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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 gennaio 2026

Cassazione n. 05336/2026

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/05/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letti i ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; ritenuto che i primi due motivi, relativi alla destinazione all'uso personale, sono manifestamente infondati, avendo la Corte di appello adeguatamente individuato elementi sintomatici della destinazione allo spaccio (in primist la suddivisione in confezioni e il rinvenimento di ritagli di cellophane a tal fine utilizzati); ritenuto che è manifestamente infondata la deduzione in ordine all'estraneità al fatto di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], posto che la condotta volta quanto meno a ritardare l'ingresso dei Carabinieri si traduce in un ausilio rispetto alla detenzione dello stupefacente (Sez.3, n.14961 del 27/3/2024, Rv.286105); rilevato che i motivi attinenti alla resistenza a pubblico ufficiale ripropongono questioni in fatto, cui i giudici di merito hanno già dato ampia e motivata risposta; ritenuto che i restanti motivi, concernenti il diniego delle generiche e della sospensione condizionale della pena, sono manifestamente infondati, posto che la Corte di appello ha individuato — con motivazione immune da censure — specifici elementi fattuali (essenzialmente desunti dai precedenti, anche specifici) incompatibili con i predetti istituti; ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 23 gennaio 2026 Il Consigliere estens re [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/05/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letti i ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; ritenuto che i primi due motivi, relativi alla destinazione all'uso personale, sono manifestamente infondati, avendo la Corte di appello adeguatamente individuato elementi sintomatici della destinazione allo spaccio (in primist la suddivisione in confezioni e il rinvenimento di ritagli di cellophane a tal fine utilizzati); ritenuto che è manifestamente infondata la deduzione in ordine all'estraneità al fatto di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], posto che la condotta volta quanto meno a ritardare l'ingresso dei Carabinieri si traduce in un ausilio rispetto alla detenzione dello stupefacente (Sez.3, n.14961 del 27/3/2024, Rv.286105); rilevato che i motivi attinenti alla resistenza a pubblico ufficiale ripropongono questioni in fatto, cui i giudici di merito hanno già dato ampia e motivata risposta; ritenuto che i restanti motivi, concernenti il diniego delle generiche e della sospensione condizionale della pena, sono manifestamente infondati, posto che la Corte di appello ha individuato — con motivazione immune da censure — specifici elementi fattuali (essenzialmente desunti dai precedenti, anche specifici) incompatibili con i predetti istituti; ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 gennaio 2026 Il Consigliere estens re [OSCURATO:PERSONA]
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