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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 20 ottobre 2020

Cassazione n. 07496/2022

Testo disponibile della fonte

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seguente ORDINANZA sul ricorso n. 29690/2020 promosso da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Prato, via Q. Baldinucci 71, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce al ricorso per cassazione; - ricorrente - contro MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore; - resistente - avverso la sentenza n. 1746/2020 della Corte d'appello di Catania, depositata il 20/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letti gli atti del procedimento in epigrafe; [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n. 1746/2020, depositata il 20/10/2020, la Corte d'appello di Catania ha confermato, all'esito dell'impugnazione del richiedente asilo, la decisione del giudice di primo grado che aveva respinto la domanda di protezione sussidiaria e umanitaria.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidato a due motivi.

Il Ministero dell'interno, che non si è difeso con controricorso, ha depositato atto di costituzione al solo fine dell'eventuale partecipazione all'udienza pubblica di discussione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione o falsa applicazione dell'art. 8 d.lgs. n. 25 del 2008, degli artt. 3 e 14 d.lgs. n. 251 del 2007 e l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in relazione alla mancata valutazione della situazione esistente nell'[OSCURATO:PERSONA] (e non in generale nella Nigeria), in violazione del dovere di cooperazione istruttoria, che avrebbe consentito di accertare la sussistenza•vpresupposti per ,ate: l'accoglimento della domanda di protezione sussidiaria, che era stata ritenuta erroneamente rinunciata dalla Corte d'appello, la quale aveva comunque proceduto a verificarne i presupposti "per completezza".

Con il secondo motivo di ricorso è dedotta la violazione dell'art. 19 d.lgs. n. 286 del 1998 e dell'art. 32 d.lgs. n. 25 del 2008 e l'omessa motivazione sul mancato riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., avendo il giudice di merito ritenuto mancante la prova di una significativa integrazione, nonostante il ricorrente avesse prodotto un contratto di lavoro a tempo determinato del richiedente asilo, come riparatore di computer, che, pur non essendo in sé sufficiente a dimostrare la vulnerabilità, avrebbe però assunto rilievo se solo il giudice avesse considerato la situazione esistente nella Regione di provenienza.

2. Si deve tenere presente che la Corte di appello ha ritenuto rinunciata la domanda di protezione sussidiaria, per effetto di una dichiarazione resa dal difensore del cittadino straniero in udienza, anche se, poi, "solo per completezza", ha proceduto all'esame della stessa, confermando il giudizio di infondatezza del giudice di prima istanza (p. 2 e 3 della sentenza impugnata).

Nel primo motivo di ricorso per cassazione, rubricato con riferimento a tutt'altre censure, parte ricorrente ha dedotto l'erroneità della valutazione del giudice di appello, in ordine alla ritenuta rinuncia alla domanda di protezione sussidiaria.

La critica, tuttavia, non è tale da integrare un vero e proprio motivo di impugnazione, mancando di autosufficienza in ordine alle norme violate e alle ragioni della ritenuta erroneità della valutazione censurata, non essendo menzionate neppure le conclusioni dalla parte formulate in appello.

3. Il primo motivo di ricorso contiene, dunque, censure riferite alle valutazioni operate dalla Corte d'appello "solo per completezza", avendo ritenuto rinunciata la domanda di protezione sussidiaria.

Tali censure sono, tuttavia, inammissibili, perché riguardano argomentazioni della sentenza svolte ad abundantiam che, pertanto, non costituiscono la ratio decidendí della medesima (Cass., Sez. 1, n. 8755 del 10/04/2018).

4. Anche il secondo motivo di ricorso è inammissibile, risolvendosi in una generica critica al merito della decisione.

Parte ricorrente ha, infatti, dedotto che la dimostrazione di un'occupazione lavorativa, in sé, non costituisce prova della vulnerabilità, ma lo sarebbe stato se il giudice avesse accertato la situazione esistente nella Regione di provenienza che, tuttavia, la parte non ha neppure descritto nel ricorso per cassazione.

5. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile

6. Nessuna statuizione sulle spese deve essere adottata, non essendosi l'intimato difeso con controricorso.

7. In applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, se dovuto.

L'attualità o meno dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato non rileva direttamente ai fini della pronuncia sui presupposti per il c.d. raddoppio del contributo unificato, atteso che tale pronuncia lascia impregiudicata la questione della debenza originaria del contributo in esame, con la conseguenza che il suo raddoppio non sarà consentito qualora venga accertato, nelle sedi competenti, che fin dall'inizio ne era escluso anche il pagamento (v. da ultimo Cass., Sez. 3, n. 11116 del 10/06/2020).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; dà atto, in applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione civile della Corte Suprema di Cassazion

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso n. 29690/2020 promosso da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Prato, via Q. Baldinucci 71, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce al ricorso per cassazione; - ricorrente - contro MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore; - resistente - avverso la sentenza n. 1746/2020 della Corte d'appello di Catania, depositata il 20/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letti gli atti del procedimento in epigrafe; [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n. 1746/2020, depositata il 20/10/2020, la Corte d'appello di Catania ha confermato, all'esito dell'impugnazione del richiedente asilo, la decisione del giudice di primo grado che aveva respinto la domanda di protezione sussidiaria e umanitaria. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidato a due motivi. Il Ministero dell'interno, che non si è difeso con controricorso, ha depositato atto di costituzione al solo fine dell'eventuale partecipazione all'udienza pubblica di discussione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione o falsa applicazione dell'art. 8 d.lgs. n. 25 del 2008, degli artt. 3 e 14 d.lgs. n. 251 del 2007 e l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in relazione alla mancata valutazione della situazione esistente nell'[OSCURATO:PERSONA] (e non in generale nella Nigeria), in violazione del dovere di cooperazione istruttoria, che avrebbe consentito di accertare la sussistenza•vpresupposti per ,ate: l'accoglimento della domanda di protezione sussidiaria, che era stata ritenuta erroneamente rinunciata dalla Corte d'appello, la quale aveva comunque proceduto a verificarne i presupposti "per completezza". Con il secondo motivo di ricorso è dedotta la violazione dell'art. 19 d.lgs. n. 286 del 1998 e dell'art. 32 d.lgs. n. 25 del 2008 e l'omessa motivazione sul mancato riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., avendo il giudice di merito ritenuto mancante la prova di una significativa integrazione, nonostante il ricorrente avesse prodotto un contratto di lavoro a tempo determinato del richiedente asilo, come riparatore di computer, che, pur non essendo in sé sufficiente a dimostrare la vulnerabilità, avrebbe però assunto rilievo se solo il giudice avesse considerato la situazione esistente nella Regione di provenienza. 2. Si deve tenere presente che la Corte di appello ha ritenuto rinunciata la domanda di protezione sussidiaria, per effetto di una dichiarazione resa dal difensore del cittadino straniero in udienza, anche se, poi, "solo per completezza", ha proceduto all'esame della stessa, confermando il giudizio di infondatezza del giudice di prima istanza (p. 2 e 3 della sentenza impugnata). Nel primo motivo di ricorso per cassazione, rubricato con riferimento a tutt'altre censure, parte ricorrente ha dedotto l'erroneità della valutazione del giudice di appello, in ordine alla ritenuta rinuncia alla domanda di protezione sussidiaria. La critica, tuttavia, non è tale da integrare un vero e proprio motivo di impugnazione, mancando di autosufficienza in ordine alle norme violate e alle ragioni della ritenuta erroneità della valutazione censurata, non essendo menzionate neppure le conclusioni dalla parte formulate in appello. 3. Il primo motivo di ricorso contiene, dunque, censure riferite alle valutazioni operate dalla Corte d'appello "solo per completezza", avendo ritenuto rinunciata la domanda di protezione sussidiaria. Tali censure sono, tuttavia, inammissibili, perché riguardano argomentazioni della sentenza svolte ad abundantiam che, pertanto, non costituiscono la ratio decidendí della medesima (Cass., Sez. 1, n. 8755 del 10/04/2018). 4. Anche il secondo motivo di ricorso è inammissibile, risolvendosi in una generica critica al merito della decisione. Parte ricorrente ha, infatti, dedotto che la dimostrazione di un'occupazione lavorativa, in sé, non costituisce prova della vulnerabilità, ma lo sarebbe stato se il giudice avesse accertato la situazione esistente nella Regione di provenienza che, tuttavia, la parte non ha neppure descritto nel ricorso per cassazione. 5. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile 6. Nessuna statuizione sulle spese deve essere adottata, non essendosi l'intimato difeso con controricorso. 7. In applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, se dovuto. L'attualità o meno dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato non rileva direttamente ai fini della pronuncia sui presupposti per il c.d. raddoppio del contributo unificato, atteso che tale pronuncia lascia impregiudicata la questione della debenza originaria del contributo in esame, con la conseguenza che il suo raddoppio non sarà consentito qualora venga accertato, nelle sedi competenti, che fin dall'inizio ne era escluso anche il pagamento (v. da ultimo Cass., Sez. 3, n. 11116 del 10/06/2020). P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso; dà atto, in applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione civile della Corte Suprema di Cassazion
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