Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 dicembre 1977

Cassazione n. 00744/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 04/12/1977 avverso la sentenza del 16/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 168 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, generiche e meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con argomenti giuridici corretti e non manifestamente illogici (quanto alla valutazione sulla sussistenza della contestata recidiva, cfr. pag. 4 della sentenza impugnata, che ha sufficientemente risposto ai rilievi sollevati dalla difesa, come sintetizzati a pag. 3 e non contestati in questa sede) e manifestamente infondati (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata, là dove la Corte di appello ha giustificato la confisca del danaro anche per la presenza delle condizioni previste all'art. 240-bis cod. pen., applicabile in ragione del rinvio operato dall'art. 85-bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 04/12/1977 avverso la sentenza del 16/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 168 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, generiche e meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con argomenti giuridici corretti e non manifestamente illogici (quanto alla valutazione sulla sussistenza della contestata recidiva, cfr. pag. 4 della sentenza impugnata, che ha sufficientemente risposto ai rilievi sollevati dalla difesa, come sintetizzati a pag. 3 e non contestati in questa sede) e manifestamente infondati (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata, là dove la Corte di appello ha giustificato la confisca del danaro anche per la presenza delle condizioni previste all'art. 240-bis cod. pen., applicabile in ragione del rinvio operato dall'art. 85-bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 00744/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris