CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 33862/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata (indirizzo pec per notifiche e comunicazioni: [OSCURATO:EMAIL]); RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] , entrambi con studio in Genova, il primo anche ex art. 86 cod. proc. civ. per sé medesimo, nonché dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, ove elettivamente domiciliati (indirizzi pec per notifiche e comunicazioni: [OSCURATO:EMAIL] ; [OSCURATO:EMAIL]; vincenzoscorsone - ordineavvocatiroma.org), giusta procura in allegato al controricorso di costituzione nel presente procedimento; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza depositata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del la Liguria il 2 6 agosto 2024 , n. 614/2/2024; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17 dicembre 2025 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria il 26 agosto 2024, n. 614/2/2024, che, in controversia per l’impugnazione dei dinieghi opposti dall’Agenzia delle Entrate alle istanze proposte da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il rimborso dell’IRPEF afferente agli anni 2002, 2003, 2004 e 2006, a causadell’indeducibilità dal loro reddito, in sede di dichiarazione annuale, dell’IRAP pagata nei rispettivi periodi di imposta per l’esercizio della professione di avvocati, sul presupposto dell’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 2, del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, dopo la cassazione con rinvio della sentenza depositatadalla Commissione tributaria regionale per la Liguria il 18 maggio 2017, n. 755/01/2017 ( con esclusione del capo relativo alla dichiarata cessazione della materia del contendere per le annate 2004 e 2006), per effetto dell’ordinanza depositata dalla Sezione Tributaria di questa Corte il 5 maggio 2023, n. 11974, ha parzialmente accolto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Genova il 24 marzo 2015, n. 605/10/2015, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali. 2. In ottemperanza al dictum del giudice di legittimità, il giudice del rinvio ha parzialmente riformato la decisione di prime cure – che aveva rigettato, dopo la relativa riunione, i ricorsi originari dei contribuenti –nel senso di riconoscere il diritto al rimborso in favore dei contribuenti per il solo anno 2003ed ha condannato l’amministrazione finanziaria alla rifusione delle spese di liteper i gradi di merito e per il grado di legittimità. 3. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno r esistito con controricorso congiunto. 4. I contribuenti hanno depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è affidato a due motivi. 1.1 Con il primo motivo, si denuncia v iolazione e falsa applicazione degli artt. 91, primo comma, cod. proc. civ., 15 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546,e 384 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per essere stato ritenuto dal giudice del rinvio di far riferimento all’unico motivo accolto dal giudice di legittimità per la liquidazione complessiva delle spese giudiziali per i vari gradi, disponendo che: «Le spese di lite devonoessere liquidate per i vari gradi di giudizio in relazione al solo motivoaccolto dalla Suprema Corte». 1.2 Con il secondo motivo, si denuncia v iolazione e falsa applicazione dell’art. 91, primo comma, cod. proc. civ., 15 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, 4 del d.m. 10 marzo 2014, n.55, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per essere stata disposta dal giudice del rinvio la liquidazione delle spese di lite in maniera indeterminata, senza darconto dei relativi criteri, «poiché gli importi sono indicati in misura omnicomprensiva, senza che vi sia stata alcuna distinzione per singole fasi processuali, il che rende evidentemente difficoltoso il controllo sul rispetto dei parametri di legge (vedasi il dispositivo della Sentenza impugnata)». 2. Il primo motivo è infondato. 2.1 La controversi a relativ a alle annate 2004 e 2006 è s tat a definitadalla sentenza della Commissione tributaria regionale per la Liguria con la dichiarata cessazione della materia del contendere e la compensazione delle spese giudiziali, non essendo stata incisa dalla cassazione con rinvio. Per cui, la controversia è sopravvissuta e proseguita per le sole annate 2002 e 2003. 2.2 Per conseguenza, la pronuncia di condanna alle spese giudiziali da parte della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria in sede di rinvio è coerente con la soccombenza parziale dell’amministrazione finanziaria rispetto alla pretesa di rimborso dei contribuenti per le annate 2002 e 2003. 2.3 Difatti, per la più recente giurisprudenza di questa Corte, lanozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione parziale o totale tra le parti delle spese processuali (art. 92, secondo comma, cod. proc. civ.), si verifica - anche in relazion e al principio di causalità - nelle ipotesi in cui vi è una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate e che siano state cumulate nel medesimo processo fra le stesse parti, ovvero venga accolta parzialmente l'unica domanda proposta, sia essa articolata in un unico capo o in più capi, dei quali siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri (tra le tante: Cass., Sez. 3^, 22 agosto 2022, n. 20888; Cass. Sez. Un., 31 ottobre 2022, n. 32061; Cass., Sez. 2^, 24 marzo 2023, n. 8480; Cass., Sez. 3^, 15 ottobre 2024, n. 26789; Cass., Sez. 3^, 31 marzo, 2025, n. 8498). Il che, però, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che è libero di attenersi, comunque, al principio generale della soccombenza(art. 91 cod. proc. civ.) . Come è accaduto, per l’appunto, nel caso di specie 3. Il secondo motivo è infondato. 3.1 Per costante giurisprudenza, la liquidazione dei compensi in applicazione del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, deve essere effettuata per ciascuna fase del giudizio, in modo da consentire la verifica della correttezza dei parametri utilizzati ed il rispetto delle relative tabelle (tra le tante: Cass., Sez. 6^-Lav., 23 luglio 2018, n. 19482; Cass., Sez. 6^-5, 16 maggio 2022, n. 15533; Cass., Sez. Trib., 24 gennaio 2024, n. 2365; Cass., Sez. Trib., 26 luglio 2025, n. 21502). 3.2 Nella specie, la condanna è stata del seguente tenore: «[OSCURATO:PERSONA]Ufficio alle spese di lite dei tre gradi di giudizio e riassunzione liquidandole per l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] in euro 3.075,80 per compensi ed euro 1.405,41 per spese oltre spese generali e oneri accessori e rifusione dell'imposta di registro da liquidarsi per l'Ordinanza della Suprema Corte. Per l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] in euro 4.195,80 per compensi, ed euro 1.432,41 per spese oltre spese generali e oneri accessori e rifusione dell'imposta di registro da liquidarsi per l'Ordinanza della Suprema Corte». 3.3 Tuttavia, come si evince dalle note spese del giudizio di rinvio (secondo la trascrizione fattane nel controricorso), i compensi autoliquidati dai difensori corrispondono esattamente all’importo medio delle tabelle, tenendo conto della riunione delle cause, che esige una autonoma e distinta liquidazione. Ne deriva che l ’agevole confrontabilità delle liquidazioni operate dal giudice del rinvio con le proposte desumibili dalle note spese dei difensori e sclude a monte un qualsiasi impedimento alla conoscibilità dei compensi riconosciuti per i singoli gradi e alla verificabilità della relativa correttezza (sul piano del rispetto dei parametri minimi), dovendo adeguarsi il principio enunciato alle specifiche e peculiari circostanze della fattispecie esaminata. 4. Alla stregua delle suesposte argomentazioni, valutandosi l’infondatezza dei motivi dedotti, il ricorso deve essere respinto. 5. Nei casi di impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile, l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228), un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non può trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato che,mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasseche gravano sul processo (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 28 gennaio 2022, n. 2615; Cass., Sez. 5^, 3 febbraio 2022, n. 3314; Cass., Sez. 5^, 7 febbraio 2022, nn. 3814 e 3831; Cass., Sez. 5^, 20 giugno 2022, n. 19747; Cass., Sez. Trib., 27 ottobre 2023, n. 29956; Cass., Sez. Trib., 15 ottobre 2024, n. 26720; Cass., Sez. Trib., 16 novembre 2025, n. 30230). P.Q.M [OSCURATO:PERSONA] il ricorso; condanna la ricorrente alla rifusione delle spese giudiziali in favore dei controricorrenti, liquidandole nella misura di € 200,00 per esborsi e di € 2.410,00 per compensi, oltre a rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi e ad altri accessori di legge. Così deciso a Romanella camera di consiglio del 1 7 dicembre 20