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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 giugno 2026

Cassazione n. 25216/2026

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la Corte d'appello di Anconadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetti il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e lememorie sopravenute,ritenuto che il primo motivo, che deduce il vizio di violazione di legge penalesostanziale e processuale, il vizio di mancata assunzione di una prova decisiva,nonché il vizio di illogica motivazione con riguardo all’applicazione dellacircostanza aggravante del pericolo immaginario, alla luce dell’istituto civilisticoex art. 1431, c.c., non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Cortedi cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanzeprocessuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare latenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffrontotra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli diragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000,Jakani, Rv. 216260);che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitatole ragioni del suo convincimento facendo applicazione di corretti argomentigiuridici ai fini della sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 640, commasecondo, n. 2, cod. pen., contestata al ricorrente sulla base del compendioprobatorio (si veda pag. 2 della sentenza impugnata), così implicitamentedisattendendo il contrario convincimento dell’odierno ricorrente, fondato sullavalorizzazione dell’art. 1431 cod. civ., dovendosi ricordare che «Nellamotivazione della sentenza il giudice del gravame non è tenuto a compiereun'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esamedettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che,anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico eadeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presenteogni fatto decisivo, sicché debbono considerarsi implicitamente disattese lededuzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, sianologicamente incompatibili con la decisione adottata» (Sez. 6, n. 34532 del22/06/2021, Rv. 281935 – 01);ritenuto che il secondo motivo, che deduce i vizi di cui all’art. 606, comma 1,lett. b), c), d), e), cod. proc. pen., in ordine alla determinazione della pena e allaconcessione dei benefici di legge, nonché al mancato riconoscimento dellacircostanza attenuante di cui all’art. 114, cod. pen. e del minimo edittale, non èconsentito perché meramente reiterativo di doglianze già dedotte in appello(Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) e ivi puntualmente disattese conargomentazioni ineccepibili e prive di vizi logici scrutinabili in sede di legittimità(si vedano pagg. 2-3 della sentenza impugnata, ove il giudice adito rileval’impossibilità di qualificare la condotta del ricorrente nei termini di cui all’art.114, cod. pen., stante l’essenzialità del suo contributo nell’esecuzione dellatruffa; ove il giudice altresì giustifica il discostamento dal minimo edittale sullabase della gravità della condotta, caratterizzata da odiosità e spregiudicatezza; eove l’esclusione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis, cod. pen.trova spiegazione nella complessiva analisi del fatto e nella personalità delsoggetto, peraltro gravato da precedenti ritenuti ostativi all’applicazione diulteriori benefici di legge);considerato che le memorie sopravvenute sono tardive, in quanto inviate incancelleria il 11/06/2026, quando era oramai spirato il termine di quindici giorniprima dell’udienza previsto concesso alle parti dall’art. 611 cod. proc. pen. perfar pervenire motivi nuovi e memorie, mentre il successivo termine di cinquegiorni liberi prima dell’udienza (comunque non rispettato) è previsto per lerepliche che, a loro volta, suppongono che la controparte abbia presentatomemorie a cui replicare;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 16/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la Corte d'appello di Anconadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetti il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e lememorie sopravenute,ritenuto che il primo motivo, che deduce il vizio di violazione di legge penalesostanziale e processuale, il vizio di mancata assunzione di una prova decisiva,nonché il vizio di illogica motivazione con riguardo all’applicazione dellacircostanza aggravante del pericolo immaginario, alla luce dell’istituto civilisticoex art. 1431, c.c., non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Cortedi cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanzeprocessuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare latenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffrontotra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli diragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000,Jakani, Rv. 216260);che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitatole ragioni del suo convincimento facendo applicazione di corretti argomentigiuridici ai fini della sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 640, commasecondo, n. 2, cod. pen., contestata al ricorrente sulla base del compendioprobatorio (si veda pag. 2 della sentenza impugnata), così implicitamentedisattendendo il contrario convincimento dell’odierno ricorrente, fondato sullavalorizzazione dell’art. 1431 cod. civ., dovendosi ricordare che «Nellamotivazione della sentenza il giudice del gravame non è tenuto a compiereun'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esamedettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che,anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico eadeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presenteogni fatto decisivo, sicché debbono considerarsi implicitamente disattese lededuzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, sianologicamente incompatibili con la decisione adottata» (Sez. 6, n. 34532 del22/06/2021, Rv. 281935 – 01);ritenuto che il secondo motivo, che deduce i vizi di cui all’art. 606, comma 1,lett. b), c), d), e), cod. proc. pen., in ordine alla determinazione della pena e allaconcessione dei benefici di legge, nonché al mancato riconoscimento dellacircostanza attenuante di cui all’art. 114, cod. pen. e del minimo edittale, non èconsentito perché meramente reiterativo di doglianze già dedotte in appello(Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) e ivi puntualmente disattese conargomentazioni ineccepibili e prive di vizi logici scrutinabili in sede di legittimità(si vedano pagg. 2-3 della sentenza impugnata, ove il giudice adito rileval’impossibilità di qualificare la condotta del ricorrente nei termini di cui all’art.114, cod. pen., stante l’essenzialità del suo contributo nell’esecuzione dellatruffa; ove il giudice altresì giustifica il discostamento dal minimo edittale sullabase della gravità della condotta, caratterizzata da odiosità e spregiudicatezza; eove l’esclusione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis, cod. pen.trova spiegazione nella complessiva analisi del fatto e nella personalità delsoggetto, peraltro gravato da precedenti ritenuti ostativi all’applicazione diulteriori benefici di legge);considerato che le memorie sopravvenute sono tardive, in quanto inviate incancelleria il 11/06/2026, quando era oramai spirato il termine di quindici giorniprima dell’udienza previsto concesso alle parti dall’art. 611 cod. proc. pen. perfar pervenire motivi nuovi e memorie, mentre il successivo termine di cinquegiorni liberi prima dell’udienza (comunque non rispettato) è previsto per lerepliche che, a loro volta, suppongono che la controparte abbia presentatomemorie a cui replicare;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 16/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA]
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