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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 18 maggio 2026

Cassazione n. 14631/2026

Testo disponibile della fonte

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persona del Sindaco pro tempore, rappresentatoe difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocataAntonella Trentini;-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna n. 481/2024depositata il 13/09/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

Con sentenza n. 481/2024, pubblicata il 13 settembre 2024, la Corted’appello di Bologna ha parzialmente accolto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA]Zucchini avverso la decisione di primo grado del Tribunale di Bologna,accertando l’abusività dei contratti a tempo determinato nel settoreeducativo scolastico conclusi dalla ricorrente con il Comune di Bologna nelperiodo dal 2002 al 2019 e condannando il Comune al risarcimento delNumero registro generale 5697/2025Numero sezionale 2247/2026Numero di raccolta generale 14631/2026Data pubblicazione 18/05/2026danno cd. comunitario, commisurato a sei mensilità dell’ultimaretribuzione globale di fatto.2.

Avverso la sentenza di secondo grado, ricorre la Zucchini con ricorsoaffidato a un unico motivo.Il Comune di Bologna resiste con controricorso.3.

Con provvedimento del 13 ottobre 2025, il Consigliere delegato dalPresidente della Quarta Sezione ha formulato una proposta di definizioneaccelerata del ricorso ex art. 380-bis c.p.c.La ricorrente, con istanza del 13 novembre 2025, ha chiesto la decisione.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con l’unico motivo di ricorso, la ricorrente denuncia, in relazione all’art.360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o la falsa applicazionedella clausola 5 dell’accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE inconnessione con gli artt. 32 della legge n. 183 del 2010, 36 del d.lgs. n.165 del 2001, 5 del d.lgs. n. 368 del 2001 e 19 del d.lgs. n. 81 del 2015.Sostiene la ricorrente che la Corte territoriale, nel liquidare il dannocomunitario in ragione di una mensilità per ciascun anno di servizioeccedente il triennio legittimo, dunque nella misura complessiva di seimensilità, avrebbe erroneamente interpretato la normativa eurounitaria enazionale, procedendo a un incongruo frazionamento della condottaillegittima dell’Amministrazione, che sarebbe consistita in un abusounitario, perpetrato per l’intero periodo di reiterazione dei contratti atermine.2.

Il motivo è inammissibile.3.

Come già illustrato nella proposta di definizione accelerata, lagiurisprudenza di questa Corte è costante nell’affermare che l'esercizio inconcreto del potere discrezionale conferito al giudice di liquidare il dannoin via equitativa non è suscettibile di sindacato in sede di legittimitàquando la motivazione della decisione dia adeguatamente conto dell'uso ditale facoltà, indicando il processo logico e valutativo seguito (Cass., Sez.Numero registro generale 5697/2025Numero sezionale 2247/2026Numero di raccolta generale 14631/2026Data pubblicazione 18/05/20261, Ordinanza n. 341 del 08/01/2025, Sez. 3, Sentenza n. 24070 del13/10/2017).La liquidazione equitativa può essere sindacata da parte della Corte dicassazione solo quando il giudice di merito l’abbia operata senza dar contoin motivazione del peso specifico attribuito a ciascuno dei fattori diprobabile incidenza sul danno nel caso concreto, che egli è chiamato acontemperare prudentemente (Cass., Sez. 6, Ordinanza n. 18795 del02/07/2021, Sez. 3, Sentenza n. 22272 del 13/09/2018).3.1.

Nel caso oggi all’esame, la sentenza impugnata ha proceduto allaliquidazione del danno in via equitativa nell’intervallo fissato dall’art. 32,comma 5, della legge n. 183 del 2010, ancorandola all’entità dellareiterazione dei contratti (una mensilità per ogni anno scolastico di lavoroa tempo determinato oltre il limite legale di 36 mesi) e così utilizzando unparametro oggettivo collegato alla gravità della condotta datoriale.In tal modo, la Corte territoriale ha illustrato gli elementi presi in esame ele ragioni di loro ponderazione, così sottraendosi alle censure che levengono mosse, le quali appaiono in realtà dirette a ottenere dal giudicedi legittimità una inammissibile sostituzione nei compiti spettanti algiudice di merito.3.2.

Non conduce a conclusioni diverse la circostanza, evidenziata dallaricorrente, che, nell’intervallo tra la pubblicazione della sentenzaimpugnata e il deposito del ricorso, l’art. 12 del d.l. n. 131 del 2024,convertito, con modif., dalla legge n. 166 del 2024 abbia sostituito il terzo,il quarto e il quinto periodo dell’art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del2001 nei termini seguenti: ”[n]ella specifica ipotesi di danno conseguenteall'abuso nell'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro atempo determinato, fatta salva la facoltà per il lavoratore di provare ilmaggior danno, il giudice stabilisce un'indennità nella misura compresa traun minimo di quattro e un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultimaretribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto,Numero registro generale 5697/2025Numero sezionale 2247/2026Numero di raccolta generale 14631/2026Data pubblicazione 18/05/2026avuto riguardo alla gravità della violazione anche in rapporto al numerodei contratti in successione intervenuti tra le parti e alla duratacomplessiva del rapporto».Benché la nuova norma, con cui è stato codificato l’istituto di dirittopretorio del c.d. danno comunitario (Cass., Sez.

U, Sentenza n. 5072 del15/03/2016) e sono stati innalzati i limiti quantitativi dell’indennitàrisarcitoria, sia di immediata applicazione, essa non contiene parametri diquantificazione del danno incompatibili con quello utilizzato dalla Corteterritoriale nel liquidare quello patito dalla Zucchini.Come si è visto, la sentenza impugnata ha riconosciuto alla lavoratrice undanno pari a sei mensilità, ancorando tale liquidazione agli anni scolasticilavorati oltre il limite legale dei 36 mesi e dunque utilizzando un criterio –l’entità dell’abuso – sostanzialmente coincidente con quello introdotto dald.l. n. 131 del 2024.In tal modo, la sentenza impugnata deve dirsi conforme a diritto, in essoincludendovi la norma sopravvenuta.4.

Il ricorso va in conclusione dichiarato inammissibile.5.

L’entrata in vigore del nuovo testo dell’art. 36, comma 5, del d.lgs. n.165 del 2001, in epoca successiva alla pubblicazione della sentenzaimpugnata costituisce giusto motivo per compensare tra le parti le spesedel presente giudizio di legittimità, senza che trovi applicazione il dispostodi cui all’art. 380-bis, u.c., cod. proc. civ.

P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa integralmente lespese del giudizio di legittimità.Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto, per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, sedovuto.Numero registro generale 5697/2025Numero sezionale 2247/2026Numero di raccolta generale 14631/2026Data pubblicazione 18/05/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6 maggio 2026.La PresidenteAnnalisa [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
persona del Sindaco pro tempore, rappresentatoe difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocataAntonella Trentini;-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna n. 481/2024depositata il 13/09/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con sentenza n. 481/2024, pubblicata il 13 settembre 2024, la Corted’appello di Bologna ha parzialmente accolto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA]Zucchini avverso la decisione di primo grado del Tribunale di Bologna,accertando l’abusività dei contratti a tempo determinato nel settoreeducativo scolastico conclusi dalla ricorrente con il Comune di Bologna nelperiodo dal 2002 al 2019 e condannando il Comune al risarcimento delNumero registro generale 5697/2025Numero sezionale 2247/2026Numero di raccolta generale 14631/2026Data pubblicazione 18/05/2026danno cd. comunitario, commisurato a sei mensilità dell’ultimaretribuzione globale di fatto.2. Avverso la sentenza di secondo grado, ricorre la Zucchini con ricorsoaffidato a un unico motivo.Il Comune di Bologna resiste con controricorso.3. Con provvedimento del 13 ottobre 2025, il Consigliere delegato dalPresidente della Quarta Sezione ha formulato una proposta di definizioneaccelerata del ricorso ex art. 380-bis c.p.c.La ricorrente, con istanza del 13 novembre 2025, ha chiesto la decisione.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso, la ricorrente denuncia, in relazione all’art.360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o la falsa applicazionedella clausola 5 dell’accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE inconnessione con gli artt. 32 della legge n. 183 del 2010, 36 del d.lgs. n.165 del 2001, 5 del d.lgs. n. 368 del 2001 e 19 del d.lgs. n. 81 del 2015.Sostiene la ricorrente che la Corte territoriale, nel liquidare il dannocomunitario in ragione di una mensilità per ciascun anno di servizioeccedente il triennio legittimo, dunque nella misura complessiva di seimensilità, avrebbe erroneamente interpretato la normativa eurounitaria enazionale, procedendo a un incongruo frazionamento della condottaillegittima dell’Amministrazione, che sarebbe consistita in un abusounitario, perpetrato per l’intero periodo di reiterazione dei contratti atermine.2. Il motivo è inammissibile.3. Come già illustrato nella proposta di definizione accelerata, lagiurisprudenza di questa Corte è costante nell’affermare che l'esercizio inconcreto del potere discrezionale conferito al giudice di liquidare il dannoin via equitativa non è suscettibile di sindacato in sede di legittimitàquando la motivazione della decisione dia adeguatamente conto dell'uso ditale facoltà, indicando il processo logico e valutativo seguito (Cass., Sez.Numero registro generale 5697/2025Numero sezionale 2247/2026Numero di raccolta generale 14631/2026Data pubblicazione 18/05/20261, Ordinanza n. 341 del 08/01/2025, Sez. 3, Sentenza n. 24070 del13/10/2017).La liquidazione equitativa può essere sindacata da parte della Corte dicassazione solo quando il giudice di merito l’abbia operata senza dar contoin motivazione del peso specifico attribuito a ciascuno dei fattori diprobabile incidenza sul danno nel caso concreto, che egli è chiamato acontemperare prudentemente (Cass., Sez. 6, Ordinanza n. 18795 del02/07/2021, Sez. 3, Sentenza n. 22272 del 13/09/2018).3.1. Nel caso oggi all’esame, la sentenza impugnata ha proceduto allaliquidazione del danno in via equitativa nell’intervallo fissato dall’art. 32,comma 5, della legge n. 183 del 2010, ancorandola all’entità dellareiterazione dei contratti (una mensilità per ogni anno scolastico di lavoroa tempo determinato oltre il limite legale di 36 mesi) e così utilizzando unparametro oggettivo collegato alla gravità della condotta datoriale.In tal modo, la Corte territoriale ha illustrato gli elementi presi in esame ele ragioni di loro ponderazione, così sottraendosi alle censure che levengono mosse, le quali appaiono in realtà dirette a ottenere dal giudicedi legittimità una inammissibile sostituzione nei compiti spettanti algiudice di merito.3.2. Non conduce a conclusioni diverse la circostanza, evidenziata dallaricorrente, che, nell’intervallo tra la pubblicazione della sentenzaimpugnata e il deposito del ricorso, l’art. 12 del d.l. n. 131 del 2024,convertito, con modif., dalla legge n. 166 del 2024 abbia sostituito il terzo,il quarto e il quinto periodo dell’art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del2001 nei termini seguenti: ”[n]ella specifica ipotesi di danno conseguenteall'abuso nell'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro atempo determinato, fatta salva la facoltà per il lavoratore di provare ilmaggior danno, il giudice stabilisce un'indennità nella misura compresa traun minimo di quattro e un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultimaretribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto,Numero registro generale 5697/2025Numero sezionale 2247/2026Numero di raccolta generale 14631/2026Data pubblicazione 18/05/2026avuto riguardo alla gravità della violazione anche in rapporto al numerodei contratti in successione intervenuti tra le parti e alla duratacomplessiva del rapporto».Benché la nuova norma, con cui è stato codificato l’istituto di dirittopretorio del c.d. danno comunitario (Cass., Sez. U, Sentenza n. 5072 del15/03/2016) e sono stati innalzati i limiti quantitativi dell’indennitàrisarcitoria, sia di immediata applicazione, essa non contiene parametri diquantificazione del danno incompatibili con quello utilizzato dalla Corteterritoriale nel liquidare quello patito dalla Zucchini.Come si è visto, la sentenza impugnata ha riconosciuto alla lavoratrice undanno pari a sei mensilità, ancorando tale liquidazione agli anni scolasticilavorati oltre il limite legale dei 36 mesi e dunque utilizzando un criterio –l’entità dell’abuso – sostanzialmente coincidente con quello introdotto dald.l. n. 131 del 2024.In tal modo, la sentenza impugnata deve dirsi conforme a diritto, in essoincludendovi la norma sopravvenuta.4. Il ricorso va in conclusione dichiarato inammissibile.5. L’entrata in vigore del nuovo testo dell’art. 36, comma 5, del d.lgs. n.165 del 2001, in epoca successiva alla pubblicazione della sentenzaimpugnata costituisce giusto motivo per compensare tra le parti le spesedel presente giudizio di legittimità, senza che trovi applicazione il dispostodi cui all’art. 380-bis, u.c., cod. proc. civ. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa integralmente lespese del giudizio di legittimità.Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto, per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, sedovuto.Numero registro generale 5697/2025Numero sezionale 2247/2026Numero di raccolta generale 14631/2026Data pubblicazione 18/05/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6 maggio 2026.La PresidenteAnnalisa [OSCURATO:PERSONA]
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