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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 8 ottobre 2025

Cassazione n. 08276/2026

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![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e PRIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs.

Numero di raccolta generale 8276/2026196/2003 e ss.mm.

Roma lì 03/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * CC [OSCURATO:DATA_NASCITA]* * Relatore * 27549/2025* ** * *ha pronunciato la seguenteSENTENZASul ricorso proposto da* * * * nato a * il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso il decreto del 02/07/2025 del * di sorveglianza di VeneziaUdita la relazione svolta dal Consigliere * *lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale * Di * che ha chiesto ilrigetto del ricorsoRITENUTO IN FATTO1.

Il * di sorveglianza di Venezia con il provvedimento in preambolo harespinto l istanza formulata da * – in detenzione domiciliarein * TV per ragioni di salute presso la sua abitazione e in espiazione della pena disette anni e tre mesi con fine pena alla data del 23 dicembre 2026 – volta a ottenere unamodifica delle prescrizioni inerenti alla misura alternativa e segnatamente l autorizzazione asvolgere attività lavorativa presso l unità commerciale * * in Padova dal lunedì alvenerdì dalle ore 9 00 alle ore 15 00 nonché a svolgere attività di volontariato pressol * * * * in * * nei giorni di sabato e domenicasecondo tempi e modalità da concordare.A ragione della decisione il * di sorveglianza richiamato il precedenteprovvedimento di rigetto riguardante l affidamento in prova con svolgimento della medesima* di Padova di un attività da svolgersi in luogo distante dal domicilio e difficilmentecontrollabile e come tale inconciliabile con il contenimento della perdurante pericolositàsociale del condannato.2.

Avverso la predetta ordinanza ricorre per cassazione il condannato tramite ildifensore di fiducia avv. * e sviluppa due motivi.2.1.

Con il primo articolato motivo lamenta l apparenza della motivazione con la quale il* di sorveglianza ha rigettato l autorizzazione allo svolgimento dell attivitàlavorativa.* come sia del tutto irrilevante il riferimento contenuto nel provvedimentoimpugnato al fatto che la misura in esecuzione sia stata concessa per motivi di saluteavendo il ricorrente documentato attraverso certificazione medica la compatibilità dell attivitàlavorativa con le condizioni di salute.Del pari inconferente deve considerarsi il riferimento al precedente provvedimento dirigetto di istanza di affidamento in prova al servizio sociale poiché l attività lavorativa è stataridimensionata nella durata sicché sulle nuove modalità di svolgimento del lavoro propostedal condannato la decisione impugnata sarebbe del tutto silente.Infine censura come apodittica l affermazione sull inconciliabilità dell autorizzazione allavoro così come richiesta con le esigenze di controllo e contenimento della misura inesecuzione poiché tale affermazione trascura la circostanza che il detenuto ha formulatouna domanda limitata a sole sei ore giornaliere che è già stato autorizzato a uscire dallapropria abitazione per tre ore per attendere le proprie esigenze di vita e che durantel esecuzione della misura stessa non ha mai dato adito a rilievi di sorta.2.2.

Con il secondo motivo denuncia la carenza assoluta di motivazione sulla richiestadi svolgere attività di volontariato.La richiesta formulata dal condannato anche al fine di superare i rilievi negativiformulati dal tribunale di sorveglianza nell ordinanza di rigetto di affidamento in prova non hatrovato alcuna risposta e il provvedimento è privo della benché minima motivazione graficaciò che renderebbe nullo il provvedimento impugnato.3. [OSCURATO:PERSONA] generale * Di * intervenuto con requisitoria scrittadepositata in data 8 ottobre 2025 ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso deduce censure infondate e come tale va rigettato.2.

Va premesso che avverso i provvedimenti adottati dal magistrato di sorveglianza aseguito di richieste di modifica delle modalità di esecuzione della detenzione domiciliare dicui all art. 47 ter comma secondo legge n. 354 del 26 luglio 1975 * pen. deve ritenersiesperibile trattandosi di provvedimenti che incidono sulla libertà personale il ricorso percassazione per violazione di legge * 1 n. 30132 del 20/05/2003 * * 226135 insenso conforme anche se con riguardo ai provvedimenti del magistrato di sorveglianzamilitare * 1 n. 45581 del 23/11/2007 * in proc. * * 238919 .

E ciò inapplicazione sia dell art. 111 penultimo comma della Costituzione sia dell art. 568 comma2 cod. proc. pen. e in conformità a quanto già ritenuto dalla giurisprudenza di questa Corte si veda * U n. 24 del 03/12/1996 dep. 21/01/1997 * in proc. * *206465 per gli omologhi provvedimenti emessi ex art. 284 comma 3 cod. proc. pen.* è pertanto il rimedio esperito dal ricorrente.* in via di premessa va richiamato l arresto – risalente ma mai superato –secondo cui le prescrizioni inerenti alla detenzione domiciliare sono sempre modificabilipurché alla presenza di fatti nuovi * 1 n. 40328 del 25/09/2008 * * 24170501 .3.

Tanto premesso e venendo al merito della vicenda rileva il Collegio come il* di sorveglianza abbia fornito una motivazione sintetica ma adeguatadell evidente ragione per la quale ha ritenuto di non aderire alla richiesta del condannato dipoter svolgere qualsivoglia attività – sia lavorativa sia di volontariato – in quanto la stessadoveva svolgersi in luogo distante dal domicilio e difficilmente controllabile valorizzando lanecessità di contenerne l incontestata pericolosità sociale dello stesso così comeemergente dalla nota della * di *Si tratta di motivazione che sia pure nella sua sinteticità resiste alle censure generichee assertive del ricorrente che difatti concentra la sua attenzione su elementi inconferentiquali la compatibilità dell attività lavorativa con le condizioni di salute e sul numero contenutodi ore per le quali l autorizzazione sarebbe richiesta.Con particolare riferimento alla richiesta di svolgimento di attività di volontariatoosserva il Collegio in primo luogo che la stessa – che dovrebbe essere peraltro svolta pressoun associazione sportiva privata che non risulta a tanto delegata da un ente pubblico – èstata formulata in via assolutamente generica secondo tempi e modalità ancora daindividuare.Inoltre in senso dirimente la lettura coordinata dell art. 47 ter * pen. e del rinviooperato all art. 284 cod. proc. pen. impone di ritenere che – se è vero che anche in caso didetenzione domiciliare come in quello di arresti domiciliari sia possibile concedere aldetenuto l autorizzazione ad allontanarsi dal domicilio per il tempo strettamente necessario asvolgere attività lavorativa ove sussistano le condizioni previste dal citato art. 284 ossial impossibilità per il detenuto di provvedere altrimenti alle sue indispensabili esigenze di vitao esistenza di una situazione di assoluta indigenza * 1 n. 400 del 18/11/2025 dep.2026 M. * 289067 – 01 * 1 n. 30132 del 20/05/200 * * 226136 – 01 – èaltrettanto vero che la necessità di intraprendere un percorso rieducativo tramite lapartecipazione ad attività di volontariato non rientra tra le indispensabili esigenze di vita cheai sensi dell art. 284 comma 3 cod. proc. pen. consentono di ottenere dal giudicel autorizzazione ad allontanarsi dal luogo di esecuzione degli arresti domiciliari attesa lanatura eccezionale di tale previsione * 4 n. 38652 del 11/07/2019 * *277611 – 01 * 3 n. 15426 del 08/03/2016

X. * 266816 – 01 .* a buon diritto il Giudice specializzato non si è soffermato su tale istanzainammissibile ab origine e comunque genericamente formulata.4.

Dal rigetto del ricorso discende la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali ai sensi dell art. 616 comma 1 primo periodo cod. proc. pen.In caso di diffusione del presente provvedimento vanno omesse le generalità e gli altridati identificativi a norma dell art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge.[OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e PRIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs.

Numero di raccolta generale 8276/2026196/2003 e ss.mm.

Roma lì 03/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * CC [OSCURATO:DATA_NASCITA]* * Relatore * 27549/2025* ** * *ha pronunciato la seguenteSENTENZASul ricorso proposto da* * * * nato a * il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso il decreto del 02/07/2025 del * di sorveglianza di VeneziaUdita la relazione svolta dal Consigliere * *lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale * Di * che ha chiesto ilrigetto del ricorsoRITENUTO IN FATTO1.

Il * di sorveglianza di Venezia con il provvedimento in preambolo harespinto l istanza formulata da * – in detenzione domiciliarein * TV per ragioni di salute presso la sua abitazione e in espiazione della pena disette anni e tre mesi con fine pena alla data del 23 dicembre 2026 – volta a ottenere unamodifica delle prescrizioni inerenti alla misura alternativa e segnatamente l autorizzazione asvolgere attività lavorativa presso l unità commerciale * * in Padova dal lunedì alvenerdì dalle ore 9 00 alle ore 15 00 nonché a svolgere attività di volontariato pressol * * * * in * * nei giorni di sabato e domenicasecondo tempi e modalità da concordare.A ragione della decisione il * di sorveglianza richiamato il precedenteprovvedimento di rigetto riguardante l affidamento in prova con svolgimento della medesima* di Padova di un attività da svolgersi in luogo distante dal domicilio e difficilmentecontrollabile e come tale inconciliabile con il contenimento della perdurante pericolositàsociale del condannato.2.

Avverso la predetta ordinanza ricorre per cassazione il condannato tramite ildifensore di fiducia avv. * e sviluppa due motivi.2.1.

Con il primo articolato motivo lamenta l apparenza della motivazione con la quale il* di sorveglianza ha rigettato l autorizzazione allo svolgimento dell attivitàlavorativa.* come sia del tutto irrilevante il riferimento contenuto nel provvedimentoimpugnato al fatto che la misura in esecuzione sia stata concessa per motivi di saluteavendo il ricorrente documentato attraverso certificazione medica la compatibilità dell attivitàlavorativa con le condizioni di salute.Del pari inconferente deve considerarsi il riferimento al precedente provvedimento dirigetto di istanza di affidamento in prova al servizio sociale poiché l attività lavorativa è stataridimensionata nella durata sicché sulle nuove modalità di svolgimento del lavoro propostedal condannato la decisione impugnata sarebbe del tutto silente.Infine censura come apodittica l affermazione sull inconciliabilità dell autorizzazione allavoro così come richiesta con le esigenze di controllo e contenimento della misura inesecuzione poiché tale affermazione trascura la circostanza che il detenuto ha formulatouna domanda limitata a sole sei ore giornaliere che è già stato autorizzato a uscire dallapropria abitazione per tre ore per attendere le proprie esigenze di vita e che durantel esecuzione della misura stessa non ha mai dato adito a rilievi di sorta.2.2.

Con il secondo motivo denuncia la carenza assoluta di motivazione sulla richiestadi svolgere attività di volontariato.La richiesta formulata dal condannato anche al fine di superare i rilievi negativiformulati dal tribunale di sorveglianza nell ordinanza di rigetto di affidamento in prova non hatrovato alcuna risposta e il provvedimento è privo della benché minima motivazione graficaciò che renderebbe nullo il provvedimento impugnato.3. [OSCURATO:PERSONA] generale * Di * intervenuto con requisitoria scrittadepositata in data 8 ottobre 2025 ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso deduce censure infondate e come tale va rigettato.2.

Va premesso che avverso i provvedimenti adottati dal magistrato di sorveglianza aseguito di richieste di modifica delle modalità di esecuzione della detenzione domiciliare dicui all art. 47 ter comma secondo legge n. 354 del 26 luglio 1975 * pen. deve ritenersiesperibile trattandosi di provvedimenti che incidono sulla libertà personale il ricorso percassazione per violazione di legge * 1 n. 30132 del 20/05/2003 * * 226135 insenso conforme anche se con riguardo ai provvedimenti del magistrato di sorveglianzamilitare * 1 n. 45581 del 23/11/2007 * in proc. * * 238919 .

E ciò inapplicazione sia dell art. 111 penultimo comma della Costituzione sia dell art. 568 comma2 cod. proc. pen. e in conformità a quanto già ritenuto dalla giurisprudenza di questa Corte si veda * U n. 24 del 03/12/1996 dep. 21/01/1997 * in proc. * *206465 per gli omologhi provvedimenti emessi ex art. 284 comma 3 cod. proc. pen.* è pertanto il rimedio esperito dal ricorrente.* in via di premessa va richiamato l arresto – risalente ma mai superato –secondo cui le prescrizioni inerenti alla detenzione domiciliare sono sempre modificabilipurché alla presenza di fatti nuovi * 1 n. 40328 del 25/09/2008 * * 24170501 .3.

Tanto premesso e venendo al merito della vicenda rileva il Collegio come il* di sorveglianza abbia fornito una motivazione sintetica ma adeguatadell evidente ragione per la quale ha ritenuto di non aderire alla richiesta del condannato dipoter svolgere qualsivoglia attività – sia lavorativa sia di volontariato – in quanto la stessadoveva svolgersi in luogo distante dal domicilio e difficilmente controllabile valorizzando lanecessità di contenerne l incontestata pericolosità sociale dello stesso così comeemergente dalla nota della * di *Si tratta di motivazione che sia pure nella sua sinteticità resiste alle censure generichee assertive del ricorrente che difatti concentra la sua attenzione su elementi inconferentiquali la compatibilità dell attività lavorativa con le condizioni di salute e sul numero contenutodi ore per le quali l autorizzazione sarebbe richiesta.Con particolare riferimento alla richiesta di svolgimento di attività di volontariatoosserva il Collegio in primo luogo che la stessa – che dovrebbe essere peraltro svolta pressoun associazione sportiva privata che non risulta a tanto delegata da un ente pubblico – èstata formulata in via assolutamente generica secondo tempi e modalità ancora daindividuare.Inoltre in senso dirimente la lettura coordinata dell art. 47 ter * pen. e del rinviooperato all art. 284 cod. proc. pen. impone di ritenere che – se è vero che anche in caso didetenzione domiciliare come in quello di arresti domiciliari sia possibile concedere aldetenuto l autorizzazione ad allontanarsi dal domicilio per il tempo strettamente necessario asvolgere attività lavorativa ove sussistano le condizioni previste dal citato art. 284 ossial impossibilità per il detenuto di provvedere altrimenti alle sue indispensabili esigenze di vitao esistenza di una situazione di assoluta indigenza * 1 n. 400 del 18/11/2025 dep.2026 M. * 289067 – 01 * 1 n. 30132 del 20/05/200 * * 226136 – 01 – èaltrettanto vero che la necessità di intraprendere un percorso rieducativo tramite lapartecipazione ad attività di volontariato non rientra tra le indispensabili esigenze di vita cheai sensi dell art. 284 comma 3 cod. proc. pen. consentono di ottenere dal giudicel autorizzazione ad allontanarsi dal luogo di esecuzione degli arresti domiciliari attesa lanatura eccezionale di tale previsione * 4 n. 38652 del 11/07/2019 * *277611 – 01 * 3 n. 15426 del 08/03/2016

X. * 266816 – 01 .* a buon diritto il Giudice specializzato non si è soffermato su tale istanzainammissibile ab origine e comunque genericamente formulata.4.

Dal rigetto del ricorso discende la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali ai sensi dell art. 616 comma 1 primo periodo cod. proc. pen.In caso di diffusione del presente provvedimento vanno omesse le generalità e gli altridati identificativi a norma dell art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge. *Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso 04/12/2025Il Consigliere estensore Il Presidente* * * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** **Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso 04/12/2025Il Consigliere estensore Il Presidente* * * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** *

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e PRIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 8276/2026196/2003 e ss.mm. Roma lì 03/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * CC [OSCURATO:DATA_NASCITA]* * Relatore * 27549/2025* ** * *ha pronunciato la seguenteSENTENZASul ricorso proposto da* * * * nato a * il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso il decreto del 02/07/2025 del * di sorveglianza di VeneziaUdita la relazione svolta dal Consigliere * *lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale * Di * che ha chiesto ilrigetto del ricorsoRITENUTO IN FATTO1. Il * di sorveglianza di Venezia con il provvedimento in preambolo harespinto l istanza formulata da * – in detenzione domiciliarein * TV per ragioni di salute presso la sua abitazione e in espiazione della pena disette anni e tre mesi con fine pena alla data del 23 dicembre 2026 – volta a ottenere unamodifica delle prescrizioni inerenti alla misura alternativa e segnatamente l autorizzazione asvolgere attività lavorativa presso l unità commerciale * * in Padova dal lunedì alvenerdì dalle ore 9 00 alle ore 15 00 nonché a svolgere attività di volontariato pressol * * * * in * * nei giorni di sabato e domenicasecondo tempi e modalità da concordare.A ragione della decisione il * di sorveglianza richiamato il precedenteprovvedimento di rigetto riguardante l affidamento in prova con svolgimento della medesima* di Padova di un attività da svolgersi in luogo distante dal domicilio e difficilmentecontrollabile e come tale inconciliabile con il contenimento della perdurante pericolositàsociale del condannato.2. Avverso la predetta ordinanza ricorre per cassazione il condannato tramite ildifensore di fiducia avv. * e sviluppa due motivi.2.1. Con il primo articolato motivo lamenta l apparenza della motivazione con la quale il* di sorveglianza ha rigettato l autorizzazione allo svolgimento dell attivitàlavorativa.* come sia del tutto irrilevante il riferimento contenuto nel provvedimentoimpugnato al fatto che la misura in esecuzione sia stata concessa per motivi di saluteavendo il ricorrente documentato attraverso certificazione medica la compatibilità dell attivitàlavorativa con le condizioni di salute.Del pari inconferente deve considerarsi il riferimento al precedente provvedimento dirigetto di istanza di affidamento in prova al servizio sociale poiché l attività lavorativa è stataridimensionata nella durata sicché sulle nuove modalità di svolgimento del lavoro propostedal condannato la decisione impugnata sarebbe del tutto silente.Infine censura come apodittica l affermazione sull inconciliabilità dell autorizzazione allavoro così come richiesta con le esigenze di controllo e contenimento della misura inesecuzione poiché tale affermazione trascura la circostanza che il detenuto ha formulatouna domanda limitata a sole sei ore giornaliere che è già stato autorizzato a uscire dallapropria abitazione per tre ore per attendere le proprie esigenze di vita e che durantel esecuzione della misura stessa non ha mai dato adito a rilievi di sorta.2.2. Con il secondo motivo denuncia la carenza assoluta di motivazione sulla richiestadi svolgere attività di volontariato.La richiesta formulata dal condannato anche al fine di superare i rilievi negativiformulati dal tribunale di sorveglianza nell ordinanza di rigetto di affidamento in prova non hatrovato alcuna risposta e il provvedimento è privo della benché minima motivazione graficaciò che renderebbe nullo il provvedimento impugnato.3. [OSCURATO:PERSONA] generale * Di * intervenuto con requisitoria scrittadepositata in data 8 ottobre 2025 ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso deduce censure infondate e come tale va rigettato.2. Va premesso che avverso i provvedimenti adottati dal magistrato di sorveglianza aseguito di richieste di modifica delle modalità di esecuzione della detenzione domiciliare dicui all art. 47 ter comma secondo legge n. 354 del 26 luglio 1975 * pen. deve ritenersiesperibile trattandosi di provvedimenti che incidono sulla libertà personale il ricorso percassazione per violazione di legge * 1 n. 30132 del 20/05/2003 * * 226135 insenso conforme anche se con riguardo ai provvedimenti del magistrato di sorveglianzamilitare * 1 n. 45581 del 23/11/2007 * in proc. * * 238919 . E ciò inapplicazione sia dell art. 111 penultimo comma della Costituzione sia dell art. 568 comma2 cod. proc. pen. e in conformità a quanto già ritenuto dalla giurisprudenza di questa Corte si veda * U n. 24 del 03/12/1996 dep. 21/01/1997 * in proc. * *206465 per gli omologhi provvedimenti emessi ex art. 284 comma 3 cod. proc. pen.* è pertanto il rimedio esperito dal ricorrente.* in via di premessa va richiamato l arresto – risalente ma mai superato –secondo cui le prescrizioni inerenti alla detenzione domiciliare sono sempre modificabilipurché alla presenza di fatti nuovi * 1 n. 40328 del 25/09/2008 * * 24170501 .3. Tanto premesso e venendo al merito della vicenda rileva il Collegio come il* di sorveglianza abbia fornito una motivazione sintetica ma adeguatadell evidente ragione per la quale ha ritenuto di non aderire alla richiesta del condannato dipoter svolgere qualsivoglia attività – sia lavorativa sia di volontariato – in quanto la stessadoveva svolgersi in luogo distante dal domicilio e difficilmente controllabile valorizzando lanecessità di contenerne l incontestata pericolosità sociale dello stesso così comeemergente dalla nota della * di *Si tratta di motivazione che sia pure nella sua sinteticità resiste alle censure generichee assertive del ricorrente che difatti concentra la sua attenzione su elementi inconferentiquali la compatibilità dell attività lavorativa con le condizioni di salute e sul numero contenutodi ore per le quali l autorizzazione sarebbe richiesta.Con particolare riferimento alla richiesta di svolgimento di attività di volontariatoosserva il Collegio in primo luogo che la stessa – che dovrebbe essere peraltro svolta pressoun associazione sportiva privata che non risulta a tanto delegata da un ente pubblico – èstata formulata in via assolutamente generica secondo tempi e modalità ancora daindividuare.Inoltre in senso dirimente la lettura coordinata dell art. 47 ter * pen. e del rinviooperato all art. 284 cod. proc. pen. impone di ritenere che – se è vero che anche in caso didetenzione domiciliare come in quello di arresti domiciliari sia possibile concedere aldetenuto l autorizzazione ad allontanarsi dal domicilio per il tempo strettamente necessario asvolgere attività lavorativa ove sussistano le condizioni previste dal citato art. 284 ossial impossibilità per il detenuto di provvedere altrimenti alle sue indispensabili esigenze di vitao esistenza di una situazione di assoluta indigenza * 1 n. 400 del 18/11/2025 dep.2026 M. * 289067 – 01 * 1 n. 30132 del 20/05/200 * * 226136 – 01 – èaltrettanto vero che la necessità di intraprendere un percorso rieducativo tramite lapartecipazione ad attività di volontariato non rientra tra le indispensabili esigenze di vita cheai sensi dell art. 284 comma 3 cod. proc. pen. consentono di ottenere dal giudicel autorizzazione ad allontanarsi dal luogo di esecuzione degli arresti domiciliari attesa lanatura eccezionale di tale previsione * 4 n. 38652 del 11/07/2019 * *277611 – 01 * 3 n. 15426 del 08/03/2016 X. * 266816 – 01 .* a buon diritto il Giudice specializzato non si è soffermato su tale istanzainammissibile ab origine e comunque genericamente formulata.4. Dal rigetto del ricorso discende la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali ai sensi dell art. 616 comma 1 primo periodo cod. proc. pen.In caso di diffusione del presente provvedimento vanno omesse le generalità e gli altridati identificativi a norma dell art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge.[OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e PRIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 8276/2026196/2003 e ss.mm. Roma lì 03/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * CC [OSCURATO:DATA_NASCITA]* * Relatore * 27549/2025* ** * *ha pronunciato la seguenteSENTENZASul ricorso proposto da* * * * nato a * il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso il decreto del 02/07/2025 del * di sorveglianza di VeneziaUdita la relazione svolta dal Consigliere * *lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale * Di * che ha chiesto ilrigetto del ricorsoRITENUTO IN FATTO1. Il * di sorveglianza di Venezia con il provvedimento in preambolo harespinto l istanza formulata da * – in detenzione domiciliarein * TV per ragioni di salute presso la sua abitazione e in espiazione della pena disette anni e tre mesi con fine pena alla data del 23 dicembre 2026 – volta a ottenere unamodifica delle prescrizioni inerenti alla misura alternativa e segnatamente l autorizzazione asvolgere attività lavorativa presso l unità commerciale * * in Padova dal lunedì alvenerdì dalle ore 9 00 alle ore 15 00 nonché a svolgere attività di volontariato pressol * * * * in * * nei giorni di sabato e domenicasecondo tempi e modalità da concordare.A ragione della decisione il * di sorveglianza richiamato il precedenteprovvedimento di rigetto riguardante l affidamento in prova con svolgimento della medesima* di Padova di un attività da svolgersi in luogo distante dal domicilio e difficilmentecontrollabile e come tale inconciliabile con il contenimento della perdurante pericolositàsociale del condannato.2. Avverso la predetta ordinanza ricorre per cassazione il condannato tramite ildifensore di fiducia avv. * e sviluppa due motivi.2.1. Con il primo articolato motivo lamenta l apparenza della motivazione con la quale il* di sorveglianza ha rigettato l autorizzazione allo svolgimento dell attivitàlavorativa.* come sia del tutto irrilevante il riferimento contenuto nel provvedimentoimpugnato al fatto che la misura in esecuzione sia stata concessa per motivi di saluteavendo il ricorrente documentato attraverso certificazione medica la compatibilità dell attivitàlavorativa con le condizioni di salute.Del pari inconferente deve considerarsi il riferimento al precedente provvedimento dirigetto di istanza di affidamento in prova al servizio sociale poiché l attività lavorativa è stataridimensionata nella durata sicché sulle nuove modalità di svolgimento del lavoro propostedal condannato la decisione impugnata sarebbe del tutto silente.Infine censura come apodittica l affermazione sull inconciliabilità dell autorizzazione allavoro così come richiesta con le esigenze di controllo e contenimento della misura inesecuzione poiché tale affermazione trascura la circostanza che il detenuto ha formulatouna domanda limitata a sole sei ore giornaliere che è già stato autorizzato a uscire dallapropria abitazione per tre ore per attendere le proprie esigenze di vita e che durantel esecuzione della misura stessa non ha mai dato adito a rilievi di sorta.2.2. Con il secondo motivo denuncia la carenza assoluta di motivazione sulla richiestadi svolgere attività di volontariato.La richiesta formulata dal condannato anche al fine di superare i rilievi negativiformulati dal tribunale di sorveglianza nell ordinanza di rigetto di affidamento in prova non hatrovato alcuna risposta e il provvedimento è privo della benché minima motivazione graficaciò che renderebbe nullo il provvedimento impugnato.3. [OSCURATO:PERSONA] generale * Di * intervenuto con requisitoria scrittadepositata in data 8 ottobre 2025 ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso deduce censure infondate e come tale va rigettato.2. Va premesso che avverso i provvedimenti adottati dal magistrato di sorveglianza aseguito di richieste di modifica delle modalità di esecuzione della detenzione domiciliare dicui all art. 47 ter comma secondo legge n. 354 del 26 luglio 1975 * pen. deve ritenersiesperibile trattandosi di provvedimenti che incidono sulla libertà personale il ricorso percassazione per violazione di legge * 1 n. 30132 del 20/05/2003 * * 226135 insenso conforme anche se con riguardo ai provvedimenti del magistrato di sorveglianzamilitare * 1 n. 45581 del 23/11/2007 * in proc. * * 238919 . E ciò inapplicazione sia dell art. 111 penultimo comma della Costituzione sia dell art. 568 comma2 cod. proc. pen. e in conformità a quanto già ritenuto dalla giurisprudenza di questa Corte si veda * U n. 24 del 03/12/1996 dep. 21/01/1997 * in proc. * *206465 per gli omologhi provvedimenti emessi ex art. 284 comma 3 cod. proc. pen.* è pertanto il rimedio esperito dal ricorrente.* in via di premessa va richiamato l arresto – risalente ma mai superato –secondo cui le prescrizioni inerenti alla detenzione domiciliare sono sempre modificabilipurché alla presenza di fatti nuovi * 1 n. 40328 del 25/09/2008 * * 24170501 .3. Tanto premesso e venendo al merito della vicenda rileva il Collegio come il* di sorveglianza abbia fornito una motivazione sintetica ma adeguatadell evidente ragione per la quale ha ritenuto di non aderire alla richiesta del condannato dipoter svolgere qualsivoglia attività – sia lavorativa sia di volontariato – in quanto la stessadoveva svolgersi in luogo distante dal domicilio e difficilmente controllabile valorizzando lanecessità di contenerne l incontestata pericolosità sociale dello stesso così comeemergente dalla nota della * di *Si tratta di motivazione che sia pure nella sua sinteticità resiste alle censure generichee assertive del ricorrente che difatti concentra la sua attenzione su elementi inconferentiquali la compatibilità dell attività lavorativa con le condizioni di salute e sul numero contenutodi ore per le quali l autorizzazione sarebbe richiesta.Con particolare riferimento alla richiesta di svolgimento di attività di volontariatoosserva il Collegio in primo luogo che la stessa – che dovrebbe essere peraltro svolta pressoun associazione sportiva privata che non risulta a tanto delegata da un ente pubblico – èstata formulata in via assolutamente generica secondo tempi e modalità ancora daindividuare.Inoltre in senso dirimente la lettura coordinata dell art. 47 ter * pen. e del rinviooperato all art. 284 cod. proc. pen. impone di ritenere che – se è vero che anche in caso didetenzione domiciliare come in quello di arresti domiciliari sia possibile concedere aldetenuto l autorizzazione ad allontanarsi dal domicilio per il tempo strettamente necessario asvolgere attività lavorativa ove sussistano le condizioni previste dal citato art. 284 ossial impossibilità per il detenuto di provvedere altrimenti alle sue indispensabili esigenze di vitao esistenza di una situazione di assoluta indigenza * 1 n. 400 del 18/11/2025 dep.2026 M. * 289067 – 01 * 1 n. 30132 del 20/05/200 * * 226136 – 01 – èaltrettanto vero che la necessità di intraprendere un percorso rieducativo tramite lapartecipazione ad attività di volontariato non rientra tra le indispensabili esigenze di vita cheai sensi dell art. 284 comma 3 cod. proc. pen. consentono di ottenere dal giudicel autorizzazione ad allontanarsi dal luogo di esecuzione degli arresti domiciliari attesa lanatura eccezionale di tale previsione * 4 n. 38652 del 11/07/2019 * *277611 – 01 * 3 n. 15426 del 08/03/2016 X. * 266816 – 01 .* a buon diritto il Giudice specializzato non si è soffermato su tale istanzainammissibile ab origine e comunque genericamente formulata.4. Dal rigetto del ricorso discende la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali ai sensi dell art. 616 comma 1 primo periodo cod. proc. pen.In caso di diffusione del presente provvedimento vanno omesse le generalità e gli altridati identificativi a norma dell art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge. *Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso 04/12/2025Il Consigliere estensore Il Presidente* * * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** **Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso 04/12/2025Il Consigliere estensore Il Presidente* * * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** *
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