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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 16623/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Birritteri, che haconcluso chiedendo il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con la sentenza in preambolo, la Corte di appello di Napoli ha confermato ladecisione del 04/07/2022, con la quale il Tribunale di S. [OSCURATO:PERSONA] avevadichiarato XXXXXXXXX responsabile del delitto di tentato omicidio di XXXXXXXXX,commesso in data 20/06/2020, in concorso con XXXXXXXXX, e lo aveva condannato allapena di otto anni di reclusione e alle pene accessorie di legge.I Giudici di merito hanno concordemente ricostruito il fatto sulla base delledichiarazioni rese dalla persona offesa, ritenute attendibili oltre che riscontrate da plurimeulteriori fonti di prova.In particolare, [OSCURATO:PERSONA] aveva narrato che la sera del 20 giugno 2020, uscito dal barKennedy in S. [OSCURATO:PERSONA], era stato aggredito e ferito con pugni e plurime coltellateda più persone.

Dopo l’aggressione era riuscito a fuggire a bordo della sua bicicletta ed erastato soccorso da un’automobilista di passaggio, XXXXXXXXXXXXXXXX, che lo avevarinvenuto a terra sanguinante e aveva provveduto a portarlo, a bordo della vettura (diproprietà del fratello XXXXXX), presso l’ospedale “[OSCURATO:PERSONA]”.Le certificazioni mediche rilasciate dal citato nosocomio attestavano lesioni compatibilicon l’aggressione con coltelli, descritta dalla persona offesa, e documentavano la presenzadi una lama rimasta conficcata nell’apice del polmone dopo l’ultima coltellata.Il [OSCURATO:PERSONA] aveva successivamente riconosciuto, nel corso di un’individuazionefotografica, il [OSCURATO:PERSONA] (a lui noto come XXXXXXXXX) quale uno dei suoi aggressori.La Corte napoletana, condividendo la disamina del primo Giudice, riteneva la versionedei fatti resa dalla persona offesa del tutto attendibile, oltre che munita di plurimi riscontri.In particolare, l’aggressione dallo stesso subita all’esterno del bar Kennedy era stataconfermata dal titolare dell’esercizio pubblico, XXXXXXXXXXXXXXXX, e le lievi discrasie trai racconti del medesimo e della vittima erano state ritenute solo apparenti.Parimenti non significativi erano ritenuti dai Giudici di merito i rilievi mossi dalla difesain ordine alla mancata indicazione, da parte di XXXXXXXXXXXXXXXX, delle modalità con lequali aveva fatto salire in auto il [OSCURATO:PERSONA], ovvero in ordine all’ipotizzato (dalla difesa) cambiod’abito da parte della persona offesa.La Corte distrettuale riteneva corretta la qualificazione giuridica dei fatti quale tentatoomicidio; condivideva il giudizio operato dal primo giudice in punto di trattamentosanzionatorio, escludendo di poter qualificare il concorso dell’imputato ai sensi dell’art. 114cod. pen., e perveniva pertanto all’integrale conferma della sentenza di primo grado.2.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato per il tramite deldifensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo i motivi, che vengono di seguitoriassunti entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173 disp.2.1.

Con il primo motivodenuncia violazione di legge, in particolare degli artt. 110, 56,575 cod. pen e 192 cod. proc. pen., nonché motivazione illogica o meramente apparente, etravisamento della prova, in ordine all’affermazione di responsabilità dell’imputato.Il percorso argomentativo operato dalla Corte di appello per ritenere provata la penaleresponsabilità dell’imputato in ordine al reato ascrittogli è frutto di un’erronea valutazionedelle prove e di travisamenti delle stesse.Innanzitutto, errata è la valutazione di attendibilità del narrato della persona offesa.Contrariamente a quanto ritenuto dai Giudici di appello, la stessa non può ritenersiriscontrata da quanto riferito in dibattimento da XXXXXXXXXXXXXXXX; la Difesa aveva inparticolare rilevato, in atto di gravame, le discrasie esistenti tra le dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] equelle del [OSCURATO:PERSONA]: la motivazione resa dalla Corte per ritenere dette divergenze soloapparenti è del tutto erronea e completamente disancorata dai dati testuali risultanti dalleanalisi delle rispettive dichiarazioni, analizzate nello specifico in ricorso alle pagine da 4 a10.

Lungi dall’essere irrilevanti o secondarie, le discrasie emergenti dalle propalazioni delXXXXXXXX, teste terzo ed imparziale, rispetto al narrato della persona offesa, minano inradice l’attendibilità di quest’ultima.Se da un lato la difesa non ha mai contestato che il [OSCURATO:PERSONA] sia stato in effetti ferito, ciòche invece si ritiene censurabile è la ritenuta attendibilità del predetto, le cui dichiarazioni, inpunto di sviluppo dinamico della vicenda, con specifico riferimento alla fuga e al soccorsooperato dalla XXXXXXXXX, sono anche illogiche e incoerenti.Si era precisamente evidenziato come fosse del tutto inverosimile che un soggettocopiosa emorragia in atto – avesse potuto percorrere, a bordo di una bicicletta, 8 kmUn altro dato che la Difesa aveva sottolineato, e che non ha trovato adeguata rispostanelle sentenze di merito, era rappresentato dall’incongruenza data dal fatto incontrovertibileche gli abiti indossati dal [OSCURATO:PERSONA] al momento del suo ingresso in ospedale erano privi distrappi o tagli, mentre abiti con strappi e tagli e intrisi di sostanza ematica erano statirinvenuti poco distanti dal nosocomio dove il [OSCURATO:PERSONA] era stato condotto dalla donna.

Sulpunto, si era rilevato come né la persona offesa né la teste XXXXXXXXX avessero fornitospiegazione alcuna.La Corte di appello ha reso sul punto una motivazione del tutto apparente, limitandosiad affermare che i citati rilievi non mettono in dubbio l’avvenuta aggressione né ilriconoscimento operato dalla persona offesa.Ancora, a fronte del rilievo operato in atto di appello in ordine al mancato rinvenimentodella bicicletta asseritamente usata dal [OSCURATO:PERSONA] per la fuga, la Corte, per colmare un’evidentelacuna, introduce un dato fattuale – la possibilità che il [OSCURATO:PERSONA] avesse percorso un tratto distrada a piedi – che non trova alcun aggancio probatorio nel narrato da parte della personaoffesa stessa.2.2.

Con il secondo motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt. 588,comma 2, cod. pen. e 521 cod. proc. pen., per mancata riqualificazione del fatto nel reato dirissa aggravata, nonché motivazione illogica o apparente.Sulla premessa che [OSCURATO:PERSONA] non era stato in grado di attribuire le coltellate subite adun’azione dell’odierno imputato, il fatto doveva essere riqualificato ai sensi dell’art. 588,comma 2, cod. pen., in quanto le lesioni subite dalla persona offesa erano una conseguenzadi una rissa in corso.La Corte di appello, nel respingere la richiesta di riqualificazione, rende unamotivazione apparente ed illogica, fondata su una errata valutazione della testimonianzaresa da XXXXXXXXXXXXXXXX.2.3.

Con il terzo motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt. 189, 213 e214 cod. proc. pen. e 110, 56, 575 cod. pen., in riferimento agli operati riconoscimentifotografici in fase di indagini e in relazione alla ricognizione fotografica operata indibattimento, nonché motivazione illogica o apparente.La Corte d’appello, nel respingere il motivo di gravame con il quale si censurava lanullità dei riconoscimenti e ricognizioni fotografiche operate dalla persona offesa e la loroinattendibilità, ha fornito una risposta meramente formale, senza tuttavia analizzareapprofonditamente la doglianza, che si collegava alla complessiva inattendibilità delletestimonianze del [OSCURATO:PERSONA] e della XXXXXXXXX.2.4.

Con il quarto motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt. 114 e 116cod. pen. e motivazione illogica o apparente.L’obiettiva incapacità di attribuire la materiale utilizzazione del coltello da parte delXXXX e l’impossibilità di ritenere in capo al medesimo la consapevolezza del possessodell’arma da parte di altri correi avrebbero dovuto escludere che la condotta dell’imputatopotesse essere equiparata a quella di chi, rimasto ignoto, si era determinato nel portare consé e nell’utilizzare il coltello con il quale sono state inferte le ferite al [OSCURATO:PERSONA].La partecipazione dell’imputato andava pertanto ricondotta all’ipotesi della minimapartecipazione; su tale aspetto la motivazione della Corte d’appello è del tutto carente.2.5.

Con il quinto motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt. 62-bis e 133cod. pen. e motivazione illogica o apparente.La motivazione resa dai Giudici d’appello per negare il riconoscimento dellecircostanze attenuanti generiche e la determinazione della pena base al minimo edittale («laparticolare violenza della personalità dell’imputato») è generica e non ancorata ad alcunparametro ricavabile dai dati assunti in dibattimento, risolvendosi in una mera clausola distile.3.

All'esito della discussione le parti hanno concluso nei termini di cui in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso, proposto sulla base di censure manifestamente infondate ovverogeneriche o non consentite, deve essere dichiarato inammissibile: invero, le doglianze, purprospettate come violazioni di legge e vizi di motivazione, sollecitano, infatti, in larga parte,una rivalutazione del compendio probatorio e una lettura alternativa delle risultanzeprocessuali, estranea al sindacato di legittimità, oltre a non confrontarsi puntualmente con leargomentazioni spese dalla Corte territoriale.2.

Preliminarmente, si precisa che ci si trova al cospetto della conferma nei medesimitermini della sentenza di condanna pronunciata in primo grado, cioè ad una c.d.

“doppiaconforme”.

Tale costruzione postula che il vizio di motivazione deducibile e censurabile insede di legittimità sia soltanto quello che, a presidio del devolutum, discende dallapretermissione dell’esame di temi probatori decisivi, ritualmente indicati come motivi diappello e trascurati in quella sede (Sez. 5, n. 1927 del 20/12/2017, dep. 2018, Petrocelli ealtri, Rv. 272324; Sez. 2, n. 10758 del 29/01/2015, Giugliano, Rv. 263129; Sez. 5, n. 2916del 13/12/2013, dep. 2014, Dall'Agnola, Rv. 257967); o anche manifestamente travisati inentrambi i gradi di giudizio (Sez. 2, n. 5336 del 09/01/2018, Rv. 272018).Al di fuori di tale perimetro, resta precluso il rilievo del vizio di motivazione secondo lanuova espressione dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. nel caso di adeguata elogica valutazione conforme nei gradi di merito del medesimo compendio probatorio.

Devealtresì ribadirsi che nei casi di doppia conforme, le motivazioni delle sentenze di meritoconvergono in un apparato motivazionale integrato e danno luogo ad un unico complessivocorpo decisionale (Sez. 2 n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218), che in tali termini deveessere assunto anche nella denuncia dei vizi di legittimità, nei limiti della loro rilevanza.Va inoltre ribadito che il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto allaverifica della coerenza logica e della completezza dell’iter argomentativo, senza possibilità disovrapporre una diversa ricostruzione dei fatti o una differente lettura delle fonti di prova.

Neconsegue che la denunzia di minime incongruenze argomentative o l'omessa esposizione dielementi di valutazione, che il ricorrente ritenga tali da determinare una diversa decisione,ma che non siano inequivocabilmente munite di un chiaro carattere di decisività, nonpossono dar luogo all'annullamento della sentenza, posto che non costituisce vizio dellamotivazione qualunque omissione valutativa che riguardi singoli dati estrapolati dal contesto,ma è solo l'esame del complesso probatorio entro il quale ogni elemento sia contestualizzatoche consente di verificare la consistenza e la decisività degli elementi medesimi oppure laloro ininfluenza ai fini della compattezza logica dell'impianto argomentativo della motivazione(Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227 – 01; Sez. 2, n. 9242 del 08/02/2013,Reggio, Rv. 254988 – 01).3.

Ciò premesso, non appare affetta da vizi logici o contraddizioni – e perciò,incensurabile nella presente sede di legittimità - la motivazione con la quale la Corteterritoriale ha ritenuto provata la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al delitto a luiascritto.4.

Il primo motivo è inammissibile perché rivalutativo e manifestamente infondato.La Corte territoriale ha ritenuto credibile ed attendibile la testimonianza resa dallapersona offesa, osservando come le lievi incongruenze segnalate dalla difesa (in particolare,quanto al numero dei soggetti presenti e coinvolti, alle modalità della fuga e del soccorso ead aspetti marginali relativi alla collocazione spazio-temporale di taluni passaggi)coerente e circostanziato.È stato inoltre sottolineato come il narrato della vittima, nei suoi aspetti essenziali,abbia trovato conferma in una pluralità di elementi probatori: anzitutto, nel quadro lesivodocumentato dalle certificazioni sanitarie, pienamente compatibile con l’aggressione conarma da taglio descritta e con la ritenzione della lama poi estratta in sede chirurgica; quindi,nelle dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA] circa l’azione violenta avvenuta all’esterno del barKennedy, nonché nel soccorso prestato dalla XXXXXXXXX e nei riscontri offerti dal fratellodi costei sul rinvenimento in auto di indumenti intrisi di sangue non riconducibili a lui; infine,nell’individuazione fotografica dell’imputato effettuata dalla persona offesa, valutata daigiudici di merito unitamente al complessivo compendio probatorio.La Corte ha poi motivatamente escluso che sussistessero discrasie tra quanto narratodal [OSCURATO:PERSONA] e quanto testimoniato dal teste [OSCURATO:PERSONA], tali da minare la credibilità dellapersona offesa.

I Giudici di appello hanno, a tale proposito, correttamente valorizzato ilcontesto di concitazione e la rapidità dell’azione sfociata nell’accoltellamento, evidenziandocome lo stesso [OSCURATO:PERSONA] abbia riferito di essersi allontanato repentinamente per tutelarela propria incolumità, rifugiandosi all’interno del bar non appena vide il caos generatoall’esterno (sedie e tavolini rovesciati).

Proprio la visuale dall’interno e la scelta di sottrarsirapidamente alla scena, del tutto comprensibile, spiegano l’incertezza del teste circa ilnumero dei soggetti effettivamente coinvolti e la reale configurazione dei fronti; in particolare,la Corte di appello ha rimarcato che la divergenza numerica (7/8 per [OSCURATO:PERSONA], 3aggressori per la persona offesa) è agevolmente ricomponibile, potendo il teste averscambiato per partecipi all’aggressione anche altri presenti all’esterno, mentre la personaoffesa ha chiarito che gli aggressori si allontanarono perché «là c’erano anche altrepersone».La motivazione della Corte territoriale, pertanto, laddove illustra le ragioni per le qualila parziale diversità del narrato si spiega con la diversa prospettiva di percezione deidichiaranti, non è affatto circoscritta al tema della visuale (tema affrontato alla pag. 8 dellasentenza) del [OSCURATO:PERSONA], il quale si era rifugiato all’interno del locale, ma si basa suldiverso ruolo nella vicenda dei due dichiaranti e sul fatto che il [OSCURATO:PERSONA], resosi contodello scontro, aveva pensato innanzi tutto a rientrare nel bar per proteggere la propriaincolumità (pag. 7 della stessa sentenza): si tratta di motivazione che non esibisce alcunaillogicitàSi trae conferma, del resto, dalla linearità dell’iter argomentativo della Corte d’appello,che valorizza il segmento dichiarativo (richiamato dalla stessa difesa) in cui XXXXXXXXammette di non essere in grado di stabilire se si trattasse di uno scontro tra gruppi ovvero dipiù persone contro una sola, proprio perché la scena si consumò in pochi istanti.

Ne derivache l’asserita «discrasia» è stata razionalmente ritenuta apparente dai giudici di merito,posto che la Corte ha operato una logica valutazione del contenuto della testimonianza delXXXXXXXX, reputandola non idonea a scalfire il nucleo essenziale del narrato della vittima.La Corte d’appello ha poi evidenziato come un ulteriore riscontro alle dichiarazionidella persona offesa sia da individuarsi nelle dichiarazioni rese da XXXXXXXXXXXXXXXX,la donna che, transitando casualmente nei pressi del luogo del ferimento alla guidadell’autovettura del proprio fratello, vedeva [OSCURATO:PERSONA] accasciato a terra e sanguinante e losoccorreva trasportandolo in ospedale.

Circostanza quest’ultima riscontrata anche da quantoaffermato dal fratello della teste, [OSCURATO:PERSONA], il quale ha riferito di essere andatoa riprendere la propria autovettura il giorno seguente nel parcheggio dell’ospedale,rinvenendo all’interno della stessa dei vestiti sporchi di sangue che non gli appartenevano.Non appare censurabile il rilievo operato dai giudici d’appello circa la mancanza didecisività della mancata indicazione, da parte della teste, delle modalità con le quali avevafatto salire in auto il [OSCURATO:PERSONA], né la circostanza che la donna non avesse visto biciclette nellevicinanze.Né assume valenza decisiva il dato, enfatizzato dalla difesa, del percorso compiuto inbicicletta.

Sul punto, i giudici di merito hanno dato conto, con motivazione nella quale non sicoglie alcuna illogicità, della plausibilità della sequenza riferita dalla persona offesa, la qualeha spiegato di non essersi resa conto, nell’immediatezza, della gravità delle ferite, poiché «ilmio corpo era caldo, al momento non ho sentito», avvertendo poi un rapido peggioramento«quando il corpo si è cominciato a raffreddare», fino allo svenimento.

La Corte di appello hainoltre osservato che l’assenza della bicicletta al momento del soccorso non è circostanzadecisiva, potendo la vittima averla abbandonata quando pedalare era divenuto troppofaticoso e aver proseguito per un tratto a piedi prima di accasciarsi a terra.Quanto al profilo degli indumenti, la censura è priva di decisività e si risolve in unacongettura difensiva.

L’assenza di strappi o tagli sugli abiti non costituisce, infatti, un datounivoco né idoneo, da solo, a porre in crisi la ricostruzione dei fatti, potendo dipendere dalleconcrete modalità della colluttazione, dalla posizione dei capi rispetto alle parti attinte,ovvero dallo spostamento degli indumenti durante l’azione.

In ogni caso, anche l’ipotizzatocambio d’abito attiene a una fase successiva e non incide né sulla prova dell’aggressione nésull’attribuzione della stessa, che trovano riscontro in elementi oggettivi e di particolare forzadimostrativa: il quadro lesivo documentato dalle certificazioni sanitarie, la ritenzione dellalama rimasta conficcata nel corpo della vittima e la sua estrazione in sede chirurgica conconseguente sequestro.

Ne consegue che il rilievo sugli abiti, in quanto non idoneo a scalfireil nucleo centrale dell’impianto motivazionale, rappresenta un elemento privo di decisivitàche non intacca la solidità dei restanti dati sui quali riposa la ricostruzione del fatto.Ebbene, a fronte di tali argomentazioni, la censura difensiva si risolve, in realtà, in unagenerica contrapposizione alle valutazioni operate dalla Corte di appello, postulandol’inattendibilità della persona offesa e dei testi escussi e sollecitando una diversa lettura delcompendio probatorio.

Si tratta, tuttavia, di doglianza che investe profili di merito, giàscrutinati dai giudici di merito con motivazione congrua e priva di aporie logiche, e che,pertanto, esorbita dal perimetro del sindacato di legittimità.

Giova, al riguardo, ribadire che,in tema di prova testimoniale, l’apprezzamento dell’attendibilità della persona offesa integrauna valutazione di fatto, insindacabile in cassazione se sorretta da motivazione nonmanifestamente illogica, salvo il caso di manifeste contraddizioni o di ricorso a merecongetture, non fondate sull’id quod plerumque accidit ed insuscettibili di verifica empirica(Sez. 5, n. 1322 del 26/09/2025, dep. 2026, Abbruzzese, Rv. 289333 - 01).5.

Parimenti inammissibile è il terzo motivo di ricorso (la cui trattazione è logicamentepreliminare rispetto all’esame del secondo motivo), strettamente connesso al primo.Il ricorrente censura la tenuta dei riconoscimenti fotografici effettuati dalla personaoffesa, invocando l’applicazione delle cautele previste per la ricognizione personale econtestando, comunque, la valenza dimostrativa dell’individuazione; la doglianza, tuttavia,ripropone – sotto diverso nomen – la medesima prospettazione rivalutativa già disattesa conil primo motivo, poiché muove dall’assunto della complessiva inattendibilità del [OSCURATO:PERSONA] e deiriscontri correlati.Al riguardo, si osserva, sotto un primo profilo, che, in tema di individuazionefotografica, questa Corte ha chiarito che si tratta di atto atipico, non assistito da cautelerigidamente tipizzate, la cui efficacia dimostrativa è rimessa alla verifica, da parte delgiudice, delle concrete modalità dell’operazione e della sua controllabilità ex post (Sez. 6, n.17747 del 15/02/2017, §§ 14 e 15).

Ne consegue che l’atto – ancorché compiuto daglioperanti – non ha natura fidefacente ed è oggetto di libera valutazione quanto alla suaPertanto, non è predicabile l’automatica estensione al riconoscimento fotografico delleformalità previste per la ricognizione personale dall’art. 213 cod. proc. pen.; è, invece,richiesto un vaglio rigoroso della concreta affidabilità dell’atto, avuto riguardo, tra l’altro, altempo trascorso, alle condizioni della percezione e alla tracciabilità del materiale mostrato.Rispetto a tale ricostruzione normativa, fondata sulla consolidata giurisprudenza diquesta Corte, il ricorrente non offre argomenti idonei a giustificarne il superamento.

Ne restaconfermato il giudizio di manifesta infondatezza.Coerentemente con tali premesse, è stato altresì ricordato dalla Corte d’appello chel’individuazione fotografica non richiede, a pena di inutilizzabilità, la previa descrizione dellefattezze fisiche del soggetto, adempimento invece tipico della ricognizione personale.Orbene, nella specie, la Corte territoriale ha sottoposto l’individuazione fotografica aun apprezzamento non meramente assertivo, inserendola nel più ampio quadro disicché le censure, sotto questo secondo profilo, nel reiterare l’assunto della inattendibilità delXXXX e della teste XXXXXXXXX, non si confrontano con tale impianto motivazionale.Ne consegue che il motivo, lungi dal denunziare un effettivo vizio di legittimità, sirisolve in un dissenso sul merito della valutazione probatoria e, come tale, è inammissibile.6.

Il secondo motivo, con cui si invoca la riqualificazione del fatto in rissa aggravata, èmanifestamente infondato e, per larga parte, aspecifico, poiché muove da una letturaparcellizzata della deposizione di [OSCURATO:PERSONA] senza confrontarsi con la ricostruzione, logicae compiuta, operata dai giudici di merito.Una volta escluso che dalle dichiarazioni del teste emergano elementi certi circal’esistenza di due gruppi contrapposti, viene meno il presupposto tipico del reato di cui all’art.588 cod. pen., che richiede una contesa tra più persone caratterizzata da contrapposizionereciproca e volontà vicendevole di attentare all’altrui incolumità.La ricostruzione accolta dai giudici di merito è, invece, quella di una aggressionecollettiva ai danni di un unico soggetto, il quale si è posto in posizione sostanzialmentepassiva, limitandosi a subire i colpi e poi a darsi alla fuga.Così ricostruito il fatto, risulta del tutto insussistente il presupposto dellacontrapposizione reciproca tra contendenti, con conseguente inapplicabilità dell’art. 588 cod.pen. e manifesta infondatezza della richiesta di riqualificazione.7.

Il quarto motivo, relativo alla invocata applicazione degli artt. 114 e 116 cod. pen., èmanifestamente infondato.Va premesso che il richiamo all’art. 116 cod. pen. è svolto in termini meramenteassertivi, risultando evocato nella sola rubrica del quarto motivo, senza che l’argomento siapoi sviluppato nella motivazione della censura.

In ogni caso, la doglianza è inammissibileperché nuova, non risultando che analoga questione sia stata dedotta con l’atto di appello.Del tutto adeguata appare, per converso, la motivazione resa dalla Corte territorialenell’escludere l’applicabilità dell’art. 114 cod. pen.I giudici di merito hanno escluso che il contributo del ricorrente potesse qualificarsicome di minima importanza, evidenziando che l’aggressione fu posta in esserecongiuntamente e in modo attivo da tutti i partecipi, i quali ridussero la vittima in condizionedi soccombenza, rendendola facile bersaglio dei fendenti.Condivisibilmente, i Giudici hanno richiamato il principio secondo cui, ai fini delriconoscimento dell'attenuante della partecipazione di minima importanza al reato, lavalutazione, anche implicita, delle condotte concorsuali non si traduce in una vera e propriacomparazione fra di esse finalizzata a stabilire quale tra i correi abbia in misura maggiore ominore contribuito alla realizzazione dell'impresa criminosa, risolvendosi bensì in un esamevolto ad accertare se il contributo dato dal compartecipe si sia concretizzato nell'assunzionedi un ruolo di efficacia causale così lieve rispetto all'evento da risultare trascurabilenell'economia generale dell'"iter" criminoso (Sez. 4, n. 35950 del 25/11/2020, Indelicato, Rv.280081 - 01).8.

Il quinto motivo, relativo alla dosimetria della pena e al diniego delle attenuantigeneriche, è inammissibile.La sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62-bis cod. pen. èoggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sullesole ragioni preponderanti della propria decisione, di talché la stessa motivazione, purchécongrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in cassazione neppure quandodifetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicatinell'interesse dell'imputato (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n.34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244; Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv.242419).

Il giudice, nell’esercizio del suo potere discrezionale, deve quindi motivare nei solilimiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento dellapena concreta alla gravità effettiva del reato e alla personalità del reo.

Pertanto, il diniegodelle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente fondato anchesull’apprezzamento di un solo dato negativo, oggettivo o soggettivo, che sia ritenutoprevalente rispetto ad altri, disattesi o superati da tale valutazione.

Il relativo apprezzamentoè espressione di discrezionalità del giudice di merito e, nella specie, è sorretto damotivazione adeguata: i giudici hanno valorizzato, ai sensi dell’art. 133 cod. pen., l’assenzadi elementi positivi di valutazione, peraltro neppure dedotti nei motivi di appello; hannoinoltre rimarcato la personalità connotata da spiccata violenza dell’imputato, nonché l’elevatagravità della condotta e del danno cagionato alla persona offesa, traendone coerentementela conclusione della non meritevolezza del riconoscimento delle attenuanti generiche edell’impossibilità di pervenire alla rideterminazione della pena base nel minimo edittale.Le censure difensive, pertanto, oltre a non indicare quali positivi elementi divalutazione sarebbero stati trascurati dal giudice di merito, si risolvono in una non consentitarichiesta di rivalutazione del giudizio di merito.9.

Alla dichiarazione d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrenteal pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpanella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000),anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nellamisura che si stima equo determinare in euro tremila.Deve, infine, rilevarsi che, in caso di diffusione del presente provvedimento, devonoessere omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 del d.lgs. 30giugno 2003, n. 196, in quanto imposto dalla legge.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 17/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMICAELA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] LEGENERALITA' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Birritteri, che haconcluso chiedendo il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza in preambolo, la Corte di appello di Napoli ha confermato ladecisione del 04/07/2022, con la quale il Tribunale di S. [OSCURATO:PERSONA] avevadichiarato XXXXXXXXX responsabile del delitto di tentato omicidio di XXXXXXXXX,commesso in data 20/06/2020, in concorso con XXXXXXXXX, e lo aveva condannato allapena di otto anni di reclusione e alle pene accessorie di legge.I Giudici di merito hanno concordemente ricostruito il fatto sulla base delledichiarazioni rese dalla persona offesa, ritenute attendibili oltre che riscontrate da plurimeulteriori fonti di prova.In particolare, [OSCURATO:PERSONA] aveva narrato che la sera del 20 giugno 2020, uscito dal barKennedy in S. [OSCURATO:PERSONA], era stato aggredito e ferito con pugni e plurime coltellateda più persone. Dopo l’aggressione era riuscito a fuggire a bordo della sua bicicletta ed erastato soccorso da un’automobilista di passaggio, XXXXXXXXXXXXXXXX, che lo avevarinvenuto a terra sanguinante e aveva provveduto a portarlo, a bordo della vettura (diproprietà del fratello XXXXXX), presso l’ospedale “[OSCURATO:PERSONA]”.Le certificazioni mediche rilasciate dal citato nosocomio attestavano lesioni compatibilicon l’aggressione con coltelli, descritta dalla persona offesa, e documentavano la presenzadi una lama rimasta conficcata nell’apice del polmone dopo l’ultima coltellata.Il [OSCURATO:PERSONA] aveva successivamente riconosciuto, nel corso di un’individuazionefotografica, il [OSCURATO:PERSONA] (a lui noto come XXXXXXXXX) quale uno dei suoi aggressori.La Corte napoletana, condividendo la disamina del primo Giudice, riteneva la versionedei fatti resa dalla persona offesa del tutto attendibile, oltre che munita di plurimi riscontri.In particolare, l’aggressione dallo stesso subita all’esterno del bar Kennedy era stataconfermata dal titolare dell’esercizio pubblico, XXXXXXXXXXXXXXXX, e le lievi discrasie trai racconti del medesimo e della vittima erano state ritenute solo apparenti.Parimenti non significativi erano ritenuti dai Giudici di merito i rilievi mossi dalla difesain ordine alla mancata indicazione, da parte di XXXXXXXXXXXXXXXX, delle modalità con lequali aveva fatto salire in auto il [OSCURATO:PERSONA], ovvero in ordine all’ipotizzato (dalla difesa) cambiod’abito da parte della persona offesa.La Corte distrettuale riteneva corretta la qualificazione giuridica dei fatti quale tentatoomicidio; condivideva il giudizio operato dal primo giudice in punto di trattamentosanzionatorio, escludendo di poter qualificare il concorso dell’imputato ai sensi dell’art. 114cod. pen., e perveniva pertanto all’integrale conferma della sentenza di primo grado.2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato per il tramite deldifensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo i motivi, che vengono di seguitoriassunti entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173 disp.2.1. Con il primo motivodenuncia violazione di legge, in particolare degli artt. 110, 56,575 cod. pen e 192 cod. proc. pen., nonché motivazione illogica o meramente apparente, etravisamento della prova, in ordine all’affermazione di responsabilità dell’imputato.Il percorso argomentativo operato dalla Corte di appello per ritenere provata la penaleresponsabilità dell’imputato in ordine al reato ascrittogli è frutto di un’erronea valutazionedelle prove e di travisamenti delle stesse.Innanzitutto, errata è la valutazione di attendibilità del narrato della persona offesa.Contrariamente a quanto ritenuto dai Giudici di appello, la stessa non può ritenersiriscontrata da quanto riferito in dibattimento da XXXXXXXXXXXXXXXX; la Difesa aveva inparticolare rilevato, in atto di gravame, le discrasie esistenti tra le dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] equelle del [OSCURATO:PERSONA]: la motivazione resa dalla Corte per ritenere dette divergenze soloapparenti è del tutto erronea e completamente disancorata dai dati testuali risultanti dalleanalisi delle rispettive dichiarazioni, analizzate nello specifico in ricorso alle pagine da 4 a10. Lungi dall’essere irrilevanti o secondarie, le discrasie emergenti dalle propalazioni delXXXXXXXX, teste terzo ed imparziale, rispetto al narrato della persona offesa, minano inradice l’attendibilità di quest’ultima.Se da un lato la difesa non ha mai contestato che il [OSCURATO:PERSONA] sia stato in effetti ferito, ciòche invece si ritiene censurabile è la ritenuta attendibilità del predetto, le cui dichiarazioni, inpunto di sviluppo dinamico della vicenda, con specifico riferimento alla fuga e al soccorsooperato dalla XXXXXXXXX, sono anche illogiche e incoerenti.Si era precisamente evidenziato come fosse del tutto inverosimile che un soggettocopiosa emorragia in atto – avesse potuto percorrere, a bordo di una bicicletta, 8 kmUn altro dato che la Difesa aveva sottolineato, e che non ha trovato adeguata rispostanelle sentenze di merito, era rappresentato dall’incongruenza data dal fatto incontrovertibileche gli abiti indossati dal [OSCURATO:PERSONA] al momento del suo ingresso in ospedale erano privi distrappi o tagli, mentre abiti con strappi e tagli e intrisi di sostanza ematica erano statirinvenuti poco distanti dal nosocomio dove il [OSCURATO:PERSONA] era stato condotto dalla donna. Sulpunto, si era rilevato come né la persona offesa né la teste XXXXXXXXX avessero fornitospiegazione alcuna.La Corte di appello ha reso sul punto una motivazione del tutto apparente, limitandosiad affermare che i citati rilievi non mettono in dubbio l’avvenuta aggressione né ilriconoscimento operato dalla persona offesa.Ancora, a fronte del rilievo operato in atto di appello in ordine al mancato rinvenimentodella bicicletta asseritamente usata dal [OSCURATO:PERSONA] per la fuga, la Corte, per colmare un’evidentelacuna, introduce un dato fattuale – la possibilità che il [OSCURATO:PERSONA] avesse percorso un tratto distrada a piedi – che non trova alcun aggancio probatorio nel narrato da parte della personaoffesa stessa.2.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt. 588,comma 2, cod. pen. e 521 cod. proc. pen., per mancata riqualificazione del fatto nel reato dirissa aggravata, nonché motivazione illogica o apparente.Sulla premessa che [OSCURATO:PERSONA] non era stato in grado di attribuire le coltellate subite adun’azione dell’odierno imputato, il fatto doveva essere riqualificato ai sensi dell’art. 588,comma 2, cod. pen., in quanto le lesioni subite dalla persona offesa erano una conseguenzadi una rissa in corso.La Corte di appello, nel respingere la richiesta di riqualificazione, rende unamotivazione apparente ed illogica, fondata su una errata valutazione della testimonianzaresa da XXXXXXXXXXXXXXXX.2.3. Con il terzo motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt. 189, 213 e214 cod. proc. pen. e 110, 56, 575 cod. pen., in riferimento agli operati riconoscimentifotografici in fase di indagini e in relazione alla ricognizione fotografica operata indibattimento, nonché motivazione illogica o apparente.La Corte d’appello, nel respingere il motivo di gravame con il quale si censurava lanullità dei riconoscimenti e ricognizioni fotografiche operate dalla persona offesa e la loroinattendibilità, ha fornito una risposta meramente formale, senza tuttavia analizzareapprofonditamente la doglianza, che si collegava alla complessiva inattendibilità delletestimonianze del [OSCURATO:PERSONA] e della XXXXXXXXX.2.4. Con il quarto motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt. 114 e 116cod. pen. e motivazione illogica o apparente.L’obiettiva incapacità di attribuire la materiale utilizzazione del coltello da parte delXXXX e l’impossibilità di ritenere in capo al medesimo la consapevolezza del possessodell’arma da parte di altri correi avrebbero dovuto escludere che la condotta dell’imputatopotesse essere equiparata a quella di chi, rimasto ignoto, si era determinato nel portare consé e nell’utilizzare il coltello con il quale sono state inferte le ferite al [OSCURATO:PERSONA].La partecipazione dell’imputato andava pertanto ricondotta all’ipotesi della minimapartecipazione; su tale aspetto la motivazione della Corte d’appello è del tutto carente.2.5. Con il quinto motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt. 62-bis e 133cod. pen. e motivazione illogica o apparente.La motivazione resa dai Giudici d’appello per negare il riconoscimento dellecircostanze attenuanti generiche e la determinazione della pena base al minimo edittale («laparticolare violenza della personalità dell’imputato») è generica e non ancorata ad alcunparametro ricavabile dai dati assunti in dibattimento, risolvendosi in una mera clausola distile.3. All'esito della discussione le parti hanno concluso nei termini di cui in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso, proposto sulla base di censure manifestamente infondate ovverogeneriche o non consentite, deve essere dichiarato inammissibile: invero, le doglianze, purprospettate come violazioni di legge e vizi di motivazione, sollecitano, infatti, in larga parte,una rivalutazione del compendio probatorio e una lettura alternativa delle risultanzeprocessuali, estranea al sindacato di legittimità, oltre a non confrontarsi puntualmente con leargomentazioni spese dalla Corte territoriale.2. Preliminarmente, si precisa che ci si trova al cospetto della conferma nei medesimitermini della sentenza di condanna pronunciata in primo grado, cioè ad una c.d. “doppiaconforme”. Tale costruzione postula che il vizio di motivazione deducibile e censurabile insede di legittimità sia soltanto quello che, a presidio del devolutum, discende dallapretermissione dell’esame di temi probatori decisivi, ritualmente indicati come motivi diappello e trascurati in quella sede (Sez. 5, n. 1927 del 20/12/2017, dep. 2018, Petrocelli ealtri, Rv. 272324; Sez. 2, n. 10758 del 29/01/2015, Giugliano, Rv. 263129; Sez. 5, n. 2916del 13/12/2013, dep. 2014, Dall'Agnola, Rv. 257967); o anche manifestamente travisati inentrambi i gradi di giudizio (Sez. 2, n. 5336 del 09/01/2018, Rv. 272018).Al di fuori di tale perimetro, resta precluso il rilievo del vizio di motivazione secondo lanuova espressione dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. nel caso di adeguata elogica valutazione conforme nei gradi di merito del medesimo compendio probatorio. Devealtresì ribadirsi che nei casi di doppia conforme, le motivazioni delle sentenze di meritoconvergono in un apparato motivazionale integrato e danno luogo ad un unico complessivocorpo decisionale (Sez. 2 n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218), che in tali termini deveessere assunto anche nella denuncia dei vizi di legittimità, nei limiti della loro rilevanza.Va inoltre ribadito che il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto allaverifica della coerenza logica e della completezza dell’iter argomentativo, senza possibilità disovrapporre una diversa ricostruzione dei fatti o una differente lettura delle fonti di prova. Neconsegue che la denunzia di minime incongruenze argomentative o l'omessa esposizione dielementi di valutazione, che il ricorrente ritenga tali da determinare una diversa decisione,ma che non siano inequivocabilmente munite di un chiaro carattere di decisività, nonpossono dar luogo all'annullamento della sentenza, posto che non costituisce vizio dellamotivazione qualunque omissione valutativa che riguardi singoli dati estrapolati dal contesto,ma è solo l'esame del complesso probatorio entro il quale ogni elemento sia contestualizzatoche consente di verificare la consistenza e la decisività degli elementi medesimi oppure laloro ininfluenza ai fini della compattezza logica dell'impianto argomentativo della motivazione(Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227 – 01; Sez. 2, n. 9242 del 08/02/2013,Reggio, Rv. 254988 – 01).3. Ciò premesso, non appare affetta da vizi logici o contraddizioni – e perciò,incensurabile nella presente sede di legittimità - la motivazione con la quale la Corteterritoriale ha ritenuto provata la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al delitto a luiascritto.4. Il primo motivo è inammissibile perché rivalutativo e manifestamente infondato.La Corte territoriale ha ritenuto credibile ed attendibile la testimonianza resa dallapersona offesa, osservando come le lievi incongruenze segnalate dalla difesa (in particolare,quanto al numero dei soggetti presenti e coinvolti, alle modalità della fuga e del soccorso ead aspetti marginali relativi alla collocazione spazio-temporale di taluni passaggi)coerente e circostanziato.È stato inoltre sottolineato come il narrato della vittima, nei suoi aspetti essenziali,abbia trovato conferma in una pluralità di elementi probatori: anzitutto, nel quadro lesivodocumentato dalle certificazioni sanitarie, pienamente compatibile con l’aggressione conarma da taglio descritta e con la ritenzione della lama poi estratta in sede chirurgica; quindi,nelle dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA] circa l’azione violenta avvenuta all’esterno del barKennedy, nonché nel soccorso prestato dalla XXXXXXXXX e nei riscontri offerti dal fratellodi costei sul rinvenimento in auto di indumenti intrisi di sangue non riconducibili a lui; infine,nell’individuazione fotografica dell’imputato effettuata dalla persona offesa, valutata daigiudici di merito unitamente al complessivo compendio probatorio.La Corte ha poi motivatamente escluso che sussistessero discrasie tra quanto narratodal [OSCURATO:PERSONA] e quanto testimoniato dal teste [OSCURATO:PERSONA], tali da minare la credibilità dellapersona offesa. I Giudici di appello hanno, a tale proposito, correttamente valorizzato ilcontesto di concitazione e la rapidità dell’azione sfociata nell’accoltellamento, evidenziandocome lo stesso [OSCURATO:PERSONA] abbia riferito di essersi allontanato repentinamente per tutelarela propria incolumità, rifugiandosi all’interno del bar non appena vide il caos generatoall’esterno (sedie e tavolini rovesciati). Proprio la visuale dall’interno e la scelta di sottrarsirapidamente alla scena, del tutto comprensibile, spiegano l’incertezza del teste circa ilnumero dei soggetti effettivamente coinvolti e la reale configurazione dei fronti; in particolare,la Corte di appello ha rimarcato che la divergenza numerica (7/8 per [OSCURATO:PERSONA], 3aggressori per la persona offesa) è agevolmente ricomponibile, potendo il teste averscambiato per partecipi all’aggressione anche altri presenti all’esterno, mentre la personaoffesa ha chiarito che gli aggressori si allontanarono perché «là c’erano anche altrepersone».La motivazione della Corte territoriale, pertanto, laddove illustra le ragioni per le qualila parziale diversità del narrato si spiega con la diversa prospettiva di percezione deidichiaranti, non è affatto circoscritta al tema della visuale (tema affrontato alla pag. 8 dellasentenza) del [OSCURATO:PERSONA], il quale si era rifugiato all’interno del locale, ma si basa suldiverso ruolo nella vicenda dei due dichiaranti e sul fatto che il [OSCURATO:PERSONA], resosi contodello scontro, aveva pensato innanzi tutto a rientrare nel bar per proteggere la propriaincolumità (pag. 7 della stessa sentenza): si tratta di motivazione che non esibisce alcunaillogicitàSi trae conferma, del resto, dalla linearità dell’iter argomentativo della Corte d’appello,che valorizza il segmento dichiarativo (richiamato dalla stessa difesa) in cui XXXXXXXXammette di non essere in grado di stabilire se si trattasse di uno scontro tra gruppi ovvero dipiù persone contro una sola, proprio perché la scena si consumò in pochi istanti. Ne derivache l’asserita «discrasia» è stata razionalmente ritenuta apparente dai giudici di merito,posto che la Corte ha operato una logica valutazione del contenuto della testimonianza delXXXXXXXX, reputandola non idonea a scalfire il nucleo essenziale del narrato della vittima.La Corte d’appello ha poi evidenziato come un ulteriore riscontro alle dichiarazionidella persona offesa sia da individuarsi nelle dichiarazioni rese da XXXXXXXXXXXXXXXX,la donna che, transitando casualmente nei pressi del luogo del ferimento alla guidadell’autovettura del proprio fratello, vedeva [OSCURATO:PERSONA] accasciato a terra e sanguinante e losoccorreva trasportandolo in ospedale. Circostanza quest’ultima riscontrata anche da quantoaffermato dal fratello della teste, [OSCURATO:PERSONA], il quale ha riferito di essere andatoa riprendere la propria autovettura il giorno seguente nel parcheggio dell’ospedale,rinvenendo all’interno della stessa dei vestiti sporchi di sangue che non gli appartenevano.Non appare censurabile il rilievo operato dai giudici d’appello circa la mancanza didecisività della mancata indicazione, da parte della teste, delle modalità con le quali avevafatto salire in auto il [OSCURATO:PERSONA], né la circostanza che la donna non avesse visto biciclette nellevicinanze.Né assume valenza decisiva il dato, enfatizzato dalla difesa, del percorso compiuto inbicicletta. Sul punto, i giudici di merito hanno dato conto, con motivazione nella quale non sicoglie alcuna illogicità, della plausibilità della sequenza riferita dalla persona offesa, la qualeha spiegato di non essersi resa conto, nell’immediatezza, della gravità delle ferite, poiché «ilmio corpo era caldo, al momento non ho sentito», avvertendo poi un rapido peggioramento«quando il corpo si è cominciato a raffreddare», fino allo svenimento. La Corte di appello hainoltre osservato che l’assenza della bicicletta al momento del soccorso non è circostanzadecisiva, potendo la vittima averla abbandonata quando pedalare era divenuto troppofaticoso e aver proseguito per un tratto a piedi prima di accasciarsi a terra.Quanto al profilo degli indumenti, la censura è priva di decisività e si risolve in unacongettura difensiva. L’assenza di strappi o tagli sugli abiti non costituisce, infatti, un datounivoco né idoneo, da solo, a porre in crisi la ricostruzione dei fatti, potendo dipendere dalleconcrete modalità della colluttazione, dalla posizione dei capi rispetto alle parti attinte,ovvero dallo spostamento degli indumenti durante l’azione. In ogni caso, anche l’ipotizzatocambio d’abito attiene a una fase successiva e non incide né sulla prova dell’aggressione nésull’attribuzione della stessa, che trovano riscontro in elementi oggettivi e di particolare forzadimostrativa: il quadro lesivo documentato dalle certificazioni sanitarie, la ritenzione dellalama rimasta conficcata nel corpo della vittima e la sua estrazione in sede chirurgica conconseguente sequestro. Ne consegue che il rilievo sugli abiti, in quanto non idoneo a scalfireil nucleo centrale dell’impianto motivazionale, rappresenta un elemento privo di decisivitàche non intacca la solidità dei restanti dati sui quali riposa la ricostruzione del fatto.Ebbene, a fronte di tali argomentazioni, la censura difensiva si risolve, in realtà, in unagenerica contrapposizione alle valutazioni operate dalla Corte di appello, postulandol’inattendibilità della persona offesa e dei testi escussi e sollecitando una diversa lettura delcompendio probatorio. Si tratta, tuttavia, di doglianza che investe profili di merito, giàscrutinati dai giudici di merito con motivazione congrua e priva di aporie logiche, e che,pertanto, esorbita dal perimetro del sindacato di legittimità. Giova, al riguardo, ribadire che,in tema di prova testimoniale, l’apprezzamento dell’attendibilità della persona offesa integrauna valutazione di fatto, insindacabile in cassazione se sorretta da motivazione nonmanifestamente illogica, salvo il caso di manifeste contraddizioni o di ricorso a merecongetture, non fondate sull’id quod plerumque accidit ed insuscettibili di verifica empirica(Sez. 5, n. 1322 del 26/09/2025, dep. 2026, Abbruzzese, Rv. 289333 - 01).5. Parimenti inammissibile è il terzo motivo di ricorso (la cui trattazione è logicamentepreliminare rispetto all’esame del secondo motivo), strettamente connesso al primo.Il ricorrente censura la tenuta dei riconoscimenti fotografici effettuati dalla personaoffesa, invocando l’applicazione delle cautele previste per la ricognizione personale econtestando, comunque, la valenza dimostrativa dell’individuazione; la doglianza, tuttavia,ripropone – sotto diverso nomen – la medesima prospettazione rivalutativa già disattesa conil primo motivo, poiché muove dall’assunto della complessiva inattendibilità del [OSCURATO:PERSONA] e deiriscontri correlati.Al riguardo, si osserva, sotto un primo profilo, che, in tema di individuazionefotografica, questa Corte ha chiarito che si tratta di atto atipico, non assistito da cautelerigidamente tipizzate, la cui efficacia dimostrativa è rimessa alla verifica, da parte delgiudice, delle concrete modalità dell’operazione e della sua controllabilità ex post (Sez. 6, n.17747 del 15/02/2017, §§ 14 e 15). Ne consegue che l’atto – ancorché compiuto daglioperanti – non ha natura fidefacente ed è oggetto di libera valutazione quanto alla suaPertanto, non è predicabile l’automatica estensione al riconoscimento fotografico delleformalità previste per la ricognizione personale dall’art. 213 cod. proc. pen.; è, invece,richiesto un vaglio rigoroso della concreta affidabilità dell’atto, avuto riguardo, tra l’altro, altempo trascorso, alle condizioni della percezione e alla tracciabilità del materiale mostrato.Rispetto a tale ricostruzione normativa, fondata sulla consolidata giurisprudenza diquesta Corte, il ricorrente non offre argomenti idonei a giustificarne il superamento. Ne restaconfermato il giudizio di manifesta infondatezza.Coerentemente con tali premesse, è stato altresì ricordato dalla Corte d’appello chel’individuazione fotografica non richiede, a pena di inutilizzabilità, la previa descrizione dellefattezze fisiche del soggetto, adempimento invece tipico della ricognizione personale.Orbene, nella specie, la Corte territoriale ha sottoposto l’individuazione fotografica aun apprezzamento non meramente assertivo, inserendola nel più ampio quadro disicché le censure, sotto questo secondo profilo, nel reiterare l’assunto della inattendibilità delXXXX e della teste XXXXXXXXX, non si confrontano con tale impianto motivazionale.Ne consegue che il motivo, lungi dal denunziare un effettivo vizio di legittimità, sirisolve in un dissenso sul merito della valutazione probatoria e, come tale, è inammissibile.6. Il secondo motivo, con cui si invoca la riqualificazione del fatto in rissa aggravata, èmanifestamente infondato e, per larga parte, aspecifico, poiché muove da una letturaparcellizzata della deposizione di [OSCURATO:PERSONA] senza confrontarsi con la ricostruzione, logicae compiuta, operata dai giudici di merito.Una volta escluso che dalle dichiarazioni del teste emergano elementi certi circal’esistenza di due gruppi contrapposti, viene meno il presupposto tipico del reato di cui all’art.588 cod. pen., che richiede una contesa tra più persone caratterizzata da contrapposizionereciproca e volontà vicendevole di attentare all’altrui incolumità.La ricostruzione accolta dai giudici di merito è, invece, quella di una aggressionecollettiva ai danni di un unico soggetto, il quale si è posto in posizione sostanzialmentepassiva, limitandosi a subire i colpi e poi a darsi alla fuga.Così ricostruito il fatto, risulta del tutto insussistente il presupposto dellacontrapposizione reciproca tra contendenti, con conseguente inapplicabilità dell’art. 588 cod.pen. e manifesta infondatezza della richiesta di riqualificazione.7. Il quarto motivo, relativo alla invocata applicazione degli artt. 114 e 116 cod. pen., èmanifestamente infondato.Va premesso che il richiamo all’art. 116 cod. pen. è svolto in termini meramenteassertivi, risultando evocato nella sola rubrica del quarto motivo, senza che l’argomento siapoi sviluppato nella motivazione della censura. In ogni caso, la doglianza è inammissibileperché nuova, non risultando che analoga questione sia stata dedotta con l’atto di appello.Del tutto adeguata appare, per converso, la motivazione resa dalla Corte territorialenell’escludere l’applicabilità dell’art. 114 cod. pen.I giudici di merito hanno escluso che il contributo del ricorrente potesse qualificarsicome di minima importanza, evidenziando che l’aggressione fu posta in esserecongiuntamente e in modo attivo da tutti i partecipi, i quali ridussero la vittima in condizionedi soccombenza, rendendola facile bersaglio dei fendenti.Condivisibilmente, i Giudici hanno richiamato il principio secondo cui, ai fini delriconoscimento dell'attenuante della partecipazione di minima importanza al reato, lavalutazione, anche implicita, delle condotte concorsuali non si traduce in una vera e propriacomparazione fra di esse finalizzata a stabilire quale tra i correi abbia in misura maggiore ominore contribuito alla realizzazione dell'impresa criminosa, risolvendosi bensì in un esamevolto ad accertare se il contributo dato dal compartecipe si sia concretizzato nell'assunzionedi un ruolo di efficacia causale così lieve rispetto all'evento da risultare trascurabilenell'economia generale dell'"iter" criminoso (Sez. 4, n. 35950 del 25/11/2020, Indelicato, Rv.280081 - 01).8. Il quinto motivo, relativo alla dosimetria della pena e al diniego delle attenuantigeneriche, è inammissibile.La sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62-bis cod. pen. èoggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sullesole ragioni preponderanti della propria decisione, di talché la stessa motivazione, purchécongrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in cassazione neppure quandodifetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicatinell'interesse dell'imputato (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n.34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244; Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv.242419). Il giudice, nell’esercizio del suo potere discrezionale, deve quindi motivare nei solilimiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento dellapena concreta alla gravità effettiva del reato e alla personalità del reo. Pertanto, il diniegodelle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente fondato anchesull’apprezzamento di un solo dato negativo, oggettivo o soggettivo, che sia ritenutoprevalente rispetto ad altri, disattesi o superati da tale valutazione. Il relativo apprezzamentoè espressione di discrezionalità del giudice di merito e, nella specie, è sorretto damotivazione adeguata: i giudici hanno valorizzato, ai sensi dell’art. 133 cod. pen., l’assenzadi elementi positivi di valutazione, peraltro neppure dedotti nei motivi di appello; hannoinoltre rimarcato la personalità connotata da spiccata violenza dell’imputato, nonché l’elevatagravità della condotta e del danno cagionato alla persona offesa, traendone coerentementela conclusione della non meritevolezza del riconoscimento delle attenuanti generiche edell’impossibilità di pervenire alla rideterminazione della pena base nel minimo edittale.Le censure difensive, pertanto, oltre a non indicare quali positivi elementi divalutazione sarebbero stati trascurati dal giudice di merito, si risolvono in una non consentitarichiesta di rivalutazione del giudizio di merito.9. Alla dichiarazione d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrenteal pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpanella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000),anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nellamisura che si stima equo determinare in euro tremila.Deve, infine, rilevarsi che, in caso di diffusione del presente provvedimento, devonoessere omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 del d.lgs. 30giugno 2003, n. 196, in quanto imposto dalla legge. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 17/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMICAELA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] LEGENERALITA' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
Sentenza Cassazione n. 16623/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris