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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 dicembre 1989

Cassazione n. 30149/2026

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posti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/01/2026 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];n. 61 N. 8272/26 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per i reati di cui agli artt. 337, 341-bis e 659 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le censure prospettate dai ricorrenti con i motivi di ricorso, risultano meramente reiterative di doglianze già vagliate dal giudice di merito con motivazione immune da censure, nonché dirette a una non consentita rilettura degli elementi probatori, senza misurarsi realmente con gli elementi di prova e con gli apprezzamenti di merito ampiamente scrutinati dalla Corte d'appello, con puntuale e logico apparato argomentativo, in ordine a: configurabilità del delitto di resistenza, anche quanto alla sussistenza del nesso funzionale tra la condotta violenta e minacciosa e l'atto dell'ufficio (cfr. pag. 12-16 della sentenza impugnata); mancata applicazione della esimente di cui all'art. 393-bis cod. pen., in ragione della insussistenza di comportamenti riconducibili ad atti arbitrari e la mancanza di elementi idonei a ritenere la scriminante anche sotto il profilo putativo (cfr. pag. 16 - 18 della sentenza impugnata); affermazione di responsabilità per il delitto di cui all'art. 341-bis cod. pen., con specifico riferimento al requisito della presenza di più persone (cfr. pag. 18-19 della sentenza impugnata); omesso riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., eccessività del trattamento sanzionatorio e omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche (cfr. pag. 22-23 quanto alla esclusione in radice della tenuità del fatto e pag 24-26 quanto all'esclusione delle attenuanti generiche ed alla determinazione del trattamento sanzionatorio); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 15/07/2026 [OSCURATO:PERSONA] igttére estensore Il Presidente ,--[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]:r^ 4-914IN cANGELLEpenale sezione vo - AGO 10/6 FuN7TON 3

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/01/2026 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];n. 61 N. 8272/26 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per i reati di cui agli artt. 337, 341-bis e 659 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le censure prospettate dai ricorrenti con i motivi di ricorso, risultano meramente reiterative di doglianze già vagliate dal giudice di merito con motivazione immune da censure, nonché dirette a una non consentita rilettura degli elementi probatori, senza misurarsi realmente con gli elementi di prova e con gli apprezzamenti di merito ampiamente scrutinati dalla Corte d'appello, con puntuale e logico apparato argomentativo, in ordine a: configurabilità del delitto di resistenza, anche quanto alla sussistenza del nesso funzionale tra la condotta violenta e minacciosa e l'atto dell'ufficio (cfr. pag. 12-16 della sentenza impugnata); mancata applicazione della esimente di cui all'art. 393-bis cod. pen., in ragione della insussistenza di comportamenti riconducibili ad atti arbitrari e la mancanza di elementi idonei a ritenere la scriminante anche sotto il profilo putativo (cfr. pag. 16 - 18 della sentenza impugnata); affermazione di responsabilità per il delitto di cui all'art. 341-bis cod. pen., con specifico riferimento al requisito della presenza di più persone (cfr. pag. 18-19 della sentenza impugnata); omesso riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., eccessività del trattamento sanzionatorio e omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche (cfr. pag. 22-23 quanto alla esclusione in radice della tenuità del fatto e pag 24-26 quanto all'esclusione delle attenuanti generiche ed alla determinazione del trattamento sanzionatorio); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/07/2026 [OSCURATO:PERSONA] igttére estensore Il Presidente ,--[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]:r^ 4-914IN cANGELLEpenale sezione vo - AGO 10/6 FuN7TON 3
Sentenza Cassazione n. 30149/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris