CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 05083/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Imperia nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 30/06/2023 del Tribunale di Genova visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del So:stituto Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la ordinanza in epigrafe indicata, il Tribunale di Genova accoglieva parzialmente la richiesta di riesame presentata da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Imperia che gli aveva applicato la misura cautelare carceraria ed in particolare annullava il provvedimento cautelare in relazione al reato di cui al capo 2) e sostituiva la misura con quella degli arresti domiciliari in relazione ai capi 1), 5), 6), 7), 8), 9) e al capo 4), quest'ultimo diversamente qualificato nel reato di cui agli artt. 646, 61 n. 11 cod. pen. Carbone era stato raggiunto della misura cautelare per i reati di partecipazione ad una associazione finalizzata alla commissione di truffe ai danni del Casinò di Sanremo, attraverso carte da gioco alterate (capo 1), di corruzione, in qualità di carraio in servizio presso lo stesso Casinò, gestito da una società del comune di Sanremo (capo 2), di peculato (capo 4) e di truffa (capi 7, 8, 9). Il Tribunale, ai fini degli addebiti di cui ai capi 2) e 4), escludeva che l'attività svolta dalla società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. di esercizio del gioco di azzardo potesse qualificarsi come di pubblico servizio e che, in ogni caso, l'indagato avesse rivestito la qualifica soggettiva di cui all'art. 358 cod. pen. 2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Imperia, chiedendone l'annullamento con o senza rinvio "nella parte in cui ha escluso il reato di cui al capo 2)", per i seguenti motivi. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 19 d.l. n. 318 del 1986 e alla natura giuridica dell'attività svolta dalla società Casinò di Sanremo e dal cartaio della suddetta società, ai fini della integrazione dei reati di corruzione e di peculato. Il Tribunale ha ritenuto che la società in questione (una s.p.a. con unico socio rappresentato dal Comune di Sanremo) svolgesse attività privata, richiamando a tal fine gli arresti delle Sezioni Unite penali e civili sulla natura dell'attività svolta da case da gioco gestita da enti locali (Sez.,, U. pen. n. 45 del 1985; Sez. U. civ. n. 5492 del 1994), mentre riteneva inconferente quanto affermato in tema di attività di gioco dalle Sezioni unite penali n. 6087 del 2020. Il Tribunale non ha considerato, peraltro, quanto dispone l'art. 19 d.l. n. 318 del 1986, conv. dalla I. n. 488 del 1986, sulla natura pubblicistica delle entrate derivanti dall'attività del Casinò di Sanremo. [OSCURATO:PERSONA]. Unite civili n. 5492 del 1994, in relazione a tale norma, hanno ritenuto che il problema riguardasse piuttosto il momento in cui l'entrata diveniva pubblica, che, nel caso di gestione di terzi concessionari, diveniva quello in cui il gestore, alle scadenze prefissate, deve riversare il netto delle entrate (ovvero detratto l'aggio) al Comune. Nel caso in esame siamo in presenza di una gestione diretta del Casino da parte del Comune con conseguente natura ex origine delle entrate come pubbliche. Il Tribunale ha inoltre mal interpretato il dictum delle Sezioni Unite penali n. 6087 del 2020, che aveva ad oggetto la fattispecie del concessionario di giochi elettronici, qualificato come incaricato di pubblico servizio, in quanto si trattava di servizio riservato al monopolio statale e sul quale il concessionario svolgeva il duplice pubblico servizio di Controllo delle attività di gioco e di gestione degli incassi destinati all'Erario. Il Tribunale ha inoltre comunque escluso il ruolo di incaricato di pubblico servizio in capo al Carbone perché l'attività di cartaio era di natura meramente esecutiva. Peraltro, nel descrivere le sue mansioni in modo contraddittorio omette di considerare l'attività di preparazione delle carte, che veniva effettuata in apposito locale da due soli dipendenti (tra, i quali il Carbone) per siglarne la riferibilità al Casinò e la genuinità (operazioni di siglatura, fascettatura, ecc.), con relative annotazioni in registri e custodia in appositi armadi, e quella successiva di distribuzione ai tavoli, oggetto di annotazione per verificare la circolazione delle carte originali. Quindi non un ruolo meramente esecutivo, ma avente natura certificativa quanto alla conformità delle carte alle regole della sala da gioco. Tale erronea valutazione ha portato il Tribunale ad escludere la misura per il reato di corruzione e a riqualificare il fatto di peculato in appropriazione indebita. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla I. 18 dicembre 2020, e succ. modd., in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. Va rilevato che, se pur incentrate le doglianze sui due capi - corruzione e peculato - oggetto di riforma da parte della ordinanza impugnata, le richieste finali di annullamento sono relative al solo capo 2) della corruzione. Pertanto, a tale specifico ambito sarà limitato il controllo richiesto al giudice di legittimità. 2. Va premesso un breve cenno sulla normativa relativa alle "case da gioco" o "casinò" tradizionali autorizzati in Italia. Il casinò di Sanremo è stato istituito sulla base dell'art. 1 r.d.l. 22 dicembre 1927 n. 2248, convertito nella I. 27 dicembre 1928 n. 3125 e con i conseguenti atti del Ministro dell'interno. La citata normativa ha dato facoltà al Ministro dell'interno di "autorizzare anche in deroga alle leggi vigenti, purché senza aggravio per il i5ilancio dello Stato, il comune di Sanremo ad adottare tutti i provvedimenti necessari per poter addivenire all'assestamento del proprio bilancio ed all'esecuzione delle opere pubbliche indilazionabili". Analoga disciplina è stata emanata per autorizzare le altre case da gioco o "casinò" istituite in Italia. Tale modalità di intervento si iscrive nel periodo in cui la vigilanza, la repressione e il sanzionamento del gioco illegale erano affidati al Ministro dell'Interno e la materia era regolata sia dall'art. 110 TULPS sia da specifici interventi normativi ad hoc. Con il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496 l'intera disciplina del gioco pubblico è stata sottoposta al controllo dello Stato, affidandone l'organizzazione, l'esercizio e la gestione (anche indiretta, attraverso convenzioni) al Ministero delle Finanze. In questo contesto era emanato il d.l. 1 luglio 1986, n. 318, convertito dalla I. n. 488 del 1986, recante provvedimenti urgenti per la finanza locale, che all'art. 19 ha stabilito che le "entrate" derivanti ai Comuni di Sanremo e Venezia dalla gestione di cui ai regi decreti legge n. 2448 del 1927 e 1404 del 1936, "sono considerate ad ogni effetto, fin dalla loro istituzione, entrate di natura pubblicistica, da classificarsi nel bilancio al titolo I, entrate tributarie". Una complessiva riorganizzazione della materia del gioco pubblico si è avuta con la Legge 18 ottobre 2001, n. 383 che ha stabilito che le funzioni statali in materia di organizzazione e gestione di giochi, scommesse e concorsi a premio siano affidate ad un'unica struttura unitaria, individuata con il d.lgs. 8 luglio 2002, n. 138, nell'[OSCURATO:PERSONA] dei Monopoli di Stato (AAMS), poi incorporata nel 2012 nella "Agenzia delle dogane e dei monopoli". I successivi interventi hanno disciplinato forme più moderne di gioco (giochi a distanza, on line o via internet), anche al fine di contrastare i fenomeni di infiltrazioni criminali e giochi illegali (cfr. legge n. 220 del 2010). Al contempo sin dal D.I. 13 settembre 2012, n. 158, convertito dalla I. 13 settembre 2012, n. 158, si è andato profilando l'intervento del legislatore a tutela dei rischi derivanti dalla divulgazione del gioco non solo per i minori ma anche per coloro che possono sviluppare forme di dipendenza da gioco. La Corte costituzionale in relazione a tali interventi statali ha evidenziato come tale potestà nella materia del gioco d'azzardo venisse a giustificarsi non solo per ragioni di ordine e sicurezza pubblica ma, soprattutto, per la tutela del diritto alla salute, garantito ex art 32 Cost. (sul punto cfr. Corte Cost. n. 300 del 2011; n. 108 del 2017; n. 27 del 2019). La disciplina delle case da gioco o casinò "fisici" è rimasta peraltro affidata all'originaria normativa, tanto che da tempo è stata avvertita la mancanza per questo specifico settore delle attività di gioco di una "organica" previsione/ normativa su scala nazionale (così Corte cost. n. 152 del 1985), tanto che ancora nel 2001 la Corte costituzionale (sent. 291) definiva "sempre più grave il problema della situazione normativa concernente le case da gioco aperte nel nostro Paese", quanto a disorganicità del tipo di interventi cui è condizionata la apertura delle case, sia per la diversità dei criteri seguiti, sia infine per i modi disparati con i quali vengono utilizzati i proventi acquisiti nell'esercizio del gioco nei casinò. Da ultimo, va segnalata a tal riguardo la I. n. 111 del 2023 che ha delegato il governo al riordino disposizioni vigenti in materia di giochi pubblici •"fermo restando il modello organizzativo fondato sul regime concessorio e autorizzatorio, quale garanzia di tutela della fede, dell'ordine e della sicurezza pubblici, del contemperamento degli interessi pubblici generali in tema di salute con quelli erariali sul regolare afflusso del prelievo tributario gravante sui giochi, nonché della prevenzione del riciclaggio dei proventi di attività criminose", con la disciplina anche dell'offerta di gioco in "luoghi fisici". 2.1. Quanto all'organizzazione del casinò di Sanremo, il Comune si avvale, sulla base di una convenzione, di una società per azioni a capitale pubblico, con la partecipazione maggioritaria del Comune stesso. 3. Premesso il quadro normativo relativo alla casa da gioco di Sanremo, va rilevato che il Tribunale del riesame, per escludere la qualifica pubblicistica dell'indagato, ha esaminato in primo luogo la natura del servizio svolto dalla società concessionaria, ritenendo che l'esercizio del gioco d'azzardo non potesse qualificarsi come pubblico. A tal fine ha richiamato la giurisprudenza sia civile che penale che veniva ad escludere tale qualificazione. Tra queste, in particolare, una risalente pronuncia delle Sezioni Unite civili, relativa al Casinò di Sanremo (Sez. U civ., n. 5492 del 06/06/1994, Rv. 486905). Con tale arresto, le Sezioni Unite erano state chiamate a risolvere un regolamento preventivo di giurisdizione con riferimento ad un giudizio avente ad oggetto la responsabilità per il danno patrimoniale arrecato dai gestori del Casinò al Comune di Sanremo a causa del mancato incasso di debiti di gioco. La Suprema Corte aveva ritenuto che tale materia rientrasse nella giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria valorizzando due aspetti: da un lato che la gestione di una casa da gioco - sia quando il Comune la eserciti direttamente, sia quando la affidi a terzi in forza di convenzione - rappresentava normalmente attività d'impresa e richiedeva un'apposita organizzazione di mezzi e di personale distinta dalla struttura pubblica dell'ente locale; dall'altro che i proventi di tale attività, anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 19 d.l. n. 318 dei 1986 (conv. dalla legge n. 488 del 1986), rappresentavano "entrate tributarie" dell'ente locale solo quando, con la periodicità stabilita, venivano versati a quest'ultimo quale risultato netto della gestione. In motivazione, le Sezioni Unite avevano evidenziato come, sulla base della normativa vigente, la gestione della casa da gioco, di per se, non realizzava in modo immediato e diretto un interesse pubblico ne' concretava l'esercizio di una funzione pubblica o di un servizio pubblico a diretto beneficio della collettività; e costituiva non altro che una fonte di finanziamento dell'ente, "senza uno specifico vincolo di destinazione". In tale arresto, le Sezioni Unite civili si erano anche basate sulla giurisprudenza di legittimità formatasi sulla materia in sede penale, peraltro precedente alla riforma del 1990. In particolare, era richiamata la pronuncia delle Sezioni unite penali, Sez. U, n. 45 del 23/11/1985, dep. 1986, Romano, Rv. 171499, con la quale, dopo alcune oscillazioni manifestatesi nella giurisprudenza delle sezioni semplici, era stato affermato in tema di peculato che la casa da gioco gestita da un ente locale non poteva considerarsi ente pubblico, in quanto la gestione non costituiva attività rientrante tra le funzioni del Comune, ma era attività di natura privatistica, e il denaro costituente la dotazione del tavolo, e più in generale quello proveniente dall'esercizio della casa da gioco, non poteva considerarsi appartenente alla P.A.; che ne' gli impiegati di gioco ne' i dipendenti comunali che svolgevano funzioni di vigilanza sull'attività della casa da gioco (anche se legati, questi ultimi, al comune da rapporto di pubblico impiego) rivestivano la qualità di pubblici ufficiali o d'incaricati di pubblico servizio. Secondo le Sez. Unite civili, inoltre, la citata legge n. 488 del 1986 lasciava impregiudicato il problema della identificazione del "momento" in cui i proventi della gestione venivano ad assumere, per il Comune, la natura pubblicistica di entrata. A tale problema, il [OSCURATO:PERSONA] aveva dato soluzione muovendo sia dal tenore testuale della norma sia dalla natura imprenditoriale, e perciò privatistica, della gestione e dai criteri di economicità cui essa risultava improntata fino al momento in cui, con la periodicità convenuta, veniva a determinarsi l'entrata netta, sottratta, pertanto da quel momento, alla disponibilità ed ai discrezionali poteri gestori dell'imprenditore e destinata ad essere versata al Comune. 4. Questo orientamento risulta superato da successive pronunce della giurisprudenza di legittimità civile e penale, nonché dal mutato quadro normativo. In sede civile, le Sezioni Unite, pronunciandosi in sede di regolamento di giurisdizione con riferimento alla responsabilità contabile dell'amministratore della società che gestiva un Casinò comunale, hanno affermato che il contratto con il/ quale un Comune (nella specie, di Campione d'Italia) ha attribuito la gestione della casa da gioco municipale ad un privato integra gli estremi della concessione di pubblico servizio (Sez. U, civ. n. 202 del 01/04/1999, Rv. 524792). Le Sezioni Unite, nell'aderire ai pareri del Consiglio di Stato (n. 2339 del 6 ottobre 1994 e n. 832 del 21 aprile 1964) e a quanto affermato dalla sentenza n. 2041/1998 del Tribunale amministrativo della Lombardia, hanno osservato: a) che la gestione della casa da gioco da parte del Comune di Campione d'Italia si ricollega alla figura di un pubblico servizio; b) che nella specie la gestione della casa da gioco è stata prevista al fine di soddisfare gli interessi pubblici specificamente indicati negli atti (il riassestamento del bilancio comunale, l'esecuzione di opere pubbliche, la gestione, in locali opportuni, del gioco, altrimenti vietato sul restante territorio comunale); c) che il rapporto corso tra il Comune e la società incaricata debba essere ricondotto alla figura della concessione. Tale orientamento è stato confermato da successivi arresti. In particolare, le Sezioni Unite civili (Sez. U, n. 8438 del 09/03/2010) hanno esaminato le particolarità che caratterizzano la società in questione: la costituzione su autorizzazione del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica; la vigilanza dei suddetti ministeri; la concessione per la gestione rilasciata dal Comune, il quale dal 1933 era stato abilitato ad esercitare tale attività dal Ministro dell'interno, cui il d.l. 2 marzo 1933, n. 201, convertito con L. 8 maggio 1933, n. 505, aveva dato facoltà di consentire ad alcuni comuni di adottare i provvedimenti necessari per poter addivenire all'assestamento dei loro bilanci ed all'esecuzione delle opere pubbliche indilazionabili, anche in deroga alle leggi vigenti; il capitale a partecipazione pubblica; la destinazione pubblica dei proventi della gestione della casa da giuoco, detratte le spese di gestione. In sede penale a sua volta, in senso contrario alle Sezioni Unite Romano, si è affermato che il dipendente comunale addetto al servizio di controllo del casinò municipale (Campione d'Italia) è persona incaricata di pubblico servizio, in quanto è addetto a sorvegliare le attività che si svolgono all'interno della casa da gioco e la correttezza delle operazioni di pagamento ai giocatori, e, quindi, realizza una forma di vigilanza sul finanziamento dell'ente locale, che, costituendo attività strumentale al raggiungimento dei fini istituzionali dello stesso, è soggetta al rispetto dei principi di cui all'art. 97 Cost. (Sez. 6, n. 41676 del 10/10/2012, Rv. 253985). Secondo tale pronuncia, l'arresto delle Sezioni Unite Romano si basava sulla lettura delle norme sostanziali, vigenti prima della modifica legislativa del 1990, che, ai fini della qualifica di incaricato di pubblico servizio, valorizzava il rapporto di impiego con lo Stato o altro ente pubblico e non già la funzione in concreto espletata dal dipendente. Il legislatore del 1990 (I. 26 aprile 1990, n. 86), nel delineare la nozione di incaricato di pubblico servizio, ha invece privilegiato il criterio oggettivo- funzionale, utilizzando la locuzione "a qualunque titolo", ed eliminando ogni riferimento, contenuto invece nel vecchio testo dell'art. 358 cod. pen., al rapporto di impiego con lo Stato o con altro ente pubblico. Il capoverso del cit. art. esplicita poi il concetto di servizio pubblico, ritenendolo formalmente omologo alla funzione, pubblica di cui al precedente art. 357, ma caratterizzato dalla mancanza di poteri tipici di quest'ultima - poteri deliberativi, autoritativi o certificativi. Alla stregua quindi di tali principi, si è ritenuto che il dipendente comunale addetto al [OSCURATO:PERSONA] del Comune di Campione d'Italia è un organo del Comune medesimo, con lo specifico compito di sorvegliare le attività che si svolgono all'interno della casa da gioco e verificare in particolare la correttezza delle operazioni di pagamento ai giocatori delle slot-machine e la destinazione al bilancio comunale, dei proventi della casa da gioco, parziale, se non unica fonte di reddito per l'ente pubblico. Egli è quindi da considerarsi incaricato di un pubblico servizio, perché attraverso tale controllo realizza una forma di vigilanza sul finanziamento dell'ente, strumentale al raggiungimento dei suoi fini istituzionali, e che, avendo una finalità di natura pubblica, risulta soggetta al rispetto dei principi fondamentali, contenuti nell'art. 97 Cost., che regolano ogni attività della [OSCURATO:PERSONA]. La gestione dell'attività di gioco pubblico è stata da ultimo esaminata dalle Sezioni Unite Rubbo con riferimento agli incassi dell'attività di gioco attraverso apparecchi automatici (Sez. U, n. 6087 del 24/09/2020, dep. 2021, Rv. 280573). Tale pronuncia, contrariamente ai rilievi del Tribunale del riesame, contiene una serie di principi in tema di gestione dell'attività di gioco pubblico che trascendono le peculiarità della fattispecie esaminata. Si è affermato in particolare che anche il privato concessionario che gestisce una attività di gioco pubblico amministra in via esclusiva un'attività propria dell'Amministrazione, rientrante nell'ambito di un monopolio legale, esercitandone i medesimi poteri pubblici. In un tale contesto, il concessionario procede alla raccolta di denaro, "attività che assume carattere pubblico in forza del titolo di legittimazione alla giocata che rende lecito un gioco d'azzardo che, altrimenti, integrerebbe un'attività assolutamente vietata dall'art. 110 T.U.L.P.S. e sanzionata". Il "pubblico servizio" è, quindi, rappresentato non dal gioco, ma dal "diretto e continuativo controllo di un'attività che, altrimenti, sarebbe illecita": la materia dei giochi pubblici è infatti riservata al monopolio dello Stato, che ne può affidare a —, privati l'organizzazione e l'esercizio in regime di concessione di servizio, sulla bage di una disciplina che trova origine negli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496 (Disciplina dell'attività di giuoco). Richiamando la sentenza costituzionale n. 56 del 2015, le Sezioni Unite hanno evidenziato gli interessi pubblici tutelati dalla normativa che disciplina i giochi pubblici, quali la «pubblica fede, l'ordine pubblico e la sicurezza, la salute dei giocatori, la protezione dei minori e delle fasce di giocatori adulti più deboli, la protezione degli interessi erariali relativamente ai proventi pubblici derivanti dalla raccolta del gioco». Gli interventi normativi sul settore dei giochi d'azzardo con modalità più moderne sono stati giustificati espressamente per "rendere più efficaci ed efficienti l'azione per il contrasto del gioco gestito e praticato in forme, modalità e termini diversi da quelli propri del gioco lecito e sicuro, in funzione del monopolio statale in materia di giochi [...], nonché l'azione per la tutela dei consumatori, in particolare minori di età, dell'ordine pubblico, della lotta contro il gioco minorile e le infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore dei giochi, garantendo altresì maggiore effettività al principio di lealtà fiscale nel settore del gioco e recuperando base imponibile e gettito a fronte di fenomeni di elusione ed evasione fiscali nel medesimo settore» (legge n. 220 del 2010). 5. Ebbene, questo Collegio ritiene di dare continuità a tali ultimi principi anche con riferimento all'attività svolta dalla società che gestisce il Casinò di Sanremo. Tutti gli argomenti indicati dalle Sezioni Unite Rubbo per qualificare l'attività di gestione del gioco pubblico sono applicabili anche all'attività dei Casinò tradizionali, dovendosi quindi considerare "pubblico servizio" l'attività affidata dal Comune di Sanremo alla società - attraverso una convenzione - di controllo sulla attività di gioco pubblico, soggetta a Monopolio statale, a tutela di pubblici interessi. 6. E' fondata anche l'ulteriore critica relativa alla qualifica soggettiva rivestita dall"indagato. Espressamente esulano dall'attività dell'incaricato di un pubblico servizio le mansioni di ordine e la prestazione di opera meramente materiale, atteso che, come chiarito da questa Corte nella sua massima espressione nomofilattica, il pubblico servizio è comunque attività di carattere intellettivo, caratterizzata, quanto al contenuto, dalla mancanza dei poteri autoritativi e certificativi propri della pubblica funzione, con la quale solo sii pone in rapporto di accessorietà o complementarietà (Sez. U, n. 7958 del 27/03/1992, Delogu, Rv. 191172). Mansioni di ordine sono, dunque, quelle caratterizzate dalla mancanza di poteri decisionali ovvero dall'assenza di qualsivoglia margine di discrezionalità, e che perciò si esauriscono nello svolgimento di compiti semplici, solamente materiali o di pura esecuzione (Sez. 6, n. 1957 del 11/01/2023, Rv. 284109, che richiama Sez. Lav., n. 3106 del 12/04/1990, Rv. 466637). E' stato osservato come il "tenore testuale dell'art. 358 cod. pen. connoti le mansioni d'ordine e la prestazione di opera materiale rispettivamente con i termini "semplici" e "meramente", attraverso i quali la norma circosc:rive la latitudine di tali concetti, diversamente idonei a ricomprendere amplissimi settori dell'area del lavoro subordinato (Sez. 6, n. 6749 del 19/11/2013, dep. 2014, Rv. 258995). Secondo quanto ricostruito dai giudici della cautela, Carbone era addetto a preparare i sixain di carte (i mazzi di carte), che termosigillava con una fascetta di sicurezza su cui apponeva numero e data dell'operazione., unitamente alla propria sigla; a riporli negli armadi di interscambio da dove venivano prelevati dai croupier; a disporre la sostituzione delle carte che riteneva usurate. Si tratta di compiti esecutivi, ma contraddistinti da un coefficiente di autonomia e di discrezionalità tipiche delle mansioni di controllo, implicanti poteri di verifica e di natura certificativa - sia pure con valenza interna - quanto alla attestazione della integrità/conformità alle regole degli strumenti di gioco; compiti che implicano conoscenza e applicazione di normative tecniche, anche se a livello esecutivo, e che involgono profili, sia pure complementari e integrativi, di collaborazione nell'espletamento del pubblico servizio, con le correlate responsabilità. Il cartaio, dunque, intervenendo nella fase cruciale della preparazione del gioco, verificandone gli strumenti operativi, garantisce il suo corretto svolgersi, ossia il presupposto delle correlate attività di prelievo di danaro e, in questo senso, non incongruamente, può ritenersi incaricato di pubblico servizio. 7. Ne consegue dunque, che la ordinanza impugnata deve esse