributaria, di cui la contribuente chiedeva lo sgravio e, comunque, la contraddittoria e omessa motivazione della sentenza impugnata. 4. [OSCURATO:PERSONA] (CTR) della Toscana, sez. staccata di Livorno, riuniti i process i , rigettava gli appelli . Il giudice d'appello fondava la propria decisione, disattesa l'eccezione preliminare di inammissibilità per notifica di ricorso cumulativo riferito alle singole sentenze di primo grado, sull'inammissibilità per novità della questione della doglianza circa il "silenzio assenso" maturato «a seguito della sopravvenuta emissione da parte dell'autorità venezuelana del certificato Form A (...) e della conseguente sua produzione all'Ufficio delle [OSCURATO:PERSONA] di Livorno con contestuale richiesta di annullamento dell'imposizione», sull'infondatezza della censura circa il difetto di motivazione degli inviti basati su esaurienti processi verbali di revisione dell'accertamento e, infine, sull'inapplicabilità dell'art.220 CDC alla fattispecie. 5. Contro la sentenza la contribuente proponeva ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, cui resisteva l'Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] e dei Monopoli con controricorso. 6. In particolare, con il primo motivo, la contribuente invocava, in relazione alle medesime partite di merci alla base delle riprese contestate, il giudicato favorevole ottenuto dall'importatore [OSCURATO:SOCIETA], da cui la contribuente aveva ricevuto incarico di presentare le dichiarazioni doganali. Con la sentenza definitiva della CTR n.92 del 21.1.2011, depositata in data 26.9.2011, era stata ritenuta ammissibile e decisiva in quel processo la produzione in giudizio dei certificati di origine Form A emessi dalle autorità venezuelane dopo la sentenza di primo grado, coincidenti con 20 delle 21 bollette doganali alla base degli inviti a pagamento impugnati. 7. Con il secondo motivo di ricorso, deduceva la violazione e falsa applicazione dell'art.58 del d.lgs. n.546/92, per aver la CTR ritenuto inammissibile la produzione di un documento emesso successivamente alla pronuncia della sentenza di primo grado. 8. Con il terzo motivo di ricorso, la società censurava la violazione e falsa applicazione degli artt.57 e 58 del d.lgs. n.546/92, oltre che dell'art.24 Cost., per la medesima declaratoria di inammissibilità da parte della CTR illustrata al precedente motivo. 9. Con il quarto motivo, si deduceva l'omessa, insu fficiente e contraddittoria motivazione della sentenza impugnata in merito alla nullità dell'invito a pagamento per violazione dell'art.11 comma 5 bis del d.lgs. n.374/90, omessa o insufficiente motivazione e violazione del principio regolante l'onere della prova, per aver la CTR ritenuto inammissibile il motivo concernente il difetto di motivazione dell'invito a pagamento e relativo avviso di rettifica. 10. Con il quinto motivo, si deduceva l'insufficiente e contraddittoria motivazione, nonché la violazione e falsa applicazione dell'art.220 del Regolamento CEE 12 ottobre 1992 n.2913, e del principio di buona fede, per non aver la CTR ritenuto esistessero i presupposti di cui all'art.2 lett. b) del medesimo regolamento. 11. Questa Corte, con la sentenza n. 13987 depositata il 23.5.2019, ha respinto il ricorso. 12. Contro questa sentenza la contribuente ha proposto ricorso per revocazione ai sensi dell’art. 395 n. 4 c.p.c. osservando, in particolare, che la decisione della Corte sul primo motivo di ricorso era inficiata da errore di fatto. 13. Resiste con controricorso l’Agenzia. 14. Deposita memoria la contribuente. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Va premesso che con la sentenza revocanda si è affermata l’infondatezza del primo motivo per le seguenti ragioni: a) il giudicato della sentenza resa nei confronti del coobbligato si era formato il “12.11.2011”, secondo l’attestato prodotto dalla ricorrente, mentre la sentenza della CTR, per quanto pronunciata il 26.10.2011, erastata depositata il 24.11.2011 ed in quel momento i giudici d'appello si erano spogliati della controversia con esaurimento dei gradi di merito; quindi, sulla scorta di. Cass. sez. un. 20 ottobre 2010 n.21493, la questione doveva essere proposta con ricorso per revocazione e non con ricorso per cassazione, perché il giudicato esterno si era formato nel corso del giudizio di secondo grado; b) doveva tenersi conto del necessario rispetto del diritto unionale perché la ripresa tributaria verteva in materia di tributi armonizzati e, allorquando l'applicazione del giudicato esterno riflesso, ossia senza identità soggettiva, di cui all'art.2909 cod. civ. finisce per incidere sull'applicazione stessa dell'imposta armonizzata, va escluso qualsiasi automatismo ( Corte giust., 3 settembre 2009, C-2/08, [OSCURATO:PERSONA]). 2. La ricorrente in revocazione rileva che per mero errore materiale si era indicata in ricorso la data del “12.11.2011” come data di definitività della sentenza della CTR n. 92/11 anziché quella del 12.12.2011 in quanto quella sentenza, depositata il 26.9.2011, era stata notificata il 13.10.2011; quindi, il giudicato esterno invocato si era formato successivamente al deposito della sentenza d’appello e poteva esser fatto valere tramite ricorso per cassazione. 3. Il ricorso per revocazione è fondato. 4. Va premesso che la revocazione dei provvedimenti della Corte di Cassazione è consentita, secondo quanto previsto dall’art. 395 n. 4 c.p.c.,soltanto nel caso di “errore percettivo” che consiste in una falsa percezione della realtà o in una svista materiale che abbia portato ad affermare o supporre l'esistenza di un fatto la cui verità sia incontestabilmente esclusa ovvero l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita dagli atti o documenti di causa, qualora il fatto non sia stato un punto controverso oggetto della sentenza impugnata (Cass. n. 37382 del 2022; Cass. n. 25752 del 2022), non anche quando la decisione della Corte sia conseguenza di una pretesa errata valutazione od interpretazione delle risultanze processuali, essendo esclusa dall'area degli errori revocatori la sindacabilità di errori di giudizio formatisi sulla base di una valutazione (Cass. n. 10040 del 2022; Cass. n. 20635 del 2017) e ricadenti su un punto controverso (Cass. n. 2236 del 2022). 5. In questo caso, è pacifico l’errore di fatto nell’indicazione della data del passaggio in giudicato della sentenza resa nei confronti del coobbligato, indotto dal refuso contenuto in ricorso, esplicitamente riconosciuto dalla stessa controricorrente. 6. La decisività di questo errore non è inficiata dalla restante motivazione ove, richiamando il principio unionale fissato con la sentenza “Olimpiclub” della Corte di giustizia, si esclude l’automatismo del giudicato ex art. 2909 c.c.: da un lato, affermando la necessità di ricorrere all’istituto della revocazione della sentenza della CTR, in luogo del ricorso per cassazione, questa Corte avevaconsumato la potestas decidendi , stabilendo in sostanza l’inammissibilità dello strumento processuale utilizzato (v. Cass. n. 5450 del 2006); d’altro lato, con la sentenza citata “Olimpiclub” la Corte di giustizia si limita a negare la «portata vincolante» del giudicato in un giudizio diversorelativo ad «un’altra decisione dell’autorità fiscale competente concernente il medesimo contribuente o soggetto passivo, ma un esercizio fiscale diverso» (punti 26 , 29 ) , «laddove la decisione g iurisdizionale divenuta definitiva sia fondata su una interpretazione delle norme comunitarie relative a pratiche abusive» in contrasto con il diritto comunitario, proprio al fine di evitare la “riproduzione” della «non corretta applicazione di tali regole…per ciascun nuovo esercizio fiscale» (punto 30) ; in que st e limitate ipotesi («assolutamente eccezionali, di discriminazione tra situazioni di diritto comunitario e situazioni di diritto interno, ovvero di pratica impossibilità o eccessiva difficoltà di esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento comunitario ovvero di contrasto con una decisione definitiva della Commissione europea emessa prima della formazione delgiudicato», v. Cass. n. 5939 del 2021), si esclude l’automatismo dell’efficacia della re s iudicata ma non resta preclusa, anche in questicasi, la considerazione e valutazione degli accertamenti contenuti nella pronuncia definitiva (Cass. n. 29992 del 2022; Cass. n. 15374 del 2020). 7. Va rammentato che, in linea generale, la Corte di giustizia non nega il carattere fondamentale del "principio della autorità della cosa giudicata" anche nell'ordinamento comunitario, tale per cui deve essere salvaguardata l'esigenza di garanzia della stabilità del diritto e dei rapporti giuridici assicurando che «le decisioni giurisdizionali divenute definitive dopo l'esaurimento delle vie di ricorso disponibili, o dopo la scadenza dei termini previsti per questi ricorsi, non possano più essere rimesse in discussione» (Corte giust. 30 settembre 2003, causa C-224/01, Kobler ; Corte giust. 16 marzo 2006, C-234/04, Kapferer ; Corte g iust. , Olimpiclub, cit.), essendo stato in proposito perentoriamente puntualizzato che «Il diritto comunitario non impone al giudice nazionale di disapplicare le norme processuali interne che attribuiscono autorità di cosa giudicata ad una decisione, anche quando ciò permetterebbe di porre rimedio ad una violazione del diritto comunitario da parte di tale decisione» (cfr. Corte giust, Kapferer, cit., punto 22; Corte giust, Olimpiclub, cit., punto 23). 8. Quindi, la sentenza va revocata e il primo motivo di ricorso per cassazione non solo è ammissibile, atteso che l’invocato giudicato si è formato successivamente alla pubblicazione della sentenza della CTR (oltre Cass. sez. un. n. 21943 del 2010, v. anche Cass. n. 22506 del 2015), ma è anche fondato. Va osservato che, proprio con riguardo ad una vicenda analoga a quella in esame, questa Corte ha statuito che il principio ricavabile dall'art. 1306, comma 2, c.c. per il quale il condebitore in solido può opporre al creditore ilgiudicato intervenuto tra quest'ultimo e altro condebitore solidale, si applica anche in materiatributaria e , con specifico riferimento alla responsabilità solidale nel pagamento dei dazi doganali, che sono imposte non periodiche ma riguardanti le singole importazioni, il vincolo derivante dalgiudicato sul medesimo avviso di rettifica non è idoneo a compromettere l'applicazione del dirittounionale (Cass. n. 33095 del 2019). 9. Conclusivamente, revocata la sentenza n. 13987/2019 di questa Corte, deve accogliersi il primo motivo di ricorso mentre gli altri motivi restano assorbiti e la causa deve essere cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana che, in diversa composizione, deciderà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. revoca la sentenza n. 13987/2019 di questa Corte depositata il 23.5.2019; accoglie il primo motivo di ricorso e, assorbiti gli altri, c assa di conseguenza la sentenza imp