CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 8 giugno 2022
Cassazione n. 33998/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/01/2020 del GIP TRIBUNALE di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentit>nclusioni del [OSCURATO:PERSONA] DECISIONE 1. Con sentenza emessa in data 31/1/2019, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Genova, in seguito a giudizio svoltosi nelle forme del rito abbreviato, ha assolto [OSCURATO:PERSONA], imputato del reato di cui all'art. 186 comma 2, lett.b) e 2-sexies cod. strada, ritenendolo non punibile per particolare tenuità del fatto, ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. L'imputato, assistito da difensore non cassazionista, ha proposto appello avverso la sentenza di cui sopra, invocando l'assoluzione dal reato ai sensi dell'art. 530 cod. proc. pen. e adducendo l'erroneità dell'applicazione della pena accessoria della sospensione della patente di guida. [OSCURATO:PERSONA] di merito ha trasmesso l'impugnazione alla Corte di cassazione, non essendo appellabili le sentenze di proscioglimento emesse a seguito di giudizio abbreviato (art. 443 cod. proc. pen.). 2. L'impugnazione, da qualificarsi come ricorso per cassazione, è inammissibile per l'assorbente ragione che il difensore che ha proposto l'atto di impugnazione, Avv. [OSCURATO:PERSONA], non è iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. Il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena d'inammissibilità (art. 613, comma 1, cod. proc. pen.), da un difensore iscritto nell'apposito albo speciale; la relativa causa di inammissibilità integra un vizio originario dell'atto, che lo rende inidoneo alla finalità processuale perseguita e osta alla valida instaurazione del giudizio di impugnazione, anche quando si tratti di un appello qualificato come ricorso per cassazione ai sensi del disposto dell'art. 568, comma 5, cod .proc. pen. 3. La inammissibilità va dichiarata de plano, con modello procedimentale applicabile in relazione ad ogni ipotesi di inammissibilità dei ricorsi presentati da soggetti non legittimati, ai sensi del comma 5-bis dell'art. 610 cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, applicabile ratione temporis alla fattispecie. 4. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e, tenuto conto dei profili di colpa insiti nella proposizione di siffatta impugnazione, al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro mille. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 8 giugno 2022 Il Consigliere estenso