CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 07672/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore della Repubblica pressoil Tribunale di Cagliari nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato adArzana il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Cagliari in funzione di riesame visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udite leconclusioni dell’Avvocato generale della Procura generale di questa Corte, G. Mazzotta, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso, riportandosi anche alla memoria depositata; uditi i difensori dell’indagato, Avv.tiR. Dedola e F. [OSCURATO:PERSONA], c he hanno chiesto, riportandosi anche al contenuto della memoria depositata,la declaratoria di inammissibilità del ricorso o, comunque, il rigettodell’impugnazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Conl’ordinanza impugnata, i l Tribunale di Cagliari con funzione di riesame ha annullato l’ordinanza del [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale in sede con la quale era stata applicata, tra gli altri,a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , la misura cautelare della custodia in carcere per i reati di cui ai capi 1 e 2 della contestazione provvisoria(artt. 110, 61 n. 2 , cod. pen . 4 e 7 legge 2 ottobre 1967, n. 895 (capo1) e 110, 575, 577n. 3) cod. pen. (capo2), in Arzana (NU), il 9 luglio 2024). 1.1.Il G iudice , nell’ordinanza genetica, d à atto dell'avvenut a esecuzione del fermo nei confronti, tra gli altri, di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , c onvalidato dal [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Lanusei, con applicazione della custodia cautelare in carcere nei confronti degli indagati,in relazione ai capi 4 e 5 della originaria incolpazione, misura poi riemessa dal [OSCURATO:PERSONA] territorialmente competenteper i medesimi reati di cui ai capi 1 e 2 , nei confronti anche de gli odierni ricorrenti. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del T ribunale di Cagliari ha dato atto della comunicazione di notizia di reato del 9 luglio 2024 e degli atti allegati dai quali emergeva che,in quella data, i C arabinieri di L anusei avevano accertato l’avvenuta sparatoria in piazza Roma al centro di A rzana , d ove era stato rinvenuto il cadavere di [OSCURATO:PERSONA] , noto pregiudicato del luogo, deceduto a seguito dell'esplosione al suo indirizzo di diversi colpi di arma da fuoco. Nelle vicinanze erano stati trovati cinque bossoli di cartucce per pistola calibro 9x21,tra cui uno completo di ogiva camiciata. Secondo la ricostruzione del [OSCURATO:PERSONA],in base alle dichiarazioni raccolta nelle immediatezze e alle riprese dei circuiti di videosorveglianza di un I stituto di credito e di esercizi commerciali vicini al luogo del fatto, era emerso che erano presenti,nelle immediate vicinanze, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e il figlio del secondo , [OSCURATO:PERSONA],i quali si erano allontanati velocemente dopo l'arrivo della vittima. Le riprese avevano anche documentato il momento in cui era sopraggiunto lo sparatore il quale, impugnato un revolver a due mani , era stato r ipreso mentre esplodeva diversi colpi di arma da fuoco alla schiena della vittima . Questa, peraltro, era stata immortalata mentre aveva cercato di fuggire verso la piazza ma, inseguita dal killer, era stata raggiunta da altri colpi di pistola con una diversa arma che lo sparatore aveva estratto dalla cintola e che avevano raggiunto Marongiumentre era a terra. La presenza sul luogodel delitto di componenti della famiglia [OSCURATO:PERSONA] , secondo il [OSCURATO:PERSONA], aveva indirizzato gl i investigatori a ipotizzare il coinvolgimento nell'omicidio,nel ruolo di autore della sparatoria , di [OSCURATO:PERSONA] , portatore, da tempo, di una gravissima inimicizia nei confronti della vittima, entrambi attivi nel contesto della locale attività organizzata di traffico di sostanze stupefacente, come emerso anche dalle intercettazioni che riguardavano la persona offesa. [OSCURATO:PERSONA] descritto come soggetto che era stato destinatario di un tentativo di omicidio il 14 settembre 2021, fatto del quale era stato ritenuto autore [OSCURATO:PERSONA], come acclarato attraverso il contenuto di intercettazione attivata nell'ambito del procedimento per l'omicidio del narcotrafficante di Lotzorai,[OSCURATO:PERSONA], captata all'interno della sua autovettura . Del contenuto di tali intercettazioni rende conto che l'ordinanza genetica (v. p. 10 e ss.) nella quale si dà atto, poi, che , d alla copia forense del dispositivo cellulare di [OSCURATO:PERSONA], era emerso il tentativo , d a parte di uno dei fratelli di SandroArzu, cioè [OSCURATO:PERSONA] , di trovare un punto di incontro per superare l'inimicizia tra [OSCURATO:PERSONA] stesso . L’ordinanza genetica, poi , rende conto di intercettazioni , rese in altro procedimento penale confluito nel presente , svolte attraverso captatore informatico nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], coinvolto nel traffico di sostanze stupefacenti,da cui era sorto il procedimento riguardante [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dalle quali erano emersi dialoghi dai quali risultava che [OSCURATO:PERSONA] era stato indicato come l'assassino di [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:PERSONA]). A tale elemento il [OSCURATO:PERSONA] ha aggiunto riscontri ritenuti individualizzanti perché nelle captazioni si fa riferimento all'abbigliamento indossato da [OSCURATO:PERSONA], in occasione dell'incontro con [OSCURATO:PERSONA],riferendosi ad un giubbotto antiproiettile di cui [OSCURATO:PERSONA] era risultato effettivamente in possesso ; inoltre Scan o è indicato come persona in possesso di un'informazione riservatissima e, cioè , che [OSCURATO:PERSONA],anche se una volta datosi alla latitanza non aveva dato più notizie di sé perlomeno per due anni, era ancora in vita. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari dalla presenza di elementi indiziari gravi nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione all'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], ha desunto il concorso dei suoi familiari, presenti sul luogo dell’agguato, per la difficoltà del killerdi muoversi all'interno dell'abitato di A rzana , visto il suo stato di latitanza e il fatto che lo stesso [OSCURATO:PERSONA] perfettamente conosciuto perché si trattava del suo paese di origine. S i segnala che era emerso dalle intercettazioni ambientali installate nell'autovettura di Marongiuche questi era prudente perché era stato destinatario di un messaggio relativo all ’ esistenza d i un progetto omicidiario ai suoi danni. A ciò il [OSCURATO:PERSONA] ha aggiunto gli esiti delle immagini,estrapolate dai circuiti di videosorveglianza,dalle quali era risultata la presenza sul posto di membri della famiglia [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché di [OSCURATO:PERSONA] tutti immortalati nelle fasi precedenti e immediatamente successive all'omicidio. La condotta di questi, ripresa dalle videocamere,viene descritta a pagina 16 e seguenti dell'ordinanza genetica. Si dàatto poi dell'esame dei tabulati delle utenze telefoniche in uso agli indagati dai quali era emerso che quel giorno, fin dalle ore 06:38 , [OSCURATO:PERSONA] era in costante contatto telefonico con l’amico [OSCURATO:PERSONA], con il quale aveva avuto dodicicontatti e con chiamate intensificate tra le 08:37 e le 08:41, arco temporale in cui erano stati registrati quattro contatti, in orario risultato a ridosso di quello in cui vi era stata l'esecuzione ai danni della vittima. Si rimarca anche l'assenza di giustificazioni su tali ripetuti contatti, da parte dello stesso [OSCURATO:PERSONA],nel corso delle sommarie informazioni testimoniali da questi rese, così come da quelledi [OSCURATO:PERSONA] G iorgio [OSCURATO:PERSONA] . Si sostiene che l'unica spiegazione logica del contegno dei protagonisti GianlucaArzu e [OSCURATO:PERSONA] è quella che appunto [OSCURATO:PERSONA] avesse assunto il ruolo di vedetta. [OSCURATO:PERSONA], poi , quanto all'apporto fornito da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] indica i due come presenti sul luogo dei fatti, attribuendo loro un’attivitàdi supervisione alle condotte materiali di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] G iorgio [OSCURATO:PERSONA] , evidenziando , inoltre,che detta presenza aveva rafforzato il proposito criminoso dei concorrenti vista la loro presenza sul luogo del delitto, assicurando un’attività di controllo dei movimenti della vittima, attribuendo peraltro all'azione, dovuta a rivalità e inimicizia individuale,il taglio di una vera e propria vendetta familiare. 1.2. Il Tribunale del riesame, con l’ordinanza censurata, ha chiarito che [OSCURATO:PERSONA], al momento dell’omicidio, era latitante da diversi mesi , sin dal mese di marzo del 2023, dopo aver simulato il suo omicidio,mentre era ancora sottoposto alla misura di sicurezza della sorveglianza speciale. Gli altri indagati, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA], sonoindicati come abitanti di Arzana, lo stesso paese teatro dei fatti , del quale era originario anche l’indagato. La vittima viene indicata come autore dell’attentato, il 14 settembre 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] , il quale era sfuggito all’imboscata e,comunque, come nemico acerrimo di [OSCURATO:PERSONA] con quest’ultimo avente in comune lo svolgimento dell’attività di narcotrafficante. I pesanti contrastitra i due sono riportati come tratti dalle intercettazion i specificamente indicate nel la richiesta di misura cautelare nei confronti degli indagati presentata dalla Procura distrettuale di Cagliari. Il Tribunale dà atto che non sussistono dubbi sul fatto che autore materiale dell'omicidio siastato [OSCURATO:PERSONA], comeconfessato dallo stesso il quale, dopo essersi avvalso della facoltà di non rispondere, nell'udienza di convalida, si era, poi, tolto la vita in carcere lasciando un manoscritto nel quale, però, aveva scagionato gli altri quattro fermati. Il Tribunale sottolinea, poi , che dagli accertamenti esperiti sul telefono sequestrato dalla vittima era emerso che [OSCURATO:PERSONA], nel corso del tempo , a decorrere dal novembre 2020, aveva cambiato atteggiamento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]: prima dell'attentato a questo riferibile nei confronti di [OSCURATO:PERSONA],risalente al settembre del 2021, le comunicazioni risultano avere un tono amichevole mentre dopo, nella tarda primavera del 2023 , si presentano di natura intimidatoria, Inoltre, emerge l'accusa di collaborazione con gli inquirenti che,secondo [OSCURATO:PERSONA], gli era stata rivolta da [OSCURATO:PERSONA] . Si dà conto,nel provvedimento impugnato , di messaggi minacciosi della vittima che coinvolgono [OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA] , figlio di [OSCURATO:PERSONA], nipote del killer. Marongiudopo il tentato omicidio a lui attribuito, commesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la scomparsa di quest'ultimo si era interessato degli spostamenti del latitanteanche in vista di un nuovo agguato mortale, temendo anche per la propria incolumità. Inoltre,si segnala da parte del Tribunale che la vittima aveva manifestatorancore nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e , in parte , anche nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale segnala l’esistenza di intercettazioni telematiche disposte nei confronti di [OSCURATO:PERSONA],trafficante di droga che in passato era in affari con la stessa vittima e [OSCURATO:PERSONA]. Le conversazioni intercettate, secondo il Tribunale, danno conto del fatto che Marongiuaveva attentato alla vita di [OSCURATO:PERSONA] nel settembre del 2021 e che [OSCURATO:PERSONA] era consapevole che [OSCURATO:PERSONA] in vita; anzi si adoperava per incontrare il latitante del quale conosceva la spietatezza e, nel riportare al padre il contenuto del colloquio con il latitante, forni va elementi sul fatto che quest'ultimo fosse l’esecutore dell’omicidio di [OSCURATO:PERSONA]. In definitiva,[OSCURATO:PERSONA], dopo aver simulato il proprio omicidio , nel m arzo del 2023,aveva programmato l'uccisione di [OSCURATO:PERSONA] per vendicarsi del tentato omicidio sui danni eper prevenire ulteriori agguati. Il Tribunale rende conto degli spostamenti e dei contatti tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] G iorgio [OSCURATO:PERSONA] , il giorno dell'omicidi o , tratti dalle immagini delle telecamere installate nel centro di Arzana e dall'analisi dei tabulati relativi alle utenze di [OSCURATO:PERSONA] (v. p. 8 e ss.). L’ordinanza impugnata segnala l'assenza di evidenze fattuali circa la comunicazioneda parte dei supervisori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , a [OSCURATO:PERSONA] , intervenuto sulla scena dopo che [OSCURATO:PERSONA] si trovava , da circa tre minuti , all'interno del bar One,sulla presenza della vittima in questo locale. [OSCURATO:PERSONA],secondo la tesi recepita dal [OSCURATO:PERSONA], avrebbe dovuto avvisare l'amico [OSCURATO:PERSONA] della presenza di [OSCURATO:PERSONA] nel locale in modo da far giungere tale dato a [OSCURATO:PERSONA], pronto all'azione munito di pistole con il volto parzialmente travisato da un cappellino di baseball e da un indumento che lo copriva per metà. Tuttavia, il T ribunale esclude che vi sia elementi indicativi di tale comunicazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] del padre [OSCURATO:PERSONA] (v. p. 14). Quanto al ruolo di supervisione attribuito a [OSCURATO:PERSONA] e S ergio [OSCURATO:PERSONA] deve rilevarsi che questa ipotesi non si considera condivisibile da parte del Tribunale visto che dal bar [OSCURATO:PERSONA] di Roma, in cui i due fratelli sostavano , è possibile vedere quello che accade nel vicino bar One, mentre con difficoltà maggiore è possibile osservare i movimenti nel bar [OSCURATO:PERSONA] per la sua lontananza rispetto al bar piazza di Roma. Ed era, invece, proprio il bar [OSCURATO:PERSONA] il locale nel quale la vittima era solita recarsiper fare colazione. In secondo luogo, il T ribunale osserva che quando anche [OSCURATO:PERSONA] mediante la visuale del bar One fosse stato a conoscenza , avesse capito o direttamente osservato la presenzain tale esercizio commerciale della vittima , non vi sarebbero elementi indiziari da cui desumere che l'amico [OSCURATO:PERSONA]- al quale [OSCURATO:PERSONA] aver fatto due squilli , alle 08:37 alle 08:38 , pochi secondi prima che [OSCURATO:PERSONA] uscisse dal bar One - fo s se in contatto con il killer o gli avesse prestato il cellulare o prestato ad altro soggetto in contatto con [OSCURATO:PERSONA]. Di qui la ritenuta irrilevanza delle chiamate senza risposte effettuate da [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] alle 08:37 e alle 08 : 38 al fine, secondo l'accusa , da parte di [OSCURATO:PERSONA], di avvisare ilkiller della presenza di [OSCURATO:PERSONA] nel bar One in modo che il sicario potesse passare all'azione. Anzi, il Tribunale nota che le chiamate vengono fatte quando il killer era già sul posto (all'angolo tra via Suja e piazza Roma), c ome si evince secondo il Tribunale dalle immagini della camera interna al barOne. I l T ribunale (v. p. 16), dà conto delle ragioni per le quali la sagoma immortalata da tali telecamere, corrisponde senz'altro aSandro [OSCURATO:PERSONA] (questi prima si sincera della presenza della vittima nel bar, poi si apposta nell'angolo tra via S uja e piazza Roma per poi passare all'azione,circa tre minuti dopo, contestualmente all'uscita della vittima dal locale). Di qui la ritenuta irril evanza , ai fini dell'azione omicidiaria , delle chiamate svolte da [OSCURATO:PERSONA] all'amico [OSCURATO:PERSONA] in quanto successive alla presenza di [OSCURATO:PERSONA] posto. Inoltre,l'avviso telefonico senza risposta fatto da [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA] è ritenuto ininfluente sull’azione del k iller , per le ragioni indicate a pagina 17 e seguenti della ordinanza. In definitiva,secondo il T ribunal e, dalla lettura degli atti emerge la totale assenza di prova sui punti salienti della ricostruzione concorsuale contestata in via provvisoria e sulla possibilità che anche soltanto alcuni degli odierni indagati avessero collaborato al successo della condotta omicidiaria di [OSCURATO:PERSONA], in assenza di elementi da cui trarre indizi di un contributo causale di natura concorsuale dei tre congiunti e di [OSCURATO:PERSONA].Visto che [OSCURATO:PERSONA] proveniva da via Suja così come il pic-kup della vittima , il T ribunale assume , anzi, che il killer aveva direttamente constatato l'arrivo del rivale e che [OSCURATO:PERSONA] era rimasto nascosto nella via poco trafficata,fino al momento in cui questi era uscito dal bar One,per poi procedere all'agguato mortale . Il Tribunale ritiene logico che effettivamente [OSCURATO:PERSONA], latitante da oltre un anno, avesse difficoltà di circolare liberamente in A rzana e che , quindi , si potesse essere avvalso di uno o più basisti sul posto per conoscere le abitudini e gli spostamenti della vittima designata. Tuttavia , non sono stati ritenut i sussistenti elementi per ravvisa re un c ontributo causale , nella veste di supervisori, daparte di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] G iorgio [OSCURATO:PERSONA]. La presenza sul posto di questi soggetti non stupisce, a parere del Tribunale, néè anomalo il tempo di permanenza di [OSCURATO:PERSONA] al lo sportello bancomat in assenza di verifiche bancarie sul fatto che il prelievo,effettuato quel giorno e a quell'ora,costituisse un episodio isolato, ad onta dell ’ entità esigu a della somma prelevata pari a 20 €. Né lo scambio di contatti telefonici tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] è un evento isolato trattandosi di due amici, compagni di lavoro press o l'azienda agricola di [OSCURATO:PERSONA] e risultando numerosissimi contatti telefonici accertati tra i due giovani. Gli elementi a carico, quindi , non sono stati ritenuti espressione di qualificata probabilità dellacooperazione degli indagati all'azione delittuosa . Né vi sarebbero elementi, secondo il T ribunale , atti a sostenere l'esistenza di rapporti animati da rancore tra la vittima e l'amico di [OSCURATO:PERSONA]. N é colmerebbela lacuna probatoria il fatto che [OSCURATO:PERSONA] è risultato al corrente della latitanza del fratello e che [OSCURATO:PERSONA] trafficante di stupefacenti con [OSCURATO:PERSONA],cugino che sapeva della presenza di [OSCURATO:PERSONA] a Ilbono e che era stato arrestato con il latitante mentre lo aveva trasportato a Cagliari. 2. Avverso il provv e dimento descritto propone tempestivo ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari denunciando violazione di legge penale e sostanziale sotto plurimi aspettie vizio di motivazione. Si descrivono: - i rap porti tra [OSCURATO:PERSONA] e i suoi familiari i quali lo avevano sempre coadiuvato durante la sua latitanza (v. intercettazione ambientale del 29 settembre 2024 a bordo dell’auto di [OSCURATO:PERSONA], commentata nel provvedimento genetico: [OSCURATO:PERSONA], nel corso della latitanza, aveva avuto appoggio da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non solo per facilitarne gli spostamenti e i contatti ma anche nel traffico di droga come illustrato dal [OSCURATO:PERSONA], richiamando il contenuto della captazione del 25 maggio 2025 da cui emerge che [OSCURATO:PERSONA] A rzu aveva ricevuto da [OSCURATO:PERSONA] – non dal cugino [OSCURATO:PERSONA] , come affermato erroneamente dal Tribunale –10 chili di marijuana per rivenderli); - i contrasti con [OSCURATO:PERSONA] i ndicati come non limitati a [OSCURATO:PERSONA] A rzu , ma estesi anche ai fratelli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché al figlio di quest'ultimo,[OSCURATO:PERSONA] come del resto indicato dallo stesso Tribunale (v. p. 5dell’ordinanza impugnata); - la presenza di immagini varie , nel telefono della vittima , nelle quali è ritratto [OSCURATO:PERSONA] a testimonianza della conoscenza, da parte della vittima, del rapporto tra questi e la famiglia [OSCURATO:PERSONA] e , quindi , come persona a questi legata e da cui temere ritorsioni. 2.1. Sotto un primo profilo, si contesta il contrasto con regole di comune esperienza e la logicità dell’argomento del Tribunale secondo il quale [OSCURATO:PERSONA],da latitante, avrebbe corso lo stesso rischio di essere scoperto anche se avesse commesso l’omicidio con l’ausilio dei familiari e di [OSCURATO:PERSONA], così trascurando il ruolo di palo e basista che, normalmente, facilita l’azione di chi delinque. Inoltre, si contesta la logicità della conclusione secondo la quale il killer aveva agito all’insaputa dei congiunti, con i quali peraltro – in particolare [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] – er a emersa , invece, l’esistenza di canali comunicativi durante la latitanza. I presenti sul posto, come dimostrano, secondo il ricorrente , i comportamenti immediatamente precedenti o successivi al delitto, rendono evidente che i familiari del killer erano ben al corrente di quanto sarebbe accaduto. Anzi,[OSCURATO:PERSONA] viene ripreso mentre interviene a recuperare il figlio appena allontanatosi dal luogo del fatto, nonostante il fatto che i due erano arrivati separatamente sul posto. [OSCURATO:PERSONA], quindi, per il ricorrente, ha deciso di eliminare la vittima in quel contesto, proprio perché avrebbe potuto fare affidamento sulla collaborazione e assistenza dei suoi congiunti, soliti essere presenti in quella piazza. 2.2. Si contesta la carenza di motivazione del Tribunale nella parte in cui non considera eccentrica la presenza dei familiari di [OSCURATO:PERSONA] proprio al momento dell’agguato mortalee la giustificazione resa dal Tribunale rispetto a tale circostanza per il fatto che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano soliti fare colazione al bar [OSCURATO:PERSONA]. Si segnala, invece, che [OSCURATO:PERSONA] si è trattenuto sul posto oltre un’ora e si è allontanato, con premura, soltanto un minuto prima di quando [OSCURATO:PERSONA] aveva parcheggiato il proprio mezzo vicino al barOne. Nonostante tale premura, [OSCURATO:PERSONA] è immortalato mentre, a bordo della vettura, ha fatto tre giri dell’abitato fino a quando, prelevato il figlio [OSCURATO:PERSONA], si è allontanato definitivamente. Quanto a RobertoArzu, il ricorrente evidenzia che questi è restato sul posto per oltre un’ora, nei pressi dell’esercizio commerciale, per allontanarsi subito dopo l’omicidio, con una presenza oltremodo prolungata e con la condotta descritta dallo stesso Tribunale, da ritenersi anomala , secondo il ricorrente, rispetto a quella tenuta dagli altri presenti che si erano avvicinati alla piazza, luogo dell’omicidio, prendendo, invece, a passo svelto la via verso la propria autovettura. 2.3. Si contesta la ricostruzione del Tribunale sotto il profilo della logicità, nella parte in cui il Collegio esamina i contatti telefonici tra [OSCURATO:PERSONA] e l’amico [OSCURATO:PERSONA] ed esclude che il contatto telefonico delle ore 8:37 abbia avuto il significato di un messaggio convenzionale da parte dei concorrenti verso [OSCURATO:PERSONA], già appostato presso il bar [OSCURATO:PERSONA],in un punto dalla visuale ampia, rispetto all’uscita del bar,ma non sulla piazza e sulle vie che ad essa conducono. Sostiene il ricorrente che, invece, la posizione di [OSCURATO:PERSONA] era strategica perché allocato su un punto sopraelevato da cui poteva controllare le vie di accesso alla piazza. Si segnala che il fatto che la vittima si fosse trattenuta per noveminuti all'interno del bar è dato che conferma che i complici del killer ne avevano studiato i movimenti e le abitudini. Inoltre, si rimarca che il T ribunale illogicamente reputa irrilevante la chiamata effettuata da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] G iorgio [OSCURATO:PERSONA] in quanto precedente all'arrivo della piazza di [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorrente , invece , segnala che si trattò di una segnalazione dell'avvistamento del pick-up di [OSCURATO:PERSONA] mentre quest'ultimo era diretto verso il bar in modo che il killer si potesse preparare ad intervenire . Proprio l'orario in cui [OSCURATO:PERSONA] era stato inquadrato per la prima volta , alle 08:34, mentre scende va le scalette di via [OSCURATO:PERSONA] , secondo il ricorrente, significava che questi era già nella piazza , quindi già in grado di intercettare l'arrivo della vittima. Né può essere ignorato il susseguirsi di chiamate ad orari corrispondenti alle fasi centrali del delitto. Di qui la denunciata illogicità della motivazione chegiustifica per i rapporti di amicizia tra i due, i contatti tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , senza considerare che i contatti intercors i quella mattina sono numerosi, oltre che a ridosso delle fasi centrali del delitto e che questi non sono stati giustificati in alcunmodo nel corso dellesommarie informazioni e delle successive dichiarazioni rese da gli ind a gati . 2.4. Il Tribunale evidenzia che [OSCURATO:PERSONA] viene immortalato mentre si trovava allo sportello bancomat e secondo l’ordinanza impugnata presenta un atteggiamento svogliato, ma costantemente rivolto verso il bar One davanti al quale sostava il pickupdi [OSCURATO:PERSONA]. Su tale punto il ricorrente assume la contraddittorietà e illogicità della motivazione sostenendo che,in primo luogo, [OSCURATO:PERSONA] A rzu non era un abituale frequentatore del bar e, in secondo luogo, cheil fatto che questi si fosse rivolto verso il bar One era argomento coerente con il ruolo che l'accusa attribuisce all'indagato,cioè quello di sorvegliare la piazza e le strade di accesso a questa . 2.5. Il Tribunale, secondo il ricorrente, non riconosce alcun significato probatorio almendacio di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Le dichiarazioni rese nelle sommarie informazioni testimoniali e nella successiva audizione del 14 novembre 2024 da [OSCURATO:PERSONA], a parere del ricorrente, sono false perché questi omette ogni spiegazione delle telefonate intercorse con [OSCURATO:PERSONA],fingendo di aver rimosso il ricordo dei fatti e di aver corretto il tiro solo a seguito della contestazione delle prime dichiarazioni in cui aveva ammesso la sua presenza sul luogo del delitto. 2.6. Il Tribunale sull’acquisizione di informazioni sulle abitudini della vittima, che, secondo il ricorrente, soltanto i fratelli [OSCURATO:PERSONA] avrebbero potuto riferire al killer, già da loro aiutato nel corso della sua latitanza, avrebbe reso una motivazione illogica. Sarebbe, per il ricorrente, infatti, altamente improbabile il ricorso ad altri compaesani, per apprendere notizie sulle abitudini di [OSCURATO:PERSONA], visto che [OSCURATO:PERSONA] si era reso latitante e,anzi, aveva s imulato il proprio omicidio. 2.7. Sarebbero privi di logica gli argomenti spesi dal Tribunalein merito alla mancanza di comunicazioni tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. In primo luogo, si nota che il Tribunale confonde il momento in cui [OSCURATO:PERSONA] interviene sulla scena con quello in cui questi viene ripreso per la prima volta. [OSCURATO:PERSONA] viene ripreso sulla scena alle ore 8;34, mentre si spostava a piedi, vuol dire, per il ricorrente, che l’indagato era senz’altro già presente in loco, in un punto più a monte,visto che è stato ripreso mentre scendeva le scalette di [OSCURATO:PERSONA],verso la sottostante via Garibaldi. L’assenza di contatti tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, è espressione, peraltro, di una precisa preventiva pianificazione come dimostra il fatto che [OSCURATO:PERSONA] e il figlio [OSCURATO:PERSONA], senza alcun contatto tra loro, si erano poi incontratiin un diverso punto del centro abitato di Arzana, pochi minuti dopo l'omicidio. 2.8. Del pari privi di logica e contraddittori sarebbero gli argomenti usati dal Tribunale circa l’impossibilità, dal posto in cui erano posizionati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],di monitorare il [OSCURATO:PERSONA] (da l quale sarebbe uscita la vittima , poco prima di essere colpita), la carenza di contatti tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], l’appuntamento di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],subito dopo la notizia dell’arresto di [OSCURATO:PERSONA]. Il ruolo svolto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di supervisionesecondo il ricorrente è significativo perché, a differenza del fatto che di solito [OSCURATO:PERSONA] si fermava presso il bar [OSCURATO:PERSONA], quel giorno questi si era invece recato a consumare la colazione e prendere caffè da asporto presso il bar One, l uogo presso il quale i due fratelli erano appostati. Il provvedimento poi stigmatizza l'assenza di qualsiasi elemento concreto circa icontatti tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] A rzu . Tuttavia , il ricorrente segnala che, secondo la prospettazione accusatoria, [OSCURATO:PERSONA] avrebbe assunto il ruolo di ponte rispetto al sicario. Tanto che, invece , in quel frangente sono reiterati e continui contatti tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], proprio nei dieci minuti cruciali che erano intercorsi tra l'arrivo di Ma rongiu in piazza e la sua uccisione. Tutti i momenti cruciali sono descritti a pagina 14 del ricorso, dove si rende conto dei movimenti dei tre [OSCURATO:PERSONA] nei minuti immediatamente precedenti e successivi al delitto. Il ricorrente reputa le condotte non casuali ma finalizzate alla consumazione dell'omicidio attraverso contatti telefonici di [OSCURATO:PERSONA] con il cellulare del l'amico [OSCURATO:PERSONA], onde far giungere gli esiti della condotta di sorveglianza della piazza al killer, senza forme comunicative dirette. [OSCURATO:PERSONA], infatti, non era comparso sulla scena del delitto e aveva veicolato informazioni mediante [OSCURATO:PERSONA] che, secondo la tesi di accusa, erail complice che aveva dato il via libera all’omicidio. Infine,il T ribunale esclude rilievo all'appuntamento di [OSCURATO:PERSONA] A rzu e [OSCURATO:PERSONA],subito dopo la notizia dell'arresto di [OSCURATO:PERSONA] , prima del loro fermo, a testimonianza della necessità di incontrarsi immediatamente dopo la pubblicazione della notizia stampa utilizzando frasi criptiche onde confrontarsi con la comune preoccupazione per l'arresto del latitantee per eventuali indagini relative all'omicidio. 2.9. Si contesta violazione di legge sostanziale in relazione all’art. 110 cod. pen. nella parte in cui il provvedimento esclude qualsiasi contributo, di natura concorsuale, dei tre congiunti del killerpresenti sul posto e di [OSCURATO:PERSONA]. Si richiama giurisprudenza di legittimità (Sez. 5 n. 21082 del 13 a prile 2004) secondo la quale il contributo concorsuale può consistere anche semplicemente in una condotta di agevolazione, onde rendere più sicura la realizzazione del reato. Quindi,acclarata la presenza di tre congiunti dell’esecutore materiale sulla scena del delitto, esclusa per questa presenza la mera casualità, si tratta, per il ricorrente, di condotta attiva di natura concorsuale , natura che la condotta avrebbe assunto anche se questi avessero rivestito un ruolo meramente passivo, onde intervenire soltanto in caso di problemi o imprevisti per il loro congiunto. 2.10. Infine, si denunciail vizio di cui all'art. 606 lett. b) cod. proc. pen. Il T ribunale ha considerato i vari indizi singolarmente disattendendo l'indirizzo della giurisprudenza di legittimità secondo la quale il giudice di merito non può limitarsi ad un esame parcellizzato degli indizi ma deve procedere alla sommatoria di questi in modo da verificarne l'intrinseca valenza dimostrativa. 3.L’Avvocato generale di questa Corte, G. Mazzotta, ha concluso, a seguito di trattazione in camera di consiglio partecipata, chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ha fatto pervenire,in data 6 novembre 2025, memoria con la quale ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità o comunque il rigetto del ricorso, conclusioni ribadite all’esito della trattazione orale. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso è fondatonei limiti di seguito indicati. 1.1. La principale contestazione che muove il ricorrente alla motivazione del provvedimento impugnato, in definitiva, riguarda il mancato riconoscimento, da parte del Tribunale, di un contributo anche solo rafforzativo o agevolativo della condotta delittuosa pacificamente posta in essere mater ialmente dal latitante [OSCURATO:PERSONA], da parte di [OSCURATO:PERSONA], interpretando la condotta dei familiari presenti sul posto e dell’amico [OSCURATO:PERSONA] con ragionamento carente e contraddittorio. Inoltre, viene contestata la violazione ex art. 606 lett. b) cod. proc. pen., per la lettura atomistica degli indizi, la contraddittorietà e, in alcuni punti, la illogicità della motivazione del Tribunale, nella parte dedicata all’interpretazione dei dati probatori o indiziari descritti nella stessa ordinanza. Secondo la tesi recepita nell'ordinanza genetica, la partecipazione dei congiunti di [OSCURATO:PERSONA] e dell'amico [OSCURATO:PERSONA], al l'attuazione dell'omicidio materialmente posto in essere dal primo, era avvenuta assicuran do l a supervisionedell’azione da parte de i fratelli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , descritti come giunti sul posto separatamente,un'ora prima dell'arrivo di [OSCURATO:PERSONA], collocati nel bar [OSCURATO:PERSONA], da i cui tavolini esterni era possibile vedere i movimenti degli avventori del vicino bar One. Quanto a [OSCURATO:PERSONA],questi viene posizionato dal primo G iudice durante l’azione,allo sportello bancomat , in un punto utile per osservare l'ingresso del bar Onee in contatto, nei minuti che avevano preceduto e seguito l'omicidio , con un'utenza telefonica, in uso a ll'amico [OSCURATO:PERSONA] che , a sua volta , avev a svolto , secondo il [OSCURATO:PERSONA], il compito di ponte con il sicario attuato prestando il proprio cellularedirettamente a [OSCURATO:PERSONA] o a un altro soggetto , rimasto ignoto , che avrebbe dovuto informare l'assassino dei movimenti della vittima designata. 1.2. Va premesso che, secondo la giurisprudenza di questa Corte di legittimità (Sez.5, n. 25894 del 15/05/2009 , Catanzaro, Rv. 243901 – 01 ), i n tema di concorso di persone nel reato, la volontà di concorrere non presuppone necessariamente un previo accordo o, comunque, la reciproca consapevolezza del concorso altrui, in quanto l'attività costitutiva del concorso può essere rappresentata da qualsiasi comportamento esteriore che fornisca un apprezzabile contributo, in tutte o alcune fasi di ideazione, organizzazione od esecuzione, alla realizzazione dell'altrui proposito criminoso. Ne deriva che a tal fine assume carattere decisivo l'unitarietà del "fatto collettivo" realizzato che si verifica quando le condotte dei concorrenti risultino, alla fine, con giudizio di prognosi postumo, integrate in unico obiettivo, perseguito in varia e diversa misura dagli imputati, sicché è sufficiente che ciascun agente abbia conoscenza, anche unilaterale, del contributo recato alla condotta altrui. Invero ( Sez. 5, n. 43569 del21/06/2019, P., Rv. 276990 – 01 ; Sez. 6, n. 1986 del 612/2016, dep. 2017, Salamone, Rv. 2689772; Sez. 1, n. 6489 del 28/01/1998 , Mendoza, Rv. 210757 –01), secondo la concezione unitaria del concorso di persone nel reato, l'attività del concorrente può essere rappresentata da qualsiasi comportamento esteriore che fornisca un apprezzabile contributo, in tutte o alcune delle fasi, anche soltanto mediante il rafforzamento dell'altrui proposito criminoso o l'agevolazionedell'opera dei concorrenti. Ne segue che non è neppure necessario un previo accordo diretto alla causazione dell'evento, ben potendo ilconcorso esplicarsi in un intervento di carattere estemporaneo e sopravvenuto a sostegno dell'azione altrui, ancora in corso quand'anche iniziata all'insaputa del correo. È, invece , estranea alla figura del concorso l'attività diretta a favorire gli autori delreato posta in essere dopo che questo fu commesso, ma la preventiva promessa o prospettazione di tale aiuto, che abbiarafforzato l'altrui proposito criminoso, integra già a pieno titolo una condotta rilevante ai sensi dell'art. 110 cod. pen. Infine, nel caso di più reati posti in essere nell'ambito di un unico programma, ilconcorrente che abbia svolto il compito assegnatogli risponde non solo delreato o dei reati alla cui commissione abbia materialmente partecipato, ma anche di quelli eseguiti dai complici che, a loro volta e nello stesso modo, devono rispondere dei fatti da lui posti in essere ( Sez. 1 , n. 28794, del15/02/2019, Peveri, Rv. 276820 – 01 ) . Sicché , a i fini della configurabilità di un'ipotesi di concorso di persone nel reato, non è necessario il previo accordo, essendo sufficiente un'intesa spontanea, intervenuta nel corso dell'azione criminosa, che si traduca in un supporto, pur estemporaneo, ma causalmente efficiente alla realizzazione dell'altrui proposito criminoso. 1.3. Quanto alla denunciata lettura atomistica dei dati probatori e indiziari, si rileva che i vari elementi di prova non vanno esaminati, per la giurisprudenza di legittimità cui il Collegio aderisce, in una prospettiva atomistica ed indipendente dal necessario raffronto con il complessivo compendio probatorio (Sez. 6, n. 45249 del 08/11/2012, Cimini, Rv. 254274). Invero, è solo l'esame di talecompendio entro il quale ogni elemento è contestualizzato che consente di verificare la consistenza e la decisività degli elementi medesimi oppure la loro ininfluenza ai fini della compattezza logica dell'impianto argomentativo della motivazione (Sez. 2, n. 18163 del 22/04/2008,Ferdico, Rv. 239789), posto che nella valutazione complessiva ciascun indizio si somma e siintegra con gli altri, così che l'insieme può assumere quel pregnante ed univoco significato dimostrativo (Sez. U, n. 6682del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191230 Sotto tale aspetto, si rileva che molti dati , quanto alla tempistica e alla presenza prolungata sul posto dei fratelli del killer e del nipote [OSCURATO:PERSONA] , appaiono trascurati n ella motivazione del provvedimento impugnato e , comunque, questi risultano letti in maniera p arce llizzata e contraddittoria dal Tribunale. Comunque, da una parte, il Tribunale non si confronta in minima parte, secondo quanto sarà più avanti esposto, con la motivazione del Gi udice per le indagini preliminari che aveva reputato anche meramente rafforzato dalla presenza dei fratelli e del nipote sul posto, il proposito e l’azione criminosa del killer; dall’altro , deve notarsi che il ricorrente indulge , in taluni punti, in valutazioni in fatto e non spiega specificamente, ad esempio, come si sarebbe attuato il contributo di [OSCURATO:PERSONA] che, secondo l’impostazione accusatoria , avrebbe svolto il ruolo di ponte tra le comunicazioni di [OSCURATO:PERSONA] e il killer già appostato. 1.4. In ogni caso, appare manifestamente illogica e carente la motivazione del Tribunale nella parte in cui considera solita la presenza sul posto di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per fare colazione, quando invece, quel giorno,lo stesso Tribunale li indica come presenti per oltre un’ora e , peraltro , presso un diverso esercizio commerciale, così come del tutto illogica appa re la lettura svolta d al provvedimento impugnato rispetto alla condotta di GianlucaArzu. Si rileva, infatti, quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA],che: -dopo una permanenza prolungata di oltre un'ora, questi si era allontanato dal locale apasso svelto subito dopo che la vittima aveva parcheggiato il proprio fuoristrada davanti al bar One; - t utti gli avventori del bar si erano interessati all'omicidio appena consumato,invece, [OSCURATO:PERSONA] si era all ontana to immediatament e dal posto. Appare,poi, manifestamente illogico reputare quest a condott a meramente casuale, senza motivare compiutamente e confrontarsi con la natura rafforzativa o agevolatrice da attribuire alla riscontrata presenza ris petto al p roposito del sicarioritenuta nel provvedimento di primo grado , descriven do , in sostanza, lo stesso provvedimento impugnato, una condotta materialmente atta a d assicurare ilpresidio del luogo scelto per l a proficua esecuzione dell ’ attentato . Se, dunque, la volontà di concorrere nel reato non presuppone necessariamente un previo accordo, in quanto l'attività costitutiva del concorso può essere rappresentata da qualsiasi comportamento esteriore che fornisca un apprezzabile contributo, in tutte o alcune fasi di ideazione, organizzazione od esecuzione, alla realizzazione dell'altrui proposito criminoso, la motivazione dell'ordinanza impugnata finisce per essere carente e manif estamente illogica , attesa la condotta posta in essere da [OSCURATO:PERSONA], come rappresentata dall o stesso Tribunale. Tale illogicitàmanifesta e carenza investe, dunque, l'argomento del sicario solitario, della compresenza in piazza di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] uca, dell'acquisizione di informazioni sulle abitudini di [OSCURATO:PERSONA], della mancanza di comunicazioni tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dell'impossibilità, dal posto in cui erano posizionati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], di monitorare il [OSCURATO:PERSONA], investendo indirettamente gli ulteriori argomenti evidenziati nel ricorso (ovvero il riscontrato atteggiamento "svogliato" di [OSCURATO:PERSONA] al lo sportello bancomat, l'argomento, del mendacio di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dell'appuntamento di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], subito dopo la notizia dell'arresto di [OSCURATO:PERSONA]). Peraltro, non va trascurato che, secondo lo stesso Tribunale, i familiari del sicario sapevano dell’esistenza in vita di [OSCURATO:PERSONA], latitante e fintosi morto, dei propositi di vendetta di [OSCURATO:PERSONA] e dell’acre inimicizia della vittima,non solo verso [OSCURATO:PERSONA], ma anche verso alcuni componenti della famiglia , in particolare nei confronti proprio di RobertoArzu. L’ordinanza impugnata, allora, incorre in contraddittoriet à e manifesta illogicitàdella motivazione nella parte in cui segnala la prolungata compresenza dei fratelli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sul posto, il loro repentino allontanamento, la correlazione di questi movimenti con quelli di [OSCURATO:PERSONA]. Il giovane, infatti, viene descritto come immortalato mentre, dopo aver effettuato un prelievo presso lo sportello del Banco di Sardegna alle 08:36, si era recato al bar piazza Roma dove stazionava lo zio [OSCURATO:PERSONA] con il quale, tuttavia, non rivolgeva neanche un saluto. Inoltre,è la stessa ordinanza del Tribunale a segnalare che, pochi istanti dopo l'omicidio, questi era stato video ripreso mentre, uscito dal bar, aveva seguitoi movimenti dello zio scambiando con questi un cenno per poi allontanarsi risalendo le scale che,da via Garibaldi, conduc evan o in via [OSCURATO:PERSONA] , per poi incontrarsi con il padre SergioArzu. 2. Segue l’annullamento dell’ordinanza impugnata perché si proceda a nuovo esame da parte del