CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 06189/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/10/2021 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso, riportandosi alla requisitoria depositata e notificata alle parti, per il rigetto) udito il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA], che conclude riportandosi ai motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte d'appello di Bari ha riformato, soltanto con riguardo al trattamento sanzionatorio che è stato ridotto a sei anni e due mesi di reclusione, la sentenza pronunciata all'esito del giudizio abbreviato dal GUP del Tribunale di Bari in data 16 luglio 2020, con la quale è stata affermata la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] per il concorso nei reati di tentato omicidio in danno di [OSCURATO:PERSONA] (artt. 110, 56 e 575 cod. pen. — capo B), violazione di domicilio e danneggiamento aggravati (artt. 110, 614, primo e quarto comma, 635, secondo comma, n. 1, 61 n. 2 cod. pen. — capo B), e per il reato di evasione continuata (artt. 81 cpv. 385 cod. pen. - Capo C). 1.1. Con concorde valutazione di entrambi i giudici di merito è stata affermata la responsabilità dell'imputato per i sopra indicati reati sulla base delle dichiarazioni della persona offesa, della testimone oculare [OSCURATO:PERSONA] e delle parziali ammissioni di alcuni coimputati, delle videoregistrazioni, dei tabulati telefonici e delle indagini di polizia giudiziaria. In particolare, è stata confermata la piena utilizzabilità delle dichiarazioni testimoniali rese dalla persona offesa che, secondo i giudici di merito, sono pure confortate da ulteriori ed autonomi elementi di prova. 2. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'annullamento della sentenza impugnata, denunciando la violazione della legge processuale, con riferimento all'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., riguardo alla inutilizzabilità delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] perché sottoposto ad indagine per la detenzione della sostanza stupefacente, rinvenuta nella sua abitazione a seguito dell'aggressione dallo stesso subita, che egli aveva sottratto a uno dei coimputati, nonché per l'inattendibilità di dette dichiarazioni e l'assenza di riscontri in proposito, come già dichiarato dal Tribunale del riesame di Bari che, in sede di incidente cautelare, aveva annullato l'ordinanza custodiale emessa nei confronti del ricorrente. Le dichiarazioni della convivente [OSCURATO:PERSONA] che, del resto, sono dissonanti in merito al riconoscimento dell'imputato perché viene descritto mediante un segno distintivo particolare impresso sul volto che non è rilevabile dalle fotografie dell'imputato, non corroborano quelle della persona offesa. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è nel complesso infondato. 2. Sono nel complesso infondate le doglianze sull'utilizzabilità delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e sulla necessità che le stesse siano supportate da riscontri esterni individualizzanti. Si tratta di censure che sono erronee rispetto al presupposto da cui muovono e cioè che le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] siano inutilizzabili, perché rese da un soggetto incompatibile con l'ufficio di testimone, e perché devono essere assistite da riscontri estrinseci individualizzanti a carico dell'indagato ex art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen. 2.1. Sulla base di quanto emerge dagli atti e dalle concordanti ricostruzioni sul punto operate da entrambi i giudici di merito, dal pubblico ministero e dalla difesa, Ruggieri ha reso sommarie informazioni testimoniali alla polizia giudiziaria mentre si trovava ricoverato in ospedale per le lesioni riportate. Secondo la difesa egli era indagabile o indagato per la detenzione dello stupefacente rinvenuto nella sua abitazione a seguito della perquisizione effettuata dopo l'aggressione omicida posta in essere ai suoi danni; ciò determinerebbe l'inutilizzabilità delle dichiarazioni accusatorie a carico di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] poiché verbalizzate in violazione del divieto di cui all'art. 197 cod. proc. pen., sussistendo l'incompatibilità con l'ufficio di testimone. 2.2. Secondo i giudici di merito, l'uomo ha riferito quanto appreso direttamente in merito all'aggressione subita, fornendo i nominativi e riconoscendo i sospettati e, in particolare, riconoscendo nell'album fotografico l'imputato, che già conosceva e che lo aveva minacciato telefonicamente poco prima dell'aggressione; egli ha anche riferito di quanto accaduto sotto i suoi occhi allorquando, essendo ricoverato per le lesioni, l'imputato [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] si è introdotto nel nosocomio per minacciarlo o ulteriormente aggredirlo. Tali dichiarazioni, raccolte nelle forme di cui all'art. 350 cod. proc. pen., sono confluite nel procedimento per tentato omicidio e utilizzate per fondare la responsabilità, anche in ragione del rito abbreviato scelto dall'imputato.3. I giudici di merito hanno ritenuto di rinvenire numerosi elementi probatori convergenti con le dichiarazioni di Ruggieri in merito all'aggressione e, in particolare, nelle dichiarazioni della convivente, testimone oculare dell'aggressione, nelle immagini videoregistrate e nel tracciato dei tabulati che conferma la minaccia telefonica posta in essere proprio dal ricorrente poco prima dei fatti. Si tratta di elementi di prova che sono stati esposti e valutati con riguardo alla credibilità \ attendibilità estrinseca del dichiarante che il giudice del merito ha scrupolosamente esaminato e analizzato, ma che non sono richiesti per riscontrare la dichiarazione accusatoria ex art. 192, comma 3, cod. proc. pen. Si tratta, cioè, di una verifica — che risulta quantomai opportuna alla luce delle gravi accuse mosse — della affidabilità generica e specifica del testimone, ma che, tuttavia, non è richiesta per individuare un elemento di riscontro, a carattere individualizzante, della singola dichiarazione accusatoria rivolta al soggetto indicato quale corresponsabile del tentativo di omicidio. 3.1. Non si versa, infatti, in un caso di connessione di procedimenti o di collegamento probatorio: a) [OSCURATO:PERSONA] è la vittima del tentato omicidio, sicché è del tutto estraneo da responsabilità per il fatto per cui si procede; b) non risulta che vi sia connessione teleologica tra la detenzione della droga rinvenuta nella abitazione di Ruggieri e il tentativo di omicidio a suo danno; c) non sussiste neppure il collegamento di cui all'art. 371, comma 2, lett. b), cod. proc. pen., poiché non si tratta di reati dei quali gli uni (tentativo di omicidio) sono stati commessi in occasione degli altri (art. 73 TU Stup.), o per conseguirne o assicurarne al colpevole o ad altri il profitto, il prezzo, il prodotto o l'impunità, né i reati sono stati commessi da più persone in danno reciproco, e neppure risulta che la prova di un reato o di una sua circostanza influisce sulla prova dell'altro reato o di un'altra circostanza. Si è chiarito che, «in tema di incompatibilità a testimoniare, il collegamento probatorio di cui all'art. 371, comma 2, lett. b), cod. proc. pen. - che determina l'incompatibilità con l'ufficio di testimone prevista dall'art. 197, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. e la conseguente necessità di acquisire elementi di riscontro alle dichiarazioni ex art. 192 cod. proc. pen. - ricorre soltanto quando nei diversi procedimenti sussiste l'identità del fatto o di uno degli elementi di prova ovvero quando è ravvisabile la diretta rilevanza di uno degli elementi di prova acquisiti in un procedimento su uno dei reati oggetto dell'altro procedimento (Sez. 1, n. 20972 del 09/06/2020, Teixeira, Rv. 279319). Del resto, «il rapporto di connessione probatoria di cui all'art. 371, comma 2, lett. b), cod. proc. pen. è ravvisabile quando un unico elemento di fatto proietti la sua efficacia probatoria in relazione a una molteplicità di illeciti penali e non quando semplicemente la prova dei reati connessi discenda dalla medesima fonte» (Sez. 2, n. 18241 del 26/01/2022, Arzu, Rv. 283405 - 02). 3.2. Nel caso in esame, come si è visto, il rinvenimento dello stupefacente nell'abitazione di Ruggieri, che può costituire un elemento di prova a suo carico per l'eventuale incriminazione ex art. 73 TU Stup., non è un elemento di prova del tentativo di omicidio contestato a [OSCURATO:PERSONA], né su tale reato proietta la propria efficacia probatoria, costituendo semmai — ma [OSCURATO:PERSONA], che si è sempre dichiarato estraneo ai fatti, non lo ha neppure asserito — l'ipotizzato movente dell'aggressione (che sarebbe stata posta in essere per punire Ruggieri per la presunta sottrazione della droga a un coimputato). Va, d'altra parte, sottolineato che i giudici di merito hanno precisato, senza ricevere alcuna specifica critica dal ricorso, che non vi è prova che lo stupefacente rinvenuto nell'abitazione di Ruggieri sia effettivamente quello asseritamente sottratto al coimputato, sicché la prospettazione difensiva, del presunto "legame" tra la detenzione della droga da parte di Ruggieri e il tentativo di omicidio in suo danno, risulta inidonea a superare la motivazione sulla responsabilità dell'imputato. Del resto, anche a volere seguire l'infondata prospettazione difensiva, secondo la quale la sottrazione dello stupefacente da parte di Ruggieri costituirebbe il movente dell'aggressione posta in essere in suo danno da [OSCURATO:PERSONA] e dagli altri coimputati, il prospettato "legame" si caratterizza unicamente sotto l'angolo visuale della componente soggettiva di un reato (l'aggressione), ma non è in grado di stabilire una connessione probatoria con l'altro reato (la detenzione di droga da parte della vittima). 3.3. Va, in proposito, ricordato che la Corte costituzionale ha ritenuto manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art.210 cod. proc. pen., censurato, in riferimento agli art. 3 e 111 Cost., nella parte in cui non consente al giudice del dibattimento di decidere le forme con cui assumere il dichiarante, se, cioè, nelle forme dell'esame di persona imputata in un procedimento connesso o di un reato collegato anziché come testimone,ed ha rimarcato il nesso logico esistente tra gli artt. 63, 197 e 210 cod. proc. pen. e la funzione di cerniera affidata all'art. 63 cod. proc. pen., proprio nella misura in cui assicura che non vi sia scollamento tra la reale posizione processuale di un soggetto che renda dichiarazioni agli inquirenti o al giudice e lo status che gli viene riconosciuto nel momento in cui le rilascia (Corte Cost., n. 280 del 2009, ma anche Corte Cost. n. 218 e 427 del 2008, n. 127 del 2009). In tale contesto sono intervenute le Sezioni Unite della Corte di cassazione chiarendo che, allorché venga in rilievo la veste che può assumere il dichiarante, spetta al giudice il potere di verificare in termini sostanziali, e, quindi, al di là del riscontro di indici formali - come l'eventuale già intervenuta iscrizione nominativa nel registro delle notizie di reato- l'attribuibilità allo stesso della qualità di indagato nel momento in cui le dichiarazioni stesse vengano rese, e il relativo accertamento si sottrae, se congruamente motivato, al sindacato di legittimità (Sez. U., n. 15208 del 25/02/2010, Mills, Rv. 246581). Nel caso di specie la valutazione della posizione processuale di Ruggieri è stata positivamente compiuta con un apparato motivazionale che, oltre ad essere corretto in diritto, si sottrae a ogni critica. 3.4. [OSCURATO:PERSONA] costituisce, quindi, una fonte dichiarativa di natura testimoniale, estranea al reato e al contesto in cui esso è maturato, sicché le sue dichiarazioni sono estranee al perimetro dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. Tale valutazione, correttamente operata dal giudice di merito, viene assertivamente criticata dal ricorso che deduce l'inutilizzabilità della dichiarazione e l'assenza di riscontri ex art. 192, comma 3, cod. proc. pen. Ciò consente di superare le doglianze difensive che fanno leva su detta inutilizzabilità e sulla necessità che le dichiarazioni di Ruggieri siano riscontrate ab externo da altri elementi di prova. 3.5. L'attendibilità del testimone, come si è detto, è stata comunque saggiata e sottoposta a verifica sulla base delle dichiarazioni della convivente, testimone oculare, l'attendibilità della quale è criticata in modo generico e assertivo.4. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del